REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1154

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, relativamente all'impiego del Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento attivita' di competenza regionale. Art. 4, comma 1 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 15 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 che prevede l'impiego
del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione in materia di
forestazione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di
conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, tramite apposita
convenzione con il Ministero per l'Agricoltura e le Foreste ora
denominato Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;
- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, che all'art. 4, comma 1, prevede la
possibilita' per le Regioni di stipulare convenzioni per l'affidamento
al Corpo Forestale dello Stato di funzioni e compiti di propria
competenza, secondo principi e criteri generali comuni definiti a
livello nazionale;
- l'accordo-quadro nazionale regolante i rapporti tra il Corpo
Forestale dello Stato e le Regioni, ai sensi dell'art. 4 della Legge 6
febbraio 2004, n. 36,  approvato in data 15 dicembre 2005 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano  "Approvazione, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del DLgs 28 agosto 1997, n. 281,
dello schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti
convenzionali tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni, di cui
all'articolo 4, comma 1, della Legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Accordo
rep. n. 2397)";
- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo
Forestale dello Stato";
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 797/03 che approva
uno schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il
Ministero per le Politiche agricole e forestali per l'impiego del
Corpo Forestale dello Stato;
dato atto che la convenzione sopracitata, sottoscritta dalla Regione e
dal Ministero in data 28/5/2003 e prorogata fino al 31/12/2008, e'
prossima alla scadenza e che pertanto si rende necessario provvedere
alla stesura di un nuovo testo sulla base delle esigenze operative
della Regione e in conformita' con quanto previsto dall'accordo-quadro
nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo Forestale
dello Stato e le Regioni, aggiornato sulla base delle modifiche del
quadro normativo, delle esigenze operative, le modalita' di gestione e
la quantificazione degli oneri conseguenti all'effettuazione delle
prestazioni convenzionate;
ritenuto opportuno che gli eventuali impegni di spesa conseguenti agli
oneri previsti per le attivita' convenzionate, vengano assunti
contestualmente agli atti di approvazione dei programmi annuali
operativi, secondo quanto stabilito nella convenzione allegata;
preso atto che, in merito al nuovo schema di convenzione, il Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali ha espresso parere
favorevole (nota n. 11343 in data 14/7/2008);
ritenuto opportuno, inoltre, in considerazione delle competenze
esercitate in materia di ambiente  che alla stipula della convenzione
provveda il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della
costa;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso in merito
alla presente deliberazione dal Direttore generale Ambiente e Difesa
del suolo e della costa, dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dei citati
articoli di legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile e
dell'Assessore Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'allegato schema di convenzione, costituente parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Regione
Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, concernente l'impiego del Corpo Forestale dello Stato da
parte della Regione Emilia-Romagna;
2) di dare atto che ai sensi L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e nonche'
della deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007,
il Direttore generale Ambiente Difesa del suolo e della costa
provvedera' alla stipula della convenzione;
3) di provvedere agli impegni derivanti dagli oneri conseguenti
all'adozione del presente provvedimento, contestualmente agli atti di
approvazione dei programmi operativi annuali, secondo quanto stabilito
nelle premesse del presente atto e nella convenzione allegata, con
impegni di spesa da assumersi su idonei capitoli del bilancio
regionale;
4) di autorizzare inoltre il Direttore generale Ambiente, Difesa del
suolo e della costa ad effettuare eventuali modifiche di natura non
sostanziale che si rendessero necessarie per la migliore gestione
operativa del rapporto convenzionistico approvato con il presente
atto;
5) di dare atto infine, che la presente deliberazione sara' pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali, relativamente all'impiego
del Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento attivita' di
competenza regionale. Art. 4, comma 1 della Legge 6 febbraio 2004, n.
36
Tra
- la Regione Emilia-Romagna (codice fiscale 80062590379),
rappresentata dal Direttore generale Ambiente Difesa del suolo e della
costa, che agisce in applicazione della deliberazione della Giunta
regionale  n. . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . .;
- il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali,
(codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . .) nella persona del . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., si stipula e si conviene
quanto segue.
Art. 1
Finalita'
La presente convenzione, adottata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
Legge 6  febbraio 2004, n. 36, che  disciplina  i rapporti tra il
Corpo Forestale dello Stato e la Regione Emilia-Romagna e individua le
modalita', i criteri generali ed i principi direttivi della
collaborazione che il Corpo Forestale dello Stato pone in essere con
la Regione stessa.
Art. 2
Ambito giuridico della convenzione
Le funzioni ed i compiti affidati al Corpo Forestale dello Stato dalla
Regione, saranno espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di
ciascun ente contraente, fermo restando l'autonomia, l'unitarieta' e
l'organizzazione gerarchica del Corpo Forestale dello Stato, la sua
natura giuridica ed ordinamentale di Forza di Polizia dello Stato
nonche' i compiti, le funzioni e le dipendenze funzionali assegnate al
Corpo medesimo dalla Legge 6 febbraio 2004, n. 36, e da ogni altra
legge o regolamento dello Stato.
Per lo svolgimento delle  attivita' istruttorie di elaborazione e
definizione dei programmi operativi annuali, per la verifica annuale
dell'esatto adempimento dei compiti affidati e di composizione bonaria
delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte, e'
istituita una commissione paritetica, formata da quattro persone di
cui due scelte tra i dirigenti ed i funzionari del Corpo Forestale
dello Stato e due della Regione. I rappresentanti sono individuati dai
Responsabili delle Strutture competenti e dal Comandante regionale del
Corpo Forestale dello Stato.
Art. 3.
Ambito di impiego del Corpo Forestale dello Stato
1. Il Corpo Forestale dello Stato puo' essere impiegato dalla Regione
per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) collaborazione alla programmazione e coordinamento nella lotta
attiva agli incendi boschivi cosi' come previsto dall'art. 3, commi 1
e 3, lettera h) della Legge 353/00, nonche' direzione delle operazioni
di spegnimento;
b) organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla
preparazione del personale per le attivita' di prevenzione, previsione
e coordinamento dell'attivita' AIB con riferimento anche al concorso
nella lotta agli incendi;
c) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della
Legge 353/00, in termini di supporto ai comuni nella identificazione
delle aree percorse dal fuoco;
d) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza regionale e
dei parchi a maggior pregio naturalistico;
e) attivita' di vigilanza e controllo in materia di
agricoltura-alimentazione,  foreste, caccia, pesca,  attivita'
estrattive e tutela del patrimonio e del paesaggio
agro-silvo-pastorale, previste da leggi regionali;
f) attivita' di monitoraggio e di rilevazione statistica in materia di
foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale;
g) attivita' di vigilanza e controllo in materia di polizia idraulica,
veterinaria-sanitaria;
h) attivita' di promozione, educazione, divulgazione nelle materie
dell'ambiente naturale e forestale;
i) adempimenti connessi all'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel
rispetto del DLgs 386/03, riguardante la commercializzazione dei
materiali forestali di moltiplicazione;
j) collaborazione nelle attivita' di controllo, prevenzione e
previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione
civile di rilievo regionale.
Nelle funzioni elencate, e' compresa la predisposizione di atti
relativi al contenzioso in materia di illeciti amministrativi previsti
da leggi nazionali o regionali, nel rispetto delle norme stabilite
dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Quanto sopra non esclude lo
svolgimento di queste funzioni da parte di organismi regionali o di
Enti locali, ai quali esse siano attribuite da leggi nazionali o
regionali.
2. Le attivita' sopraelencate oggetto di convenzione saranno
quantificate in dettaglio annualmente, attraverso programmi operativi
distinti per ciascuna Struttura regionale competente: Direzione
generale Ambiente Difesa del suolo e della costa, Direzione generale
Agricoltura, Direzione generale Sanita', Agenzia regionale di
Protezione civile, Agenzia regionale per la Navigazione interna
(ARNI), Agenzia regionale per le Erogazioni in agricoltura (AGREA). I
programmi operativi annuali vengono elaborati con le modalita'
illustrate al successivo art. 5, tenendo conto delle esigenze e delle
disponibilita' operative delle parti e delle disponibilita' di
bilancio.
3. I programmi operativi annuali definiscono, in particolare, per
ciascuna Struttura interessata e per le diverse attivita':
- la natura e il contenuto  delle attivita' da svolgere nell'anno di
riferimento;
- la quantificazione degli eventuali oneri aggiuntivi a carico della
Regione, definiti al successivo art. 6, lettere b) e c) da
fronteggiare nei limiti e con le modalita' di cui al successivo art.
5;
- la metodologia esecutiva e i contenuti tecnici delle diverse
attivita' programmate.
4. I programmi operativi annuali possono essere articolati su base
provinciale e, ove necessario, sono definiti sentiti gli Enti
territoriali competenti in materia.
5. E' prevista la possibilita' che gli Enti delegati ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, nonche' gli Enti di
gestione dei Parchi regionali e delle Riserve naturali regionali
stipulino specifici accordi per l'impiego del Corpo Forestale dello
Stato, nell'ambito delle attivita' previste dalla presente convenzione
quadro, per precise finalita' di carattere locale; eventuali oneri
aggiuntivi  relativi sono a carico degli Enti proponenti.
Art. 4
Rapporti istituzionali
Sul piano istituzionale, i rapporti intercorrono tra il Ministro delle
Politiche agricole alimentari e forestali, o un suo delegato, ed il
Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato.
Sul piano operativo, i rapporti convenzionali di cui all'art. 1),
richiamata la rispettiva indipendenza del personale regionale e di
quello del Corpo Forestale dello Stato, sono articolati ai livelli
seguenti:
a) a livello regionale: i rapporti intercorrono tra il Direttore
generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa e il Comandante
regionale del Corpo Forestale dello Stato;
b) a livello provinciale: i rapporti intercorrono tra il Comandante
provinciale del Corpo Forestale dello Stato (sentito il Comandante
regionale del Corpo Forestale dello Stato) ed i Responsabili delle
Strutture regionali periferiche o gli Enti locali delegati allo
svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 3 (sentito il
Direttore generale all'Ambiente Difesa del suolo e della costa). Nel
caso in cui, a livello provinciale, si determinino divergenze di
valutazione e conflitti di competenza, la controversia sara' risolta a
livello regionale tra i soggetti di cui al punto a).
Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra
il Corpo Forestale dello Stato e la Regione, non risolvibili dalla
commissione paritetica di cui al precedente art. 2, la questione sara'
rimessa e risolta a livello istituzionale.
Art. 5
Programmi annuali
A. I programmi operativi annuali di attuazione della presente
convenzione-quadro vengono elaborati, distintamente per ciascuna
Struttura  regionale competente, secondo la seguente procedura:
a) entro il 31 dicembre di ciascun anno, viene svolta una valutazione
tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita' operative
delle parti con riguardo alle attivita' di cui all'art. 3; i Comitati
tecnici o le strutture preposte provvedono anche alla verifica
dell'attivita' svolta e redigono, al riguardo, uno specifico documento
di valutazione congiunta del livello di conseguimento degli obiettivi
annuali, formulando altresi' proposte di modifiche e miglioramenti in
merito alle procedure ed alle modalita' attuative dei programmi delle
attivita' nonche' agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari.
Degli esiti della verifica di cui al presente comma si tiene conto in
occasione della definizione dei successivi programmi annuali;
b) i programmi operativi annuali da proporre al Corpo Forestale dello
Stato sono definiti dalle diverse strutture proponenti previa
valutazione di compatibilita', rispetto alle potenzialita' operative
del Corpo Forestale, da parte del Direttore generale Ambiente Difesa
del suolo e della costa. A tale fine e' costituito un gruppo di lavoro
con un rappresentante  di ciascuna Struttura regionale competente e un
rappresentante del Corpo Forestale;
c) entro il primo semestre dell'anno successivo, la programmazione di
massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a verifica
di compatibilita' con le risorse disponibili nel bilancio regionale e
viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo annuale
delle attivita', che non necessariamente deve contemplare tutte le
tipologie di attivita' possibili;
d) all'attuazione del programma delle attivita' ed alla determinazione
degli eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza,
con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in
materia; per quanto riguarda il Corpo Forestale dello Stato, sara' il
Comandante regionale, secondo l'ordinamento interno del Corpo, ad
assicurare il concorso coordinato delle proprie strutture operanti sul
territorio regionale.
B. La eventuale fornitura di beni strumentali, il rimborso al Corpo
Forestale dello Stato delle spese sostenute nonche'  l'erogazione di
buoni carburante per attivita' previste dai programmi operativi
annuali, avviene con le modalita' definite dai programmi stessi.
C. L'onere finanziario annuo a carico della Regione Emilia-Romagna per
l'attuazione della presente convenzione-quadro viene determinato, nei
limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, anche
provenienti da specifici trasferimenti statali, con atti
amministrativi adottati dall'ente stesso, nell'ambito della
programmazione annuale di attivita' delle Strutture regionali
interessate. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad
attivita' previste nella presente convenzione-quadro che debbano
essere attuate dalla Regione provvedono, secondo le vigenti
disposizioni in materia di contabilita' regionale, i Responsabili
delle Strutture regionali competenti.
Art. 6
Oneri
a) La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della presente convenzione e
a fronte dei servizi e delle attivita' svolte dal Corpo Forestale
dello Stato, sulla base dei programmi operativi annuali, assume a
proprio carico gli oneri di locazione, la manutenzione straordinaria e
ordinaria,  le utenze e le spese di funzionamento (pulizie, strumenti
e apparati per ufficio - fotocopiatori ecc.)  delle sedi del Comando
regionale e dei Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato,
oltre ad altri locali gia' in uso come risultanti alla data del 31
dicembre 2007, e piu' precisamente:
Locali di proprieta' regionale:
- Comando provinciale di Parma - Via M. Melloni n. 4 - mq. 659
- Comando provinciale di Ravenna e Ferrara - Viale Santi Baldini n. 17
- mq. 220 + 170
- Comando provinciale di Reggio Emilia - Via F. Ferrari n. 2 - mq.
220
- Porretta Terme - Piazza Caduti Liberta' n. 45  - mq. 190 (C.S. di
Porretta T.)
- Corniglio - loc. Lagdei - mq. 65 + 134 (C.S. Bosco di Corniglio).
Locali assunti in locazione dalla Regione per conto del Corpo
Forestale dello Stato:
- Comando regionale Emilia-Romagna - Bologna - Viale Silvani n. 6 -
mq. 462 + 3 box
- Comando provinciale di Bologna  - Viale Silvani n. 6 - mq. 348 + 3
box
- Comando provinciale di Forli'-Cesena - Forli'  - Via C. Colombo n.
11 - mq. 629 + 230 + 8 p.a.
- Comando provinciale di Modena - Piazza Matteotti n. 13 - mq. 420 +
37
- Comando provinciale di Piacenza - Via dei Mille n. 3 - mq. 425 + 88
(fino ad aprile 2009)
- Comando provinciale di Rimini - Piazzale Bornaccini n. 1 - 261 mq. +
4 box auto in Via Rosaspina (con decorrenza dall'anno 2009 e nel
limite di spesa annuo gia' determinato per il Comando provinciale di
Piacenza)
- Rimini - Via Rosaspina nn.  7-9 - mq. 80 + 50 deposito (C.S. di
Rimini).
Tali locali sono utilizzati anche per lo svolgimento delle funzioni di
competenza statale; l'impiego del personale del Corpo Forestale dello
Stato nelle attivita' di cui al precedente art. 3 e' considerato a
tutti gli effetti Servizio di istituto.
L'importo sostenuto dalla Regione per oneri riferiti a utenze e spese
di funzionamento per gli uffici in uso al Corpo Forestale dello Stato
(pulizie, strumenti e apparati per ufficio - fotocopiatori ecc.)   e'
quantificato nell'importo massimo annuo di Euro 160.000,00.
b) La Regione potra', inoltre, sulla base delle effettive esigenze
definite in dettaglio dai programmi operativi annuali, provvedere alla
fornitura al Corpo Forestale dello Stato di attrezzature, veicoli,
impianti tecnologici, strumenti di controllo e monitoraggio, hardware
e software, spese di funzionamento (carburante, materiali di consumo,
ecc.). L'entita' di tali forniture sara' correlata alle prestazioni
effettivamente svolte dal Corpo Forestale dello Stato per conto della
Regione, quantificati nei programmi operativi annuali che individuano
l'entita' di ciascuna tipologia di attivita', le modalita' operative,
gli strumenti necessari e i costi delle prestazioni effettuate.
c) Nell'ambito convenzionale la Regione potra' provvedere, inoltre, a
fornire al Corpo Forestale dello Stato le basi informative e la
cartografia digitale necessaria per la realizzazione delle attivita'
previste in dettaglio dai programmi operativi annuali.
Art. 7
Durata e oneri finanziari
La presente convenzione-quadro ha durata triennale e puo' essere
rinnovata previa intesa fra le parti contraenti, potra' inoltre essere
modificata ed aggiornata, su richiesta di una delle parti contraenti,
sulla base delle eventuali modifiche del quadro normativo. La Regione
e' vincolata in termini finanziari annualmente, secondo le
disponibilita' dei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo
istituiti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bologna, . . . . . . . . . . . . . .
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	MINISTERO DELLE
IL DIRETTORE GENERALE	POLITICHE AGRICOLE
AMBIENTE E DIFESA	ALIMENTARI E FORESTALI
DEL SUOLO E DELLA COSTA	IL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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