REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO

ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 1458/2 - Ordine del giorno, proposto dai consiglieri Zoffoli, Nanni, Delchiappo, Pironi, Muzzarelli, Lucchi, Bortolazzi, Guerra, Mezzetti e Renzi, in merito alla proposta di legge di iniziativa popolare "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali"

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
vista la proposta di legge di iniziativa popolare "Norme per orientare
e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali";
considerato che tale proposta ha lo scopo di promuovere e sostenere
l'agricoltura emiliano-romagnola favorendo, anche sulla base di
adeguati programmi di promozione e di educazione alimentare, la
commercializzazione ed il consumo di prodotti agroalimentari di
qualita';
rilevato:
- che le finalita' della legge di iniziativa popolare sono da
ritenersi condivisibili;
- che dal punto di vista giuridico anche se non, allo stesso modo, da
quello del merito e del rapporto con il consumatore, sono emersi, nel
corso dell'esame dell'articolato, evidenti elementi di contrasto con
vigenti norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza, di
libera circolazione delle merci e di commercio al dettaglio;
dato atto:
- che la Regione Emilia-Romagna ha approvato diversi provvedimenti
legislativi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni agricole
di qualita', alla promozione dei consumi ed all'educazione alimentare,
al controllo della immissione nell'ambiente e dell'utilizzo a fini
mangimistici od alimentari di prodotti ottenuti da Organismi
geneticamente modificati;
- che, in attuazione dei suddetti provvedimenti, sono stati avviati
numerosi programmi di intervento per la valorizzazione dei prodotti
regionali di qualita', con particolare riferimento a quelli a qualita'
controllata, tradizionali e provenienti da agricoltura biologica ed
integrata;
- che, parimenti, con il costante coinvolgimento delle istituzioni
scolastiche e' stato predisposto, a far tempo dal 1999, il programma
regionale di promozione ed educazione alimentare che ha rappresentato
la base per l'avvio di numerose iniziative a livello nazionale ed
interregionale;
- che, inoltre, sta per concludersi l'iter del progetto di legge
regionale "Tutela del patrimonio di razze e varieta' locali di
interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo" che si propone di
salvaguardare le risorse genetiche autoctone a rischio di erosione e
la titolarita' delle comunita' locali sulle razze e varieta',
espressione del territorio e della cultura locale;
- che tale progetto rappresenta un ulteriore contributo alla
valorizzazione delle specificita' del territorio ed al sostegno
dell'agricoltura orientata alla produzione di alimenti di elevata
qualita';
dato atto altresi':
- che in data 24 luglio 2007 e' stato approvato, dalla Commissione
europea, il "Programma regionale di sviluppo 2007-2013" della Regione
Emilia-Romagna;
- che il Programma, articolato in numerose misure ed azioni, definisce
modalita' di intervento e risorse per conseguire obiettivi analoghi a
quelli indicati dalla proposta di legge di iniziativa popolare in
argomento, con particolare riferimento alla valorizzazione delle
produzioni agroalimentari di qualita', allo sviluppo della
multifunzionalita' dell'azienda agricola e della vendita diretta di
prodotti agricoli;
- che, a questo riguardo, sulla GU del 29 dicembre 2007 e' stato
pubblicato il DM 20/11/2007 "Attuazione dell'art. 1, co. 1065 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio
della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";
- che tale decreto prevede una serie di innovazioni particolarmente
rilevanti in materia di vendita diretta, da parte di imprenditori
agricoli, dei prodotti della propria azienda;
- che, pertanto, la regolamentazione della vendita diretta di prodotti
agricoli, anche in sede extraziendale, e' in rapida evoluzione, con
possibili ricadute positive sull'accorciamento della filiera;
ritenuto quindi opportuno sostenere le finalita' con la proposta di
legge di iniziativa popolare "Norme per orientare e sostenere il
consumo dei prodotti agricoli regionali" anche mediante eventuali
provvedimenti e iniziative conformi alle vigenti disposizioni
comunitarie e nazionali;
impegna la Giunta regionale
a proseguire l'esame dei contenuti e delle finalita' della proposta in
argomento e a predisporre ipotesi di provvedimenti e iniziative che,
nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, statali e
regionali, permettano il piu' efficace perseguimento degli obiettivi
ispiratori della proposta medesima e, in particolare:
 1) ad attuare un attento controllo delle modalita' di applicazione
della Legge regionale 22 novembre 2004, n. 25 "Norme in materia di
organismi geneticamente modificati" assicurando che, nelle more
dell'emanazione del Piano regionale di coesistenza, sia mantenuto il
vigente divieto all'introduzione di Organismi geneticamente modificati
sul territorio regionale;
 2) a definire norme di coesistenza adeguate alle caratteristiche
dell'agricoltura e della biodiversita' regionali e garantire il pieno
e coerente rispetto del principio di precauzione;
 3) a mettere in atto ogni intervento di competenza
dell'Amministrazione sul controllo di qualita' degli alimenti di
origine agricola e zootecnica prodotti nel territorio, promuovendo ed
operando per il coordinamento tra i vari soggetti preposti ai
controlli;
 4) ad intensificare iniziative finalizzate allo sviluppo, alla
promozione ed alla valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari
del territorio ed alla certificazione delle produzioni locali
nell'ambito di efficaci politiche di filiera rafforzando il legame
territoriale degli stessi attraverso l'indicazione dell'origine in
etichetta da proporre all'Unione Europea;
 5) a convocare il Tavolo agro-alimentare tra produttori, industrie di
trasformazione e di distribuzione del settore alimentare e consumatori
al fine di valorizzare i prodotti tipici, tradizionali e a
denominazione protetta;
 6) a favorire la piena attuazione alla Legge regionale 4 novembre
2002, n. 29 "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione
alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione
collettiva" favorendo la diffusione, nell'ambito della ristorazione
collettiva, di alimenti sicuramente esenti da OGM, anche sulla base di
una specifica clausola vincolante da inserire nell'ambito dei prossimi
bandi per la concessione o il rinnovo di appalto riferiti ad ogni
mensa pubblica o, nel caso di gestione diretta, nei relativi
regolamenti e adoperandosi per favorire il consumo in detti luoghi di
prodotti locali e di stagione nei limiti delle norme vigenti;
 7) a favorire, inoltre, il consumo di prodotti provenienti da
coltivazioni biologiche, integrate, nonche' di prodotti tipici e
tradizionali all'interno dei servizi di ristorazione ospedaliera e
delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani ed altre
categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati
in regime di convenzione;
 8) a sollecitare le Amministrazioni comunali della Regione ad
inserire nei propri servizi di ristorazione collettiva una quota
significativa di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche,
integrate, nonche' di prodotti tipici e tradizionali;
 9) a dare precise indicazioni all'Agenzia regionale Intercent-ER
affinche', nella fornitura di derrate alimentari, si preveda il
reperimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della gia'
citata L.R. 4 novembre 2002, n. 29 "Norme per l'orientamento dei
consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi
di ristorazione collettiva", di prodotti provenienti da coltivazioni
biologiche e integrate e di prodotti tipici e tradizionali,
riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale, dei quali si garantisca l'assenza di organismi
geneticamente modificati;
10) a sollecitare, anche attraverso apposite iniziative di Assemblea e
Giunta, l'attuazione del decreto del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 di attuazione
dell'articolo 1, comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui
mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli e di proporre le opportune modifiche alla L.R.
25 giugno 1999, n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114" volte al
rafforzamento della presenza di produttori agricoli nei mercati e
nelle fiere a valenza generale per la maggiore tutela e vantaggio del
consumatore, adoperandosi in particolar modo nei confronti dei Comuni
per la rapida emanazione del "disciplinare di mercato" che regola le
modalita' di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicita'
e della provenienza dei prodotti agricoli cosi' come previsto
dall'art. 4, comma 3 del medesimo DM; azione utile anche per sostenere
e valorizzare la possibilita' di realizzare attivita' culturali,
didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali
ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
11) ad apportare tutte le modifiche alla L.R. 21 marzo 1995, n. 16
"Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali"
necessarie a sviluppare ulteriormente le iniziative finalizzate alla
promozione dei prodotti agroalimentari emiliano-romagnoli di qualita',
a denominazione d'origine, tradizionali e derivanti da agricoltura
biologica ed integrata nell'ambito delle strutture di vendita della
grande distribuzione organizzata sia a livello nazionale che in altre
realta' europee, costruendo anche iniziative in grado di coinvolgere
la tradizionale rete distributiva al dettaglio;
12) a ricercare, nell'ambito delle misure volte alla lotta contro i
gas serra e al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto tutte le
iniziative volte ad incentivare le cosiddette produzioni a km 0 e a
sostenere consumi consapevoli da parte dei consumatori;
13) a porre in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti dei
Ministeri competenti per regolamentare, in modo esplicito, la vendita
sottocosto di prodotti ortofrutticoli freschi e deperibili;
14) a sostenere le strutture del commercio al dettaglio ricettive e
alberghiere, i bagni e la ristorazione della costa emiliano-romagnola
che si impegnino ad utilizzare prodotti alimentari di provenienza
locale, nonche' i Comuni e le Aziende ospedaliere che intendono
introdurre nei loro appalti i cosiddetti "prodotti a km 0",
predisponendo anche un'adeguata campagna informativa.
Approvato a maggioranza nella seduta pomeridiana del 22 gennaio 2008.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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