REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 13 agosto 2008, n. 9549

Definizione delle procedure e delle priorita' per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lett. s) e t), Legge 296/06, delle strutture sanitarie private area salute mentale e dipendenze patologiche, nonche' delle strutture pubbliche

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la L.R. n. 34 del 12 ottobre 1998, recante "Norme in
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e
successive modificazioni, e, nello specifico:
- l'art. 2, che, in particolare, stabilisce che le strutture sanitarie
pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono
erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario
regionale debbano ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo
le modalita' stabilite dalla medesima legge; l'accreditamento e'
titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui ai commi 5 e
7 dell'art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2
del DPR 14 gennaio 1997;
- l'art. 8, che demanda alla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, il compito di determinare i requisiti
ulteriori per l'accreditamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del DPR
14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con
riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione
regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal
Piano sanitario nazionale;
- l'art. 9, che:
- stabilisce, in linea generale, le procedure per l'accreditamento e
attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di
fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti
posseduti dalle strutture sanitarie richiedenti l'accreditamento;
l'Agenzia provvede all'esame della documentazione e compie le visite
di verifica, redigendo, al termine della fase procedurale di propria
competenza, una relazione motivata in ordine alla accreditabilita' o
meno della struttura, da trasmettere a questa Direzione generale;
- mette in capo al Direttore generale competente in materia di
sanita', o suo delegato, la competenza di procedere alla concessione o
al diniego dell'accreditamento con propria determinazione. Il
provvedimento deve essere adottato entro e non oltre nove mesi dalla
presentazione della domanda di accreditamento;
richiamato il DLgs 19 giugno 1999, n. 229, di modifica del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, che ridefinisce la disciplina
dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie:
- confermandolo quale requisito indispensabile al fine dell'erogazione
di prestazioni per conto o a carico del Servizio Sanitario nazionale
da parte delle strutture sanitarie, subordinatamente alla definizione
dei necessari accordi contrattuali;
- elencando i requisiti che devono possedere i soggetti legittimati a
domandarne il rilascio;
avuto presente che la Giunta della Regione Emilia-Romagna:
- con deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, in particolare,
- ha proceduto, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 8
della L.R. 34/98, a definire, nell'Allegato 3, i requisiti generali
per l'accreditamento di strutture sanitarie e di professionisti
dell'Emilia-Romagna;
- ha stabilito, al punto 2.7), la competenza a definire il
procedimento amministrativo finalizzato all'accreditamento, inclusa la
presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati ed i
relativi percorsi di verifica, in capo a questa Direzione generale
attraverso l'adozione di uno o piu' provvedimenti;
- con deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 ha dettato ulteriori
precisazioni relative all'applicazione della deliberazione 327/04, con
specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali
per tossicodipendenti;
- con deliberazione n. 26 del 17 gennaio 2005, a parziale modifica
della deliberazione 327/04, ha approvato i requisiti specifici per
l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale dei
SERT e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali
per persone dipendenti da sostanze d'abuso;
atteso che con le deliberazioni di seguito elencate sono stati
definiti i requisiti specifici e le modalita' di gestione per i
contesti clinici di seguito a ciascun provvedimento indicati:
- 327/04: Cardiochirurgia, Cardiologiche con posti letto e Ambulatori
cardiologici, Chirurgia generale, Fisica sanitaria, Genetica medica,
Residenziali di Cure palliative - Hospice, Malattie infettive,
Medicina interna, Nefrologia e dialisi, Neurochirurgia, Neurologia,
Neuroradiologia, Consultori familiari - Case di maternita' e Strutture
ambulatoriali e di degenza di Ostetricia e Ginecologia, Psichiatria
adulti, Medicina fisica e Riabilitazione, SERT e Trattamento
residenziale e semiresidenziale per persone dipendenti da sostanze
d'abuso, Patologia clinica, Trapianti fegato;
- 23/05: Ortopedia e Traumatologia ed Emergenza e Urgenza;
- 911/07: Neuropsichiatria dell'infanzia e della adolescenza;
- 1489/07: Medicina Nucleare, Radioterapia, Screening cervice uterina,
Screening mammella;
- 109/08: Pneumologia;
vista la DGR n. 1654 del 5 novembre 2007 "Approvazione dell'accordo
generale per il triennio 2007-2009 tra Regione Emilia-Romagna  e
l'Associazione della ospedalita' privata AIOP in materia di
prestazioni ospedaliere erogate dalla rete ospedaliera privata", che
alla parte III - Salute mentale -  disciplina l'offerta  ospedaliera,
semi-residenziale  e residenziale erogata nelle strutture
psichiatriche del privato imprenditoriale, nonche' i termini per
l'accreditamento provvisorio e definitivo delle strutture stesse;
viste le deliberazioni 292/05 e 293/05 con le quali sono stati
rispettivamente definiti i criteri per l'accreditamento istituzionale
degli ambulatori e degli studi odontoiatrici e delle strutture
pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e i criteri per l'individuazione del
fabbisogno;
richiamata inoltre la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per
la formazione del bilancio dello Stato (Legge finanziaria 2007)" art.
1, comma 796, lettere s) e t) che stabilisce che entro la data dell'1
gennaio 2008 cessino gli accreditamenti transitori delle strutture
private gia' convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8 quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni, e che le Regioni provvedano ad adottare
provvedimenti finalizzati a garantire che dall'1 gennaio 2010 cessino
gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui
all'articolo 8 quater, comma 7, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni, non confermati da
accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8 quater, comma 1 del
medesimo decreto legislativo;
atteso che con determinazioni:
- n. 10256 del 26 luglio 2004 "Definizione del procedimento
amministrativo e dei relativi percorsi di verifica inerenti le
richieste di accreditamento avanzate da parte delle strutture
sanitarie pubbliche e private, ex L.R. 34/98, DGR 327/04";
- n. 8315 del 14 giugno 2005 "Definizione, ai sensi della DGR 292/05,
del procedimento per l'accreditamento istituzionale degli ambulatori
pubblici e privati e degli studi professionali autorizzati
all'esercizio della attivita' odontoiatrica";
- n. 6135 del 4 maggio 2006 "Percorso amministrativo relativo alle
richieste di accreditamento avanzate da SERT e strutture residenziali
e semiresidenziali per tossicodipendenti (integrazione determinazione
10256/04)"
- n. 6896 del 17 maggio 2006 "Definizione delle procedure per la
richiesta di accreditamento delle strutture psichiatriche a gestione
privata della regione Emilia-Romagna (DGR 327/04)";
- n. 6952 del 30 maggio 2007 "Definizione delle procedure e priorita'
per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796,
lett. s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e
private area salute mentale e dipendenze patologiche";
sono state individuate successive priorita' di effettuazione dei
percorsi di verifica per l'accreditamento, che hanno consentito di
completare o avviare l'accreditamento:
- delle strutture private e dei professionisti transitoriamente
accreditati ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge 23 dicembre
1994, n. 724,  titolari di rapporto contrattuale con il Servizio
Sanitario regionale;
- dei servizi di salute mentale  delle aziende sanitarie della RER e
delle strutture residenziali e semiresidenziali per pazienti
psichiatrici pubbliche e private;
- dei SERT della aziende sanitarie con esclusione di quelli di Reggio,
Parma e Imola e delle strutture residenziali e semiresidenziali per
tossicodipendenti  private;
- delle strutture di degenza private;
- degli hospice provvisoriamente accreditati;
- di circa il 30% dei posti letto pubblici;
ritenuto di porre quale priorita' per il biennio 2008-2009:
1) il completamento del processo di accreditamento delle strutture
private e dei professionisti previsto dall'art. 1, comma 796 della
Legge 296/06, avviato con la determinazione 6952/07, con riferimento
alle strutture:
- titolari di contratti di fornitura per l'erogazione delle
prestazioni specialistiche con le Aziende Unita' sanitarie locali
della regione alla data del 16 marzo 2005 (data di pubblicazione della
richiamata deliberazione 293/05) purche' ancora titolari di rapporto
con il Servizio Sanitario regionale alla data di adozione del presente
provvedimento;
- titolari di accreditamento provvisorio ai sensi dell'art. 4,  comma
7 del DLgs 502/92 e successive modificazioni, dando la possibilita',
in presenza di esplicita richiesta del titolare della struttura, di
estendere l'accreditamento al complesso delle attivita' e delle
prestazioni espletate, purche' regolarmente autorizzate all'esercizio
e riscontrate in possesso dei requisiti di accreditamento;
2) la prosecuzione del processo di accreditamento relativo a:
- servizi psichiatrici  ospedalieri, nelle diverse tipologie erogate e
gestite dal privato imprenditoriale, ai sensi della DGR 1654/07;
- strutture  psichiatriche sanitarie semiresidenziali e residenziali,
nelle diverse tipologie gestite ed erogate dal privato
imprenditoriale,  ai sensi della citata DGR 1654/07;
- SERT delle aziende sanitarie di Imola, Reggio Emilia e Parma;
- strutture la cui attivita' sia iniziata dopo la data dell'1/1/2002,
definita nella citata determinazione 10256/04, e non ancora
assoggettate alla verifica;
- strutture sanitarie pubbliche, individuate dai competenti Servizi
regionali con l'AUSL competente e in accordo con l'Agenzia Sanitaria e
Sociale regionale, incaricata di effettuare il percorso tecnico di
verifica, a partire da:
I. Dipartimenti ospedalieri immagine e materno infantili;
II. Dipartimenti che includono unita' operative di radiologia,
ostetricia-ginecologia, neonatologia e pediatria;
3) l'avvio, nel 2009, del processo di accreditamento relativo a:
- Strutture dedicate al soccorso e trasporto infermi;
- Dipartimenti di Cure primarie;
- Dipartimenti di Sanita' pubblica;
- Dipartimenti e unita' operative di oncologia;
- Dipartimenti chirurgici o che includono chirurgia generale e
toracica, compresa pneumologia invasiva;
richiamato l'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92 e successive
modificazioni, secondo cui la qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende sanitarie a corrispondere la
remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all'art. 8 quinquies dello stesso decreto;
ritenuto di confermare per tutte le strutture, salvo le modificazioni
derivanti dalla entrata in vigore della L.R. 4/08, i percorsi
procedurali di accreditamento gia' definiti con le determinazioni
prima richiamate;
ritenuto che la previsione di cui al precedente punto 1) nel
completare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 796
lettere s) e t) della Legge 296/06, comporti che successivi eventuali
accreditamenti con strutture private potranno avere luogo solo dopo
avere dato corso alla adozione del provvedimento regionale di
ricognizione di cui alla lettera u) del medesimo articolo 1, comma
796, prima richiamato;
valutato necessario, al fine di acquisire gli elementi utili per dare
corso alla ricognizione di cui sopra, che le Aziende USL procedano
alla adozione dell'aggiornamento del Programma aziendale relativo al
fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali per esterni,
elaborato in conformita' a quanto stabilito dalle DGR 293/05 e
1532/06, e mettano in evidenza, qualora la programmazione aziendale
abbia optato per una tale scelta, che si intende soddisfare, con
riferimento a specifici ambiti territoriali, il relativo fabbisogno
attraverso l'attivazione di nuovi accreditamenti con strutture e
professionisti privati;
ritenuto di conseguenza necessario prevedere di dar corso al
richiamato provvedimento regionale di ricognizione a seguito
dell'aggiornamento dei citati Programmi aziendali, nei quali dovra'
essere specificata l'eventuale necessita' di accreditamento di
ulteriori strutture private;
dato atto che, con nota n. NP/2008/14378 del 4/8/2008, il Direttore
generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi, ha
comunicato che, in virtu' di quanto disposto dalla L.R. 43/01, art.
46, comma 1, sara' sostituito dal 7 al 24 agosto dal dott. Eugenio Di
Ruscio;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale 450/07, per le parti di
rispettiva competenza:
- dal Responsabile del Servizio Assistenza distrettuale, Medicina
generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari, dott.
Antonio Brambilla;
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott. Eugenio Di
Ruscio;
- dal Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche
e Salute nelle carceri, dott. Angelo Fioritti;
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono
integralmente riportate;
determina:
A) di stabilire che costituiscono priorita' per il biennio 2008/2009:
1) il completamento del processo di accreditamento delle strutture
private e dei professionisti previsto dall'art. 1, comma 796 della
Legge 296/06, avviato con la determinazione 6952/07, con riferimento
alle strutture:
- titolari di contratti di fornitura per l'erogazione delle
prestazioni specialistiche con le Aziende Unita' sanitarie locali
della regione alla data del 16 marzo 2005 (data di pubblicazione della
richiamata deliberazione 293/05) purche' ancora titolari di rapporto
con il Servizio Sanitario regionale alla data di adozione del presente
provvedimento;
- titolari di accreditamento provvisorio ai sensi dell'art. 4, comma 7
del DLgs 502/92 e successive modificazioni, dando la possibilita', in
presenza di esplicita richiesta del titolare della struttura, di
estendere l'accreditamento al complesso delle attivita' e delle
prestazioni espletate, purche' regolarmente autorizzate all'esercizio
e riscontrate in possesso dei requisiti di accreditamento;
2) la prosecuzione del processo di accreditamento relativo a:
- servizi psichiatrici  ospedalieri, nelle diverse tipologie erogate e
gestite dal privato imprenditoriale, ai sensi della DGR 1654/07;
- strutture  psichiatriche sanitarie semiresidenziali e residenziali,
nelle diverse tipologie gestite ed erogate dal privato
imprenditoriale,  ai sensi della citata DGR 1654/07;
- SERT delle Aziende Sanitarie di Imola, Reggio Emilia e Parma;
- strutture la cui attivita' sia iniziata dopo la data dell'1/1/2002,
definita nella citata determinazione 10256/04, e non ancora
assoggettate alla verifica;
- strutture sanitarie pubbliche, individuate dai competenti Servizi
regionali con l'AUSL competente e in accordo con l'Agenzia Sanitaria e
Sociale regionale, incaricata di effettuare il percorso tecnico di
verifica, a partire da:
I. Dipartimenti ospedalieri immagine e materno infantili;
II. Dipartimenti che includono unita' operative di radiologia,
ostetricia-ginecologia, neonatologia e pediatria;
3) l'avvio, nel 2009, del processo di accreditamento relativo a:
- Strutture dedicate al soccorso e trasporto infermi;
- Dipartimenti di Cure primarie;
- Dipartimenti di Sanita' pubblica;
- Dipartimenti e unita' operative di oncologia;
- Dipartimenti chirurgici o che includono chirurgia generale e
toracica, compresa pneumologia invasiva;
B) di confermare le procedure e i percorsi gia' stabiliti, salvo le
modificazioni derivanti dalla entrata in vigore della L.R. 4/08,
- per le strutture di cui al punto 1), per le quali si riporta per
intero nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, il
percorso procedurale ridefinito nella sua tempistica alla luce della
L.R. 4/08;
- per le strutture di degenza con determina n. 10256 del 26 luglio
2004;
- per le strutture psichiatriche con determina 10256/04;
C) di stabilire che:
- i soggetti di cui al punto 1) possono presentare domanda di
accreditamento a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e
comunque non oltre il 14 novembre 2008;
- i soggetti del privato imprenditoriale nell'area salute mentale di
cui alla parte III della DGR  1654/07,  presenteranno domanda come da
indicazioni del competente Servizio regionale, secondo programmazione
concordata con l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, incaricata di
effettuare il percorso tecnico di verifica;
- i soggetti pubblici presenteranno domanda come da indicazioni dei
competenti Servizi regionali, secondo programmazione concordata con le
aziende e con l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, titolare della
esecuzione delle verifiche di accreditamento;
D) di avviare il percorso destinato a dare attuazione alla previsione
di cui alla lettera u) dell'articolo 1 comma 796, della Legge 296/06,
circa l'adozione del provvedimento regionale di ricognizione,
stabilendo che entro il 31 dicembre 2008 le Aziende USL dovranno
predisporre l'aggiornamento del Programma aziendale relativo al
fabbisogno di prestazioni specialistiche, elaborato in conformita' a
quanto stabilito dalle DGR 293/05 e 1532/06, evidenziando se sussiste
la necessita' di attivare nuovi accreditamenti con strutture private e
professionisti per specifici ambiti territoriali;
E) di stabilire, in conformita' alle disposizioni della Legge 296/06,
che si potra' dar corso a nuovi accreditamenti, anche provvisori, solo
successivamente al completamento del percorso di cui al precedente
punto D);
F) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
per IL DIRETTORE GENERALE
Eugenio Di Ruscio
ALLEGATO A
Percorso di accreditamento delle strutture private che erogano
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per esterni di
cui alla lettera t) dell'art 1, comma 796 della Legge 296/06
Il percorso procedurale e' definito come segue:
- le strutture private rientranti tra le priorita' relative al biennio
2008/2009 di cui al presente provvedimento, possono inoltrare, dalla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e
comunque entro il 14 novembre 2008, apposita domanda di
accreditamento, sulla base dei fac-simili di cui agli Allegati n. 4 e
n. 4 bis alla DGR 327/04, con la relativa documentazione;
- la domanda, rivolta al "Servizio Assistenza distrettuale, Medicina
generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari" di questa
Direzione generale, andra' inoltrata per il tramite dell'Azienda USL
competente per territorio allegando:
- copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita', rilasciato dal Comune competente ai sensi della
deliberazione di Giunta regionale 327/04;
- dichiarazione attestante la titolarita' di rapporto contrattuale con
il Servizio Sanitario regionale alla data del 16 marzo 2005 e tuttora
in atto (alla data di adozione del presente provvedimento), con
specificazione della tipologia di prestazioni oggetto di contratto;
ovvero:
- dichiarazione attestante che si tratta di struttura gia' titolare di
accreditamento provvisorio, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DLgs
502/92 e successive modificazioni, specificando l'attivita'
accreditata;
- dichiarazione attestante che la struttura stessa, anche
relativamente a funzioni ed attivita' diverse da quelle oggetto di
accreditamento, non impieghi personale incompatibile e che, comunque,
in ipotesi diversa, contenga l'impegno del titolare a sciogliere tale
situazione entro 30 giorni dalla data di emanazione dell'eventuale
determina regionale di accreditamento, dandone comunicazione a questa
Direzione generale.
Le Aziende USL, previa individuazione di un proprio collaboratore
quale responsabile del procedimento, dovranno procedere, ai fini della
decorrenza del termine di cui all'articolo 9, quarto comma, della L.R.
34/98 e successive modificazioni, all'annotazione in un apposito
registro della data di ricevimento dell'istanza medesima da parte del
soggetto interessato, accertando:
- il possesso di regolare autorizzazione all'esercizio delle
attivita';
- la titolarita' di rapporto contrattuale con il Servizio Sanitario
regionale alla data del 16 marzo 2005 e tuttora in atto (alla data di
adozione del presente provvedimento);
- che alla domanda di accreditamento sia unita la dichiarazione che
attesti l'assenza di personale incompatibile, secondo quanto sopra
specificato;
- la rispondenza o meno della richiesta, anche relativamente solo ad
alcune delle attivita' oggetto di domanda di accreditamento,  al
Programma aziendale relativo al fabbisogno di prestazioni
specialistiche, elaborato in conformita' a quanto stabilito dalla DGR
293/05 eventualmente integrato con provvedimento formale nell'ambito
delle procedure per l'attuazione della DGR 1532/06.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di
accreditamento, l'Azienda USL competente per territorio dovra'
trasmettere la domanda stessa a questa Direzione generale - Servizio
Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo
dei Servizi Sanitari - corredandola delle dichiarazioni e attestazioni
di cui sopra, anche nell'ipotesi in cui non siano soddisfatte le
condizioni sopra evidenziate, specificando le carenze riscontrate, al
fine della formalizzazione dell'eventuale diniego dell'accreditamento
per insussistenza delle condizioni preliminari.
All'atto del ricevimento della documentazione di cui ai punti
precedenti dall'Azienda USL competente, il Servizio assistenza
distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi
Sanitari di questa Direzione generale, dara' corso agli adempimenti
per la prosecuzione del procedimento da definire entro il limite
temporale massimo stabilito dall'art. 24, lettera a), della L.R. n. 4
del 19 febbraio 2008, seguendo lo schema gia' previsto con propria
determinazione 8315/05, relativamente all'accreditamento degli
ambulatori e studi odontoiatrici, e la relativa tempistica interna,
modificata come segue:
- per l'espletamento delle attivita' di cui ai punti I), II) e III)
della determinazione 8315/05: complessivamente 30 giorni decorrenti
dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento;
- per l'espletamento delle attivita' di cui al punto IV) della
determinazione 8315/05: complessivamente 40 giorni decorrenti dalla
data di ricevimento da parte del Servizio Assistenza distrettuale,
Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari del
fascicolo completo di relazione dell'Agenzia Sanitaria e Sociale
regionale, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito alla
sussistenza dei requisiti di qualita'; entro i successivi 10 giorni il
procedimento sara' concluso con l'adozione del proprio provvedimento
di concessione/diniego dell'accreditamento;
- per l'espletamento delle fasi procedurali di propria competenza
l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale dispone di 160 giorni
decorrenti dalla data di ricevimento del fascicolo contenente
l'istruttoria effettuata dal Servizio Assistenza distrettuale,
Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari in
merito alla sussistenza delle condizioni di procedibilita'.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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