REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2008, n. 701

Nuove direttive relative alle modalita' di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 26,
in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni
agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo
dalla fauna selvatica, e' costituito un fondo destinato alla
prevenzione e all'indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento
deve essere regolato dalle Regioni con apposite disposizioni;
- la L.R. 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria", cosi' come modificata dalla
L.R. 16/07, ed in particolare l'art. 62 della medesima, che prevede
l'emanazione, da parte della Regione, di direttive vincolanti sulle
modalita' di funzionamento del fondo;
richiamata la precedente deliberazione 2015/2003, con la quale si e'
data attuazione alla predetta norma;
preso atto che, a distanza di alcuni anni dall'emanazione delle
direttive in questione, e' emersa l'esigenza di apportarvi alcune
modificazioni, sia per sopravvenute norme nazionali cui occorre
necessariamente adeguarsi, sia al fine di renderle piu' rispondenti
alle attuali esigenze;
ritenuto pertanto opportuno approvare, nella formulazione di cui
all'allegato parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, le "Nuove direttive relative alle modalita' di
funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e
per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della L.R. 8/94, come
modificata dalla L.R. 16/07";
viste:
- la L.R. 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive
modifiche;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive
modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della citata L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 450/2007;
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare - ai sensi di quanto previsto all'art. 62, lett. e)
della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 16/07 - nella formulazione
di cui all'allegato parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, le "Nuove direttive relative alle modalita' di
funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e
per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della sopracitata L.R.
8/94, come modificata dalla L.R. 16/07";
2) di stabilire che, dalla data di adozione del presente atto, sono
disapplicate le direttive di cui alla propria deliberazione n. 2015
del 20 ottobre 2003;
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Nuove direttive relative alle modalita' di funzionamento del fondo
destinato ai contributi per la prevenzione e per l'indennizzo dei
danni di cui all'art. 18 della L.R. 8/94, come modificata dalla L.R.
16/07
1) Il fondo regionale
Il fondo regionale per il contributo alla prevenzione ed
all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle
produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a
pascolo, istituito con l'art. 18 della L.R. 8/94, come modificata
dalla L.R. 16/07, e' destinato a far fronte, entro i limiti di
disponibilita' delle risorse previste dall'art. 17, comma 3 della
medesima legge regionale, agli oneri posti a carico delle Province.
Sono a carico delle Province, nei rispettivi territori di competenza,
gli oneri per i contributi relativi ai danni arrecati da:
- specie cacciabili all'interno delle zone di protezione di cui
all'art. 19, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonche'
nelle aree contigue ai parchi dove non e' consentito l'esercizio
venatorio;
- specie protette in tutto il territorio regionale;
- nutrie e piccioni di citta';
- specie cacciabili, compresi gli ungulati in prelievo selettivo, per
le quali il prelievo venatorio e' temporaneamente vietato per ragioni
di pubblico interesse o non consentito dalle Province per esigenze di
carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla
gestione faunistico-venatoria del territorio;
- sconosciuti nel corso dell'attivita' venatoria negli istituti di cui
al precedente primo alinea.
Per la gestione del fondo ogni Provincia puo' avvalersi, a fini
consultivi, di un Comitato tecnico.
Le risorse finanziarie assegnate al fondo dal bilancio regionale
vengono annualmente ripartite tra le Province secondo i seguenti
criteri:
a) la quota destinata alla prevenzione dei danni e' attribuita in
proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie
degli ambiti protetti e con riferimento alle attivita' agricole ivi
esercitate, secondo i seguenti pesi percentuali:
- 25% per la superficie agro-silvo-pastorale provinciale;
- 35% per la superficie degli ambiti protetti del territorio
provinciale;
- 15% per la superficie provinciale dei seminativi;
- 25% per la superficie provinciale dei frutteti e dei vigneti;
b) la quota destinata al contributo per l'indennizzo dei danni e'
attribuita, entro i limiti di disponibilita' delle risorse finanziarie
iscritte a bilancio, sulla base dei danni accertati a tutto il 31
ottobre di ogni anno.
A tal fine le Province, entro il 15 novembre di ogni anno, comunicano
alla Regione l'ammontare dei danni ammessi a contributo ed entro il 28
febbraio dell'anno successivo trasmettono le relative informazioni,
secondo elementi individuati dalla Regione medesima.
2) Beneficiari, colture e attivita' agricole ammesse a contributo
Possono richiedere il contributo per la prevenzione e/o per danni alle
colture o attivita' agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli
di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA,
iscritti all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente
validata.
Possono essere oggetto di contributo esclusivamente le produzioni
agricole in campo e le opere approntate su terreni coltivati ed a
pascolo, ivi comprese le serre e le serre/tunnel, la cui
compromissione puo' pregiudicare il risultato della coltivazione in
atto.
Sono considerate produzioni agricole sia le produzioni vegetali che le
produzioni animali, compresi gli allevamenti ittici, oggetto di
commercializzazione.
Gli eventuali indennizzi per la perdita di capi di bestiame causata da
animali predatori sono determinati ai sensi dell'art. 26 della L.R. 7
aprile 2000, n. 27 e come tali non rientrano nel fondo regionale,
mentre fanno carico al fondo medesimo i contributi per danni arrecati
agli allevamenti avicunicoli.
Ai fini del contributo per i danni alle produzioni ittiche, sono
considerati i danni provocati in allevamenti intensivi e possono
essere ammessi a contributo in vallicoltura i danni manifestatisi alle
specie allevate nonostante la messa in atto di una efficace azione di
prevenzione.
Sono oggetto di contributo i danni alle specie ittiche di cui e'
consentito l'allevamento (L.R. 11/93, art. 13, delibera della Giunta
regionale n. 5463 del 9 novembre 1993).
Possono presentare domanda di contributo gli allevatori ittici di
acqua dolce o salmastra in regola con le autorizzazioni rilasciate
dagli Enti competenti.
3) Prevenzione
Al fine di contenere i danni alle produzioni agricole le Province,
negli ambiti di propria competenza ed in particolare laddove accertino
un'elevata densita' agro-forestale di fauna selvatica e dove siano
presenti colture danneggiabili o pregiate promuovono, anche su
richiesta del conduttore, interventi di prevenzione, compresi i piani
di controllo a norma dell'art. 16 della L.R. 8/94, cosi' come
modificata dalla L.R. 16/07.
Gli interventi di controllo delle specie di fauna selvatica vengono
programmati ed attuati sulla base delle indicazioni contenute nella
Carta delle vocazioni faunistiche e nei piani faunistico-venatori
provinciali, con particolare riferimento alle necessita' di
contenimento delle specie maggiormente responsabili di arrecare gravi
e ricorrenti danni alle produzioni.
L'attuazione di piani di controllo nei confronti delle specie per le
quali le Province intendono richiedere l'autorizzazione al prelievo
venatorio in regime di deroga, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE,
art. 9, comma 1, lett. a), costituisce criterio preferenziale
all'autorizzazione medesima.
L'azione di prevenzione puo' essere esercitata mediante:
a) protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica,
recinzioni individuali in rete metallica o "sheltr" in materiale
plastico, reti antiuccello;
b) protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a
bassa intensita';
c) protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore di
ampiezza variabile, apparecchi radio, apparecchi con emissione di
grida registrate di allarme o di stress.
Inoltre sono possibili interventi di protezione chimica con sostanze
repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e
degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale,
peraltro non ammissibili a contributo.
Oltre a privilegiare interventi ambientali e silvocolturali in grado
di offrire alla fauna selvatica fonti trofiche alternative alle
produzioni agricole ed agli allevamenti ittici, le Province possono
altresi' individuare l'uso di altri metodi, mezzi e strumenti ritenuti
utili ad esercitare azione di prevenzione.
Al fine di consentire un'opportuna programmazione, gli interessati
devono presentare in tempo utile domanda, in carta semplice, alla
Provincia competente per territorio, secondo i modelli elaborati dalla
Provincia stessa, sulla base degli schemi allegati al presente atto -
allegato a) per le produzioni agricole e allegato b) per gli
allevamenti ittici - in previsione del possibile verificarsi
dell'evento dannoso, valutabile sulla base dei cicli biologici delle
specie presenti e delle esperienze pregresse.
La Provincia interviene mettendo a disposizione degli interessati il
materiale e gli strumenti necessari all'azione di prevenzione.
Sono esclusi gli interventi per i quali i provvedimenti comunitari e
nazionali prevedono contributi finalizzati a tale scopo.
La posa in opera del materiale di prevenzione e' a carico degli
interessati.
La mancata adozione di mezzi di prevenzione, l'inadeguato utilizzo dei
medesimi o la non ottemperanza all'azione di prevenzione prescritta
dalla Provincia, esonerano la medesima dal pagamento di eventuali
danni subiti.
4) Domanda di contributo per danni
L'imprenditore che ha subito un danno da fauna selvatica il cui onere
sia a carico della Provincia a norma di quanto indicato al punto 1) ed
intenda richiedere il contributo, deve presentare alla Provincia
competente la relativa domanda, in carta semplice, secondo i modelli
elaborati dalla Provincia stessa sulla base degli schemi allegati al
presente atto - allegato c) per i danni arrecati alle produzioni
agricole e allegato d) per i danni arrecati agli allevamenti ittici.
Nel caso degli allevamenti ittici, l'imprenditore agricolo e' tenuto a
segnalare tempestivamente la presenza di uccelli ittiofagi in
quantita' tale da costituire potenziale pericolo per l'allevamento,
cosi' da consentire alla Provincia l'attivazione degli appositi
censimenti di cui al punto 7) e a presentare successivamente
l'eventuale domanda di contributo per il danno subito.
Segnalazioni e/o domande pervenute alla Provincia in data tale da
pregiudicare le verifiche e le valutazioni di cui sopra esonerano la
Provincia dal pagamento del contributo.
5) Accertamento del danno
Le Province, come previsto all'art. 26, comma 3, della Legge 11
febbraio 1992, n. 157, provvedono, entro 30 giorni dal ricevimento
della segnalazione, ad accertare la causa del danno.
Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, la
Provincia puo' concedere 30 giorni per il suo completamento o
regolarizzazione; trascorso inutilmente tale termine senza che
l'imprenditore abbia provveduto al completamento o alle
regolarizzazioni, la domanda viene rigettata.
L'accertamento del danno viene effettuato dalla Provincia con proprio
personale ritenuto idoneo o con personale esterno, purche' abilitato.
Qualora il danno si verifichi in territori classificati a Parco
regionale o Riserva naturale, l'accertamento puo' essere effettuato
direttamente dall'Ente interessato, utilizzando personale proprio o
della Provincia.
L'accertamento del danno deve essere fatto mediante preavviso al fine
di consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato.
6) Quantificazione del danno arrecato alle colture o attivita'
agricole esclusi gli allevamenti ittici
Gli importi spettanti agli aventi diritto vengono determinati dal
tecnico accertatore, che tiene conto anche delle circostanze naturali
che abbiano influito negativamente sull'andamento della stagione
agraria.
Nei territori non classificati montani, il contributo non viene
concesso se il danno accertato risulta inferiore o pari ad Euro 77,47
- con riferimento all'azienda e non alla singola coltura - e viene
calcolato sulla parte eccedente il suddetto importo fino alla
concorrenza della disponibilita' di bilancio, di cui al comma 3
dell'art. 17 della L.R. 8/94 e successive modifiche.
7) Quantificazione del danno arrecato agli allevamenti ittici
La stima del danno viene effettuata dalla Provincia sulla base di
appositi censimenti del numero di uccelli ittiofagi presenti
sull'impianto, la cui presenza deve essere stata preliminarmente
segnalata dall'imprenditore agricolo.
I censimenti devono essere svolti per un periodo e con una frequenza
tali da consentire una adeguata stima delle presenze.
I dati cosi' raccolti, integrati con i dati reperibili nella
letteratura specializzata relativi ai periodi di permanenza delle
specie migratrici e alla quantita' di alimento assunto giornalmente
dalle diverse specie, sono quindi utilizzabili per ottenere una
corretta quantificazione del danno arrecato all'allevamento.
La Provincia provvede altresi' ad acquisire dati ritenuti essenziali,
quali la valutazione del tipo d'impianto, del rendimento reale del
medesimo, delle tecnologie impiegate, nonche' degli altri elementi
tecnici necessari per la quantificazione complessiva del danno.
In particolare la Provincia puo' verificare:
- la produzione unitaria programmata dall'azienda all'inizio
dell'anno, mediante riscontri obiettivi della semina ed altre
operazioni gestionali collegate;
- l'indice di rendimento medio ed unitario realizzato e stimato nei
periodi stagionali idonei e classificazione dell'impianto con i
parametri ufficiali;
- la produzione finale o quella verificatasi al termine del ciclo
produttivo annuale;
- le modalita' di conduzione dell'allevamento;
- eventuali circostanze naturali che abbiano influito negativamente
sulla produzione dell'allevamento stesso.
La valutazione economica dei danni accertati secondo le modalita' ed i
predetti criteri tecnici dovra' essere considerata, sotto il profilo
peritale, come il mancato reddito annuale dell'azienda conduttrice
l'impianto derivato esclusivamente dall'azione di prelievo predatorio
provocata dalle specie faunistiche presenti nell'impianto.
Per il calcolo del prezzo unitario, si fa riferimento ai prezzi medi
di mercato dell'anno in corso.
Qualora la superficie dell'allevamento venga destinata in tutto o in
parte all'attivita' venatoria, le Province possono intervenire fino al
30% del contributo spettante.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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