REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 8 aprile 2008, n. 3859

Regolamento regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle aziende agricole - Determinazione n. 3511/2008. Precisazioni in merito alle delimitazioni territoriali

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA
Richiamati:
- il DPR 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e
dell'Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto
1983 n. 34" e successive modifiche;
- il R.R. n. 17 del 15 settembre 2003 "Disciplina dell'Anagrafe delle
aziende agricole dell'Emilia-Romagna";
- il DLgs 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e
attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l),
ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il DLgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- il documento ministeriale "SIAN - Linee guida per lo sviluppo del
Sistema - Un modello di e-government per l'agricoltura italiana"
approvato in sede di intesa Stato-Regioni in data 28 febbraio 2008 che
definisce le modalita' di coinvolgimento dei vari soggetti
istituzionali ed il modello organizzativo del SIAN;
considerato:
- che l'art. 3 del citato regolamento regionale n. 17/2003 prevede che
la Regione gestisca l'intero sistema dell'Anagrafe delle aziende
agricole dell'Emilia-Romagna;
- che con determinazione n. 12818 dell'8 ottobre 2003 sono stati
definiti i contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo
aziendale;
- che con successivo atto n. 6210 del 10 maggio 2004 sono state
apportate alcune modifiche all'elenco della documentazione da
considerare probante in merito alle varie forme di titolarita' di
conduzione dei terreni agricoli;
- che con determinazione n. 3511 dell'1 aprile 2008 sono stati
definiti ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo
aziendale e precisate alcune indicazioni operative sull'inserimento a
sistema dei dati concernenti i contenuti medesimi;
constatato:
- che tra i contenuti di cui alla citata determinazione 3511/08
rientrano anche alcuni dati relativi all'appartenenza di ogni
particella catastale di ciascuna azienda agricola ad una determinata
delimitazione geografica;
- che tali dati devono essere dichiarati espressamente in anagrafe
ricorrendo al sistema di supporto su base GIS o presentando apposita
documentazione giustificativa;
considerato:
- che il predetto sistema informatico di supporto denominato
"SITI-Catasto" - che consente di agevolare l'utenza agricola nella
dichiarazione delle particelle che compongono ciascuna azienda - e'
tuttora in corso di completamento;
- che l'inserimento dei dati per ogni particella basato esclusivamente
su documentazione cartacea puo' rivelarsi particolarmente oneroso per
l'azienda agricola in relazione al reperimento delle fonti documentali
di supporto;
rilevato che, secondo quanto previsto dal punto 5) dalla citata
determinazione 3511/08, i nuovi contenuti informativi, per le aziende
agricole che aderiscono al P.S.R. 2007-2013, devono essere inseriti
immediatamente in Anagrafe;
considerato altresi':
- che allo stato attuale e' attiva la presentazione delle istanze a
valere sulle Misure 111 (azione 1), 112, 114 e 121 del P.S.R.;
- che i dati relativi alle delimitazioni geografiche per quanto
concerne le suddette Misure, pur rappresentando elementi sostanziali
ai fini del monitoraggio degli interventi, possono essere acquisiti
anche successivamente alla scadenza fissata per l'inserimento delle
domande nella prima graduatoria utile prevista dai Programmi operativi
o dai bandi territoriali, purche' tale integrazione avvenga prima
dell'approvazione della rispettiva graduatoria;
valutato peraltro:
- che anche gli ulteriori contenuti informativi di cui all'Allegato A)
della citata determinazione 3511/08 assumono, ai fini delle predette
Misure, la medesima rilevanza sostanziale per quanto concerne il
monitoraggio degli interventi;
- che, stante la numerosita' delle informazioni previste, e' opportuno
assicurare all'utenza agricola la possibilita' di completare in tempi
differiti le dichiarazioni relative ai contenuti di che trattasi;
ritenuto pertanto - in relazione ai contenuti della determinazione
3511/08 e con riferimento alle istanze a valere sulle Misure 111
(azione 1), 112, 114 e 121 del P.S.R. - di prevedere che le aziende
che intendono presentare domanda a valere sulle predette Misure
possano dichiarare immediatamente in anagrafe i dati relativi ai nuovi
contenuti informativi oppure possano avvalersi della prerogativa di
rinviare tale dichiarazione a data successiva e comunque entro i
termini fissati nei manuali per la compilazione e presentazione delle
domande di aiuto che verranno approvati dall'Organismo pagatore
regionale (AGREA);
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 450, in data 3
aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e
1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e
successive modifiche", ed in particolare il punto 3.3, ultimo
capoverso, dell'Allegato A, nella parte in cui attribuisce al
Direttore generale la titolarita' ad assumere la direzione di una
struttura temporaneamente priva di responsabile;
attestata, pertanto, la regolarita' amministrativa della presente
determinazione, ai sensi della citata deliberazione della Giunta
regionale 450/07;
determina:
1) di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di prevedere - con riferimento ai contenuti dell'anagrafe delle
aziende agricole di cui alla determinazione 3511/08 - che le aziende
che intendono presentare domanda a valere sulle Misure 111 (Azione 1),
112, 114 e 121 del P.S.R. possano dichiarare immediatamente in
anagrafe i dati relativi ai nuovi contenuti informativi oppure possano
avvalersi della prerogativa di rinviare tale dichiarazione a data
successiva e comunque entro i termini fissati nei manuali per la
compilazione e presentazione delle domande di aiuto che verranno
approvati dall'Organismo pagatore regionale (AGREA);
3) di dare atto che resta invariato quant'altro disposto nella
determinazione 3511/08;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Valtiero Mazzotti

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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