REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2007, n. 2183

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di nuova conca di navigazione di Isola Serafini (PC) - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di nuova conca di navigazione di Isola
Serafini in comune di Monticelli d'Ongina (PC), presentato
dall'Azienda Regionale per la Navigazione Interna della Regione
Emilia-Romagna (ARNI), poiche' l'intervento previsto e', secondo gli
esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 18
dicembre 2007, nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito riportate:
 1) in tempi congruenti con la realizzazione della conca, ARNI dovra'
redigere il progetto di un by-pass dello sbarramento di Isola Serafini
compatibile con le strutture della nuova conca, valutando il tracciato
piu' economico e funzionalmente efficace; il progetto dovra' essere
sottoposto all'approvazione di AIPO e dell'Autorita' di Bacino del
fiume Po. Resta fermo che la realizzazione del progetto del by-pass e'
subordinata alle approvazioni dovute ai sensi delle vigenti
normative;
 2) in concomitanza con la costruzione della nuova conca, ARNI e'
tenuta a realizzare quelle parti del by-pass di cui al punto
precedente, la cui realizzazione venga eventualmente pregiudicata in
via definitiva dalla realizzazione della nuova conca o la cui
realizzazione in tempi successivi interferisca con la piena
funzionalita' della medesima conca inducendo costi ed oneri
aggiuntivi;
 3) la previsione di progetto di commercializzare il terreno di
risulta dagli scavi (circa mc 1.000.000), potra' essere attuata
subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i materiali estratti su proprieta' privata appartengono alla
stazione appaltante e dovranno essere inseriti all'interno del
capitolato speciale d'appalto e relativo computo metrico estimativo;
il corrispondente valore, attribuito secondo i prezzi riportati dal
bollettino della Camera di Commercio di Piacenza, diminuito della
quota parte spettante al Comune di Monticelli d'Ongina indicata al
punto successivo di questa prescrizione, dovra' essere posto in
detrazione dal costo di esecuzione delle opere; il relativo materiale
potra' essere liberamente utilizzato o commercializzato dalla ditta
appaltatrice dei lavori;
- la stessa procedura di cui al punto precedente sara' attivata per il
materiale di copertura ove verificato il possibile riutilizzo per
scopi diversi dallo stoccaggio in discarica: in tal caso sara'
necessaria l'autorizzazione della direzione lavori;
- quota parte del ricavato dalla commercializzazione dei materiali,
pari a 0,50 Euro/mc, dovra' essere corrisposta all'Amministazione
comunale di Monticelli d'Ongina, a compensazione degli impatti indotti
sul territorio comunale dal traffico correlato alla movimentazione del
terreno;
si ricorda che sulla quota parte del materiale di risulta dagli scavi
ricavabile dai terreni del demanio fluviale, non precisamente
quantificata nella documentazione depositata, e' competenza di AIPO,
in qualita' di Autorita' idraulica, decidere sul possibile utilizzo
privilegiando il reimpiego in ambito demaniale, eventualmente a
compenso del deficit di bilancio del trasporto solido del fiume, come
previsto nel "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali
del fiume Po da confluenza Tanaro a confluenza Arda";
 4) gli interventi di ripristino previsti in progetto dovranno essere
estesi a tutte le aree interessate dai lavori, in particolare le vaste
aree di sbancamento, provvedendo alla messa a dimora di specie
vegetali autoctone; in sede di progetto esecutivo dovra' essere
predisposto un piano di manutenzione degli impianti, con
cronoprogramma degli interventi per almeno cinque anni dalla messa a
dimora, comprensivo dell'eventuale necessario reimpianto delle
fallanze e delle irrigazioni di soccorso;
 5) in sede di progetto esecutivo, gli edifici in previsione
(laboratorio per la ricerca scientifica ed edificio comandi) dovranno
essere rivisti e organizzati in modo da essere in linea con la
tipologia locale e con l'impiego di materiali tradizionali,
accompagnando lo stesso progetto con una relazione tecnico-materica
che ne giustifichi l'inserimento nel paesaggio circostante; il
progetto dovra' essere sottoposto al Comune di Monticelli d'Ongina ed
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per
le Province di Parma e Piacenza, che verificheranno la congruenza
della proposta con le prescrizioni impartite;
 6) l'edificio di comando dovra' essere realizzato con tetto a capanna
per conformarsi all'aspetto edilizio delle strutture del luogo;
 7) i lavori lungo la sponda del fiume dovranno essere sottoposti a
controlli archeologici in corso d'opera. Tali controlli andranno
eseguiti da parte di personale specializzato (archeologi) sotto la
direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica di Bologna,
con oneri a carico di ARNI; in caso di rinvenimento di resti
archeologici si dovra' procedere a regolare scavo stratigrafico e
scientifico;
 8) il progetto dei dispositivi di trasferimento e controllo della
fauna ittica, comprensivo dell'edificio adibito a laboratorio per la
ricerca scientifica ed a centro didattico, dovra' essere approvato
successivamente alla conclusione della presente procedura, previo
parere del Comitato tecnico scientifico istituito in materia dalla
Provincia di Piacenza ed integrato da un rappresentante del Servizio
Parchi e Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna; gli Euro
2.415.000,00 stanziati da ARNI, dovranno essere utilizzati sia per
effettuare gli studi ed approfondimenti indicati come necessari dal
Comitato tecnico scientifico e dettagliati nel SIA, sia per realizzare
il progetto, elaborato coerentemente coi risultati dei suddetti studi;
l'approvazione del progetto da parte della Provincia di Piacenza e di
AIPO, dovra' tener conto degli aspetti legati all'inserimento
paesaggistico richiamati nelle prescrizioni impartite nell'ambito del
presente rapporto;
 9) ARNI dovra' farsi promotore di un accordo tra lo stesso ARNI, la
Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Piacenza, l'Autorita' di
Bacino del fiume Po ed Enel SpA che definisca, tenendo conto del
dispositivo della concessione di derivazione a scopo idroelettrico in
essere e delle modifiche normative ambientali e di settore
intervenute, gli obblighi di progettazione, realizzazione e
finanziamento in merito ai dispositivi di trasferimento e controllo
della fauna ittica ed al sabbiodotto di cui ad altra prescrizione
impartita nell'ambito del presente rapporto;
10) con riferimento al nulla-osta ai fini idraulici dovranno essere
rispettate le seguenti prescrizioni:
- il tratto di arginatura maestra in destra del fiume Po eventualmente
interessato dal transito di mezzi operativi durante l'esecuzione dei
lavori dovra' essere costantemente monitorato, ed in particolare,
dovra' essere eseguito, con cadenza quadrimestrale, un rilievo
altimetrico al fine di verificare l'esistenza di abbassamenti in
sommita' (che dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e
spese di ARNI); in ogni caso, qualunque danno alle opere idrauliche
(argini, difese od altro) di competenza di AIPO, derivante
dall'esecuzione dei lavori oggetto della presente autorizzazione,
dovra' essere riparato a cura e spese di ARNI;
- sul tratto di argine sopracitato dovra' sempre (ed in particolare
durante ogni evento di piena del fiume Po) essere garantita la
transitabilita' da parte del personale e dei mezzi dell'AIPO per lo
svolgimento dei propri compiti di polizia idraulica e di servizio di
piena;
- i cumuli di materiale provenienti dagli scavi e depositati in golena
dovranno essere disposti parallelamente al corso della corrente del
fiume (e comunque in modo tale da non determinare direzioni di flusso
preferenziali che possano arrecare danno alle opere idrauliche
presenti), rispettare una distanza minima di 10 metri dall'unghia
arginale a fiume, ed in ogni caso avere carattere di provvisorieta';
11) l'altezza dei cumuli del materiale stoccato non dovra' superare i
m 5;
12) con riferimento alla modifica dell'intersezione esistente tra la
S.P. n. 10R Padana Inferiore e la S.P. n. 25 di San Nazzaro ed alla,
conseguente, introduzione di una intersezione a rotatoria tra la S.P.
n. 25 di San Nazzaro e la nuova strada di accesso alla Conca, si
impartiscono le seguenti prescrizioni:
- durante l'esecuzione dei lavori e' vietato interrompere, o comunque
ostacolare, il transito lungo la S.P. n. 10R Padana Inferiore,
restando inibita la formazione sul piano viabile di depositi di
materiali, attrezzi, etc.; non dovra' essere ostacolato inoltre, il
libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo;
- le intersezioni in progetto dovranno raccordarsi in modo perfetto
alla S.P. 10R, consentendo il libero deflusso delle acque meteoriche
della strada provinciale; in proposito dovranno essere predisposte
idonee bocche di lupo e/o pozzetti per lo smaltimento delle acque
meteoriche dal piano viabile;
- il riempimento degli scavi in progetto dovra' essere eseguito con
materiale lapideo, di idonea granulometria (max mm 100), privo di
terra e di ogni sostanza organica, con l'aggiunta di cemento R = 325
in ragione di almeno kg 70 per mc di impasto e per uno spessore di
almeno cm 80/100, steso a strati e opportunamente assestato;
- la pavimentazione bituminosa dovra' essere ripristinata entro il
giorno dello scavo, mediante la formazione di sottofondo, con uno
strato di base (granulometria mm 25/40) dello spessore non inferiore a
cm 13 e con uno strato di binder (granulometria mm 15) dello spessore
non inferiore a cm 7; detto strato dovra' essere mantenuto
costantemente al preciso livello del circostante piano viabile fino ad
assestamento completo;
- il ripristino definitivo della pavimentazione, con formazione del
manto d'usura in conglomerato bituminoso, sara' attuato dopo almeno
due mesi, asportando la parte superiore del conglomerato mediante
fresatura, per uno spessore di almeno cm 3 (su tutta la larghezza
della sede stradale), con il rifacimento del manto stesso in
conglomerato bituminoso; tale intervento dovra' interessare anche i
tratti a monte e a valle delle nuove intersezioni per una profondita'
di non meno di m 50;
- dovra' essere predisposto adeguato impianto di illuminazione di
entrambe le intersezioni;
- tutti gli ostacoli fissi presenti lungo la sede stradale e ai
relativi margini (pali di pubblica illuminazione, portali, centraline,
ecc.) dovranno essere altresi' protetti con barriere di sicurezza
conformi alla normativa vigente in materia;
- tutte le aiuole spartitraffico dovranno essere delimitate da cordoli
in calcestruzzo prefabbricato;
- ove lungo le condutture siano da impiantarsi camerette, pozzetti
murati per ispezioni e manovre, per posa di meccanismi, sfiati,
scarichi, prese, idranti, ecc., ovvero caditoie di acque piovane e
simili, la loro muratura non dovra' in alcun modo alterare la sagoma
della strada e delle sue pertinenze; quando, per l'esecuzione dei
sopraddetti manufatti, dovessero essere tagliati cigli, scarpate,
cunette e simili, il ripristino dovra' essere eseguito in muratura nei
casi in cui l'eventuale sistemazione con riporti di terra troppo
esigui non dovesse assicurare una conveniente consistenza; i chiusini
dei manufatti dovranno essere collocati interamente fuori della
carreggiata e dovranno essere mantenuti a perfetto livello delle
suddette pertinenze;
- le eventuali deviazioni o limitazioni della circolazione stradale
lungo le strade provinciali interessate necessarie a consentire la
realizzazione dei lavori in esame dovra' essere preventivamente
autorizzata dalla Provincia di Piacenza;
- la manutenzione delle opere realizzate nell'ambito della sede
stradale (costituita, ai sensi del citato DLgs 285/92, dalla
carreggiata e dalle sue pertinenze), e' sempre a carico del soggetto
attuatore, il quale sara' tenuto, in seguito a semplice invito del
Servizio provinciale competente e nei modi da questo prescritti, ad
eseguirla senza indugio, a pena di immediata revoca
dell'autorizzazione e di risarcimento dei danni causati alla sede
stradale o a soggetti terzi dalla mancata o carente manutenzione;
13) successivamente alla redazione del progetto esecutivo inerente la
modifica dell'intersezione esistente tra la S.P. n. 10R Padana
Inferiore e la S.P. n. 25 di San Nazzaro e la conseguente,
introduzione di una intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 25 di San
Nazzaro e la nuova strada di accesso alla Conca, ARNI dovra' acquisire
apposita concessione ai sensi del regolamento provinciale concessione
e occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP);
14) una volta realizzate le opere inerenti la nuova viabilita',
Provincia di Piacenza, ARNI e Comune di Monticelli d'Ongina dovranno
disciplinare le reciproche proprieta' ed i conseguenti oneri
manutentivi;
15) i lavori relativi alla viabilita' dovranno essere realizzati come
prima opera, quale condizione necessaria per ridurre l'impatto sia del
cantiere sia del transito dei mezzi pesanti in direzione San Nazzaro;
16) dovra' essere sempre comunque garantito l'accesso ai fondi
interessati o prospicienti le opere in progetto;
17) in fase di redazione del progetto esecutivo, ARNI dovra'
concordare con l'Amministrazione comunale di Monticelli d'Ongina una
soluzione alternativa al senso unico alternato sul ponte esistente sul
canale di scarico della centrale per fare spazio alla pista ciclabile;
il costo della nuova soluzione non dovra' incidere, se non
marginalmente, sul costo complessivo dell'opera: eventuali aggravi di
spesa saranno possibili solo se coperti dai ribassi d'asta;
18) per assicurare la corretta conduzione delle operazioni relative
alla fase di cantiere e la rispondenza a quanto indicato nella
documentazione depositata ed approvato col presente rapporto, sono
attribuiti compiti di vigilanza ad un'apposita commissione formata da
rappresentanti della Provincia di Piacenza, del Comune di Monticelli
d'Ongina e di ARPA territorialmente competente. Con detta commissione,
istituita dal Comune di Monticelli d'Ongina, dovra' rapportarsi la
direzione lavori per tutto cio' che concerne la predisposizione e la
conduzione del cantiere, comprese eventuali variazioni a quanto
indicato nel SIA che si rendessero necessarie in corso d'opera; resta
fermo che i volumi di materiale stoccato non potranno superare i
400.000 mc/anno;
19) tutte le parti di territorio interessate dai lavori dovranno
essere sempre mantenute in buono stato ed al termine del cantiere
dovranno essere ripristinate a regola d'arte in tempi brevi, ed in
ogni caso entro un anno dalla fine lavori;
20) dovra' essere cura della ditta esecutrice garantire in fase di
cantiere la sicurezza idraulica del territorio;
21) con riferimento alle infrastrutture di competenza del Consorzio
Bacini Piacentini di Levante:
- il tratto di canale consortile denominato Cavo Valle, compreso tra
il ponte esistente sulla strada per San Nazzaro e il nuovo ponte da
eseguire per l'attraversamento dello stesso Cavo Valle, dovra' essere
tombinato con manufatto delle dimensioni di mt. 5,00 di larghezza per
mt. 2,00 di altezza;
- la nuova strada dalla quale si stacca l'accesso al magazzino del
Consorzio dovra' tenere conto dell'ingombro massimo dei mezzi che vi
transitano (lunghezza di ml. 16,00);
22) con riferimento alle infrastrutture di proprieta' Enel
Distribuzione SpA interferite dal progetto:
a) lo spostamento delle linee interferenti con l'opera, sara' a cura
di Enel Distribuzione, mentre i costi necessari per detto spostamento
saranno a carico di ARNI;
b) la valutazione economica dell'intervento da eseguire per lo
spostamento delle linee di proprieta' di Enel Distribuzione deve
essere nuovamente richiesta in modo formale, essendo il preventivo
datato 1/7/2005 scaduto, fermo restando che in assenza di varianti
significative ai lavori, la soluzione tecnica concordata in sede di
sopralluogo preventivo nel 2005, e' tuttora da ritenersi valida;
c) eventuali ulteriori spostamenti di linee elettriche di proprieta'
Enel Distribuzione, a seguito di varianti intervenute successivamente
andra' richiesta e valutata a parte;
d) la soluzione tecnica prevede la realizzazione da parte del
richiedente (ARNI), di opere edili e civili, propedeutiche allo
spostamento delle linee elettriche esistenti, opere che saranno
realizzate anche in concomitanza dei lavori di spostamento della conca
stessa; di cio' e' necessario venga tenuto conto nella stesura del
programma cronologico dei lavori;
e) per quanto riguarda gli allacci alle utenze per il sollevamento
delle acque, per la pubblica illuminazione, e/o l'alimentazione degli
edifici che si rendessero necessarie in loco, andranno richieste per
tempo con apposita richiesta scritta;
f) con riferimento alla interferenza con elettrodotto a 132 kV
"Monticelli - Cortemaggiore" n. 798: la base del sostegno n. 3
dell'elettrodotto in oggetto, verra' a trovarsi parzialmente interrata
a seguito dell'innalzamento del piano campagna, si dovra' pertanto
inglobarne tutta la tralicciatura in un muretto in calcestruzzo fino
all'altezza di 30 cm oltre la nuova quota campagna, con conseguente
rifacimento dell'impianto di messa a terra del sostegno stesso; tali
opere potranno essere eseguite, su indicazioni di Enel Distribuzione,
direttamente dall'impresa che operera' nel cantiere;
g) per quanto riguarda eventuali locali in progetto con presenza
prolungata di persone, l'ubicazione degli stessi dovra' rispettare
quanto prescritto dalla L.R. 30/00;
h) al fine di mantenere e garantire la continuita' del servizio
elettrico erogato dalla cabina primaria di Monticelli d'Ongina (PC)
sita nei pressi della conca di navigazione, durante tutta l'esecuzione
dei lavori per la realizzazione della conca in oggetto, cosi' come al
termine degli stessi, dovra' essere garantita la possibilita' di
accesso in ogni tempo e senza preavviso alcuno da parte del personale
Enel Distribuzione SpA o da essa incaricato, ivi compresa la
possibilita' ai mezzi d'opera ed ai trasporti, anche eccezionali,
necessari per effettuare la manutenzione e/o le riparazioni
all'impianto di trasformazione primario di Monticelli d'Ongina
summenzionato;
si ricorda che, nell'eventualita' che i lavori di costruzione abbiano
inizio prima delle definizioni di cui sopra, dovranno essere prese
tutte le precauzioni previste dalle norme vigenti, in particolare si
richiama l'attenzione sul DPR 7/1/1956, n. 164 "Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" che tra
l'altro all'articolo 11 recita testualmente: "Non possono essere
eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche aeree a distanza
maggiore di 5 m dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa
segnalazione all'esercente, non si provveda da parte di chi dirige
detti lavori ad una adeguata protezione atta ad evitare contatti
accidentali o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee
stesse";
resta comunque stabilito che sono a totale carico di ARNI le spese di
riparazione per eventuali guasti e tutti i conseguenti danni diretti
e/o indiretti verso l'Enel Distribuzione SpA o verso i terzi per
possibili discordanze fra i suddetti rilievi e la loro reale
ubicazione. Pertanto Enel Distribuzione SpA declina fin da ora ogni
responsabilita', per i danni di qualsiasi genere, che potessero
comunque ed a chiunque derivare in occasione dei lavori di costruzione
e successivamente di manutenzione, per la non osservanza delle
condizioni di cui sopra;
23) con riferimento alle linee di competenza di Telecom Italia SpA
interferite, ARNI dovra':
- formalizzare domanda di spostamento dei cavi telefonici inviando
richiesta, a Telecom Italia SpA Ufficio Focal Point spostamenti Via
Miglioli, 11 Ancona, circa otto mesi prima dell'inizio lavori per la
progettazione esecutiva e la valutazione economica dell'intervento,
stimato ad oggi in circa Euro 20.000, con l'impegno di assumersene
l'onere;
- procedere, a proprie spese, alla realizzazione delle opere di
predisposizione per la posa dei cavi telefonici, come indicato con
apposito tratto sulla planimetria che costituisce l'Allegato 4 al
presente rapporto, in quanto condizione indispensabile per lo
spostamento degli impianti stessi;
24) la rete di acquedotto di competenza di Enia SpA, risulta
interferita in n. 2 punti dalle opere in progetto, e precisamente:
- dal nuovo canale di navigazione;
- dalla nuova viabilita' connessa all'intervento, all'intersezione tra
la strada provinciale e la strada comunale di San Nazzaro;
- relativamente all'interferenza con il nuovo canale di navigazione,
dovra' essere spostato un tratto di circa m 700 di tubazione sulla
nuova strada di collegamento tra l'abitato di Monticelli d'Ongina e
Isola Serafini, posando l'ultimo tratto di condotta sul nuovo ponte
che attraversera' la nuova conca di navigazione, abbandonando di
conseguenza parte dell'attuale tracciato;
per quanto riguarda il secondo punto d'interferenza, la nuova
rotatoria interseca una tubazione che alimenta alcune utenze poste in
prossimita' dell'argine maestro di Po; in base al progetto questa
tubazione si verrebbe a trovare nel centro della nuova rotatoria, in
posizione poco funzionale agli interventi di manutenzione; di
conseguenza dovra' essere rettificata in modo da essere collocata ai
margini della nuova sede stradale;
gli oneri per la posa delle nuove tubazioni nei punti di interferenza
sopra evidenziati, ammontano di massima a Euro 70.000,00 (IVA
esclusa);
si segnala che sulla strada provinciale in direzione di Ponticelli, a
partire dall'intersezione con la strada comunale per San Nazzaro, e'
presente una tubazione di acquedotto posizionata marginalmente alla
sede stradale; nel caso in cui si provvedesse all'allargamento verso
sud della stessa provinciale occorrera' riposizionarla;
si evidenzia alla Provincia di Piacenza, che in base alla viabilita'
che verra' a crearsi a seguito della costruzione della nuova
rotatoria, un tratto di tubazione di acquedotto verra' a trovarsi su
di un tratto stradale dismesso; esso potra' essere mantenuto nella
stessa posizione nel caso in cui la proprieta' dello stesso tratto
stradale rimanga invariata, in quanto in caso di cessione a privati
dovranno essere previste le opere di spostamento del tratto di
acquedotto interessato;
25) con riferimento alle infrastrutture di irrigazione e di scolo
esistenti, e' competenza di ARNI provvedere alle modifiche necessarie
ad assicurarne la funzionalita', senza soluzioni di continuita', sia
in fase di cantiere che in fase di esercizio. In fase di progetto
esecutivo, pertanto, ARNI dovra' definire le soluzioni da attuarsi in
accordo con Enel SpA, Consorzio Bacini Piacentini di Levante e Comune
di Monticelli d'Ongina, tenendo conto degli accordi e convenzioni
attualmente in essere;
26) con riferimento al progetto di ripristino e riqualificazione delle
aree verdi presentato in sede di integrazioni, si esclude l'uso di
diserbanti totali e selettivi su tutte le aree a verde, comprese
quelle incolte, ad eccezione delle strade e delle superfici che si
prevede di pavimentare; si ricorda che l'apertura dei pozzi per
l'approvvigionamento idrico dell'impianto di irrigazione in
previsione, dovra' essere autorizzata ai sensi delle leggi vigenti;
27) prima dell'inizio lavori, dovra' essere stipulata un'apposita
convenzione tra ARNI, Regione Emilia-Romagna e Comune di Monticelli
d'Ongina finalizzata alla gestione nel lungo periodo delle aree
rinaturate ed all'adeguamento delle strutture situate nel territorio
comunale necessarie per la funzionalita' della nuova opera,
assicurando un'efficace gestione delle risorse da utilizzare sul
territorio comunale;
28) la richiesta di deroga ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15,
che dovra' essere presentata prima dell'inizio lavori al competente
Comune di Monticelli d'Ongina, dovra' essere allegata una valutazione
di impatto acustico redatta in conformita' alla delibera di Giunta
regionale n. 673 dell'1 aprile 2004;
29) per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere definiti i percorsi, le piazzole e le carraie di
accesso all'area d'intervento in modo da ridurre il piu' possibile le
interferenze sugli habitat naturali;
- dovra' essere privilegiato, per il deposito temporaneo degli inerti
in cumuli, l'utilizzo delle aree adiacenti a quelle dove hanno luogo
lavorazioni rumorose;
- dovra' essere garantita una costante bagnatura delle reti viarie di
servizio, dei piazzali di carico, dei cumuli di materiale stoccati
nelle aree di cantiere e di quelli trasportati con camion; in
particolare il materiale trasportato, dovra' essere adeguatamente
coperto con teloni, al fine di ridurre l'emissione di polveri;
- dovranno essere realizzate barriere antipolvere;
- dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie a non
produrre inquinamento delle acque superficiali durante le operazioni
di scavo, al fine di prevenire sversamenti, anche accidentali (da
macchinari di scavo e dagli automezzi) di sostanze inquinanti;
- le aree di sosta e di rifornimento di carburante e lubrificanti,
dovranno essere dotate di appositi sistemi di raccolta e di
trattamento dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali
(disoleatori gravitometrici) e delle acque di prima pioggia (vasche di
sedimentazione/decantazione);
30) i limi asportati durante le fasi di realizzazione dell'opera in
progetto, dovranno essere riutilizzati nelle aree di pertinenza del
cantiere o comunque all'interno di esse. Qualora gli stessi dovessero
essere trasferiti all'esterno del cantiere, dovranno essere rispettate
le disposizioni di cui alla Parte IV del DLgs 152/06;
31) per assicurare la congruita' del progetto con le tutele poste in
essere nel sito di Rete Natura 2000, dovranno essere rispettate le
seguenti prescrizioni:
- prevedere, oltre al ripristino ambientale gia' definito in progetto,
la realizzazione di ulteriori aree boscate, per una superficie di
alcuni ettari, in zona golenale in aree attualmente incolte o
interessate da colture agrarie o da pioppeto, escludendo le aree gia'
forestale, e preferendo aree interne o prossime al sito di Rete Natura
2000; l'intervento, da concordarsi con il Servizio Parchi e Risorse
forestali della Regione Emilia-Romagna, deve essere realizzato
mediante la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone,
adatte all'ambito golenale e planiziale;
- limitare la durata dei lavori e minimizzare i vari rischi connessi
alla fase di cantiere al fine di recare minor disturbo possibile alla
fauna e all'area circostante;
- ridurre al minimo il disturbo per la fauna e, compatibilmente con i
tempi tecnici, realizzare i lavori di scavo e di ripristino in periodi
stagionali di minor disturbo per l'avifauna e, principalmente, al di
fuori dei periodi riproduttivi;
- tenere conto, durante i lavori di escavazione, di eventuali siti di
riproduzione/nidificazione della fauna con conseguente
spostamento/sospensione dei medesimi;
- definire i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso all'area
d'intervento in modo da ridurre il piu' possibile le interferenze
sugli habitat naturali;
- privilegiare, per il deposito temporaneo degli inerti in cumuli,
l'utilizzo delle aree adiacenti a quelle dove hanno luogo lavorazioni
rumorose;
- garantire una costante bagnatura della viabilita' di servizio, dei
piazzali di carico, dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di
cantiere e di quelli trasportati con camion i quali dovranno anche
essere coperti con teloni, al fine di ridurre l'emissione di polveri;
- prevedere la realizzazione di barriere antipolvere e antirumore;
- adottare tutte le precauzioni necessarie a non produrre inquinamento
delle acque superficiali durante le operazioni di scavo al fine di
prevenire anche i versamenti accidentali (da macchinari di scavo e
dagli automezzi) di sostanze inquinanti;
- dotare le aree di sosta e di rifornimento di carburante e
lubrificanti di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi
provenienti da sversamento accidentale e dalle acque di prima
pioggia;
- utilizzare per la messa a dimora solo specie autoctone, di
provenienza locale, scelte in funzione delle loro caratteristiche
funzionali (capacita' di mascheramento, igrofilia, produzione di
frutti eduli per la fauna, impenetrabilita', ecc);
- prevedere e garantire, a partire dalla fine dei lavori di
sistemazione e ripristino ambientale, un programma di manutenzione
degli interventi realizzati, della durata di almeno cinque stagioni
vegetative successive, attraverso opportune irrigazioni di soccorso,
il recupero delle fallanze e il controllo delle erbe infestanti,
escludendo l'utilizzo di prodotti chimici di sintesi;
- regolamentare in modo appropriato le modalita' di accesso alle aree
ripristinate;
- sottoporre ad ulteriore ed apposita valutazione di incidenza il
successivo progetto per la realizzazione di un dispositivo di
trasferimento e controllo della fauna ittica;
c) di dare atto che il parere della Provincia di Piacenza e del Comune
di Monticelli d'Ongina, espresso ai sensi dell'art. 5 comma 2, del DPR
12 aprile 1996 e dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n.
9 e successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del
rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente
valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al
vigente strumento urbanistico del Comune di Monticelli d'Ongina,
qualora il Consiglio comunale ratifichi, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento del presente atto;
e) di dare atto che l'autorizzazione ambientale ex art. 159 del DLgs
22 gennaio 2004, n 42, rilasciata dal Comune di Monticelli d'Ongina
con atto prot. n. 12204 dell'1 ottobre 2007, costituisce l'Allegato B,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
f) di dare atto che il nulla-osta ai sensi dell'art. 159 del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, di competenza del Ministero per i Beni e le
Attivita' culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna (DLgs 8 gennaio 2004, n. 3; DPR 8
giugno 2004, n. 173), e' contenuto all'interno del rapporto conclusivo
dei lavori della Conferenza di Servizi;
g) di dare atto che il nulla-osta archeologico di cui al DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, di competenza del Ministero per i Beni e le
Attivita' culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna (DLgs 8 gennaio 2004, n. 3; DPR 8
giugno 2004, n. 173), e' contenuto all'interno del rapporto conclusivo
dei lavori della Conferenza di Servizi;
h) di dare atto che la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed
integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, approvata con
determina del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della
costa n. 15631 del 26 novembre 2007, costituisce l'Allegato C, parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
i) di dare atto che il parere di compatibilita', espresso
dall'Autorita' di Bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 20, comma 1,
del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po, e'
contenuto all'interno del rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
j) di dare atto che il nulla-osta ai fini idraulici ai sensi del RD 25
luglio 1904, n. 523, di competenza di AIPO, e' contenuto all'interno
del rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
k) di dare atto che la concessione per l'utilizzo di aree del demanio
idrico, ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, sara' rilasciata,
anche per le nuove aree interessate dalla conca di navigazione
acquisita al demanio fluviale, dal Servizio Tecnico Bacini Affluenti
del Po successivamente all'assunzione del presente atto;
l) di dare atto che l'accertamento di conformita' alle norme edilizie
del Comune di Monticelli d'Ongina, nonche' alle norme di sicurezza,
sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, previsto dall'art.
7, comma 2, della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e successive modifiche
ed integrazioni, e' stato effettuato all'interno del rapporto
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
m) di dare atto che l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del DLgs
285/92 "Nuovo Codice della Strada", di competenza della Provincia di
Piacenza, e' contenuta all'interno del rapporto conclusivo dei lavori
della Conferenza di Servizi; successivamente alla data di assunzione
del presente atto, sulla base del progetto esecutivo, la Provincia di
Piacenza provvedera' al rilascio della concessione ai sensi del
regolamento provinciale concessione e occupazione spazi e aree
pubbliche (COSAP);
n) di dare atto che il nulla-osta alle interferenze con le
infrastrutture di competenza del Consorzio Bacini Piacentini di
Levante, e' contenuto all'interno del rapporto conclusivo dei lavori
della Conferenza di Servizi;
o) di dare atto che il nulla-osta alle interferenze con le
infrastrutture di competenza di Enel Distribuzione SpA, Telecom SpA,
ENIA SpA, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva,
e' stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed e'
contenuto all'interno del rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
p) di dare atto che ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della L. 7
agosto 1990 n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il nulla-osta per le interferenze con le infrastrutture di
competenza di Terna SpA, non intervenuti in sede di Conferenza di
Servizi conclusiva;
q) di dare atto che la successiva approvazione del progetto
comportera' dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, anche ai
fini dell'apposizione dei vincoli espropriativi sulle aree interessate
dal progetto ai sensi della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37: tale
approvazione, di competenza della Regione Emilia-Romagna in base al
combinato disposto dell'art. 3 della L 380/90 e degli artt. 104 e 105
del DLgs 112/98, sara' effettuata da ARNI (Azienda regionale per la
Navigazione interna), in qualita' di Ente pubblico strumentale della
Regione Emilia-Romagna, cui sono state delegate con L.R. 1/89, le
funzioni in materia di navigazione interna;
r) di dare atto che Enel Produzione SpA - non partecipante ai lavori
della Conferenza di Servizi perche' progettista dell'opera, ma
interessata come titolare della concessione di derivazione a scopo
idroelettrico di Isola Serafini - con lettera acquisita al protocollo
regionale con n. 314995 del 10 dicembre 2007, ha avanzato le proprie
riserve circa la prescrizione n. 9 del rapporto conclusivo dei lavori
della Conferenza di Servizi; in particolare "per quanto riguarda
presunti obblighi del concessionario per l'eventuale realizzazione di
un "by-pass della sabbia" da monte a valle dello sbarramento, nonche'
degli idonei dispositivi atti al trasferimento ed al controllo della
fauna ittica, sulla fondatezza dei quali si riserva di esprimere le
proprie valutazioni nelle sedi ritenute piu' opportune";
s) di dare atto che, in merito alle riserve espresse da Enel
Produzione SpA, e' opportuno ricordare che la prescrizione n. 9
prevede unicamente che ARNI si faccia promotore "di un accordo tra lo
stesso ARNI, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Piacenza,
l'Autorita' di Bacino del fiume Po ed Enel SpA che definisca, tenendo
conto del dispositivo della concessione di derivazione a scopo
idroelettrico in essere e delle modifiche normative ambientali e di
settore intervenute, gli obblighi di progettazione, realizzazione e
finanziamento in merito ai dispositivi di trasferimento e controllo
della fauna ittica ed al sabbiodotto";
t) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente Azienda regionale per la
Navigazione interna della Regione Emilia-Romagna (ARNI);
u) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza -
Servizio Infrastrutture stradali e Viabilita'; al Comune di Monticelli
d'Ongina; alla Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna; alla Regione Emilia-Romagna -
Servizio Parchi e Risorse forestali; ad AIPO; all'Autorita' di Bacino
del Po; al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po; ad ARPA Sez.
prov. di Piacenza; ad AUSL di Piacenza; al Consorzio Bacini Piacentini
di Levante; ad Enel Distribuzione SpA; a Terna SpA; a ENIA SpA; alla
Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le
Province di Parma e Piacenza; alla Soprintendenza Archeologica per
l'Emilia-Romagna; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio
Infrastrutture viarie e Intermodalita'; alla Regione Emilia-Romagna -
Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua; ad Enel Produzione SpA;
v) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale in anni 6
(sei);
w) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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