REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1069 - Risoluzione proposta dai consiglieri Corradi, Garbi, Parma, Manfredini e Villani per impegnare la Giunta ad assumere iniziative presso il Ministro delle Politiche agricole ed in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di addivenire ad una modifica degli indici di equivalenze latte, attualmente previsti per i formaggi Parmigiano-Reggiano e Grana Padano dal DM Ministero Politiche agricole 30 luglio 2003

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
premesso che
I Regolamenti CE n. 1778/2003 e n. 595/2004 hanno prorogato con
modifiche la normativa comunitaria in materia di prelievi
supplementari a carico dei produttori di latte vaccino (cd. "regime
delle quote-latte").
I sopra citati regolamenti comunitari individuano due distinte
categorie di produttori:
- i produttori in consegne (che vendono il latte prodotto ad un
soggetto terzo che provvede alla sua trasformazione, il cd. "primo
acquirente");
- i produttori in vendite dirette (che trasformano direttamente il
latte e provvedono alla vendita dei prodotti lattiero caseari).
Nella nostra regione si e' assistito ad un incremento delle aziende
agricole che operano in "vendite dirette" trasformando il latte e
vendendo direttamente ai consumatori il prodotto finito.
La realta' delle aziende in "vendite dirette" rappresenta una
significativa risposta alla crisi del settore lattiero-caseario,
caratterizzandosi per la presenza di importanti realta' indirizzate a
produzioni biologiche.
I produttori in "vendite dirette" sono fortemente penalizzati da una
non corretta applicazione della normativa comunitaria, conseguente ad
un errato "parametro di equivalenza" dei formaggi, fissato dal
Ministero delle Politiche agricole con il DM 30 luglio 2003.
Per i produttori in "vendite dirette", il Reg. CE n. 595/2004 prevede
che il latte destinato ad essere "contabilizzato" ai fini
dell'applicazione del regime quote-latte sia quello risultante dalle
"equivalenze latte", calcolate in riferimento ai prodotti venduti nel
corso della campagna lattiera (1 aprile - 31 marzo).
L'art. 12 del Reg. CE n. 595/2004 prevede che: "Per la
commercializzazione dei prodotti diversi dal latte, gli Stati membri
stabiliscono i quantitativi di latte utilizzati nella trasformazione.
A tal fine, le equivalenze da applicare sono:
a) 1 kg di crema = 0,263 kg di latte x % di materia grassa
della crema, espressa in massa;
b) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte.
Per i formaggi e tutti gli altri prodotti lattiero caseari, gli Stati
membri determinano le equivalenze tenendo conto segnatamente del
tenore di estratto secco e di grassi dei tipi di formaggi e dei
prodotti in questione".
L'art. 24, comma 6, Reg. CE n. 595/2004 stabilisce che: "Il produttore
che effettua vendite dirette tiene a disposizione . . . . . una
contabilita' di magazzino nella quale . . . . . sono indicati, mese
per mese e prodotto per prodotto, le vendite o i trasferimenti di
latte o di prodotti lattiero caseari nonche' i prodotti che non sono
stati venduti o trasferiti".
Il decreto Ministero Politiche agricole 30 luglio 2003 ha stabilito i
coefficienti di trasformazione in "equivalente latte" per i formaggi
nazionali, tra cui il Parmigiano-Reggiano ed il Grana Padano,
stabilendo per entrambi un valore di conversione pari a 15,15 kg di
"latte equivalente" per 1 kg di formaggio.
Contrariamente a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. CE n. 595/2004,
il parametro fissato dal Ministero non tiene conto del "tenore di
estratto secco e di grasso" del formaggio.
Il parametro indicato dal Ministero e' errato, conseguentemente, la
sua applicazione porta a risultati privi di qualsivoglia aderenza alla
realta'.
Come indicato nel Capitolo 3 della "Relazione tecnica", allegata alla
presente risoluzione (di cui costituisce parte integrante), 100 kg di
latte utilizzati per la trasformazione in formaggio
Parmigiano-Reggiano (da cui si ricava anche burro e panna), se
sottoposti all'applicazione del parametro indicato dal Ministero, si
traducono in 155,2 kg di latte ai fini dell'applicazione del regime
comunitario delle "quote-latte".
I formaggi Parmigiano-Reggiano e Grana Padano sono formaggi
"semigrassi"; infatti, non contengono tutto il grasso presente nel
latte, perche' durante la lavorazione (con la tecnica
dell'affioramento della crema), una parte del grasso non entra a far
parte della produzione del formaggio, ed e' utilizzato per realizzare
il burro.
Come evidenziato nella relazione tecnica (a cui si rimanda), il vero
parametro "equivalente latte", che varia al variare della stagionatura
del formaggio, e' di molto inferiore a quello indicato dal Ministero,
oscillando da un 7,70 (per il formaggio a 12 mesi di stagionatura), ad
un 7,26 (per il formaggio a 24 mesi di stagionatura).
In spregio alla normativa comunitaria, ma probabilmente al fine di
contenere gli effetti distorsivi dei parametri indicati dal DM
Ministero Politiche agricole l'AGEA ha previsto (nel "modulo della
denuncia annuale" relativo alle vendite dirette), la necessita' di
indicare il latte utilizzato, senza tener conto delle sovrapposizioni
di prodotto.
L'empirica soluzione adottata da AGEA per limitare gli effetti
dell'errato parametro indicato dal DM Ministero Politiche agricole per
il Parmigiano-Reggiano e per il Grana Padano e' inaccettabile;
rilevato che confligge con la lettera e con lo spirito della normativa
comunitaria.
L'art. 12, comma 1, III capoverso, del Reg. CE 595/2004 non prevede la
"registrazione" del semplice latte avviato alla trasformazione, bensi'
dei: ". . . . . . quantitativi di latte utilizzati per la
trasformazione in base ai prodotti commercializzati".
Poiche' i prodotti sono venduti in tempi diversi (la panna quasi
subito, il burro solitamente dopo pochi giorni, il formaggio dopo
18-24 mesi, ed oltre), la registrazione dei quantitativi di latte
utilizzati per i prodotti, che altro non e' che il "latte
equivalente", deve intervenire solo nel momento in cui il prodotto
viene commercializzato.
Come espressamente stabilito dalla normativa comunitaria, e' solo nel
momento della vendita che si devono applicare le "equivalenze".
Attualmente, i produttori in "vendite dirette" di Parmigiano-Reggiano
e Grana Padano (a causa dell'errato parametro indicato dal Ministero,
ed in ragione delle "fantasiose" istruzioni impartite da AGEA) hanno
compilato le dichiarazioni di produzione annuale indicando il latte
avviato alla trasformazione e non quello relativo alle "equivalenze"
calcolate sui prodotti commercializzati.
La differenza e' sostanziale, infatti, i produttori in "vendite
dirette" sono risultati sottoposti ad un ingente "prelievo
supplementare" non sulla base dei kg di equivalente latte derivante
dai prodotti venduti, bensi' sulla base del latte avviato alla
trasformazione di prodotti che non sono ancora stati venduti, e che
forse non lo saranno mai (dispersione di prodotto nella fase di
trasformazione, forme di scarto non commercializzabili, forme
distrutte per disposizioni sanitarie, es. aflatossine, furti, ecc.).
La mancanza di parametri corretti per i formaggi Parmigiano-Reggiano e
Grana Padano, oltre a determinare incertezza negli organi di controllo
e nell'AGEA (che ha impartito indicazioni sbagliate nel tentativo di
giustificare tali coefficienti), ha determinato un'errata
"compensazione nazionale vendite dirette" (procedimento di calcolo e
di ripartizione del prelievo supplementare), perche' effettuata su
dati non conformi al Regolamento CE.
Al fine di addivenire ad una corretta applicazione della normativa
comunitaria in materia di "vendite dirette", evitando che gli errori
della pubblica Amministrazione si traducano nell'irrogazione di
ingenti somme a titolo di prelievo supplementare (cd. multe
quote-latte), a danno di incolpevoli produttori, si rende
indispensabile modificare l'errato parametro indicato nel DM Ministero
Politiche agricole 30 luglio 2003.
L'attuale parametro di "equivalenza" indicato dal DM Ministero
Politiche agricole 30 luglio 2003, pari a kg 15,15 di "latte
equivalente" per 1 kg di formaggio, e' circa il doppio del parametro
reale (a 12 mesi di stagionatura = kg 7,70 di "latte
equivalente" per 1 kg di formaggio).
La corretta applicazione della normativa comunitaria impone di
adottare (per i formaggi Parmigiano-Reggiano e Grana Padano) una
"scala" di equivalenze latte calcolata su base mensile (anche perche'
l'art. 24, comma 6, del Reg. CE n. 595/2004 prevede che i produttori
in "vendite dirette" debbano registrare mensilmente le equivalenze dei
prodotti venduti).
In considerazione di quanto sopra, si suggerisce di adottare i
coefficienti di trasformazione cosi' come indicati nella relazione
tecnica allegata, elaborata sulla base dei dati ufficiali rilasciati
dai consorzi di tutela dei formaggi Parmigiano-Reggiano e Grana
Padano;
ribadito che
- la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a promuovere le iniziative
volte a favorire il superamento dell'attuale crisi del comparto del
Parmigiano-Reggiano e del Grana Padano;
- i produttori in "vendite dirette" rappresentano una significativa
componente di operatori impegnati nell'economia agricola del
Parmigiano-Reggiano e del Grana Padano;
- l'errata indicazione del parametro di conversione in "equivalente
latte" dei formaggi Parmigiano-Reggiano e Grana Padano, cosi' come
attualmente indicato nel DM Ministero Politiche agricole 20 luglio
2003, arreca un grave pregiudizio ai produttori in "vendite dirette";
impegna la Giunta
ad assumere le opportune iniziative presso il ministro delle Politiche
agricole, ed in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di
addivenire ad una celere modifica degli indici di "equivalenza latte",
attualmente previsti per i formaggi Parmigiano-Reggiano e Grana Padano
dal DM Ministero Politiche agricole 30 luglio 2003.
Approvata all'unanimita' nella seduta pomeridiana del 22 aprile 2008.
(segue allegato fotografato)

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina