REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 30 novembre 2007, n. 15981

Autorizzazione preventiva ai sensi art. 60 DPR 753/1980 per la realizzazione di nuova costruzione ad uso civile abitazione in comune di Budrio, Via Pianella, nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali, la costruzione del nuovo fabbricato ad uso civile
abitazione, ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria
Bologna-Portomaggiore in comune di Budrio, Via Pianella identificato
al foglio 15, mappali 172, 173, 174 e 59, nei modi e secondo le
ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente
atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Direzione generale Reti
infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilita' ai sensi dell'art.
60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto
dall'art. 49 dello stesso DPR;
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dai richiedenti, il medesimo esprime:
2.a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del
presente atto;
2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento
della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di
sorta;
2.c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente
autorizzazione, dovra' ottemperare alle seguenti prescrizioni:
a) dovra' essere realizzata, per tutta la lunghezza dell'area
parallela al confine con la ferrovia, una recinzione con
caratteristiche antisfondamento atte ad impedire che qualsiasi mezzo
meccanico possa invadere la sede ferroviaria;
b) la piantumazione di alberi dovra' avvenire ad una distanza dalla
linea ferroviaria come previsto dall'art. 52 del DPR 753/80;
c) l'intervento dovra' essere coerente sia con gli adempimenti
previsti dalla L.R. 15/01 (inquinamento acustico) e successive
modificazioni sia con quanto previsto dal DPR 459/98 ed in particolare
per quanto previsto dall'art. 3 - comma 2 in merito all'inquinamento
acustico;
4) di stabilire inoltre quanto segue:
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione
il proprietario richiedente dovra' presentare domanda al Comune
interessato per acquisire il relativo permesso di costruire o
depositare la denuncia di inizio attivita'; scaduto inutilmente tale
termine, la presente autorizzazione decade di validita';
- qualora l'opera in questione sia soggetta a permesso di costruire
nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che
risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata:
"E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti
dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai sensi degli artt.
49 e 60 del DPR 753/80";
- qualora l'opera in questione sia soggetta a denuncia d'inizio
attivita' (DIA), e' fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
- il richiedente dovra' dare comunicazione all'Azienda concessionaria
della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto e
successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla
sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'Azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
- la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla/e
proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta
di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla
sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente
provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la decadenza dello
stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna,
fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua
corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
5) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi;
6) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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