REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 5 agosto 2008, n. 9317

Disciplina in materia di contratti di lavoro autonomo nell'Agenzia regionale di Protezione civile

IL DIRETTORE
Premesso che:
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno
2008), le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 3, comma 162,
costituiscono "norme di coordinamento della finanza pubblica per gli
Enti territoriali", e' intervenuta, con diverse disposizioni, a
definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle
pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di limitarle ad ipotesi
eccezionali, anche per ragioni di contenimento della spesa pubblica,
consolidando cosi' la tendenza emersa con le leggi finanziarie degli
anni precedenti;
- la Legge 244/07, in particolare ha apportato modificazioni in
materia di affidamento di incarichi professionali:
a) stabilendo, all'art. 3, comma 76 "Requisiti per il conferimento di
incarichi individuali a soggetti esterni alla P.A." che al comma 6
dell'articolo 7 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "di provata
competenza" fossero sostituite dalle seguenti: "di particolare e
comprovata specializzazione universitaria";
b) prevedendo, all'art. 3, comma 18, che i contratti di consulenza
siano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo
del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul
sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante;
- il DL 25 giugno 2008, n.112, in corso di conversione in legge,
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria" all'art. 46, comma 1, ha
ulteriormente integrato la norma de quo, precisando che e' possibile
prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albo o con soggetti che
operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri
artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata
esperienza nel settore e sottolineando l'illegittimita' del
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di funzioni ordinarie nonche' dell'utilizzo dei
predetti collaboratori come lavoratori subordinati;
- il DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 248/06 aveva gia'
significativamente novellato l'art. 7 del DLgs 30/3/2001, n. 165, per
la parte relativa alle collaborazioni esterne (commi 6 e seguenti), le
cui disposizioni costituiscono principi di indirizzo anche per le
Regioni a statuto ordinario;
- l'articolo 7, commi 6 e seguenti, del DLgs 165/01, a seguito delle
modifiche apportate dalle leggi sopra richiamate, prevede:
1) al comma 6, che "per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) 1'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente
con le esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione conferente;
b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria in caso
di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o Albi o con soggetti che
operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri
artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata
esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori
come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa
per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del DL 12 luglio 2004, n. 168 e' abrogato";
2) al comma 6-bis che "Le Amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative
per il conferimento degli incarichi di collaborazione";
visti:
- l'art. 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria 2005), in base al quale "l'affidamento di incarichi di
studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'Amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle
competenze della struttura burocratica dell'Ente, deve essere
adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. L'affidamento
di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale";
- l'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
Finanziaria 2006) che prevede che gli atti di spesa relativi ad
incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000,00 Euro
devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti
per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- le delibere della Corte dei Conti del 17 febbraio 2006, n.
4/AUT/2006 che approva le "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1,
comma 173 della Legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006) nei
confronti delle Regioni e degli Enti locali" e del 15 febbraio 2005,
n. 6, recante "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle
disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005)
in materia di affidamento d'incarico di studio o di ricerca ovvero di
consulenza (art. 1, commi 11 e 42);
- l'art. 1, comma 1180, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007) che, modificando l'articolo 9-bis del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28
novembre 1996, n. 608, ha introdotto l'obbligo, anche per le
Amministrazioni pubbliche, in caso di instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, di darne comunicazione al Centro per l'Impiego
competente per territorio, entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa di trasmissione;
- la circolare n. 2 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto
"Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di
collaborazioni esterne", che ha chiarito e dato indicazioni a tutte le
pubbliche Amministrazioni in ordine alla corretta applicazione del
novellato art. 7 del DLgs 165/01, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti:
a) distinzione tra collaborazioni occasionali e collaborazioni
coordinate e continuative;
b) requisito della specializzazione universitaria;
c) profili di responsabilita', sia per gli Enti che per i singoli
dirigenti;
d) esclusioni dalla applicazione della norma di cui trattasi;
e) procedure comparative per la scelta del collaboratore esterno;
viste inoltre:
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
che all'art. 12 ("Prestazioni professionali") disciplina le modalita'
per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali a
soggetti esterni alla Regione e trova applicazione anche per le
Agenzie e gli Enti da questa dipendenti;
- la DGR n. 556 del 21 aprile 2008, recante: "Direttiva in materia di
contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", con la
quale la Giunta ha provveduto a disciplinare in modo organico la
materia di cui sopra, alla luce delle modifiche normative intervenute,
sostituendo, anche a fini di semplificazione per gli operatori, la
disciplina, frammentaria e ormai in parte inattuale, contenuta nelle
proprie deliberazioni 181/02, 124/03, 1958/03 e 1501/05, sopra
richiamate;
dato atto che tale direttiva costituisce atto di indirizzo per le
Agenzie, le Aziende e gli altri Enti dipendenti della Regione e
disciplina, in particolare:
a) l'ambito di applicazione e i presupposti generali per la legittima
stipulazione di contratti di lavoro autonomo con la Regione
Emilia-Romagna;
b) le procedure di scelta comparativa del collaboratore esterno, cosi'
come prescritto dal comma 6-bis dell'art. 7 sopra citato, nonche'
l'individuazione di forme semplificate di scelta, per ragioni di
celerita', oltre che casi motivati di esclusione, dalla intera
disciplina o da parti della stessa;
c) la procedura di adozione dell'atto di conferimento dell'incarico
professionale e l'indicazione delle clausole che i contratti di lavoro
autonomo, in forma occasionale o di collaborazione coordinata e
continuativa, devono obbligatoriamente riportare;
d) la regolamentazione dettagliata di tutti gli adempimenti prescritti
dall'ordinamento (in particolare: trasmissione di atti alla Corte dei
Conti; pubblicazioni, anche sul sito web istituzionale dell'Ente;
trasmissione di copie di atti alla Commissione consiliare competente;
comunicazioni al Centro per l'impiego e agli Istituti
previdenziali/assicurativi; comunicazioni all'Anagrafe delle
prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica);
visto la L.R. 1/05 che al comma 3 dell'art. 22 stabilisce che il
Direttore dell'Agenzia, ai fini dell'attuazione del Piano annuale
delle attivita' oltre che per far fronte a situazioni di crisi e di
emergenza puo' stipulare, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta
regionale, contratti di prestazione d'opera professionale, anche a
carattere coordinato e continuativo;
visto l'art. 5 del Regolamento di organizzazione e contabilita'
dell'Agenzia, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione
1769/06, che specifica quanto sopra stabilito dalla legge regionale
istitutiva;
visto, altresi', il comma 5 dell'art. 23 della medesima L.R. 1/05,
che, nell'ambito delle disposizioni che disciplinano la costituzione
ed il funzionamento della Commissione regionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi, stabilisce che la Giunta regionale, con
apposito atto, disciplina i termini, le modalita' e le condizioni per
il conferimento di specifici incarichi alla Commissione o ad alcuno
dei suoi membri;
dato atto, pertanto, che a quest'ultima specifica disciplina
provvedera' la Giunta regionale con specifico atto;
dato atto che alla programmazione delle attivita' l'Agenzia provvede
in forma unitaria nell'ambito del programma operativo annuale
approvato secondo quanto previsto dall'art. 9 del richiamato proprio
Regolamento di organizzazione e contabilita' e che, in tale ambito,
sono ricondotte tutte le specifiche forme di programmazione
settoriale, ivi compresa quella relativa al fabbisogno di massima
annuale di incarichi di prestazioni professionali;
ritenuto necessario provvedere, nel rispetto dei summenzionati
principi normativi e nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla
Giunta regionale con la richiamata deliberazione 556/08, alla
disciplina di apposite misure organizzative e gestionali finalizzate
al conferimento di incarichi di prestazione professionale, tenendo
conto delle specifiche esigenze operative dell'Agenzia;
vista la proposta di disciplina in materia di contratti di lavoro
autonomo nell'Agenzia Regionale di Protezione civile della Regione
Emilia-Romagna, in Allegato "A" parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, elaborata dai competenti settori in capo
all'Unita' funzionale Amministrazione generale dell'Agenzia;
dato atto, in particolare, che tale proposta di disciplina, in
conformita' al Regolamento di organizzazione e contabilita'
dell'Agenzia, prevede che sia il Direttore a procedere al conferimento
di tutte le tipologie di incarichi professionali con contratto di
lavoro autonomo;
dato atto che il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia di modalita' di conferimento e di
pubblicizzazione degli incarichi comporta l'insorgere di
responsabilita' erariale;
dato atto che il Comitato di coordinamento interno di cui all'art. 9
del Regolamento di organizzazione e contabilita' dell'Agenzia si e'
espresso favorevolmente sul contenuto di tale proposta nella seduta
del 16 luglio 2008;
ritenuto, pertanto, di approvare la "Disciplina in materia di
contratti di lavoro autonomo nell'Agenzia Regionale di Protezione
civile della Regione Emilia-Romagna", in Allegato "A" parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre
2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per
l'attivazione dell'Agenzia regionale di Protezione civile ai sensi
dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n.
1", con la quale lo scrivente e' stato nominato Direttore dell'Agenzia
regionale di Protezione civile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 dell'11 dicembre
2006 "Agenzia regionale di Protezione civile: modifica della propria
deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di
organizzazione e contabilita'";
- la circolare interna n. 10 del 20 giugno 2007, con la quale sono
stati dettati indirizzi generali in ordine agli ambiti di attivita' ed
alla tipologia degli atti di competenza della Dirigenza dell'Agenzia,
in attuazione delle proprie determinazioni 4631/07, 7224/07 e 7904/07,
della determinazione del Direttore generale Organizzazione 7470/07,
nonche' della propria nota prot. n. 3376 del 15 giugno 2007;
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di approvare l'Allegato A recante "Disciplina in materia di
contratti di lavoro autonomo nell'Agenzia regionale di Protezione
civile della Regione Emilia-Romagna";
2) di stabilire che l'allegata disciplina si applica a decorrere dalla
data di adozione del presente provvedimento dando atto che ai rapporti
di lavoro autonomo in corso, fino alla loro naturale scadenza, si
applica la disciplina previgente;
3) di stabilire infine che il presente provvedimento in ragione del
particolare rilievo e del contenuto indicato e' soggetto a
pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE
Demetrio Egidi
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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