CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

Ricorso n. 54 depositato il 4 settembre 2008 contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta p.t., della Legge regionale n. 10 del 30/6/2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 30/6/2008, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni"

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)
Avvocatura generale dello Stato ecc.ma Corte Costituzionale
impugnativa della legge della Regione Emilia-Romagna n. 10 del
30/6/2008 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 108 del
30/6/2008 recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ai sensi
dell'art. 127 Cost., deliberata dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 28/8/2008.
Il Governo della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12
propone
impugnativa per l'illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127
Cost.
CONTRO
la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta
p.t., della Legge regionale n. 10 del 30/6/2008, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 108 del
30/6/2008, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", in base
ai seguenti
MOTIVI
1) L'art. 28, comma 2, prevede da parte della Regione
"l'individuazione della tariffa di riferimento", che costituisce il
corrispettivo del servizio idrico integrato e la redazione, da parte
di questa, del piano economico e del piano finanziario. L'art. 154 del
DLgs n. 152/2006, al comma 2, prevede che "il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del territorio, . . . definisce con decreto le
componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai
servizi idrici . . . ." con successiva determinazione della tariffa da
parte dell'Autorita' d'ambito "al fine della predisposizione del piano
finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c)" (comma 4).
Inoltre, l'art. 161, comma 4, del citato decreto legislativo n.
152/2006, prevede che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche (COVIRI) predisponga con delibera il metodo tariffario
per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154. Da cio'
si evince la riserva statale sulla determinazione della tariffa di
riferimento del servizio idrico integrato, che costituisce, la base
della tariffa determinata dall'AATO, quest'ultima posta a base di gara
per la scelta del gestore del servizio idrico integrato, nonche' della
redazione del piano economico e di quello finanziario, che
costituiscono il presupposto alla determinazione di tale tariffa.
Pertanto, la disposizione regionale in esame, nel contrastare con la
citata normativa statale, viola la competenza statale in materia di
tutela della concorrenza, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma
2, lettera e), Cost. in quanto la tariffa di riferimento garantisce
uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio
nazionale, rientrando tra gli interventi finalizzati a promuovere la
c.d. concorrenza "per il mercato", la quale impone che la scelta del
contraente avvenga all'esito di specifiche procedure di gara (Corte
Cost. n. 401 del 2007). Le Regioni sono solamente coinvolte nel
procedimento amministrativo relativo alla determinazione della tariffa
di riferimento, per il tramite della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, e del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche (COVIRI). La norma viola altresi' l'articolo 117, comma 2,
lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la
materia dell'ambiente, in quanto le citate norme statali di
riferimento concernenti la determinazione della tariffa di riferimento
sono volte a garantire standard quantitativi e qualitativi della
risorsa idrica che devono garantire uniformita' su tutto il territorio
nazionale. Per le medesime motivazioni e' censurabile l'articolo 28,
comma 7, che prevede da parte della Regione la costituzione di una
nuova "struttura organizzativa il cui costo di funzionamento e' a
carico delle tariffe dei servizi nel limite di spesa fissato dalla
Giunta regionale". Tale previsione si pone in contrasto con la citata
normativa statale, di cui al citato DLgs n. 152/2006, che non prevede
l'introduzione di una nuova ed ulteriore componente di costo nella
determinazione della tariffa, che e' riservata alla competenza
statale, alterando la concorrenza e dando origine a meccanismi
competitivi disomogenei sul territorio nazionale.
In base ai sopra esposti motivi
SI CHIEDE
a codesta Ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale
della legge indicata in epigrafe.
Roma, 28 agosto 2008
IL CANCELLIERE	L'AVVOCATO DELLO STATO
R. Milana	Massimo Mari

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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