REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE 7 marzo 2008, n. 2499

Adozione ordinanza balneare n. 1/2008 per disciplinare l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale emiliano-romagnolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del
mare territoriale" e successive modifiche;
- la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante
"Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2
comma 2 della L.R. 9/02";
dato atto che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle sopracitate
direttive prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Regione adotti
apposito provvedimento - Ordinanza balneare - per la disciplina
dell'uso del litorale marittimo ricompreso nel territorio dei comuni
di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo,
Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina,
Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;
richiamati:
- il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di
esecuzione;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400" e successive
modificazioni;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza,
all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive
modifiche;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e
riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25
giugno 1999, n. 205";
- la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e succ. mod. recante "Disposizioni
per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo
nautico".
ritenuto di dover disciplinare l'esercizio delle attivita' balneari e
l'uso del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per la
stagione 2008;
sentite le Amministrazioni comunali e provinciali interessate, i
competenti Uffici periferici del Ministero dei Trasporti, le
Associazioni di categoria, i Sindacati maggiormente rappresentativi ed
il Parco del Delta del Po;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
determina:
di approvare l'Allegato A recante: "Ordinanza balneare 1/2008", parte
integrante della presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valter Verlicchi
ALLEGATO A
ASSESSORATO TURISMO. COMMERCIO DIREZIONE GENERALE ATTIVITA'
PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE
TURISTICHE
Ordinanza balneare n. 1/2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio delle attivita' balneari
e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale
nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero
dei comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico,
Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea
Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;
vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina
dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;
vista la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003
recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi
dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/02" ed in particolare il paragrafo
3.1.1;
vista la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400" e successive
modifiche;
vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza,
all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive
modifiche;
visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche relativo ai rifiuti, agli imballaggi, ed ai rifiuti da
imballaggi;
visti la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il decreto legislativo 30
dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e
riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25
giugno 1999, n. 2005";
vista la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni
recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico";
visti gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della
Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento
di esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti
sanzionatori;
sentiti le Amministrazioni comunali e provinciali interessate, i
competenti Uffici periferici del Ministero dei Trasporti, le
Associazioni di categoria, i Sindacati maggiormente rappresentativi e
il Parco del Delta del Po;
dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente
provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in
materia
ordina:
Art. 1 - Disposizioni generali
1. La stagione balneare e' compresa tra il 15 marzo ed il 15 ottobre
2008. Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti, previste in
periodi antecedenti o successivi a quelli indicati nella presente
ordinanza, possono essere formalmente riconosciute, con ordinanze
integrative del Comune competente, solo per l'elio terapia, attivita'
sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto
attiene le rispettive licenze commerciali nel rispetto di quanto
indicato al successivo punto 4).
2. Non e' comunque possibile iniziare l'attivita' balneare
successivamente all'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di
maggio e terminarla prima del secondo fine settimana (sabato e
domenica) di settembre, salvo eventuale modifica di tale periodo in
relazione alle condizioni climatiche.
3. All'interno del periodo di cui al precedente punto 2 devono
funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di
salvataggio secondo le modalita' indicate all'art. 5, lett. C) della
presente Ordinanza recante "Disciplina particolare dei servizi di
salvamento".
4. I Comuni devono provvedere, dandone comunicazione al Servizio
Turismo e Qualita' aree turistiche della Regione ad individuare le
aree libere, nelle quali assicurare, direttamente o partecipando ai
piani collettivi, il servizio di salvamento. Il servizio di salvamento
dovra' comunque essere svolto con le dotazioni ed in conformita' a
quanto previsto dall'art. 5, lett. C) della presente ordinanza, la
descrizione delle dotazioni previste e il rimando all'attuazione
integrale del citato punto dell'ordinanza dovra' essere riportato in
tutti i piani di salvamento (singoli e collettivi) approvati
dall'ufficio del Comune competente. Nelle aree libere nelle quali non
viene garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre
adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta
anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura:
"Attenzione - Balneazione non sicura per mancanza di servizio di
salvataggio".
5. Eventuali divieti di accesso in spiaggia durante le ore notturne
sono disciplinati da apposita ordinanza emanata dai Comuni, previa
consultazione delle associazioni regionali di categoria appartenenti
alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore
turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori. Sono
esclusi dal divieto le strutture adibite alle attivita' di cui al
successivo punto 6.
6. I Comuni, nel rispetto della presente ordinanza, possono
determinare, con apposita ordinanza integrativa, le modalita' ed i
termini di apertura delle attivita' economiche localizzate sulle aree
demaniali, copia di dette ordinanze, saranno da trasmettere, per
conoscenza, al Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche della
Regione all'Autorita' marittima competente per territorio e agli altri
organi di Polizia.
Art. 2 - Zone di mare riservate alla balneazione
1. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 3, e' riservata
alla balneazione la zona di mare antistante la costa compresa tra la
foce del Po di Goro e il comune di Cattolica, per una profondita' di
300 metri dalla battigia; e' facolta' dei Comuni richiedere per
documentati casi di particolare gravita' deroga ai limiti di
balneazione sopra riportati al Servizio Turismo e Qualita' aree
turistiche della Regione;
a) i limiti sopra indicati devono essere segnalati a cura dei
concessionari frontisti mediante una linea di gavitelli di colore
rosso/arancione o bianco, disposti parallelamente alla linea di costa,
saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri
100 uno dall'altro. I titolari di stabilimenti balneari o i
responsabili del salvamento  dovranno rilasciare agli uffici comunali
e/o alla Regione, entro l'avvio dell'attivita' balneare di cui al
comma 2 dell'art. 1, apposita dichiarazione in merito all'avvenuta
attuazione: del presente punto; delle dotazioni/servizi indicati nel
successivo Art. 5 lettera C);
b) analogo obbligo e' posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli
specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora le suddette
Amministrazioni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle
spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile, e
redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente
dicitura: "Attenzione - Limite acque interdette alla navigazione non
segnalato";
c) nelle zone litoranee ove il fondale nel tratto di 50 metri dalla
battigia presenti pericoli per buche, dislivelli improvvisi legati ad
eccezionali eventi metereologici, ostacoli sommersi ecc. gli stessi
dovranno essere segnalati a cura e spese dei concessionari degli
stabilimenti balneari frontisti a mezzo di cartelli bifacciali infissi
sul fondo marino. Tali cartelli devono avere forma triangolare delle
stesse dimensioni e caratteristiche di quelli stradali indicanti
pericolo generico, con sottostante cartello rettangolare riportante le
seguenti diciture: "acque alte", "ostacolo sul fondo" ovvero "pericoli
generici", con relativa traduzione in lingua inglese, francese e
tedesca. Qualora risulti difficoltosa l'infissione sul fondo marino
dei cartelli in parola, questi dovranno essere infissi sulla battigia
sulla perpendicolare del pericolo da segnalare con l'indicazione della
distanza del medesimo dalla riva;
d) analogo obbligo e' posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli
specchi acquei antistanti le aree libere individuate a norma dell'art.
1, punto 4.
2. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo, preso atto di
quanto disposto dalle ordinanze emanate dall'Autorita' marittima
competente per territorio, e' vietato:
a) l'attraversamento a motore e/o a vela se non all'interno degli
appositi corridoi di atterraggio allo scopo autorizzati dagli uffici
dei Comuni competenti per territorio con le modalita' di cui al
successivo art. 8) punto 1.
E' inoltre vietato l'atterraggio con le tavole da surf nei tratti di
arenile in concessione per strutture balneari. Qualora appositamente
autorizzati, i concessionari devono provvedere a separare tali aree da
quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio e'
consentito avendo cura di non arrecare danno o molestia ai bagnanti;
b) l'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i
casi regolarmente autorizzati dal Servizio Turismo e Qualita' aree
turistiche della Regione.
3. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo e' consentito il
transito a remi o a moto lento, con velocita' massima di 3 nodi,
nonche' la sosta temporanea delle imbarcazioni che effettuano i
prelievi ai sensi del DPR 470/82 dalle ore 9 alle ore 15 con
esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
Tale attivita' dovra' svolgersi avendo cura di non arrecare danno o
disturbo ai bagnanti.
Gli Enti preposti dovranno presentare domanda di autorizzazione al
Comune competente per territorio.
4. Resta salvo quanto disposto dalle ordinanze dell'Autorita'
marittima territorialmente competente in ordine ai limiti di
navigazione rispetto alla costa, cosi' come previsto dall'art. 8 della
L. 172/03.
5. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo e' consentito il
transito a remi dei mezzi preposti al servizio di salvamento.
Art. 3 - Zone di mare in cui e' vietata la balneazione
1. La balneazione e' vietata:
a) nei porti;
b) nel raggio di metri 150 dalle imboccature portuali;
c) all'interno dei corridoi di atterraggio delle unita' da diporto -
traffico, opportunamente segnalati;
d) entro metri 100 dalle scogliere anche se in costruzione o in corso
di sistemazione;
e) entro 50 metri dalle tubazioni e dalle condotte di prelievo/scarico
di acqua di mare opportunamente segnalate da appositi cartelli
posizionati a cura del concessionario delle condotte, nonche' dalle
foci di corpi idrici superficiali;
f) nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con
apposita ordinanza delle Autorita' comunali, opportunamente segnalate
da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e
tedesca, posizionati a cura dei Comuni stessi, anche sulla scorta
delle deliberazioni delle Amministrazioni provinciali interessate.
2. E' inoltre permanentemente interdetta la sosta e/o il transito
sulle scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della
costa, ad esclusione delle opere appositamente attrezzate sulle quali
sia autorizzato il transito dalle Amministrazioni comunali.
Art. 4 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge
1. Sulle spiagge dei comuni rivieraschi di cui alla presente ordinanza
e' vietato:
a) lasciare in sosta natanti qualora cio' comporti intralcio al sicuro
svolgimento dell'attivita' balneare, ad eccezione di quelli destinati
al noleggio/locazione ovvero quelli destinati alle operazioni di
assistenza e salvataggio;
b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole,
ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque
denominate;
c) occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature
mobili di qualsiasi tipologia la fascia di spiaggia (battigia), ampia
non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con
divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei
natanti di cui alla successiva lett. d).
Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non
alla linea di bassa marea.
I Comuni possono definire con apposita ordinanza, previa consultazione
delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore turistico
dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze
superiori in relazione alla tipologia della spiaggia ovvero distanze
inferiori, fino al limite minimo di metri 3, in casi eccezionali di
dimostrata impossibilita' di garantire la distanza minima di metri 5;
d) indipendentemente dall'ampiezza della fascia di battigia riservata
al libero transito delle persone e dei mezzi di soccorso, nelle zone
ove e' autorizzata la locazione di natanti deve essere comunque
garantito sia l'accesso al mare, organizzando a tal fine il
rimessaggio dei natanti autorizzati, che uno spazio sufficiente
all'esercizio della suddetta attivita';
e) la fascia di spiaggia non in concessione antistante gli
stabilimenti e tutti i passaggi che adducono al mare sono riservati
unicamente al transito. In detta fascia e' inoltre vietata qualsiasi
attivita' commerciale, ad eccezione della locazione di imbarcazioni e
natanti ed il loro rimessaggio, nonche' del commercio ambulante
debitamente autorizzato. Esclusivamente per i concessionari per
l'attivita' di  locazione di imbarcazioni e natanti, i Comuni, con
apposita ordinanza e previa consultazione delle associazioni regionali
di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali
marittimi e dei lavoratori, possono consentire la sostituzione degli
ombrelloni con gazebo aperti, stabilendone le dimensioni che non
potranno comunque essere superiori a mq 10, fatte salve le strutture
gia' autorizzate.
In ipotesi di condizioni meteo-marine avverse o per particolari
esigenze di ordine pubblico, i piccoli natanti, ove possibile e previo
diretti accordi con i concessionari retrostanti in merito al
posizionamento dei natanti stessi, potranno essere temporaneamente
rimessati sugli arenili in concessione.
Per una migliore identificazione delle zone di spiaggia in concessione
e' fatto obbligo ai concessionari di delimitare il fronte a mare del
proprio stabilimento balneare;
f) campeggiare;
g) transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione
dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso ovvero alla
pulizia delle spiagge;
h) effettuare lavori nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana
(sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e
domenica) di settembre, salvo gli interventi che si rendano necessari
per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle
strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non
prevedibili;
i) praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei
immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco (pallone, tennis da
spiaggia, pallavolo, bocce, basket, giochi gonfiabili ecc.) se puo'
derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete
pubblica, nonche' nocumento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi
sono consentiti nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uopo
attrezzate o a cio' destinate dai singoli concessionari anche quali
aree polifunzionali di cui alla ordinanza regionale 2/04 e sui quali
grava comunque l'obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento per
prevenire ogni danno a terzi, oltre a stipulare apposita polizza
assicurativa;
j) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito
di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai
fotografi o dai cine-operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di
salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento ed i
cani guida per i non vedenti.
I concessionari hanno tuttavia facolta', nell'ambito del proprio
impianto e previa autorizzazione del Comune competente per territorio
e delle autorita' competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di
individuare aree debitamente attrezzate per l'accoglienza di animali
domestici, salvaguardando comunque l'incolumita' e la tranquillita'
dell'utenza balneare e dandone comunicazione al Servizio Turismo e
Qualita' aree turistiche della Regione.
I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare, con
apposita ordinanza e previa comunicazione al Servizio Turismo e
Qualita' aree turistiche della Regione completa di elaborati grafici
identificanti l'area interessata, le aree ove e' consentito l'accesso
con animali, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate
con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo e delle relative
prescrizioni d'uso.
Le aree, sia libere che in concessione, destinate a tali scopi devono
essere dotate di accesso indipendente. E' consentito l'utilizzo
dell'accesso di stabilimenti balneari contigui qualora sia stato
acquisito formale assenso dei concessionari;
k) tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora oltre il
limite di cui ai Piani comunali di classificazione ex L.R. 15/01 e
successive modifiche ovvero, in mancanza, oltre i limiti consentiti
dalle leggi vigenti in materia, nonche' farne uso tra le ore 13 e le
ore 16;
l) montare strutture gonfiabili di altezza superiore a metri 4 durante
la stagione balneare. E' fatta salva la facolta' delle Amministrazioni
comunali di autorizzare variazioni in aumento in relazione a
particolari eventi o manifestazioni.
Qualora le strutture gonfiabili siano ricomprese nell'elenco delle
attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello
spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della L. 337/68, il relativo
utilizzo e' disciplinato dalla normativa vigente in materia;
m) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di
qualsiasi genere;
n) accendere fuochi o falo', salvo in occasione di particolari
manifestazioni previa autorizzazione in deroga alla presente ordinanza
rilasciata dal Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche della
Regione dietro motivata istanza del Comune competente per territorio;
o) introdurre od usare sostanze infiammabili e/o bombole GPL. E'
consentito l'uso di bombole di gas per uso personale e/o per
l'esercizio di attivita' di somministrazione appositamente autorizzate
purche' conformi a quanto previsto dalla normativa UNI 7173/1999;
p) sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con qualsiasi
tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, a
quota inferiore a 300 metri;
q) effettuare la pubblicita' mediante la distribuzione e il lancio,
anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non
espressamente autorizzati;
r) effettuare pubblicita', anche sul mare a qualsiasi distanza dalla
battigia, mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni
altro mezzo di propaganda acustica salvo le seguenti eccezioni:
r)1. sulle spiagge dotate di impianto fisso, autorizzato per la
diffusione sonora, nei periodi previsti dalla licenza di concessione e
comunque entro i limiti di orario definiti dalle singole
Amministrazioni comunali.
I concessionari di impianti di diffusione sonora fissi devono
procedere, prima dell'inizio di ogni trasmissione ed ogni qual volta
richiesto dalla Regione, dall'Autorita' marittima territorialmente
competente o dal Comune, alla diffusione gratuita di comunicati di
pubblica utilita';
r)2. su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al
trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo annunci anche
registrati. L'annuncio, da diffondere a volume moderato per non
arrecare disturbo alla quiete pubblica, deve essere regolamentato
secondo i limiti e con le modalita' stabilite dalle singole
Amministrazioni comunali. Oggetto della pubblicita' deve essere
soltanto la gita in mare.
2. Attivita' sugli arenili:
a) nelle aree demaniali libere, e' possibile svolgere manifestazioni
di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative,
spettacoli, ecc.), di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa
autorizzazione del Comune competente per territorio, da richiedersi a
detto Ente almeno 15 giorni prima dell'evento. Le manifestazioni che
si svolgono in aree demaniali libere, di durata superiore ai 30 giorni
sono oggetto di concessione stagionale della Regione, le relative
richieste, complete degli elaborati grafici, devono pervenire al
Servizio Turismo e Qualita' aree Turistiche almeno 15 giorni prima
dell'evento;
b) nelle aree demaniali in concessione, e' possibile svolgere
manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o
ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l'installazione di
strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedersi
almeno 15 giorni prima dell'evento;
c) nelle aree demaniali in concessione, e' possibile svolgere
manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o
ricreative, spettacoli, ecc.), destinate ai clienti dello stabilimento
e che non comportino l'installazione di strutture e impianti, previa
comunicazione al Comune competente per territorio delle date, degli
orari e della natura della manifestazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 5 lett. A), punto 7 della presente ordinanza.
Art. 5 - Disciplina delle aree in concessione per strutture o
stabilimenti balneari
Agli effetti della presente ordinanza:
a) nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si
intendono ricomprese tutte le aree e le attrezzature con finalita'
turistico-ricreative insistenti sull'arenile;
b) nella dizione "concessionario" si intendono ricompresi tutti coloro
i quali abbiano la responsabilita' dell'organizzazione e/o della
gestione delle attivita' di cui alla precedente lettera a).
A) Disciplina generale degli arenili
1. Gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico, per la
balneazione, almeno dalle ore 9,30 alle ore 18,30.
2. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari,
contestualmente all'apertura al pubblico e fermo restando quanto
previsto dal punto 2 dell'articolo 1, devono:
a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel
rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera C) del presente
articolo. Ove non risulti assicurato il servizio sopra indicato, si
procedera', previo provvedimento amministrativo del Comune competente,
alla sospensione d'autorita' dell'attivita' dello stabilimento
balneare fino all'accertamento del ripristino del servizio di soccorso
e salvataggio;
b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca,
copia della presente ordinanza, nonche' copia delle ordinanze comunali
emanate ad integrazione della stessa, i prezzi dei servizi da
comunicare al Comune, nonche' la tabella riportante il significato
delle bandiere di segnalazione;
c) ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da
parte delle competenti Autorita';
d) esibire a richiesta delle Autorita' marittime e organi di Polizia
copia della licenza demaniale.
3. Il concessionario deve curare la perfetta manutenzione delle aree
in concessione fino al battente del mare e nello specchio acqueo
immediatamente prospiciente la battigia, salvo nei casi derivanti da
eccezionali eventi meteorologici.
4. Analogamente i Comuni devono provvedere, nelle aree di spiaggia
libera, alla pulizia degli arenili, come previsto dall'art. 3 comma 3
lett. b) della L.R. 9/02.
5. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo
sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei
bagnanti nel rispetto del successivo punto 6). In particolare devono
essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti
dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le
file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila.
I Comuni possono definire con apposita ordinanza, in metri lineari, in
relazione a particolari esigenze e previa consultazione delle
associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari
demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze superiori a quelle
sopraindicate, che dovranno comunque essere uniformi per tutto il
territorio comunale ovvero per localita'.
6. Le zone concesse non possono essere recintate ne' puo' essere
ostacolato l'accesso al mare con alcun metodo di ostruzione e devono
restare aperte al pubblico transito per raggiungere la battigia;
a) i concessionari degli stabilimenti balneari, dove esiste un unico
accesso all'arenile per piu' stabilimenti, devono provvedere, ognuno
per la propria zona ed a proprie cure e spese, all'installazione di
pedane di raccordo al proprio stabilimento balneare. Tutti gli
stabilimenti devono essere dotati di pedane e di accessi idonei al
transito di persone disabili;
b) fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte
delle persone disabili con la predisposizione di idonei percorsi
perpendicolari alla battigia e sino in prossimita' di essa, i
concessionari potranno altresi' predisporre, al fine di consentire la
loro mobilita' all'interno delle aree in concessione, altri percorsi e
piazzole per disabili da posizionare sulla spiaggia, anche se non
risultano riportati sul titolo concessorio. Allo stesso fine, detti
percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione
previa semplice comunicazione al Comune competente per territorio e
tali percorsi dovranno comunque essere rimossi al termine della
stagione balneare.
Per le spiagge libere tale incombenza e' a carico delle
Amministrazioni comunali.
7. Oltre l'orario di apertura di cui al punto 1 del presente articolo,
l'accesso e l'utilizzo delle strutture balneari puo' avvenire solo
dietro espresso consenso del concessionario e comunque entro l'orario
massimo e con le modalita' stabilite dalle Amministrazioni comunali
territorialmente competenti e/o dell'Autorita' marittima
territorialmente competente e/o dall'Autorita' di Pubblica Sicurezza.
Di tali disposizioni dovra' essere data comunicazione al Servizio
Turismo e Qualita' aree turistiche della Regione e all'Autorita'
marittima territorialmente competente.
8. La locazione dei natanti e' vietata quando per condizioni
meteomarine avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza per
gli utenti. Il locatore ha l'obbligo di segnalare detto divieto
mediante l'innalzamento di due bandiere rosse sugli appositi pennoni
all'uopo dislocati sulla spiaggia.
B) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari
1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovra' essere
disponibile:
a) un'idonea imbarcazione di emergenza armata e pronta per l'uso
riportante la scritta "emergenza", in aggiunta a quella di salvamento,
(laddove intervengano accordi tra piu' concessionari aventi zone a
mare di limitata ampiezza, tale imbarcazione puo' essere posizionata
ogni 50 metri), ovvero, in alternativa, una idonea imbarcazione a
motore a servizio degli stabilimenti aderenti al "Piano collettivo di
salvataggio" di cui alla successiva lett. C);
b) almeno un estintore da 5 kg, nonche', quando previste dalla vigente
normativa, ulteriori postazioni antincendio;
c) ove possibile, un apposito locale dovra' essere destinato a pronto
soccorso;
d) presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del
pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la
dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al DM
15/7/2003, n. 388.
2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria
comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento
riconosciuto idoneo dalla competente Autorita' sanitaria.
3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate
docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
4. I servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita
segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben
visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
5. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi
igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello
stabilimento o dell'esercizio.
6. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per
altre attivita' che non siano attinenti alla balneazione, con
l'esclusione di eventuali locali di servizio.
I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima
della chiusura serale dello stabilimento balneare, per accertare
l'assenza di persone nelle cabine.
7. Dovra' essere riportato sul tetto dello stabilimento o delle cabine
il relativo numero, allo scopo di facilitare gli interventi di
soccorso mediante eliambulanza.
8. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla
spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o
alluminio.
9. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno
l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorita' Marittima
competente e/o alle Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul
demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.
C) Disciplina particolare dei servizi di salvamento
1. E' obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio
marittimo per l'esercizio dell'attivita' di stabilimento balneare,
ovvero dei Comuni per quanto riguarda le aree libere individuate a
norma dell'art. 1 punto 4, istituire un proprio servizio di assistenza
alla balneazione nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana
(sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e
domenica) di settembre.
2. I responsabili dei servizi di salvamento hanno l'obbligo di
segnalare al Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche della
Regione, all'Autorita' marittima territorialmente competente ed al
Comune competente per territorio gli interventi di soccorso e/o
salvamento effettuati.
3. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il
servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un
piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di
salvataggio in punti determinati della costa, nonche' la presenza di
una imbarcazione di emergenza presso ogni stabilimento ovvero, in
alternativa, la disponibilita' di una idonea unita' a motore per il
pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari.
Le postazioni di salvataggio non dovranno essere posizionate ad una
distanza maggiore di 150 metri lineari tra loro. E' ammessa in caso di
comprovata necessita', una tolleranza del 10%.
Per i Comuni di Ravenna e Comacchio, in considerazione della
particolare configurazione di alcuni tratti del litorale che ricadono
sul territorio comunale competente, nell'ambito del procedimento per
l'approvazione dei piani di salvamento, e' possibile richiedere al
Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche della Regione specifiche e
motivate deroghe a tale limite, nella misura massima complessiva di
200 metri con una tolleranza massima del 10%.
I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio
collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di
assistenza e salvataggio individuale che sara' da attivare nel
rispetto dell'Art. 5 Lettera A) punto 2, nonche' Lettera B del
medesimo articolo e la cui prevista attivazione sara' da comunicare al
Comune competente prima dell'avvio del periodo indicato nell'Art. 1
punto 2 della presente ordinanza.
Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto
responsabile dell'organizzazione del servizio che dovra' assicurare la
costante reperibilita'.
Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo
stato di pericolosita' della balneazione per zone o gruppi di zone o
per singoli stabilimenti o gruppi di essi.
4. Ciascuna postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito
pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla
quale dovra' essere issata:
Bandiera Bianca - indicante la regolare attivazione della postazione;
Bandiera Rossa - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o
per assenza del servizio di salvataggio;
Bandiera Gialla - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in
presenza di raffiche di vento.
Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati
di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.
I Comuni possono utilizzare bandiere di tipo diverso, quale ulteriore
e piu' dettagliata forma di segnalazione, che dovranno essere definite
con apposita ordinanza sindacale.
Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente
bagnanti, allorche' e' ordinato dal responsabile dell'organizzazione
del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento
balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di
salvataggio collettivo, ovvero su ordine dell' Ufficio marittimo
territorialmente competente.
Su ciascun pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, deve
essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese,
francese e tedesco il significato delle bandiere.
5. Il corridoio di arenile fronte mare antistante le postazioni di
salvataggio deve essere lasciato obbligatoriamente libero da ogni
impedimento all'accesso al mare.
6. Ad ogni postazione di salvataggio deve essere preposto un
assistente bagnanti munito di idoneo brevetto rilasciato dalla
Societa' Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto
(Sezione Salvamento).
L'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta indicante la qualifica
e deve stazionare nella postazione di salvataggio durante l'orario di
apertura degli stabilimenti pronto ad entrare in acqua con il battello
di salvataggio. Deve prendere il mare con il battello di salvataggio
ogni volta che le condizioni meteomarine e l'affluenza dei bagnanti lo
rendano opportuno.
In nessun caso l'assistente bagnanti puo' essere distolto dal servizio
per essere adibito ad altre mansioni.
Eventuali modalita' di interruzione o di parziale disattivazione del
servizio di salvataggio sono stabilite con apposita ordinanza
comunale, previa consultazione delle associazioni regionali di
categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali
marittimi e dei lavoratori.
7. E' obbligo dei titolari degli stabilimenti balneari (in caso di
servizio di salvataggio collettivo l'obbligo e' a carico del
rappresentante dell'associazione che organizza il servizio) di dotare
l'assistente bagnanti di moscone o altro idoneo battello colorato in
rosso recante la scritta "Salvataggio" (completo di scalmiere, remi ed
ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga
almeno 25 metri), di pallone AMBU o altro apparecchio per la
respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la
respirazione artificiale, mascherine per la respirazione bocca a
bocca, apribocca a vite, serie di bandiere indicate alla lett. C)
punto 4, fischietto, maschera, pinne, binocolo.
8. I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il
servizio di salvataggio sia in forma individuale che collettivo
mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e societa',
devono far pervenire entro il 30 aprile al Comune competente per
territorio, in esecuzione di quanto previsto dalle direttive in
premessa indicate, una proposta di "Piano individuale di salvataggio"
o di "Piano collettivo di salvataggio" contenente, oltre a copia del
piano di salvamento autorizzato nella stagione precedente, anche le
generalita' del responsabile del servizio individuale o del
rappresentante del raggruppamento, e limitatamente ai "piani
collettivi di salvataggio" le caratteristiche dell'unita' a motore e
la sua dislocazione, ovvero, in alternativa il numero dei mosconi,
l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di
salvataggio e l'elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le
postazioni di salvataggio.
Il Comune puo' chiedere di modificare e/o integrare il piano
(collettivo) di salvataggio in ragione delle esigenze di sicurezza
della balneazione. In caso di mancata approvazione, entro l'ultimo
fine settimana (sabato e domenica) di maggio, come pure in caso di
rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascun stabilimento
balneare dovra' disporre del proprio servizio di salvataggio nel
rispetto della presente ordinanza.
Dell'approvazione dei piani di salvamento e dell'avvenuta
comunicazione del piani individuali il Comune dovra' dare adeguata
pubblicizzazione inviandoli, completi degli elaborati grafici utili
per l'individuazione dei soggetti coinvolti, oltre che alla Regione
Emilia-Romagna Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche,
all'Autorita' marittima territorialmente competente e organi di
Polizia ed eventualmente renderli disponibili alle associazioni
riconosciute, consorzi, cooperative e societa' che operano per
finalita' attinenti sul territorio.
9. Fino all'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e dopo
il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, qualora
gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti esclusivamente per
elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio,
ma dovranno rimanere esposti oltre alle bandiere rosse di cui all'art.
5 lett. C) punto 4 cartelli in italiano, inglese, francese e tedesco
recanti il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per
elioterapia - Spiaggia sprovvista di servizio di salvamento".
Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli
stabilimenti provvisti di assistente bagnanti con relative dotazioni.
Presso gli stabilimenti balneari ove e' prevista l'attivazione di una
postazione di salvataggio durante il periodo di cui al punto 2
dell'art. 1, devono essere sempre presenti le dotazioni di salvataggio
di cui all'Art. 5 lett. C) e lett. B). Tale obbligo sussiste
limitatamente al periodo del salvamento obbligatorio.
10. Gli stabilimenti balneari ad uso privato, anche per quelli la cui
attivita' e' connessa a colonie marine, campeggi, case di vacanza e
simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio
nel rispetto dei criteri indicati nella presente ordinanza e di darne
comunicazione al Comune competente per territorio entro l'inizio del
periodo di balneazione indicato all'art. 1 punto 2.
Art. 6 - Disciplina del commercio, dell'attivita' fotografica e
ritrattistica ambulanti e delle scuole di vela e di nuoto
1. L'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attivita'
fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attivita' di scuole di
vela e di nuoto, e' consentito nel periodo della stagione balneare ed
e' soggetto ad autorizzazione comunale, secondo le modalita' stabilite
dai Comuni competenti per territorio.
2. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di scuola di vela e'
rilasciata previa verifica presso gli Uffici comunali competenti
dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per i relativi corridoi di
atterraggio.
3. Ogni autorizzato deve essere iscritto in apposito registro tenuto
presso il Comune competente per territorio.
4. I permessi devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudiziaria ovvero degli incaricati dei
servizi di polizia amministrativa.
5. Le attivita' devono avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa
ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attivita'
balneari.
Art. 7 - Disciplina della pesca
Durante la stagione balneare e' vietato:
1) l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare
riservata alla balneazione;
2) attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea
carica.
Art. 8 - Disciplina dei corridoi di atterraggio, sicurezza dei natanti
da diporto - Disciplina dello sci nautico - locazione dei natanti da
diporto - impiego e circolazione delle tavole a vela, degli
acquascooter e natanti similari
1. Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi di
atterraggio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi,
devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il
15 aprile. Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti
autorizzati sono disciplinate con ordinanze dell'Autorita' marittima
territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione
e sicurezza della navigazione da diporto.
2. Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle
disposizioni impartite con apposite ordinanze delle Autorita'
competenti in materia di sicurezza della navigazione per i rispettivi
territori.
Art. 9 - Divieti e prescrizioni permanenti
Le prescrizioni di cui agli articoli sotto riportati, sono vigenti
fino all'emanazione della successiva ordinanza:
- art. 3 punto 2;
- art. 4 punto 1 lett. f), g), m), n), o) e punto 2;
- art. 5 lett. A) punto 6 e lett. B) punti 6 e 8.
Art. 10 - Disposizioni finali
I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non
costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in
materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti
sanzionatori dalle Autorita' a cio' preposte.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la
presente ordinanza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valter Verlicchi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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