REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2008, n. 513

Progetto relativo alla realizzazione di un bacino artificiale ad uso irriguo, senza sbarramento di ritenuta localizzato presso: Podere Campacci, localita' "San Ruffillo" - Comune di Dovadola (FC)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge regionale
18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla
realizzazione di un bacino artificiale ad uso irriguo, senza
sbarramento di ritenuta, localizzato presso Podere Campacci, localita'
"San Ruffillo", al catasto terreni del Comune di Dovadola al foglio n.
31, mappali nn.83, 93, 120 con le seguenti prescrizioni:
1) per la derivazione di acque pubbliche superficiali, deve essere
acquisita la concessione, rilasciata dalla autorita' competente in
materia;
2) migliorare l'impatto visivo a opera ultimata mediante interventi di
ripristino naturalistico nelle aree cosi' come localizzate nelle
integrazioni al progetto, con le seguenti specifiche:
- prevedere nelle aree ritirate dalla pratica agricola in adiacenza al
fiume Montone cosi' come localizzate nella tavola allegata alle
integrazioni, un adeguato ripristino ambientale e vegetazionale
dell'area di intorno al lago provvedendo alla piantumazione di essenze
autoctone arboree ed arbustive secondo lineamenti naturali evitando
forme geometriche e seguendo un'ottica di ripristino e valorizzazione
ambientale e non di mera schermatura artificiale;
- mantenere e/o ripristinare lungo tutto il tratto evidenziato una
morfologia naturale tipica delle zone di espansione/laminazione di
corsi d'acqua, nel rispetto della sicurezza idraulica, al fine di
favorire anche l'espansione di prati umidi e vegetazione elofitica di
sponda (tifeti, fragmiteti, cariceti, giuncheti) secondo le naturali
successioni trasversali floristico-vegetazionali;
- favorire l'attecchimento di vegetazione arbustiva e vegetazione
elofitica lungo i margini del lago di progetto nel contesto dei
gradoni previsti; al fine di mitigare l'impatto visivo negativo
dell'ancoraggio della guaina di contenimento;
- installare a completamento delle misure di compensazione,
all'interno delle fasce alberate, apposite ed idonee cavita'
artificiali (minimo 10/ettaro) per la fauna minore (avifauna,
chirotteri), che dovranno essere valutate in relazione alle specie di
interesse ecologico e conservazionistico presenti nell'area;
- a titolo di compensazione, valutare l'utilizzo di fasce tampone
arbustate ed alberate in prossimita' dei principali canali di scolo
dei terreni agricoli esistenti al fine di favorire l'autodepurazione
delle acque di run-off superficiale e sottosuperficiale;
3) per quanto concerne la realizzazione del laghetto prevedere lo
sfalcio della vegetazione ripariale se non per esigenze di
manutenzione ordinaria e o straordinaria funzionale agli utilizzi
dello stesso garantendo periodicamente la permanenza di tratti non
sfalciati (1/4 del perimetro complessivo) e comunque evitando i
periodi di nidificazione e riproduzione della fauna autoctona,
evitando pirodiserbo e tagli con barra falciante inferiore a 15 cm dal
suolo;
4) prevedere il periodico mantenimento all'interno del lago di una
lama d'acqua sufficiente a schermare la vista dall'alto della guaina
di contenimento;
5) realizzare i lavori di scavo al di fuori del periodo di
nidificazione della fauna autoctona e comunque sotto vigilanza di un
tecnico naturalista;
6) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente ditta F.lli
Barzanti, al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, alla
Amministrazione provinciale di Forli', al Comune di Dovadola, allo
Sportello Unico per le Attivita' produttive del Comune di Dovadola,
alla  Comunita' Montana Acquacheta, all'Autorita' di Bacino Fiumi
Romagnoli, all'ARPA sezione provinciale di Forli';
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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