REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2008, n. 1469

Legge regionale 29 gennaio 2008, n. 1 "Tutela del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario nel territorio emiliano-romagnolo". Criteri di attuazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 29 gennaio 2008, n. 1 "Tutela del patrimonio di
razze e varieta' locali di interesse agrario nel territorio
emiliano-romagnolo";
visto in particolare l'articolo 14 della predetta legge, che affida
alla Giunta regionale l'approvazione dei criteri attuativi della
predetta legge e precisamente:
a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui
all'articolo 2 della legge sono considerate a rischio di erosione
genetica;
b) le modalita' e le procedure per l'iscrizione al Repertorio delle
risorse genetiche indigene, ai sensi dell'articolo 6;
c) i criteri in base ai quali la Commissione tecnico-scientifica di
cui all'articolo 8 esprime parere in merito all'iscrizione ed alla
cancellazione dal Repertorio delle risorse genetiche indigene;
d) le modalita' di funzionamento delle strutture per la conservazione
ex situ di cui all'articolo 9, nonche' le modalita' di affidamento
delle attivita' di conservazione alle stesse;
e) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione in
situ o on farm agli agricoltori custodi di cui all'articolo 10,
nonche' i compiti ad essi demandati ed il corrispettivo spettante per
le eventuali attivita' prestate;
f) i requisiti richiesti ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 2,
per l'adesione alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia;
g) la modica quantita' con riferimento alla singola varieta' di cui
all'articolo 12, comma 4 di cui consentire la circolazione e
diffusione fra gli aderenti alla Rete;
rilevato, inoltre, che l'articolo 7 della medesima legge prevede, al
fine di tutelare le razze e le specie zootecniche inserite nel
Repertorio delle risorse genetiche indigene e non disciplinate dalla
normativa comunitaria o nazionale, l'istituzione di Registri
anagrafici regionali, istituiti e gestiti secondo modalita' fissate
dalla Giunta regionale;
dato atto:
- che, in relazione alla complessita' della materia, al fine di
valutare compiutamente gli aspetti tecnici ed i risvolti applicativi
della normativa di che trattasi, con atto del Direttore generale
Agricoltura n. 5449 del 14 maggio 2008 e' stato costituito uno
specifico Gruppo di lavoro;
- che il predetto Gruppo - del quale sono stati chiamati a far parte, 
in considerazione delle implicazioni della materia con settori
presidiati dalle Amministrazioni provinciali, anche tecnici dei
Servizi provinciali competenti in materia di agricoltura - ha concluso
i propri lavori presentando la proposta tecnica richiesta;
attesa l'opportunita' di dar corso ad una prima attuazione
dell'impianto normativo di che trattasi, per le parti che non
richiedono l'apporto della Commissione tecnico-scientifica prevista
dall'articolo 8, alla cui istituzione non si e' ancora provveduto;
ritenuto pertanto di approvare, nella formulazione allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, i criteri di
attuazione della L.R. 29 gennaio 2008, n. 1, fatta eccezione per
quanto concerne quelli indicati alla lettera e) del citato articolo
14, per i quali si provvedera' con successivo atto deliberativo;
vista la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche ed in particolare l'art. 37, quarto comma;
richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche" e
successive modifiche;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi del
citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della richiamata
deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare - sulla base di quanto argomentato in premessa e nella
formulazione di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto - i criteri di attuazione della L.R. 29 gennaio 2008, n.
1;
2) di rinviare a successivo atto deliberativo l'approvazione dei
criteri di cui alla lettera e) dell'art. 14 della predetta legge,
concernenti il conferimento agli agricoltori custodi dell'incarico di
conservazione in situ o on farm delle risorse genetiche iscritte nel
Repertorio regionale, nonche' i compiti agli stessi demandati ed il
corrispettivo spettante per le eventuali attivita' prestate;
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
L.R. 29 gennaio 2008, n. 1 - Criteri di attuazione
INDICE
Ambito applicativo
A. Criteri per definire il rischio di erosione delle risorse genetiche
indigene
B. Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene
agrarie
C. Criteri per l'espressione dei pareri della Commissione
tecnico-scientifica
D. Registri anagrafici
E. Conservazione ex situ delle risorse genetiche indigene
F. Requisiti e modalita' di iscrizione al Registro degli agricoltori
custodi
G. Requisiti per l'adesione alla Rete di conservazione tutela e
salvaguardia
H. Definizione di modica quantita'
L.R. 29 gennaio 2008, n. 1 - Criteri di attuazione
Ambito applicativo
Il presente documento disciplina l'attuazione della L.R. 29 gennaio
2008, n. 1 "Tutela del patrimonio di razze e varieta' locali di
interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo", di seguito
denominata "Legge".
Nello specifico vengono disciplinati:
A) i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al
comma 1, dell'articolo 2 sono considerate a rischio di erosione
genetica;
B) le modalita' e le procedure per l'iscrizione al Repertorio
volontario regionale delle razze e varieta' locali di cui all'articolo
6;
C) i criteri in base ai quali la Commissione tecnico-scientifica di
cui all'articolo 8, esprime un parere in merito all'iscrizione ed alla
cancellazione dal Repertorio delle risorse genetiche indigene;
D) i criteri e le modalita' per l'istituzione di registri anagrafici
regionali di cui all'articolo 7, comma 1;
E) le modalita' di funzionamento delle strutture per la conservazione
ex situ di cui all'articolo 9, nonche' le modalita' di affidamento
delle attivita' di conservazione alle stesse;
F) criteri per l'iscrizione al Registro pubblico degli  agricoltori
custodi;
G) i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 11,
comma 2, per l'adesione alla Rete;
H) la definizione di "modica quantita'" con riferimento alla singola
varieta' di cui all'art. 12, comma 4.
A. Criteri per definire il rischio di erosione delle risorse genetiche
indigene
Le risorse genetiche indigene, razze animali e vegetali, sono
considerate a rischio di erosione come segue:
- per le razze animali, le soglie cui fare riferimento sono quelle
previste dall'Allegato 4 del Reg. CE n. 1974/2006;
- per le risorse genetiche indigene vegetali il rischio di erosione
genetica e' di seguito definito:
a) varieta' di specie legnose arboree:
ciascuna varieta' delle singole specie legnose arboree e' a rischio di
erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata e'
inferiore a 50 ettari;
b) varieta' della specie Vitis vinifera:
ciascuna varieta' e' a rischio di erosione genetica se la superficie
complessivamente coltivata e' inferiore a 100 ettari;
c) varieta' di specie erbacee cerealicole:
ciascuna varieta' delle singole specie erbacee cerealicole e' a
rischio di erosione genetica se la superficie complessivamente
coltivata e' inferiore a 10 ettari;
d) varieta' di specie orticole:
ciascuna varieta' delle singole specie orticole e' a rischio di
erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata e'
inferiore a 2 ettari;
e) varieta' di specie foraggere:
ciascuna varieta' delle singole specie foraggere e' a rischio di
erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata e'
inferiore a 10 ettari.
B. Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene
agrarie
La proposta di iscrizione al Repertorio volontario regionale delle
risorse genetiche agrarie, di seguito denominato Repertorio, deve
essere formulata su un'apposita modulistica,  definita con successivo
atto del Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema
agroalimentare, indirizzata alla Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Agricoltura - Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare.
L'iscrizione avviene sulla base della proposta e della documentazione
relativa alla risorsa (razza o varieta') da iscrivere, presentata dal
soggetto proponente.
La richiesta d'iscrizione dovra' essere corredata da:
a) indicazione del nome della risorsa ed eventuali sinonimi;
b) relazione tecnica, compresa - per le razze animali - l'eventuale
situazione demografica e l'eventuale presenza di organismi di tutela e
similari;
c) relazione storica ed esplicitazione dei legami con il territorio
d'origine;
d) caratterizzazione morfologica;
e) eventuale caratterizzazione genetica (qualora la caratterizzazione
morfologica non dovesse risultare sufficiente ad individuare la
risorsa);
f) documentazione fotografica;
g) eventuale indicazione del luogo/struttura per la conservazione ex
situ.
Nell'indicazione del nome di cui alla lettera a) dovra' farsi 
riferimento al nome storico con cui ciascuna risorsa viene
tradizionalmente designata nei luoghi di origine.
La caratterizzazione morfologica di cui alla lettera d) dovra' essere
descritta secondo la metodologia definita con l'atto dirigenziale di
approvazione della modulistica che prendera' a riferimento analoghe
caratterizzazioni predisposte da altri soggetti pubblici o privati a
livello nazionale ed internazionale, al fine di tutelare la risorsa
genetica da eventuali richieste di privativa varietale e/o
brevettuale.
Ai fini dell'iscrizione di risorse vegetali, il proponente dovra'
mettere a disposizione almeno due campioni di materiale di
riproduzione o di propagazione della risorsa oggetto della proposta o
l'indicazione del sito dove e' possibile reperirli, per l'avvio della
conservazione ex situ presso le strutture preposte ed eventuale
successiva moltiplicazione.
Per le risorse animali, il richiedente dovra' impegnarsi a rendere
disponibili almeno due campioni del materiale genetico che sara'
richiesto dal Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema
agroalimentare ai fini dell'avvio della conservazione, sulla base
delle valutazioni tecnico-scientifiche della Commissione di cui
all'art. 8 della Legge e tenuto conto della specificita' della
risorsa.
La Regione individuera' le strutture idonee alla conservazione del
suddetto materiale.
La Commissione tecnico-scientifica:
a) esprime, in merito alla proposta di iscrizione al Repertorio
regionale delle risorse genetiche agrarie, il parere previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge;
b) individua il nome con cui la risorsa e' iscritta nel Repertorio
volontario regionale delle risorse genetiche agrarie;
c) valuta l'eventuale rischio di estinzione ed il grado di erosione;
d) propone le modalita' di conservazione in situ ed ex situ della
risorsa, anche sulla base delle proposte pervenute;
e) indica l'ambito locale in cui e' consentita la circolazione di
materiale genetico della risorsa, ai sensi dell'articolo 12, comma 3.
Alla fase di valutazione della Commissione possono essere presenti i
soggetti proponenti l'iscrizione.
Conclusa la fase di valutazione, la Commissione ne comunica l'esito,
esplicitato in apposito verbale, al Responsabile del Servizio Sviluppo
del sistema agroalimentare, che provvede con proprio atto, in caso di
esito positivo, all'iscrizione nel Repertorio. L'esito del
procedimento viene comunicato al proponente, e, in caso di esito
negativo, nella comunicazione dovranno essere indicate le motivazioni
a supporto del parere contrario della Commissione
tecnico-scientifica.
Per ciascuna risorsa iscritta al Repertorio sara' indicata la modica
quantita'.
Il Repertorio viene tenuto presso la Direzione generale Agricoltura -
Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare - ed e' aggiornato almeno
una volta l'anno.
L'iscrizione nel Repertorio potra' avvenire su iniziativa diretta
della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 6 della Legge.
A tal fine il Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare coordinera'
la predisposizione della documentazione necessaria all'iscrizione, ai
fini dell'acquisizione del parere della Commissione
tecnico-scientifica.
C. Criteri per l'espressione dei pareri della Commissione
tecnico-scientifica
La Commissione esprime il parere in merito alla iscrizione
e/cancellazione dal Repertorio avendo a riferimento i seguenti
criteri:
- che la risorsa sia autoctona del territorio emiliano-romagnolo o che
sia integrata nel territorio emiliano-romagnolo da almeno 50 anni;
- che sia dimostrato il legame storico con il territorio e con la
comunita' rurale;
- che la descrizione morfologica sia adeguata per identificare
inequivocabilmente la varieta' e/o la razza da iscrivere.
D. Registri anagrafici regionali
La Regione Emilia-Romagna, al fine di tutelare le razze e le specie
zootecniche iscritte nel Repertorio volontario regionale delle risorse
genetiche agrarie e non disciplinate dalla normativa comunitaria o
nazionale puo' istituire - su proposta di una associazione di
allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalita'
giuridica - registri anagrafici regionali di cui all'art. 7, comma 1
della Legge.
La Giunta regionale procede all'istituzione del Registro previa
istruttoria tecnica che dovra' accertare:
- che la razza e' autoctona del territorio emiliano-romagnolo;
- che la razza e' presente in regione da almeno 50 anni;
- che la razza e' allevata in almeno due territori comunali.
L'istruttoria tecnica dovra' fondarsi su due fonti scritte
(bibliografia antecedente di almeno 50 anni l'effettuazione
dell'istruttoria) o su due testimonianze orali supportate da perizie
giurate.
Il registro anagrafico e' tenuto dall'associazione proponente che a
tal fine si dota di un regolamento contenente in particolare:
a) le norme di organizzazione interna dell'associazione per la tenuta
del registro, secondo le disposizioni vigenti;
b) le modalita' di tenuta del registro;
c) le disposizioni relative ai requisiti necessari per l'iscrizione al
registro;
d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro.
L'associazione  allevatori di cui sopra e' tenuta a comunicare
tempestivamente ogni sua variazione al Servizio regionale competente.
E. Conservazione ex situ delle risorse genetiche indigene
Il Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare della Regione
individua, anche sulla base di autocandidature, come previsto
dall'art. 9 comma 1, per ciascuna risorsa appositi soggetti pubblici
e/o privati di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee
strutture, cui affidare per conto della Regione la tutela e la
conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio
regionale ed a rischio di erosione genetica.
La gestione delle attivita' delle strutture per la conservazione ex
situ delle risorse genetiche vegetali ed animali a rischio di erosione
genetica iscritte al Repertorio e' coordinata - sotto il profilo
tecnico - dal Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare della
Regione con la collaborazione del Servizio Produzioni animali e del
Servizio Produzioni vegetali.
I rapporti fra la Regione e il soggetto affidatario della
conservazione ex situ sono disciplinati attraverso apposito
contratto/convenzione nel rispetto della normativa regionale vigente
in materia di affidamento di servizi.
I contratti/convenzioni dovranno contenere specifiche  condizioni atte
a garantire - attraverso apposite regole di funzionamento - la
conservazione durevole delle risorse genetiche, senza sfruttamento
commerciale, nonche' prescrizioni tecniche, organizzative ed
economico-giuridiche relative a ciascuna varieta' o razza e le
modalita' di controllo da parte della Regione, nel rispetto delle
indicazioni espresse dalla Commissione tecnico-scientifica in sede di
espressione del parere per l'iscrizione al Repertorio.
F. Requisiti e modalita' di iscrizione al Registro degli agricoltori
custodi
L'agricoltore custode e' colui che provvede alla conservazione in situ
o on farm delle varieta' e razze locali a rischio di estinzione
iscritte al Repertorio volontario regionale di cui all'articolo 5
della Legge.
Possono richiedere l'iscrizione al Registro pubblico degli agricoltori
custodi di cui all'art. 10, comma 3, della Legge, soggetti privati, in
forma singola o associata, con sede legale e sede operativa aziendale
ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna, proprietari o
affittuari di strutture idonee sulla base di titolo valido alla data
della richiesta e che detengano le razze e/o varieta' autoctone ed a
rischio di erosione genetica iscritte nel Repertorio. I soggetti che
fanno richiesta per la conservazione di specie animali devono disporre
di idonee strutture per l'allevamento.
L'iscrizione e' subordinata al possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) possesso di laurea in scienze agrarie, scienze della produzione
animale, medicina veterinaria o equipollente;
b) possesso di diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o
equipollenti;
c) possesso della qualifica di imprenditore agricolo come individuato
dall'art. 2135 del Codice Civile (oppure qualifica di imprenditore
agricolo professionale ai sensi dell'art. 1 del DLgs 23 marzo 2004, n.
99);
d) esperienza almeno triennale in uno o piu' dei seguenti ambiti:
- autoriproduzione e/o moltiplicazione delle sementi;
- coltivazioni di specie legnose da frutto;
- coltivazione di vitigni;
- allevamento di specie e razze di interesse zootecnico;
contribuendo alla riscoperta e conservazione di una o piu' razze o
varieta' locali.
Nel caso di imprenditore individuale il requisito deve essere
posseduto dal titolare, mentre nel caso di societa' dal soggetto che
di fatto detiene e conserva la risorsa.
L'iscrizione al Registro degli agricoltori custodi di cui all'art. 10
comma 3 avviene a seguito di presentazione di una domanda, redatta in
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio, formulata su un'apposita modulistica definita con successivo
atto del Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema
agroalimentare, nella quale dovranno essere indicati:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) requisito per l'iscrizione;
c) ubicazione e titolo in virtu' del quale si detengono il terreno e
le strutture necessarie alla conservazione della risorsa;
d) razze e/o varieta' per le quali il richiedente presenta istanza.
Con riferimento alle specie animali la domanda deve inoltre indicare
il codice di iscrizione dell'allevamento rilasciato dalla competente
Azienda sanitaria locale.
La domanda va indirizzata alla Direzione generale Agricoltura della
Regione Emilia-Romagna - Servizio Sviluppo del sistema
agroalimentare.
Il predetto Servizio provvede all'istruttoria dell'istanza presentata
della quale viene dato atto in apposito verbale. In caso di esito
positivo, il Responsabile del Servizio, con proprio atto, provvede
all'iscrizione al Registro degli agricoltori custodi. In caso di esito
negativo verranno comunicate al richiedente le motivazioni del
diniego.
Il registro e' tenuto presso la Direzione generale Agricoltura,
Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare, ed e' aggiornato almeno
una volta l'anno.
L'agricoltore custode e' tenuto a comunicare alla Regione ogni
eventuale successiva variazione nella titolarita' dei terreni e delle
strutture di allevamento.
Con successivo atto deliberativo saranno definiti i criteri per il
conferimento ad agricoltori custodi dell'incarico di conservazione in
situ o on farm, nonche' i compiti ad essi demandati ed il
corrispettivo spettante per le eventuali attivita' prestate.
G. Requisiti per l'adesione alla Rete di conservazione tutela e
salvaguardia
Oltre agli agricoltori custodi ed alle strutture per la conservazione
ex situ che ne fanno parte di diritto, possono aderire alla Rete:
Province, Comuni, Comunita' Montane, gli Enti parchi, gli istituti
sperimentali, i centri di ricerca, le Universita', le associazioni e
gli agricoltori singoli ed associati che manifestino interesse per la
tutela e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone e che
svolgano attivita' di recupero e valorizzazione delle risorse del
proprio territorio.
Tutti i soggetti di cui sopra che intendono aderire alla Rete possono
farne richiesta al Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare su
apposita modulistica che sara' predisposta con apposito atto del
Responsabile del predetto Servizio.
H. Definizione di modica quantita'
La "modica quantita'" di cui all'articolo 12 comma  4, in riferimento
ad ogni singola varieta' iscritta nel Repertorio viene definita avendo
a riferimento per le specie erbacee ed ortive quanto prescritto
nell'art. 3 del decreto 18 aprile 2008 (Disposizioni applicative per
la commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione), ed in
ogni caso per le altre specie la modica quantita' e' riferita al
fabbisogno di un'azienda agricola su scala familiare al fine di
recuperare, mantenere e riprodurre le varieta' locali indigene a
rischio di erosione genetica iscritte nel Repertorio regionale.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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