REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2007, n. 2181

Parere in merito alla pronuncia di compatibilita' ambientale sul progetto di "Ulteriore potenziamento importazione sud" - Tratto funzionale metanodotto Sestino-Minerbio, DN mm. 1200 lunghezza km. 140 (L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 6)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di esprimere ai sensi dell'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349,
il parere che il progetto di "Ulteriore potenziamento importazione
Sud" - tratto funzionale metanodotto Sestino-Minerbio, DN mm. 1200,
lunghezza km 140, presentato da Snam Rete Gas SpA, sia ambientalmente
compatibile subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) nel territorio di competenza dell'Autorita' di Bacino del Reno, i
tratti di metanodotto interni alle "fasce di pertinenza fluviale"
previste dal PAI (e di conseguenza dai PTCP) dovranno, salvo quanto
eventualmente concordato in sede di progetto esecutivo, essere
realizzati in modo tale da permettere un futuro allargamento dei corsi
d'acqua nell'ambito delle stesse "fasce di pertinenza fluviale";
2) al fine di assicurare la piena coerenza del progetto con le
indicazioni del PTCP della Provincia di Forli'-Cesena dovranno essere
rispettate le seguenti prescrizioni:
- art. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e
corsi d'acqua" - si dovra' evitare che la condotta corra
parallelamente ai corsi d'acqua;
- art. 18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" -
l'attraversamento dei corsi d'acqua dovra' avvenire secondo il
tragitto piu' breve, nella direzione perpendicolare agli argini
fluviali;
- art. 21A "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" -
dovranno essere sottoposte a controllo archeologico preventivo;
- art. 10 "Sistema forestale e boschivo" e "Piante, gruppo, filare
meritevole di tutela" - oltre alla previsione progettuale di
ricostituire le fasce boscate che saranno distrutte e/o danneggiate
delle operazioni di posa della condotta, dovranno trovare attuazione,
ai sensi dei commi 7 e 7 bis dell'art. 10, gli interventi compensativi
dei valori compromessi prevedendo all'interno delle zone individuate
all'art. 55 del PTCP, il rimboschimento di una superficie pari
all'estensione delle fasce boscate complessivamente vulnerate e
computata, a seguito delle verifiche effettuate, in 20 ettari; dovra'
inoltre essere evitata la soppressione dei filari tutelati e, nel caso
in cui sia verificata l'impossibilita' di adottare tecniche di posa od
alternative di tracciato che preservino gli esemplari arborei
costituenti tali elementi tutelati, dovranno essere previste misure di
compensazione secondo le medesime modalita' sopra individuate per
l'attraversamento delle zone boscate, quantificando le superfici da
rimboschire secondo i criteri di seguito definiti:
a) nel caso di piu' filari contigui la superficie da compensare dovra'
essere pari all'area interclusa tra due filari adiacenti per il numero
dei filari intersecati dal tracciato del metanodotto, considerando in
tale computo il filare per la sua intera lunghezza;
b) nel caso in cui il metandotto intercetti un singolo filare
l'estensione da compensare dovra' essere pari a quella racchiusa dalle
mezzerie degli appezzamenti colturali adiacenti al filare stesso e
delimitati, oltreche' dal filare stesso, da elementi fisiografici od
antropici, quali strade, viali poderali, capezzagne, scoline ecc.;
tale superficie dovra' in ogni caso essere computata considerando
l'intera estensione del filare, a prescindere dalla porzione del
tratto di filare soppresso dall'attraversamento;
- art. 26 "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e
instabilita'" - dovra' essere verificata la non influenza negativa
sulle condizioni di stabilita' del versante e l'assenza di rischio per
la pubblica incolumita';
3) per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni
del PTCP della Provincia di Ravenna dovranno essere rispettate, per
quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone
interferite;
4) al fine di assicurare la piena conformita' del progetto con le
prescrizioni e direttive del PTCP della Provincia di Bologna, dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- in sede di progetto esecutivo, Snam Rete Gas SpA dovra' provvedere
ad un'ottimizzazione del tracciato nel tratto interferente con con la
"Zona di tutela naturalistica" normata dall'art. 7.5, localizzata a
nord-est del centro di Mezzolara (inclusa nel sito SIC-ZPS IT4050023
"Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio");
- viste le interferenze con la rete ecologica, di cui al Titolo 3 del
NTA del PTCP, tenendo conto che gli interventi ammessi riguardano
sostanzialmente solo funzioni e azioni che concorrono al miglioramento
della funzionalita' ecologica degli habitat, e in considerazione del
fatto che i singoli Comuni stanno elaborando i PSC, nei quali si
prevedono approfondimenti relativamente agli elementi delle reti
ecologiche rispetto ai quali sara' possibile una corretta valutazione
degli impatti e delle compensazioni, si prescrive di concordare con la
Provincia di Bologna ed i Comuni interessati, in relazione alle
singole interferenze, le necessarie compensazioni da prevedere nel
progetto;
- per quanto riguarda le interferenze con aree SIC-ZPS della provincia
di Bologna, facenti parte della rete ecologica provinciale di cui alla
Tavola 5 del Piano, considerato che per i ripristini vegetazionali da
effettuarsi a seguito dell'eliminazione di elementi esistenti, non si
potranno impiantare esemplari di eta' superiore ai 2-3 anni, si dovra'
procedere, a titolo compensativo, ad un'estensione delle aree
interessate dai suddetti impianti pari almeno ad una volta e mezza
l'area interferita;
- per tutti gli impianti arborei ed arbustivi che saranno realizzati
devono essere previsti interventi di manutenzione per almeno 3 anni
successivi all'impianto;
5) in sede di progetto esecutivo Snam Rete Gas SpA, nel tratto di
condotta compreso tra il km 128 ed il km 129 e ricadente nell'ambito
del SIC-ZPS IT 4050022 "Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e
Molinella", dovra' provvedere ad un'ottimizzazione del tracciato in
maniera da utilizzare come sede della tubazione la striscia di terra,
attualmente incolta, compresa tra la "zona umida" propriamente detta
ed i m 10 di rispetto dagli argini; inoltre in detta zona:
- l'ampiezza della fascia di lavoro dovra' essere ridotta a m 18;
- per l'attraversamento del canale dismesso, ma ricco di vegetazione,
ivi presente, dovra' essere adottata una soluzione in sotterraneo
(microtunnel);
- i lavori dovranno essere realizzati da meta' luglio a fine
settembre, in modo da evitare il disturbo alla fauna presente nelle
zone umide limitrofe, nei periodi di riproduzione;
6) per assicurare la congruita' del progetto con le tutele poste in
essere nei siti di Rete Natura 2000 interferiti, dovranno essere
rispettate le seguenti prescrizioni:
- i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di
riproduzione/nidificazione delle specie faunistiche e non potranno
essere effettuati in contemporanea con le periodiche attivita' di
manutenzione dei canali;
- le aree di cantiere dovranno essere allestite al di fuori dalle
perimetrazioni dei siti della Rete natura 2000;
- le caratteristiche tecniche dell'opera dovranno essere quelle
indicate negli elaborati del progetto;
- dovra' essere favorita, per via naturale o artificiale, la
ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo con le medesime specie
che vegetano spontaneamente sulle aree oggetto dell'intervento;
- laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti,
dovra' essere evitato il taglio della vegetazione arborea;
- la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente
danneggiata durante la fase di cantiere, dovra' essere ripristinata
per struttura, fisionomia ed eta';
- i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso alle aree
d'intervento, dovranno interferire il meno possibile con gli habitat
naturali e per quanto possibile, utilizzare percorsi ed aree
alternative;
7) in sede di progetto esecutivo, Snam Rete Gas SpA, dovra' provvedere
ad un'ottimizzazione del tracciato nel tratto compreso tra il Km 77 ed
il km 78, che consenta di escludere interferenze con le previsioni
urbanistiche del vigente PSC del Comune di Ravenna, approvato con
delibera del Consiglio comunale PV 25/2007 del 27 febbraio 2007; la
soluzione dovra' essere concordata col Comune di Ravenna;
8) in sede di progetto esecutivo, Snam Rete Gas SpA dovra' provvedere
ad un'ottimizzazione del tracciato nel tratto compreso tra il Km 85 ed
il km 87 che consenta di escludere interferenze con le previsioni di
sviluppo dell'ambito produttivo strategico, di estensione complessiva
pari a 62 Ha, definito in sede di "Accordo di riconversione
produttiva", sottoscritto da Comune di Russi, Regione Emilia-Romagna,
Provincia di Ravenna, Organizzazioni sindacali dei lavoratori,
Eridania Sadam Spa e Powercrop srl, nell'ambito del "Piano per la
razionalizzzazione e la riconversione della produzione bieticola
saccarifera ex art. 2, comma 2, lettera a) della Legge 81/06",
prevedendo in via generale che il tracciato stesso risulti
perpendicolare alla SP 253 San Vitale e alla A14dir e non attraversi
in modo diagonale i terreni inclusi tra le suddette viabilita'; tale
modifica dovra' comunque essere studiata in collaborazione con il
Comune di Russi, essendo tale area produttiva, per cui deve essere
previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di
"area ecologicamente attrezzata", in fase di pianificazione generale;
9) la societa' proponente, in sede di progetto esecutivo, dovra'
modificare il tracciato della condotta nel tratto in comune di
Conselice compreso tra il km 111 ed il km 112, per risolvere l'attuale
interferenza con il fabbricato in fase di costruzione;
10) la societa' proponente, in sede di progetto esecutivo, dovra'
ottimizzare il tracciato della condotta nel tratto in comune di
Sogliano al Rubicone compreso fra il km 36 e il km 39, per ridurre al
minimo le interferenze con le previsioni urbanistiche individuate dal
PRG vigente del Comune di Sogliano al Rubicone: Zona D2 di espansione
produttiva e zona D4 per piazzali di deposito; si precisa che per la
zona D4, che non risulta individuata negli elaborati di progetto del
metanodotto, e' gia' stato rilasciato dal Comune di Sogliano permesso
di costruire per la realizzazione di un fabbricato ad uso deposito;
11) nel territorio del comune di Minerbio, la condotta in progetto
dovra' essere posata ad almeno m 2,50 di profondita', mantenendo, per
quanto possibile inalterata l'ampiezza della fascia di lavoro prevista
nel SIA;
12) con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua:
- le dimensioni e le quote delle opere saranno definite per ogni
singolo attraversamento in sede di rilascio da parte dei Servizi
Tecnici di Bacino competenti per territorio, di specifica
"concessione" ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7;
- le condizioni per la realizzazione di piste, piazzali, depositi di
cantiere e quant'altro necessitasse, in ambito demaniale, per
l'esecuzione dei lavori saranno definite di volta in volta in sede di
rilascio da parte dei competenti Servizi Tecnici di Bacino di
specifica di "concessione" ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7;
- le opere accessorie che si renderanno senz'altro necessarie e che
saranno fuori terra (pozzetti, segnalatori, cabine di rilancio ecc.),
dovranno essere viste caso per caso e concessionate ai sensi della
L.R. 14 aprile 2004, n. 7, se insisteranno su terreni demaniali o con
semplice autorizzazione se insisteranno nella fascia di rispetto del
demanio idraulico;
- i prelievi di acqua dall'asta principale previsti in progetto, sia
durante i lavori sia per i necessari collaudi della condotta, dovranno
essere regolarizzati con specifica richiesta di attingimento ai
competenti Servizi Tecnici di Bacino;
- gli scavi in prossimita' dei corpi arginali, necessari per la
realizzazione delle opere propedeutiche agli attraversamenti in sub
alveo, dovranno essere eseguiti ad una distanza dall'unghia esterna
del piede arginale non inferiore a ml. 30,00 ad eccezione dell'argine
destro del fiume Lamone, che e' attualmente in fase di spostamento
lato campagna, per il quale tale distanza dovra' essere aumentata a
ml. 50,00;
- le scogliere da realizzarsi, a protezione della condotta inserita
nello scavo a sezione obbligata e intasata nel calcestruzzo, nonche'
per la protezione e il consolidamento delle scarpate del corso
d'acqua, dovranno essere adeguatamente costipate e di materiale idoneo
(calcare);
13) per quanto riguarda gli attraversamenti fluviali dei tratti
arginati, si evidenzia che il parere espresso dai competenti Servizi
Tecnici di Bacino nell'ambito della presente procedura, e' da
ritenersi favorevole alla sola ed esclusiva localizzazione di massima:
l'approvazione tecnica del progetto definitivo/esecutivo dei singoli
attraversamenti dovra' essere acquisita in sede di istruttoria delle
singole concessioni demaniali, che dovranno essere rilasciate prima
dell'esecuzione dei lavori;
14) per quanto riguarda le infrastrutture stradali utilizzate per il
transito dei mezzi da e per le aree di cantiere, e' necessario:
- che preventivamente all'attivazione dei cantieri venga valutato, con
i competenti uffici dei Comuni e/o delle Province interessati, lo
stato di consistenza/conservazione degli assi viari da utilizzare;
- che le opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie
al passaggio dei mezzi siano concordate con i competenti uffici dei
Comuni e/o delle Province interessati, che dovranno esprimere
specifico nulla osta/autorizzazione alla loro esecuzione;
- che gli eventuali danni causati alle infrastrutture stradali dai
mezzi in transito da e per i cantieri, siano immediatamente segnalati
ai Comuni e/o alle Province interessati a cura del proponente, con
ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni preesistenti,
secondo le indicazioni tecniche e i tempi forniti dagli uffici
competenti;
- che a garanzia di quanto sopra prescritto, la societa' proponente
presti apposita fidejussione nella misura indicata dagli uffici
comunali e/o provinciali competenti successivamente alla valutazione
di cui al punto a) e prima dell'attivazione dei cantieri;
- che le fasi lavorative che comportano limitazioni o modifiche alla
circolazione nella viabilita', siano concordate con congruo anticipo
con i competenti uffici comunali e/o provinciali, al fine di ottenere
le necessarie ordinanze di modifica temporanea della disciplina
circolatoria delle strade interessate, in un quadro di accettabilita'
complessiva del livello di servizio della rete circostante;
- che gli accessi alle piazzole di stoccaggio siano costruiti con
materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da
evitare apporto di materiali di qualsiasi natura sulla sede stradale;
gli accessi, inoltre, dovranno essere localizzati dove l'orografia dei
luoghi e l'andamento della strada consentono la piu' ampia visibilita'
della zona di svincolo, possibilmente nei tratti di strada in
rettilineo, e dovranno essere realizzati in modo da consentire una
agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede
stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla
carreggiata;
per il territorio del comune di Lugo, si segnala che dovra' essere
evitato il transito degli autocarri negli abitati di San Bernardino e
Belricetto nonche' la percorrenza della via Fiumazzo, utilizzando
quale percorso alternativo per gli autocarri per raggiungere le
piazzole di stoccaggio, la SP 17 Maiano fino alla strada comunale
Nuova Lunga; si segnala, inoltre, che sulla via Mazzola vige un
divieto di circolazione autocarri e che il ponte sulla via Purgatorio
non e' idoneo per il transito di autocarri;
per il territorio del comune di Mercato Saraceno, si segnala la
difficolta' di procedere all'adeguamento, previsto in progetto, della
strada funzionale al collegamento delle due aree di stoccaggio
materiale, evidenziando la non idoneita' della passerella di
attraversamento del fiume Savio esistente in localita' Piaia (Taibo),
a sopportare il traffico pesante;
15) i manufatti non interrati (tubazioni di scarico in atmosfera e
relative opere di sostegno, eventuali apparecchiature elettriche,
fabbricati vari, ecc.) dovranno essere posizionati a congrua distanza
dalle intersezioni stradali e dalla sede stradale (normalmente fuori
dalle fasce di rispetto o per manufatti di modesta entita' a non meno
di m 5 dalla sede stradale) e non limitare la visibilita' per la
circolazione; in casi particolari, al fine di garantire adeguate
condizioni di sicurezza, detti manufatti andranno "protetti" con
idonee barriere di protezione;
16) prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere presentato e
sottoposto all'approvazione dei singoli Comuni interessati, il
progetto esecutivo relativo alle opere di mitigazione e compensazione
ambientale ed ai ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio
attraversati (incolti, aree agricole, vegetazione ripariale, siepi
arboree e arbustive, boschetti, zone umide, ecc.); tale progetto
dovra' contemplare anche le cure colturali per i primi tre anni, dal
momento dell'impianto;
17) per ogni area interessata da interventi finanziati dalla Comunita'
Europea nell'ambito delle misure e azioni previste dal Piano regionale
di sviluppo rurale, Snam Rete Gas SpA:
- dovra' rapportarsi con i Servizi provinciali competenti alla
gestione dei finanziamenti comunitari, al fine di verificare eventuali
adempimenti;
- dovra' risarcire i beneficiari dei contributi comunitari del mancato
o ridotto introito conseguente la realizzazione del metanodotto;
18) la societa' proponente dovra' garantire il rispetto dei limiti di
legge per NO2 e PM10 nelle zone adibite a residenza o in presenza di
recettori sensibili; a tal fine si prescrive di bagnare giornalmente
la fascia di lavoro in prossimita' dei recettori, considerando un
raggio di m 200 da questi;
19) al fine della verifica puntuale dell'impatto acustico generato dai
cantieri e della conseguente necessita' di ottenere l'autorizzazione
in deroga ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e della delibera di
Giunta regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e degli specifici
regolamenti comunali, e' necessario che Snam Rete Gas, prima
dell'inizio lavori, presenti ai singoli comuni interessati per il
successivo inoltro alle ARPA territorialmente competenti, un documento
di previsione di impatto acustico redatto conformemente ai criteri
stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 673 dell'1 aprile 2004;
in tale documentazione tecnica dovra' essere valutato l'impatto
acustico previsto presso i ricettori sensibili, anche al fine di
valutare la messa in opera di mitigazioni acustiche gestionali e
passive (per es. barriere mobili);
20) per consentire una verifica di quanto asserito circa la fase di
collaudo della condotta, Snam Rete Gas SpA, al momento del primo
collaudo, dovra' effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate
in entrata e in uscita con determinazione almeno degli oli minerali,
pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il
risultato delle analisi dovra' essere sottoposto all'ARPA
territorialmente competente;
21) considerato che lo scarico delle acque di collaudo delle condotte
si configura come scarico di acque reflue, ai sensi del DLgs 3/4/2006,
n. 152, dovranno essere richieste le relative autorizzazioni alle
Amministrazioni provinciali territorialmente competenti;
22) considerato che la condotta in progetto, nei tratti in
attraversamento dei diversi corsi d'acqua, puo' interferire con i
punti di campionamento delle acque superficiali della rete di
monitoraggio regionale, per evitare che le valutazioni sulla qualita'
delle acque possano essere inficiate dalle operazioni di cantiere, la
ditta esecutrice dovra' informare l'ARPA territorialmente competente
delle date di inizio e fine dei lavori degli attraversamenti
sopraccitati, onde eventualmente interrompere per quel periodo i
campionamenti mensili previsti per la rete di monitoraggio;
23) considerate le modalita' di realizzazione dei "microtunnel" in
progetto e la presenza in superficie di manufatti, prima
dell'attivazione dei relativi cantieri, la societa' proponente dovra'
presentare ad ARPA territorialmente competente uno studio sulle
vibrazioni indotte e relative mitigazioni o cautele da adottarsi;
24) per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni
impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole
fasi di ciascun cantiere, dovra' essere tempestivamente comunicata
(almeno 30 gg. prima) alle Province ed ai Comuni interessati ed alle
ARPA competenti territorialmente;
25) in riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il
collaudo delle saldature dovra' essere rispettato quanto previsto dal
DGLS 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, in
particolare:
- visto allegato IX del decreto legislativo citato in riferimento alle
sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto
disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attivita'
delle apparecchiature indicate, dovra' essere data preventiva
comunicazione (almeno 15 gg. prima dell'inizio dell'impiego in un
determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente
competenti; detta comunicazione dovra' contenere informazioni in
merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro
presunta durata, con allegata copia della relazione dell'esperto
qualificato redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso decreto
legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche,
specifiche per il tipo di intervento, nonche' alle procedure di
emergenza;
- dovra' essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22 del
DGls 17/3/1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni alle
autorita' competenti;
- la relazione preliminare dovra' essere integrata dall'esperto
qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona
controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della
stessa;
- dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme
interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni;
una copia di tali norme dovra' essere consultabile nei luoghi
frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;
- dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di
utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla
radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle
mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti,
delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla
mancata osservanza delle modalita' di esecuzione del lavoro e delle
norme interne di radioprotezione;
- dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e
la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovra' essere
indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni
ionizzanti;
b) di dare atto che resta fermo che la realizzazione del progetto e'
subordinata al rilascio da parte delle autorita' competenti di tutte
le autorizzazioni, le intese ed i pareri necessari in base alle
vigenti disposizioni di legge;
c) di dare atto che e' opportuno che Snam Rete Gas SpA sottoscriva un
protocollo di intesa con gli Enti locali interessati, per la tutela e
la valorizzazione ambientale dell'asta fluviale del fiume Savio;
d) di dare atto che i Comuni interessati, nell'esprimere il parere
circa la compatibilita' ambientale del progetto hanno sottolineato che
intendono avvalersi del diritto, previsto dall'art. 1, comma 5 della
L. 23 agosto 2004, n. 239, di "stipulare accordi con i soggetti
proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio
ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica
nazionale";
e) di trasmettere, ai sensi dell'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n.
349, il presente parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare;
f) di trasmettere per opportuna conoscenza, copia della presente
deliberazione alla proponente Snam Rete Gas SpA; al Servizio Parchi e
Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna; al Servizio
Valutazione di compatibilita' urbanistica e Lavori pubblici della
Regione Emilia-Romagna; alle Province di Forli'-Cesena, Ravenna e
Bologna; ai Comuni di Sarsina, Sogliano al Rubicone, Mercato Saraceno,
Roncofreddo, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forli', Ravenna, Russi,
Bagnacavallo, Fusignano, Alfonsine, Lugo, Conselice, Imola, Medicina,
Molinella e Budrio; all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli;
all'Autorita' di Bacino del Reno; al Servizio Tecnico Bacino Fiumi
Romagnoli, al Servizio Tecnico Bacino del Reno; ad ARPA sez. prov.le
di Forli'-Cesena; ad ARPA sez. prov.le di Ravenna; ad ARPA Sez.
prov.le di Bologna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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