REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 4 dicembre 2008, n. 15707

Integrazione alla disciplina in materia di contratti di lavoro autonomo dell'Agenzia regionale di Protezione civile di cui alla propria determinazione n. 9317/08 - Artt. 11 e 14

IL DIRETTORE
Visto l'art. 7, commi 6 e seguenti del DLgs 30 marzo 2001, n. 165,
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" come risultante dalle piu' recenti
modifiche ed integrazioni normative;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
che all'art. 12 ("Prestazioni professionali") disciplina le modalita'
per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali a
soggetti esterni alla Regione e trova applicazione anche per le
Agenzie e gli enti da questa dipendenti;
vista la DGR n. 556 del 21 aprile 2008, recante: "Direttiva in materia
di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna",  con la
quale la Giunta ha provveduto a disciplinare in modo organico  la
materia di cui sopra, alla luce delle modifiche normative intervenute,
sostituendo, anche a fini di semplificazione per gli operatori,  la
disciplina, frammentaria e ormai in parte inattuale, contenuta nelle
proprie deliberazioni 181/02, 124/03, 1958/03 e 1501/05,  sopra
richiamate;
vista la propria determinazione n. 9317 del 5 agosto 2008, con la
quale e' stata disciplinata l'applicazione all'interno dell'Agenzia
regionale di Protezione civile delle disposizioni normative e degli
indirizzi regionali suindicati;
dato atto che, nell'ambito della predetta disciplina, i diversi
adempimenti istruttori, amministrativi e contabili sono stati
ripartiti presso le unita' operative dell'Agenzia;
ravvisata la necessita' di apportare alcune limitate modifiche agli
aspetti gestionali, sulla base delle valutazioni maturate nella prima
fase di applicazione della disciplina in questione, stabilendo, in
particolare, che:
- in ragione della preminente componente di natura
amministrativo-contabile e delle rilevanti implicazioni di natura
tributaria, contributiva e fiscale, l'istruttoria tecnica degli atti
di liquidazione dei compensi ai soggetti ai quali siano stati
conferiti incarichi di lavoro autonomo continui ad essere assicurata
dall'Unita' Funzionale Amministrazione generale e, in particolare,
dall'unita' organizzativa competente in materia di ragioneria e
bilancio, che gia' curava precedentemente tali adempimenti e che ha
continuato a curarli senza soluzione di continuita' anche nella prima
fase sperimentale di applicazione della nuova disciplina;
- le comunicazioni di natura tecnica al centro per l'impiego e
all'INAIL relativamente agli incarichi conferiti nella forma della
collaborazione coordinata e continuativa, per ragioni di attinenza,
siano anch'esse assicurate dall'Unita' Funzionale Amministrazione
generale e, in particolare, dall'unita' organizzativa competente in
materia di ragioneria e bilancio, che puo' provvedervi anche per il
tramite della struttura esterna all'Agenzia eventualmente incaricata
di elaborare i relativi cedolini-stipendi;
ritenuto, pertanto, necessario modificare nel senso suindicato gli
articoli 11 e 14 della disciplina approvata con la richiamata propria
determinazione 9317/08;
ravvisata l'opportunita', per ragioni di chiarezza, di approvare
nuovamente il testo dei predetti articoli 11 e 14 come articolati
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, stabilendo che essi sostituiscano i due articoli
precedentemente approvati con la richiamata propria determinazione
9317/08;
ritenuto, altresi', di confermare integralmente le altre disposizioni
e direttive contenute nella predetta disciplina;
sentito il dirigente Responsabile del Servizio Pianificazione e
Gestione delle emergenze al quale e' stato conferito l'incarico di
presidiare i processi e le attivita' previsti dal Regolemanto
dell'Agenzia regionale in capo alla posizione dirigenziale
professional "Amministrazione generale" con propria determinazione n.
16894 del 27 dicembre 2007;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre
2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per
l'attivazione dell'Agenzia regionale di protezione civile ai sensi
dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n.
1", con la quale lo scrivente e' stato nominato Direttore dell'Agenzia
regionale di protezione civile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 dell'11 dicembre
2006 "Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria
deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di
organizzazione e contabilita', come integrata dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1121 del 21 luglio 2008;
- la circolare interna n. 10 del 20 giugno 2007, con la quale sono
state dettati indirizzi generali in ordine agli ambiti di attivita' ed
alla tipologia degli atti di competenza della dirigenza dell'Agenzia,
in attuazione delle proprie determinazioni 4631/07, 7224/07 e 7904/07,
della determinazione del Direttore generale Organizzazione 7470/07,
nonche' della propria nota prot. n. 3376 del 15 giugno 2007;
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di approvare il nuovo testo degli articoli 11 e 14  della
disciplina in materia di contratti di lavoro autonomo nell'Agenzia
regionale di Protezione civile di cui all'Allegato A alla propria
determinazione 9317/08, come riprodotti nell'Allegato "A" alla
presente determinazione;
2) di stabilire che i nuovi testi approvati dei due articoli
sostituiscono quelli precedentemente approvati;
3) di confermare la validita' delle restanti disposizioni contenute
nella predetta disciplina;
4) di stabilire infine che, in ragione della particolarita' della
materia, il testo della disciplina come modificato a seguito della
presente determinazione venga interamente riprodotto sul sito internet
dell'Agenzia, nell'ambito dell'apposita sezione dedicata ai contratti
di lavoro autonomo e che alla modifica sia data adeguata
pubblicizzazione;
5) di stabilire, in analogia a quanto disposto in attuazione della
precedente propria determinazione 9317/08, la pubblicazione integrale
della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE
Demetrio Egidi
ALLEGATO A
Disciplina in materia di rapporti di lavoro  autonomo nell'Agenzia
regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna
Art. 11
Requisiti e condizioni di efficacia
del contratto di lavoro autonomo
1. Il Direttore conferisce l'incarico professionale con atto,
adeguatamente motivato, previa acquisizione dei verbali relativi alle
risultanze delle procedure di cui al Titolo II della presente
disciplina, approvando lo schema di contratto di lavoro autonomo.
Prima del conferimento dell'incarico l'interessato e' tenuto a fornire
all'Agenzia una dichiarazione, sotto la propria responsabilita',
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR
445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, nella quale attestare:
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua
conoscenza, ovvero, in caso contrario, precisarne gli estremi;
- se cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, di essere
in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio
italiano;
- (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana) di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. Il contratto di lavoro autonomo e' successivamente stipulato, in
forma scritta secondo una  delle due  tipologie fondamentali descritte
all'art. 2, comma 1, della presente disciplina, ossia come prestazione
d'opera intellettuale (meramente occasionale o no), oppure come
collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Nel caso di
incarichi meramente occasionali possono essere previste forme
semplificate di perfezionamento del contratto di lavoro autonomo.
3. Il contratto di lavoro autonomo in ogni caso deve indicare:
a) le generalita' del contraente;
b) la precisazione della natura del contratto;
c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata
dell'incarico;
d) il luogo/sede  in cui viene svolta la collaborazione;
e) l'oggetto della prestazione professionale;
f) le modalita' specifiche di esecuzione e di adempimento delle
prestazioni e delle modalita' di  verifica;
g) l'ammontare del compenso per l'incarico e gli eventuali rimborsi
spese, nonche' le modalita' per la relativa liquidazione;
h) l'esclusione della possibilita' di convertire lo stesso in rapporto
di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per
inadempimento;
l) il foro competente in caso di controversie.
4. Ai sensi dell' art. 3, comma 18 della Legge  244/07 (Legge
finanziaria 2008), i contratti di lavoro autonomo sono efficaci a
decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del soggetto
incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul
sito istituzionale dell'Agenzia.
5. La durata dell'incarico deve essere correlata al progetto o alle
attivita' oggetto dell'incarico medesimo.
6. Gli incarichi possono essere prorogati prima della scadenza
naturale, ove si ravvisi un motivato interesse, e la proroga, che non
puo' superare la durata iniziale del contratto, puo' essere concessa
al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al
collaboratore, fermo restando il compenso pattuito. In ogni caso non
e' ammesso il rinnovo di un contratto di lavoro autonomo.
7. L'affidamento di incarichi professionali a dipendenti di pubbliche
amministrazioni puo' avvenire solo previa verifica dell'avvenuta
autorizzazione, per atto espresso o per silenzio assenso, da parte
dell'ente di appartenenza, secondo le disposizioni dei singoli
ordinamenti.
8. L'unita' organizzativa competente in materia di personale, su
indicazione del Direttore, provvede all'elaborazione di tutti gli atti
amministrativi finalizzati al conferimento degli incarichi, oltre che
all'attuazione di tutti gli ulteriori adempimenti previsti nella
presente disciplina, ad eccezione:
- degli adempimenti di natura amministrativo-contabile di cui al
successivo comma 9;
- alle comunicazioni tecniche di cui all'articolo 14 della presente
disciplina.
9. L'unita' organizzativa competente in materia di ragioneria e
bilancio, nell'ambito dell'Unita' Funzionale Amministrazione Generale,
provvede all'istruttoria tecnica ed all'elaborazione degli atti
amministrativi necessari alla liquidazione dei relativi compensi,
acquisendo dalle strutture proponenti ogni utile elemento finalizzato
alla valutazione di conformita' delle prestazioni rese dai soggetti
incaricati.
Art. 14
Obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego
1. L'unita' organizzativa competente in materia di bilancio e
ragioneria nell'ambito dell'Unita' Funzionale Amministrazione
generale, in caso di conferimento di un incarico professionale con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, cura, anche per
il tramite della struttura esterna eventualmente incaricata
dell'elaborazione dei cedolini-stipendi, gli adempimenti relativi alle
necessarie comunicazioni al Centro per l'Impiego; tali comunicazioni
hanno efficacia anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti dell'INAIL.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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