REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2008, n. 514

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la costruzione di un invaso ad uso irriguo in Via Casse n. 1, nel comune di Brisighella - Azienda agricola Dalmonte Guido e Vittorio s.s

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge regionale
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in
considerazione dei modesti impatti attesi, il progetto relativo alla
costruzione di un invaso ad uso irriguo in Via Casse n. 1, nel comune
di Brisighella, provincia di Ravenna, dalla ulteriore procedura di VIA
con le seguenti prescrizioni:
 1) una attenta progettazione esecutiva della fase di
cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l'ambiente,
le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per
quanto riguarda l'area di cantiere;
 2) andranno effettuate operazioni di ripristino e di mitigazione
dell'impatto paesaggistico e visivo dell'opera utilizzando specie
autoctone e/o naturalizzate che garantiscano un maggior successo di
impianto (facilita' di attecchimento, adattamento pedo-climatico,
buona resa nello sviluppo) in modo tale da creare un miglior
inserimento paesaggistico con la zona ripariale del fiume Lamone;
 3) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come
invadenti (Robinia, Alianto, etc.);
 4) dovranno, inoltre, essere previsti interventi di inerbimento delle
scarpate esterne dell'argine con le relative azioni di manutenzione
periodica;
 5) devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza tra lo
strato impermeabile di argilla e il substrato sottostante;
 6) dovra' essere effettuato il conferimento in discarica autorizzata
oppure il riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi, come
dichiarato in progetto, sia per la realizzazione dell'opera, sia per
la sistemazione in loco, in modo conforme alle vigenti disposizioni
normative (art. 3 L.R. 17/91) e con riferimento al Piano
infraregionale delle attivita' estrattive della Provincia di Ravenna
adottato;
 7) si prescrive il rispetto della fascia di 10 metri dal ciglio della
sponda del fiume Lamone ai sensi del RD 523/1904, nella quale e'
vietato eseguire scavi o movimenti del terreno;
 8) andra' rispettata la distanza minima di 150 m dal piede
dell'argine del fiume Lamone come dichiarato in progetto: in caso la
distanza risultasse minore ai 150 m, sara' necessaria l'autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";
 9) dovra' essere effettuata l'impermeabilizzazione dell'invaso allo
scopo di evitare perdite per infiltrazione e interferenze con le acque
di falda; in particolare, come dichiarato in progetto, la tenuta
idraulica del fondo e quella delle sponde, saranno garantite mediante
un rivestimento con argilla compattata in strati di 15 - 20 cm,
proveniente dallo scavo; la tenuta idraulica dell'invaso andra'
comunque verificata in fase di collaudo;
10) il dimensionamento delle opere di drenaggio per l'intercettazione
delle acque superficiali e del tubo scolmatore dovranno essere
sottoposte all'approvazione della competente autorita' idraulica;
11) per il ripristino delle aree di cantiere e delle aree di riporto
si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati e del quale si provvedera' alla
manutenzione per evitarne la morte biologica;
12) a tutela della pubblica incolumita' l'invaso venga dotato, come
previsto da progetto, di recinzione perimetrale metallica di altezza
pari a 1.80 m, di scale di emergenza, cancello di accesso chiuso da
lucchetto e apposta segnaletica di pericolo;
13) previa verifica con l'esercente delle linee elettriche della
compatibilita' dei lavori in progetto con il palo ENEL presente
nell'area e la relativa cabina, dovranno essere rispettate le
prescrizioni contenute nell'art. 11 del DPR 7 gennaio 1956, n. 164 -
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni;
14) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione dell'opera in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle Autorita' competenti; in particolare,
considerato che, per il riempimento dell'invaso di progetto si
intendono captare le acque dal fiume Lamone, sara' necessaria la
concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del Regolamento
regionale 41/01;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Azienda Agricola
Dalmonte Guido e Vittorio, al Comune di Brisighella, al Servizio
Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, all'Amministrazione provinciale di
Ravenna, all'ARPA Sezione provinciale di Ravenna e all'Autorita' dei
Bacini Regionali Romagnoli;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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