REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA 3 giugno 2008, n. 6257

Approvazione modelli domande ex DGR 846/07 per comunita' di accoglienza di bambini e ragazzi

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e successive modificazioni "Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali", che prevede,
all'art. 35:
- al comma 2 "La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare
competente, stabilisce con propria direttiva, acquisito il parere
della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti minimi
generali e specifici per il funzionamento delle strutture e dei
servizi di cui al comma 1, le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni, tenuto conto del decreto del Ministro per la
Solidarieta' Sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente
"Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della Legge 8 novembre 2000, n.
328"), nonche' le modalita' di comunicazione di avvio di attivita' per
i servizi e gli interventi non soggetti ad autorizzazione al
funzionamento indicati all'articolo 37. Con il medesimo atto sono
stabilite le modalita' per rilasciare autorizzazioni per la gestione
di servizi e strutture a carattere sperimentale. Tali autorizzazioni,
in deroga ai requisiti minimi, sono subordinate alla presentazione di
progetti innovativi che abbiano l'obiettivo di migliorare l'efficacia
e l'efficienza della gestione dei servizi";
- al comma 5: "Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda
erogare servizi, aprire, ampliare o trasformare strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie, presenta domanda al Comune nel
quale i servizi vengono erogati, oppure nel quale la struttura e'
ubicata. Il modello di domanda e' stabilito dalla Regione";
- la delibera di Giunta regionale 11 giugno 2007, n. 846 "Direttiva in
materia di affidamento familiare e accoglienza in comunita' di bambini
e ragazzi (Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e
articoli 5 e 35, L.R. 12 marzo 2003, n. 2", che, tra l'altro, ha
previsto:
- al par. 3 della parte III dell'allegato "L'apertura e la gestione
delle strutture residenziali o semiresidenziali che accolgono minori,
ivi comprese le case rifugio per donne maltrattate con bambino e le
case comunita' per gestanti e per madre con bambino, sono soggette
all'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di ubicazione
della struttura, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2
e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le norme della
presente direttiva, indipendentemente dalla loro denominazione e dal
numero degli ospiti. Sono altresi' soggette ad autorizzazione al
funzionamento, negli stessi termini le residenze di transizione
(Comunita' socio-educative ad alta autonomia - Gruppo appartamento e
Convitto giovanile)";
- al par. 5 della parte III dell'allegato: "La presente direttiva si
applica alle comunita', alle case rifugio per donne maltrattate con
figli e alle residenze di transizione di nuova costituzione. Le
comunita' per minori funzionanti e gia' autorizzate alla data di
approvazione della presente direttiva rimangono soggette alla
normativa previgente fino al 31 dicembre 2010; entro tale data
presentano domanda di autorizzazione in base alla presente direttiva.
Le comunita' che, in base alla normativa previgente, non erano
soggette ad autorizzazione al funzionamento, presentano domanda di
autorizzazione entro dodici mesi dalla data di approvazione della
presente direttiva. L'atto di autorizzazione prevede i tempi per
l'adeguamento, comunque compresi entro il 31 dicembre 2010";
- al par. 2.4 della parte III dell'allegato, che la domanda di
autorizzazione di una tipologia sperimentale sia inviata dal
richiedente al nucleo di valutazione di prossima costituzione da parte
della Regione tramite il Comune nel quale avra' sede la struttura;
dato atto che il termine per la presentazione della domanda di
autorizzazione per le comunita' non soggette ad autorizzazione al
funzionamento in base alla normativa previgente scade l'11 giugno
2008;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modificazioni
recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile
2007, concernente "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e
1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e
successive modifiche";
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
di Giunta regionale 450/07;
rilevato che:
- occorre predisporre il modello di domanda di autorizzazione per le
comunita' (nuove e funzionanti), nonche' il modello di richiesta di
valutazione da parte del costituendo nucleo di valutazione regionale
per progetti sperimentali;
determina:
1) di approvare il modello di domanda di autorizzazione per comunita'
o residenze di cui alla DGR 846/07, parti integranti e sostanziali del
presente atto per comunita' che, in base alla normativa previgente,
non erano soggette ad autorizzazione al funzionamento e per nuove
comunita', comprendendo tra esse anche le comunita' funzionanti e gia'
autorizzate in base alla normative previgente(Allegato A);
2) di approvare il modello di richiesta di valutazione per tipologie
sperimentali (Allegato B);
3) di stabilire che le proposte di servizi sperimentali dovranno
essere inviate dal richiedente, tramite il Comune nel quale avra' sede
la struttura, a: Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche
familiari, infanzia e adolescenza - Viale A. Moro n. 21 - 40127
Bologna;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maura Forni
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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