REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI

Domanda presentata dal Consorzio vini di Romagna per la modifica dei disciplinari di produzione delle DOC Sangiovese di Romagna, Trebbiano di Romagna, Pagadebit di Romagna, Cagnina di Romagna

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 164/92, si comunica che il
Presidente del Consorzio vini di Romagna, ha presentato alla Regione
Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura - Servizio Produzioni vegetali
- domanda di modifica dei disciplinari di produzione dei vini a DOC
Sangiovese di Romagna, Trebbiano di Romagna, Pagadebit di Romagna,
Cagnina di Romagna.
Di seguito si riassumono le principali modifiche proposte per i
quattro disciplinari che vengono modificati.
Sangiovese di Romagna
- Articolo 1:
sono citate gia' in questo articolo le tipologie superiore, riserva e
novello gia' previste nell'attuale disciplinare.
- Articolo 2:
viene adeguato alla normativa relativa alla classificazione delle
varieta' da uva idonee alla coltivazione, specificando che al 15%
possono concorrere "altri vitigni a bacca rossa idonei alla
coltivazione per la Regione Emilia-Romagna".
- Articolo 4:
e' prevista l'irrigazione di soccorso e viene stabilito per i nuovi
impianti la densita' minima di 3300 ceppi/ettaro per il Sangiovese di
Romagna e 3700 ceppi/ettaro per il Sangiovese di Romagna Superiore.
Sono aumentati titoli alcolometrici volumici naturali minimi che
diventano 11,50% per il Sangiovese di Romagna, 12,50% per il
Sangiovese di Romagna Superiore, 11% per il Novello.
- Articolo 5:
viene specificato che la resa massima del 65% delle uve e' in vino
finito. L'anno di produzione delle uve relativamente all'immissione in
consumo delle diverse tipologie e' ora modificato nell'anno di
raccolta delle uve. Per la tipologia riserva e' previsto che il
periodo di invecchiamento non deve essere inferiore a 24 mesi dall'1
dicembre dell'anno di raccolta delle uve, di cui almeno 2 in bottiglia
e l'idoneita' chimico fisica ed organolettica non puo' essere valutata
prima di 22 mesi di invecchiamento.
Per tutte le tipologie, ad eccezione del Novello, e' consentito
effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche
attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione. Per tutte le
tipologie e' ammesso l'arricchimento nella misura massima di 1% vol.
- Articolo 6:
le caratteristiche chimico fisiche, organolettiche e sensoriali delle
tipologie di vini sono state riviste e aggiornate apportando alcune
modifiche:
per il Sangiovese di Romagna per gli zuccheri riduttori viene
introdotta la dicitura "come da regolamento CE n. 753/02, art. 16,
punto 1, lettera a)"; il titolo alcolometrico volumico totale minimo
e' innalzato a 12% vol; l'estratto non riduttore minimo e' innalzato a
20 g/1;
per il Sangiovese di Romagna Novello il titolo alcolometrico volumico
totale minimo e' innalzato a 11,50% vol.
Sono dettagliati i requisiti previsti per il Sangiovese di Romagna
Superiore, in particolare il titolo alcolometrico volumico totale
minimo e' innalzato a 12,5% vol; e per il Sangiovese di Romagna
riserva che ha un titolo alcolometrico volumico totale minimo 13%
vol.
- Articolo 7:
viene regolamentato l'utilizzo della menzione vigna nella
denominazione dei vini Sangiovese di Romagna.
Trebbiano di Romagna
- Articolo 1:
sono citate gia' in questo articolo le tipologie frizzante e spumante
gia' previste nell'attuale disciplinare.
- Articolo 2:
viene adeguato alla normativa relativa alla classificazione delle
varieta' da uva idonee alla coltivazione, specificando che al 15%
possono concorrere "altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione per la Regione Emilia-Romagna".
- Articolo 4:
e' prevista l'irrigazione di soccorso e viene stabilito per i nuovi
impianti la densita' minima di 2500 ceppi/ettaro.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e' innalzato a 11%;
per le tipologie spumante e frizzante viene mantenuto il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 10%.
- Articolo 5:
viene specificato che la resa massima del 70% delle uve e' in vino
finito.
- Articolo 6:
per il vino Trebbiano di Romagna per gli zuccheri riduttori viene
introdotta la dicitura "come da regolamento CE n. 753/02, art. 16,
punto 1, lettera a)"; il titolo alcolometrico volumico totale minimo
e' innalzato a 11,5% vol.
- Articolo 7:
viene regolamentato l'utilizzo della menzione vigna nella
denominazione dei vini Trebbiano di Romagna.
Pagadebit di Romagna
- Articolo 1:
sono citate gia' in questo articolo le tipologie secco, amabile e
frizzante gia' previste nell'attuale disciplinare.
- Articolo 2:
viene adeguato alla normativa relativa alla classificazione delle
varieta' da uva idonee alla coltivazione, specificando che al 15%
possono concorrere "altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione per la Regione Emilia-Romagna".
- Articolo 3:
viene modificata la descrizione dell'areale di produzione adeguandolo
alla nuova divisione amministrativa dovuta all'istituzione della
Provincia di Rimini e alla modifica della Provincia di Forli' in
Forli'-Cesena.
- Articolo 4:
prevista l'irrigazione di soccorso, e' vietata ogni pratica di
forzatura; viene stabilito nei nuovi impianti la densita' minima di
2500 ceppi/ettaro.
Non e' piu' previsto che non possano essere iscritti all'albo relativo
i vigneti situati sui terreni aventi una altitudine superiore ai 400
metri slm e impiantati in terreni umidi o male esposti.
Viene specificato che la resa massima del 70% delle uve e' in vino
finito.
- Articolo 5:
l'area prevista per le operazioni di vinificazione e' adeguata alla
nuova divisione amministrativa Il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo e' innalzato a 10,5%.
- Articolo 6:
per la tipologia secco il titolo alcolometrico volumico totale minimo
e' previsto di 11,50% vol e gli zuccheri riduttori da svolgere sono
previsti come da Reg. CE n. 753/02, art. 16, punto 1, lettera a),
estratto non riduttore e' di 17 g/l; per la tipologia amabile il
titolo alcolometrico volumico totale minimo e' previsto di 11,50% vol
e l'estratto non riduttore e' di 17 g/l.
E' inserita la frase: "E in facolta' del Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i
limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non
riduttore".
- Articolo 7:
la specifica "Bertinoro" diventa menzione geografica, non piu'
sottodenominazione, ed e' prevista per le uve cola' raccolte, che
assicurano al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
11,50 gradi. Il vino Pagadebit di Romagna Bertinoro deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 12% vol. Anche per
questa menzione e' previsto che "E' in facolta' del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio
decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e
l'estratto non riduttore".
- Articolo 8:
viene regolamentato l'utilizzo della menzione vigna, e di indicazioni
geografiche e toponomastiche aggiuntive, nella denominazione dei vini
Pagadebit di Romagna.
- Articolo 9:
e' stralciato.
Cagnina di Romagna
- Articolo 2:
viene adeguato alla normativa relativa alla classificazione delle
varieta' da uva idonee alla coltivazione, specificando che al 15%
possono concorrere "altri vitigni a bacca rossa idonei alla
coltivazione per la Regione Emilia-Romagna".
- Articolo 3:
viene modificata la descrizione dell'areale di produzione adeguandolo
alla nuova divisione amministrativa dovuta alla modifica della
Provincia di Forli' in Forli'-Cesena.
- Articolo 4:
e' prevista l'irrigazione di soccorso, e' vietata ogni pratica di
forzatura; viene stabilito nei nuovi impianti la densita' minima di
3300 ceppi/ettaro; viene specificato che la resa massima del 65% delle
uve e' in vino finito.
- Articolo 5:
l'area prevista per le operazioni di vinificazione e' adeguata alla
nuova divisione amministrativa.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e' innalzato a 10,5%.
Il vino Cagnina di Romagna non puo' essere immesso al consumo in data
anteriore al secondo giovedi' del mese di ottobre dell'anno di
raccolta delle uve.
- Articolo 6:
vengono introdotti il titolo alcolometrico effettivo minimo pari a
8,50% vol. e il titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.;
gli zuccheri riduttori da svolgere non devono essere inferiore a 50
g/l.
- Articolo 7:
viene regolamentato l'utilizzo della menzione vigna e di altre
indicazioni nella denominazione dei vini Cagnina di Romagna.
- Articolo 8:
e' stralciato.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
annuncio, chiunque abbia interesse puo' prendere visione della domanda
presso l'Assessorato regionale Agricoltura - Servizio Produzioni
vegetali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franco Foschi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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