REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1131 - Risoluzione proposta dai consiglieri Ercolini, Salsi, Bortolazzi, Nanni, Muzzarelli, Caronna, Barbieri, Donini e Guerra per chiedere al Parlamento attenzione sui reati di violenza sessuale anche a seguito di una sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 20 gennaio 2006

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
appresi
- alcuni stralci della motivazione della sentenza della Terza Sezione
Penale della Corte di Cassazione del 20 gennaio 2006 che ha annullato
con rinvio una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, per difetto
di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti in merito a un
rapporto sessuale classificabile come violenza sessuale, commessa dal
patrigno di una ragazza appena quattordicenne nei suoi confronti;
- che la stessa sentenza rileva una presunta minore levita' dei danni
provocati dalla violenza in quanto la ragazza aveva gia' avuto, sin
dall'eta' di 13 anni, diversi rapporti sessuali con altri uomini;
rilevato
- che dal 1996 la violenza sessuale e' ritenuta dal nostro ordinamento
penale delitto contro la persona;
- che la legge prevede aggravanti per i reati sessuali contro i
minorenni;
- che l'art. 609 quater del Codice penale, "Atti sessuali con
minorenni", stabilisce che soggiace alla pena stabilita dell'art. 609
bis "Violenza sessuale" chi compie atti sessuali con un soggetto
minorenne (con meno di 16 e piu' di 14 anni) e rivesta nei suoi
confronti la posizione di ascendente, genitore anche adottivo, tutore,
ovvero gli sia affidato il minorenne o siano conviventi;
considerato
- che ogni forma di abuso deve essere universalmente condannata senza
alcuna giustificazione;
- che il contesto in cui e' avvenuta la violenza e' di estremo disagio
sociale, tale da favorire il compiersi di atti violenti di ogni tipo,
e da mettere in serio pericolo specialmente i piu' deboli, come i
minori;
- che il diritto penale e' la "extrema ratio" per punire i crimini, ma
la prevenzione di situazioni di disagio e' in primo luogo
responsabilita' delle istituzioni, che devono essere particolarmente
attive per prevenire il piu' possibile ogni situazione di
emarginazione;
- esprime il proprio sconcerto per una sentenza che colpisce la
dignita' della persona;
chiede alle forze politiche e al Parlamento
- di continuare a mantenere alta l'attenzione sui reati di violenza
sessuale sollecitando il Presidente della Corte di Cassazione
affinche' i reati di violenza sessuale rientrino nella competenza
della sezione dei reati contro la persona, coerentemente con quanto
stabilito dalla legge, e non in quella dei reati contro la morale;
- di sostenere, nelle sedi parlamentari e di governo, una maggior
presenza delle donne nei piu' alti gradi di giurisdizione;
- di attivarsi per politiche di inclusione sociale, volte a prevenire
il disagio, ed evitare l'abbandono dei piu' deboli, altrimenti esposti
ad abusi e sopraffazioni di ogni genere;
e ribadisce, con forza,
- il principio secondo cui va riconosciuta la scelta delle donne
nell'affermazione della propria sessualita';
- la necessita' di tutelare la salute sessuale e psicologica dei
minori da ogni forma di violenza e in particolar modo combattendo ogni
forma di pedofilia.
Approvata all'unanimita' nella seduta pomeridiana del 13 febbraio
2008.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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