REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 25 settembre 2008, n. 11254

Nuova istituzione zone tampone. Anno 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DM 10 settembre 1999, n. 356, recante "Regolamento recante misure
per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
Amylovora), nel territorio della Repubblica";
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001
relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari
rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la
Direttiva 92/76/CEE e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31", ed in particolare l'art. 8, comma 1, lett. l), che
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini
della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative
comunitarie e nazionali in materia;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della Direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni;
- la Direttiva 2007/40/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che
modifica la Direttiva 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone
protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella
Comunita';
- la propria determinazione del 30 aprile 2008, n. 4850, relativa
all'istituzione di zone tampone per l'anno 2008;
- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio
2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
considerato:
- che in base a quanto riportato nell'Allegato I, lettera b), punto 2,
del citato Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, non
risultano piu' fra quelli definiti "zone protette" gli interi
territori delle province di Forli'-Cesena e Rimini nei confronti del
batterio Erwinia Amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- che l'introduzione e la circolazione nelle "zone protette" nei
confronti del batterio Erwinia Amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle
specie ospiti del patogeno elencate nell'Allegato V, parte A, Sezione
II, del DLgs 214/05 possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le
disposizioni particolari previste nell'Allegato IV, parte B, punto 21,
del medesimo decreto;
- che l'Allegato IV, parte B, punto 21, del DLgs 214/05 prevede fra
l'altro che per poter circolare nelle zone protette i vegetali ospiti
di Erwinia Amylovora debbono essere originari delle "zone protette"
espressamente elencate, oppure debbono essere "ottenuti o, nel caso
siano stati introdotti in una "zona tampone", debbono essere stati
conservati per almeno sette mesi comprendenti il periodo dall'1 aprile
al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo
situato ad almeno 1 km all'interno del confine di una "zona tampone"
delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 kmq., dove
le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente
approvato e controllato, stabilito al piu' tardi prima dell'inizio del
ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo
completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia
Amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi
coltivati";
- che e' opportuno delimitare "zone tampone" nei territori della
Regione Emilia-Romagna che hanno perso lo status di  "zone protette"
successivamente all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n.
690/2008, al fine di consentire la produzione di piante ospiti di
Erwinia Amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto
"ZP";
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007,
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche" e sue modificazioni;
- la deliberazione n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale la Giunta
regionale ha dato corso alla prima fase di riordino delle proprie
strutture organizzative, nonche' la deliberazione n. 1663 del 27
novembre 2006 di modifica all'assetto delle Direzioni generali della
Giunta e del Gabinetto del Presidente;
- le deliberazioni n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1487 del 30 ottobre
2006 con le quali la stessa Giunta ha conferito efficacia giuridica
agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di
responsabilita' di struttura e professional;
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi
della predetta deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di istituire ufficialmente nel territorio della provincia di
Forli'-Cesena, ampliando la preesistente "Zona tampone RA2", al fine
di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia Amylovora
idonee ad essere commercializzate con passaporto "ZP", cosi' come
delimitata nella mappa allegata alla presente determinazione
(consultabile a vari ingrandimenti sul sito internet di questo
Servizio Fitosanitario attraverso il seguente percorso:
www.ermesagricoltura.it, link "Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna",
link "Cartografia", infine link "Zone tampone E.a.");
2) di attuare nella "Zona tampone" di cui al punto precedente i
controlli e le prescrizioni previsti nell'Allegato IV, parte B, punto
21, lettere cc) e dd), del DLgs 214/05 e quelle contenute nel DM 10
settembre 1999, n. 356;
3) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della L.R. 9
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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