REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2008, n. 538

Programma modalita' dei criteri e priorita' attuazione interventi pesca marittima, maricoltura e attivita' connesse - Annualita' 2008 ai sensi art. 79 L.R. 3/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 79, primo comma, della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3,
che riserva alla Regione Emilia-Romagna le funzioni di programmazione,
ed il terzo comma che prevede siano definite, dalla Giunta regionale,
modalita', criteri e priorita' di attuazione degli interventi in
materia di pesca marittima, di maricoltura e delle attivita'
connesse;
- l'art. 80 della medesima Legge regionale 3/99 che, nell'ambito delle
funzioni statali conferite, delega alle Province costiere, una parte
delle funzioni amministrative gia' esercitate, particolarmente in
attuazione della Legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 le cui
modalita' di trasferimento sono determinate nel presente atto;
- la Legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3, cosi' come modificata
dalle Leggi regionali 2 dicembre 1988, n. 48 e 21 aprile 1999, n. 3,
che detta norme per finanziamenti in conto capitale e in conto
interessi a favore di iniziative volte allo sviluppo ed alla
valorizzazione del settore delle attivita' ittiche;
- la L.R. 27 luglio 2005, n. 14 che all'art. 25 "Autorizzazione al
riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni provinciali in
attuazione" prevede che "i residui e le economie relative ai
contributi in conto capitale, di cui alla L.R. 14 febbraio 1979, n. 3
(Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita'
ittiche), erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni
provinciali di Ferrara, Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini, possano
essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il
finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la
valorizzazione delle attivita' ittiche degli anni successivi a quello
cui si riferisce il residuo o l'economia" e che "tale utilizzo e'
previamente autorizzato dalla Giunta regionale";
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2436 del 14 dicembre 1999: "Piano regionale della pesca
marittima, della maricoltura e delle attivita' connesse. Programma
annuale delle modalita', dei criteri e delle priorita' di attuazione
degli interventi per l'anno 2000, redatto ai sensi dell'art. 79 della
Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3" e n. 2456 del 29 dicembre 2000,
con la quale sono stati in parte modificati i criteri contenuti nella
stessa deliberazione 2436/99;
- n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati nella
delibera 447/03 e successive modifiche";
ritenuto, pertanto, necessario procedere, ai fini dell'istruttoria
delle domande da parte delle Amministrazioni provinciali, alla
conferma, per l'anno 2008, dei criteri contenuti nella citata delibera
2436/99 cosi' come modificata dalla delibera 2456/00 e alle opportune
modifiche di seguito illustrate nel dispositivo della presente
delibera in considerazione delle nuove esigenze del settore e
dell'adeguamento ai nuovi limiti, entrati in vigore dall'1 gennaio
2007, previsti dalla normativa comunitaria per il settore ed in
particolare dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006
relativo al "Fondo Europeo per la pesca" con particolare riguardo a
quanto previsto dall'art. 25 e in combinato disposto da quanto
previsto dai Regolamenti  (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 1967/2006;
ritenuto di modificare anche i termini di presentazione delle domande
alle Province e della trasmissione alla Regione dei Piani
provinciali;
sentito il parere favorevole del Comitato tecnico per lo sviluppo e la
valorizzazione delle attivita' ittiche di cui all'art. 5 della L.R.
3/79 espresso nella seduta del 31 marzo 2008;
richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n.
1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre 2006;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott.ssa
Morena Diazzi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della sopracitata deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico e Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di confermare, ad esclusione di quanto esplicitamente modificato
dalla presente delibera, anche per l'anno 2008 i criteri contenuti
nelle proprie delibere 2436/99 e 2456/00, nonche' le modalita' di
delega di funzioni amministrative alle Amministrazioni provinciali
costiere, ai sensi dell'art. 79, comma 3, contenute nella citata
deliberazione 2436/99, sia per l'istruttoria delle domande presentate
per le iniziative previste dalla L.R. 3/79, e pervenute alle
Amministrazioni provinciali entro il 30 aprile 2008, sia per le
domande relative alle iniziative di cui all'art. 2  lett. f) della
L.R. 3/79 pervenute alla Amministrazione regionale entro il 15 maggio
2008;
2) di prevedere, in accoglimento dei criteri posti dall'art. 25 del
Reg. CE n. 1198/2006 le seguenti modifiche a quanto previsto dalla
delibera 2436/99:
- 2.1) relativamente all'Asse 1 - Misura 1.2 sono da considerarsi
prioritarie le iniziative volte alla definizione dell'impatto
sull'allevamento dei molluschi dell'attrezzo di pesca denominato
"idrorasca" e per la definizione delle caratteristiche tipo e di
criteri di utilizzo della stessa;
- 2.2) relativamente all'Asse 2 - Misura 2.1 sono escluse, a norma di
quanto previsto all'art. 25, comma 2, II capoverso Reg.to (CE)
1198/2006, tutte le iniziative relative alla costruzione di
imbarcazioni con licenza di pesca diversa da quelle iscritte alla V
categoria dell'R.N.M.G. o all'apposito registro per la navigazione
interna tenuto dall'A.R.N.I. o a quello tenuto dall'Ispettorato di
porto;
- 2.3) relativamente all'Asse 2 - Misura 2.2:
2.3.1) sono ammesse a finanziamento le iniziative di ammodernamento
delle imbarcazioni iscritte alla V categoria dell'R.N.M.G. o
all'apposito registro per la navigazione interna tenuto dall'A.R.N.I.
o a quello tenuto dall'Ispettorato di porto e  dei pescherecci di eta'
pari o superiore a cinque anni solo alle condizioni di seguito
previste e a norma delle disposizioni di cui al capitolo III del
Regolamento (CE) n. 2371/2002;
2.3.2) tali investimenti possono riguardare il miglioramento della
sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell'igiene, della
qualita' dei prodotti, dell'efficienza energetica e della
selettivita', purche' esso non determini un aumento delle capacita' di
cattura del peschereccio;
2.3.3) la sostituzione degli apparati motore e' finanziabile alle
seguenti condizioni:
a) per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non
utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3
dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del
30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia
comunitaria il nuovo motore abbia potenza pari o inferiore al
vecchio;
b) per le navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse da
quelle di cui alla lettera a), il nuovo motore abbia una potenza di
almeno il 20% inferiore a quello vecchio;
c) per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24
metri, il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a
quello vecchio, la nave sia oggetto di un piano di salvataggio e
ristrutturazione di cui all'articolo 21, lettera f) del Reg. (CE) n.
1198/2006, e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor
consumo di carburante.
- 2.3.4) La riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti
lettere b) e c), puo' essere conseguita da un gruppo di navi per
ciascuna categoria di navi di cui alle lettere b) e c);
- 2.3.5) sono ammesse a finanziamento le iniziative per lavori di
ammodernamento purche' essi rispondano ad una delle seguenti
condizioni:
a) siano volti a rendere impossibile catture il cui rigetto in mare
non e' piu' consentito;
b) siano attuate nell'ambito di progetti relativi alla preparazione o
alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata
adottate dal Consiglio o dalla Commissione;
c) siano volti a ridurre l'impatto delle attivita' di pesca sulle
specie non commerciali;
d) siano volti a ridurre l'impatto delle attivita' di pesca sugli
ecosistemi e sui fondali marini;
e) siano volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori
selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parti degli
attrezzi da pesca, purche' non comportino un aumento dello sforzo di
pesca o una riduzione della selettivita' degli attrezzi da pesca e
siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici
ai predatori;
- 2.3.6) sono ammesse a finanziamento le iniziative per attrezzi da
pesca con maggior selettivita', tra cui il finanziamento di due
sostituzioni al massimo degli attrezzi da pesca nell'intero periodo
dal 2007 al 2013, purche':
a) il peschereccio interessato rientri in un piano di adeguamento
dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto i),
del Regolamento (CE) N. 1198/2006, stia cambiando metodo di pesca e
stia abbandonando la specifica attivita' di pesca a favore di un'altra
in cui lo stato delle risorse consente la pesca;
oppure
b) i nuovi attrezzi siano piu' selettivi e rispettino criteri e
pratiche ambientali riconosciuti e piu' rigorosi rispetto ai vigenti
obblighi normativi previsti dal diritto comunitario.
- 2.3.7) sono ammesse a finanziamento le iniziative per la prima
sostituzione degli attrezzi da pesca:
a) allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici in
materia di selettivita' previsti dal diritto comunitario. Gli aiuti
possono essere concessi sino alla data in cui tali requisiti diventano
obbligatori o, eccezionalmente, durante un breve periodo successivo a
tale data che puo' essere fissato dalla pertinente normativa
comunitaria;
b) per ridurre l'impatto delle attivita' di pesca sulle specie non
commerciali;
- 2.4) relativamente all'Asse 4 - Misura 4.1 sono da considerarsi
ammissibili oltre agli allevamenti di prodotti marini anche quelli di
prodotti vallivi ed in particolare sono da considerare prioritarie le
iniziative di costruzione di appositi attracchi e l'acquisto di
attrezzature per punti di sbarco e lavorazione dei prodotti marini,
salmastri o vallivi;
3) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa il termine
di presentazione delle domande per l'anno 2008 dal 31 marzo al 30
aprile per le domande da presentare alle Amministrazioni provinciali e
al 15 maggio per le domande da presentare all'Amministrazione
regionale;
4) di prevedere, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 25
della L.R. 14/05, che le Province costiere dell'Emilia-Romagna possano
utilizzare per il finanziamento di programmi provinciali per lo
sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche dell'anno 2008, i
residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui
alla L.R. 3/79, sopravvenuti in fase di impegno, liquidazione e
controllo delle iniziative previste dai Piani provinciali finanziati
dalla Regione negli anni precedenti;
5) di prevedere che, a tale fine, le Amministrazioni provinciali
costiere presentino, entro il 30 settembre, tenuti in considerazione i
criteri di cui ai precedenti paragrafi, un Piano provinciale per lo
sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche per l'anno 2008,
contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo, per il
finanziamento delle iniziative previste, di tutti o parte dei residui
e delle economie derivanti dai precedenti Piani provinciali finanziati
dalla Regione e di integrazione, a titolo di contributo, a valere sul
fondi eventualmente stanziati sul Capitolo 24400 del bilancio
regionale, qualora i fondi residui non siano sufficienti a coprire il
fabbisogno dei propri Piani provinciali;
6) di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna e di disporre che la
stessa deliberazione sia diffusa tramite il sito:
www.ermesimprese.it.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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