REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 4 settembre 2008, n. 10215

Accreditamento provvisorio nei confronti della struttura Ospedale privato Villa Maria Luigia SpA, sede legale in Ponticelli Terme, Via Montepelato Nord n. 41, ubicata presso la sede legale

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive
modificazioni, ai sensi del quale,  nel caso di richiesta di
accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove
attivita' in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica dei
volumi di attivita' svolta e della qualita' dei suoi risultati,
subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di
qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica documentale positiva;
vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione
del bilancio dello Stato (Legge finanziaria 2007)" art. 1, comma 796,
lettere s) e t) che stabilisce che entro la data dell'1 gennaio 2008
cessino gli accreditamenti transitori delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della Legge 23
dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o
definitivi;
richiamati:
- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche,
l'art. 2 della L.R.  34/98 e successive modifiche, i quali
stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in
possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni
nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano
ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalita'
stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 34/98 che attribuisce all'Agenzia
Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di
supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture
sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- il comma 4 dell'art. 9 della L.R. 34/98 cosi' come modificato
dall'articolo 24, comma 1 lettera a), della L.R. 4/08, il quale
stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanita',
o suo delegato, concede o nega l'accreditamento con propria
determinazione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive
modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra
l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle
strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per
alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 21 aprile 2008,
"Definizione dei criteri quantitativi di riferimento per la
valutazione di funzionalita' alla copertura del fabbisogno di
prestazioni di ricovero ai fini dell'accreditamento istituzionale
delle strutture pubbliche e private", con la quale vengono definiti i
criteri per l'individuazione del numero dei posti letto accreditabili
per struttura necessari alla copertura del fabbisogno di prestazioni
di ricovero, avendo come obiettivo complessivo il raggiungimento dello
standard di posti letto definito all'art. 4 dell'Intesa Stato Regioni
del 23 marzo 2005;
acquisite agli atti del Servizio Salute mentale. Dipendenze
patologiche. Salute nelle carceri, la nota con la quale in data
19/12/2007, il legale rappresentante dell'Ospedale privato Villa Maria
Luigia SpA, con sede legale in Via Montepelato Nord n. 41, Monticelli
Terme (PR), chiede l'accreditamento istituzionale della struttura sita
presso la sede legale, per le seguenti aree:
- Area di degenza:
- Psichiatria generale - posti letto 42;
- Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo - posti letto 18;
- Psicogeriatria - posti letto 18;
- Disturbi del comportamento alimentare posti letto 12;
- Disturbi del comportamento alimentare - day hospital - posti letto
6;
- Area di specialistica ambulatoriale:
Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, centro di
diagnostica per immagini (radiologia diagnostica), psichiatria,
neuropsichiatria, neurofisiologia clinica;
- Area assistenza psichiatrica residenziale:
- Residenze trattamento intensivo specialistiche - posti letto 21;
- Residenze trattamento intensivo - posti letto 17;
- Residenze trattamento protratto - posti letto 14;
richiamata la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di
definizione delle procedure e delle priorita' per l'accreditamento
delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge
296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute
mentale e dipendenze patologiche;
preso atto che la struttura risulta in possesso di autorizzazione al
funzionamento dal Sindaco del Comune competente;
tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia
Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione sulla
sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilita' della
struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, con
protocollo n. 13512 del 22 luglio 2008, conservata agli atti del
Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle
carceri;
rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs
502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al
presente provvedimento non costituisce vincolo per le Aziende e gli
Enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione
delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di
cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo
relativamente alle attivita' e prestazioni erogate e valutate
positivamente in sede di verifica;
richiamato in particolare il comma 2 dell'art. 22, L.R. 4/08 che
stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi
professionali in possesso di autorizzazione all'esercizio o con
provvedimento di autorizzazione in corso alla data di entrata in
vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e
delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati
anteriormente all'entrata in vigore della L.R. medesima;
dato atto che l'applicazione dei criteri stabiliti nella citata
deliberazione di Giunta regionale 534/08 alla struttura di cui
trattasi, porta alla definizione del numero dei posti letto
accreditabili ai fini della copertura del fabbisogno di prestazioni
ospedaliere;
su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze
patologiche, Salute nelle carceri, dott. Angelo Fioritti;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche,
Salute nelle carceri dott. Angelo Fioritti ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
di concedere, con decorrenza 1 maggio 2008,  l'accreditamento
provvisorio, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della
Struttura  Ospedale Privato Villa Maria Luigia SpA (sede legale in
Ponticelli Terme, Via Montepelato Nord n. 41, ubicata presso la sede
legale,  per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche,
secondo le priorita' definite nella delibera di Giunta regionale
1654/07:
- Area di degenza:
- Psichiatria generale - posti letto 42;
- Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo - posti letto 18;
- Psicogeriatria - posti letto 18;
- Disturbi del comportamento alimentare posti letto 12;
- Disturbi del comportamento alimentare - regime di day hospital -
posti letto 6;
- Area di specialistica ambulatoriale:
- Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, centro di
diagnostica per immagini (radiologia diagnostica), psichiatria,
neuropsichiatria, neurofisiologia clinica;
- Area assistenza psichiatrica residenziale:
- Residenze trattamento intensivo specialistiche - posti letto 21;
- Residenze trattamento intensivo - posti letto 17;
- Residenze trattamento protratto - posti letto 14;
di stabilire che il suddetto numero di posti letto accreditati
rappresenta il limite massimo di utilizzo su base annuale per erogare
prestazioni residenziali e di ricovero con oneri a carico del Servizio
Sanitario regionale, cosi' come disciplinato dalla delibera di Giunta
regionale 1654/07;
di consentire che, comunque entro il limite massimo annuale dei posti
letto accreditati, i posti letto meramente verificati con esito
positivo, ma attualmente non accreditati in quanto non funzionali alla
copertura del fabbisogno, possono essere utilizzati per rispondere a
picchi di domanda che si verifichino nel corso dell'anno;
di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento
viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente
richiamata in premessa;
che per quel che riguarda nello specifico l'attivita' specialistica
ambulatoriale per esterni l'efficacia dell'accreditamento  di cui al
presente provvedimento e' subordinata, ai sensi dell'art. 8 quater,
comma 2 del DLgs 502/92 richiamato in premessa, all'esistenza di
idonei contratti di fornitura con le Aziende USL competenti;
l'accreditamento provvisorio di cui al presente provvedimento, debba
essere trasformato in accreditamento istituzionale entro il 31
dicembre 2008, cosi' come dettato dalla delibera di Giunta regionale
1654/07;
la presente determina sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina