REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2008, n. 462

Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della regione appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce deboli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' Europea, e
successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 87;
visti i Regolamenti (CE):
- 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- 1828/06 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
richiamato il Quadro strategico nazionale per il 2007/2013 previsto
dall'art. 27 del Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi
strutturali, approvato con decisione comunitaria C(2007)3329 del
13/7/2007;
vista la deliberazione del CIPE del 15/6/2007, n. 36 concernente
"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli
interventi socio strutturali comunitari per il periodo di
programmazione 2007/2013";
vista la propria deliberazione 12 novembre 2007, n. 1681 "Programma
operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 'Competitivita'
regionale e occupazione' 2007-2013 - Presa d'atto della decisione di
approvazione della Commissione Europea ed individuazione
dell'autorita' di gestione e delle relative funzioni e degli organismi
intermedi";
viste:
- la Legge 19 marzo 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione" ed in particolare l'art. 9;
- la Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza
delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione fra loro";
- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del
lavoro";
vista altresi' la deliberazione dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna 117/07 "Linee di programmazione e indirizzi per
il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010";
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1265 del 28 giugno 2004, "Approvazione nuovo regime di aiuti alla
formazione a seguito dei Regolamenti (CE) n. 363/2004 e 364/2004" ed
in particolare il punto 4 dell'Allegato parte integrante e sostanziale
della stessa dove, tra l'altro, si prevede che la Regione stabilisce
che gli interventi di formazione devono realizzarsi secondo le
"intensita' lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi
sovvenzionabili" maggiorate in ragione del loro riferimento a 'zone
assistite', dove per 'zone assistite' si intendono le imprese
localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali
conformemente all'art. 87, par. 3, punto c) del Trattato";
- n. 131 del 2 febbraio 2007 "Proroga della delibera n. 1265";
- n. 622 del 7 maggio 2007 "Modifiche alla delibera di G.R. 1265/04.
Sospensione delle maggiorazioni delle intensita' di aiuti alla
formazione";
visti:
- gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale
2007-2013" e, in particolare, il punto 107, la' dove si prevede che:
"dopo il 31 dicembre 2006 le maggiorazioni regionali per gli aiuti
alla formazione [...] possano essere accordate solo nelle Regioni
ammesse a beneficiare di aiuti in base all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a) o c) conformemente alla Carta degli aiuti a finalita'
regionale adottata dalla Commissione in vigore alla data di
concessione dell'aiuto";
- la "Carta italiana degli aiuti di Stato a finalita' regionale" per
il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013, parte integrante degli
"Orientamenti" predetti, approvata dalla Commissione Europea con
decisione C(2007)5618 def. del 28 novembre 2007;
considerato che:
- la Regione intende realizzare, attraverso l'approvazione di appositi
avvisi, le azioni di formazione professionale rivolte ai lavoratori
occupati delle imprese localizzate sul suo territorio, sia attraverso
il cofinanziamento del Fondo sociale europeo, cosi' come previste in
particolare nell'ambito dell'Asse adattabilita' del Programma
operativo per l'obiettivo 2, sia attraverso l'utilizzo di risorse
assegnate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi
della L. 236/93 sopra citata;
- a tale scopo e' necessario definire le modalita' di attuazione e di
finanziamento delle azioni che, individuando come beneficiari le
imprese, possono rientrare nel campo di applicazione della
summenzionata disciplina degli aiuti di Stato destinati alla
formazione;
ritenuto di modificare la sopra richiamata deliberazione 1265/04 ed in
particolare l'allegato A) "Aiuti destinati alle imprese operanti nel
territorio  della regione appartenenti ai settori esposti alla
concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione,
alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti, con
particolare riguardo alle fasce deboli" alla luce delle modifiche
disposte dai nuovi Regolamenti comunitari, nonche'  dagli
"Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale
2007-2013" sopra citati;
sentite le Amministrazioni provinciali;
richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- 1057/06 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della
Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalita' i integrazione
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- 1150/06 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
- 1663/06 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali
della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 450 del 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con
delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina
Balboni, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art. 37,
comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni in narrativa indicate e qui
integralmente richiamate, le modalita' di attuazione e di
finanziamento, descritte nell'Allegato A) "Aiuti destinati alle
imprese operanti nel territorio della regione appartenenti ai settori
esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima
formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti,
con particolare riguardo alle fasce deboli" e nell'Allegato B) "Zone
assistite", che della presente deliberazione costituiscono parte
integrante e sostanziale, delle azioni di formazione professionale
rivolte ai lavoratori occupati delle imprese localizzate sul 
territorio regionale, sia attraverso il cofinanziamento del Fondo
sociale europeo, cosi' come previste in particolare nell'ambito
dell'Asse adattabilita' del Programma operativo Regione Emilia-Romagna
per l'Obiettivo 2, sia attraverso l'utilizzo di risorse assegnate dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della L.
236/93;
2) di dare atto che l'allegato A) sopracitato sostituisce il
precedente approvato con propria deliberazione 1265/04 in narrativa
richiamato;
3) di contenere la vigenza di quanto previsto dalla presente
deliberazione entro il 30/6/2008 e comunque fino all'entrata in vigore
del "Regolamento generale di esenzione per categoria";
4) di trasmettere alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi, ai
fini della pubblicazione nella GUCE, una sintesi delle informazioni
relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui
all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 68/2001;
5) di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato
A) e dell'Allegato B), parti integranti della presente deliberazione,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio  della regione
appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che
sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed
aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce
deboli
1) La Regione Emilia-Romagna intende finanziare:
a) mediante l'utilizzo delle risorse del cofinanziamento comunitario
assicurate dal Fondo sociale europeo (Programma operativo Ob. 2
periodo 2007-2013), interventi formativi per i lavoratori occupati,
compresi i titolari delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio
territorio, senza distinzione di dimensione, finalizzati in
particolare al perseguimento dei seguenti obiettivi:
• orientare le iniziative di formazione continua verso temi chiavi per
l'innovazione tecnologica ed organizzativa del tessuto produttivo
regionale e locale, indirizzandole in particolare allo sviluppo nelle
imprese di competenze e di figure professionali capaci di gestire e
implementare i risultati della ricerca e le attivita' di trasferimento
tecnologico;
• rafforzare e diversificare gli interventi di formazione continua nel
settore privato, con priorita' alle PMI, ai lavoratori e lavoratrici
anziane e a quelli con bassa qualificazione, al fine di facilitare la
loro permanenza nel mercato del lavoro;
• sviluppare interventi rivolti alle persone occupate con rapporti di
lavoro non subordinati al fine di favorirne la stabilizzazione
occupazionale e professionale;
• favorire le pari opportunita' a tutte le imprese e categorie di
lavoratori, sviluppando in particolare azioni specifiche mirate a
favorire la permanenza nel mercato del lavoro, lo sviluppo di carriera
delle donne e la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro;
• sostenere l'adattabilita' nelle organizzazioni del lavoro
finalizzata alla modernizzazione delle imprese e delle filiere
produttive;
• accompagnare i percorsi di innovazione nei processi produttivi e
nelle strategie di mercato delle imprese, elementi chiave per
accrescere la competitivita' del sistema economico regionale, in
particolare attraverso interventi per accrescere le competenze delle
figure decisionali delle imprese, in coerenza con le finalita' e le
priorita' individuate all'interno del Patto per la qualita' dello
sviluppo, la competitivita', la sostenibilita' ambientale e la
coesione sociale in Emilia-Romagna;
• prevenire le situazioni di crisi e ristrutturazione aziendale e
settoriale e garantire la ricollocazione delle persone espulse o in
procinto di essere espulse;
b) mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della L. 236/93 "Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione", art. 9, la realizzazione di
azioni di formazione a favore di lavoratori per aggiornare ed
accrescere le loro competenze per sviluppare la competitivita' delle
imprese;
2) Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del regime di aiuti
alla formazione e' pari a Euro 4.500.000,00 fino al 30/6/2008;
3) possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese
grandi, medie e piccole. Per piccole e medie imprese s'intendono
quelle conformi alla definizione di cui all'Allegato I del Regolamento
70/2001, modificato dal Regolamento 364/2004 (GUCE serie L. n. 63 del
28/2/2004);
4) in attuazione della disciplina degli aiuti di Stato alla formazione
della Commissione Europea contenuta nel Regolamento (CE) n. 68/2001
(GUCE serie L. n. 10 del 12/1/2001), cosi' come modificata dal
Regolamento 363/2004 (GUCE serie L. n. 63 del 28/2/2004), la Regione
stabilisce che gli interventi di formazione di cui al punto 1) devono
realizzarsi secondo le intensita' lorde massime di aiuto, espresse in
percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro,
dove per "zone assistite" si intendono le imprese localizzate in aree
che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'art.
87 par. 3 punto c) del Trattato, in base alla mappa sugli aiuti a
finalita' regionale per il periodo di programmazione 2008 - 2013. (In
base a tale mappa in Emilia-Romagna si distinguono due tipologie di
zone assistite. La prima, che comprende alcune sezioni di censimento
delle Province di Ferrara e Ravenna, dove la maggiorazione puo' essere
erogata per tutto il periodo della programmazione dei fondi
strutturali fino al 31/12/2013). La seconda, che comprende differenti
sezioni di censimento delle Province di Ferrara e Ravenna, dove la
maggiorazione puo' essere erogata solo fino al 30/12/2008, L'Allegato
B specifica quali sezioni sono "assistite" per tutto il periodo della
programmazione e quali, invece, solo fino al 31/12/2008.
GRANDI IMPRESE	Formazione	Formazione
	specifica	generale
Zone non assistite	25	50
Zone assistite fino al	30	55
31/12/2008 o al 31/12/2013
(Allegato B)
PMI	Formazione	Formazione
	specifica	generale
Zone non assistite	35	70
Zone assistite fino al	40	75
31/12/2008 o al 31/12/2013
(Allegato B)
Le intensita' di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10 punti
percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla
formazione di lavoratori svantaggiati:
- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza
ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se
assunto da non piu' di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso
pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o
psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del
lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si e' spostato 
all'interno della Comunita' o diviene residente nella Comunita' per
assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o
linguistica;
- qualsiasi persona che desideri riprendere un'attivita' lavorativa
dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi
persona che abbia lasciato il lavoro per la difficolta' di conciliare
vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non piu' di 6
mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene
richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona di piu' di 45 anni priva di un titolo di studio di
livello secondario superiore;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza
lavoro ad oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non piu' di 6
mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene
richiesto l'aiuto).
Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi,
la sua intensita' puo' raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto
che il progetto  di formazione riguardi la formazione specifica o
quella generale, purche' vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- il partecipante al progetto di formazione non e' un membro attivo
dell'equipaggio, ma soprannumerario, e
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei
registri comunitari;
5) la presente disciplina si applica ai progetti formativi impartiti
sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore
degli occupati e/o degli imprenditori.
Nell'ipotesi che i corsi siano svolti da enti, la Regione richiede a
questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie contribuiscano
al finanziamento del progetto formativo nella misura richiesta dalla
presente delibera;
6) ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al
precedente punto 3 si definisce:
formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e
prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata
dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche
che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione,
o lo siano solo limitatamente;
formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili
esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura,
occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca
qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di
occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la
possibilita' di collocamento del dipendente.
Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che
e' ritenuta "generale":
- la formazione interaziendale, cioe' la formazione organizzata
congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della
normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di
cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle
autorita' competenti in materia;
7) la forma che assumera' l'aiuto e' quella del rimborso delle spese
ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di
azioni formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverra' -
secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione
all'azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche dal
punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati - al
termine dell'azione a cui si riferiscono, in un "rendiconto generale
delle spese". La Regione definisce con propri atti gli eventuali
limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti per la
realizzazione delle azioni;
8) i costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla
formazione sono riportati nel seguente quadro:
- categoria: costi del personale docente
descrizione: retribuzione e oneri di personale docente interno -
Collaborazioni professionali insegnanti esterni;
importo (eventuale limite massimo): /;
- categoria: spese di trasferta del personale docente e dei
destinatari della formazione
descrizione: viaggi e trasferte di personale docente - viaggi allievi
- spese vitto partecipanti - spese alloggio partecipanti;
importo (eventuale limite massimo): /;
- categoria: altre spese
descrizione: retribuzione e oneri di personale interno non docente
(direzione, coordinamento, amministrazione e segreteria) -
Manutenzioni ordinarie/pulizie locali - Noleggio e leasing
attrezzature - Materiali di consumo per esercitazione dei partecipanti
- Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti -
Indumenti di lavoro in dotazione - Spese connesse ad azioni di
formazione formatori (del personale docente) - Spese di
amministrazione;
importo (eventuale limite massimo): /;
- categoria: ammortamento degli strumenti e delle attrezzature
descrizione: ammortamento attrezzature per la quota da riferire al
loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
importo (eventuale limite massimo): /;
- categoria: costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di
formazione
descrizione: Spese per la progettazione dell'intervento - Spese per la
predisposizione dei testi didattici - Collaborazioni professionali di
personale non insegnante;
importo (eventuale limite massimo): /;
- categoria: costi di personale per partecipanti al progetto
formativo
descrizione: reddito allievi (rapportato alle sole ore durante le
quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al
netto delle ore produttive o equivalenti) - Assicurazione
partecipanti;
importo (eventuale limite massimo): fino a un massimo pari al totale
degli altri costi ammissibili e comunque pari al 50% del costo totale
delle spese ammesse;
9) i costi indicati saranno ritenuti ammissibili solo ove siano
attinenti a  progetti formativi presentati dal beneficiario, sia esso
l'impresa o un centro di formazione pubblico o privato, finalizzati al
perseguimento di uno degli obiettivi indicati al punto 1);
10) le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti
i settori esclusa l'industria carbonifera. Gli aiuti all'industria
carbonifera sono, infatti, disciplinati interamente dal Regolamento
del Consiglio 1407/2002 (GUCE serie L 205 del 2/8/2002);
11) il presente regime non si applica agli aiuti alla formazione o
riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli
Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' (GUCE serie C 244
dell'1/10/2004), nell'ambito di operazioni di salvataggio o
ristrutturazione. Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti
ultimi orientamenti;
12) inoltre il presente regime non si applica qualora l'importo
dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di
formazione ecceda la somma di 1 milione di Euro, nel qual caso si
dovra' procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla
Commissione Europea per la sua approvazione;
13) gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita
mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola
del "de minimis";
14) la Regione, al momento dell'adozione del presente regime d'aiuto,
si impegna a trasmettere alla Commissione, entro dieci giorni
lavorativi, ai fini della pubblicazione nella GUCE, una sintesi delle
informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di
cui all'Allegato II del regolamento (CE) n. 68/2001;
15) la Regione si impegna a conservare un registro dei singoli aiuti
concessi in applicazione del presente regime d'aiuto, il quale
contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le
condizioni di esenzione previste dal regolamento summenzionato sono
soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci anni
a decorrere dalla data in cui sara' concesso l'ultimo aiuto singolo a
norma del presente regime;
16) la Regione si impegna a trasmettere una relazione
sull'applicazione del presente regime d'aiuto per ogni anno civile
completo o periodo di anno civile nel quale e' applicabile il
Regolamento summenzionato e il presente regime d'aiuto, al piu' tardi
entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.
ALLEGATO B)
ZONE ASSISTITE
Nelle aree (sezioni di censimento o, ove non specificate, nell'intero
comune) elencate di seguito, la maggiorazione dell'intensita' degli
aiuti di Stato alla formazione puo' essere erogato sia a favore delle
PMI che delle grandi imprese fino al 31/12/2013.
Provincia di Ferrara
Argenta (41, 44, 45, 61, 70, 73, 77, 78, 83, 90, 96-98, 101, 103-105,
107, 108, 110-113, 115, 116, 120-122, 301);
Codigoro (45, 47, 53, 60, 68, 69, 72, 86, 94-96, 100, 102, 104-106,
108);
Comacchio (6, 18, 35, 119, 120, 130, 131, 133, 135-138, 140, 141,
144-149, 151-157, 159-164);
Copparo (14-16, 37, 38, 40, 41, 45-48, 52-58, 60-64, 66, 68, 70-72,
74-78, 80, 81, 114-118, 121, 135, 136, 141, 142, 144-147, 150);
Ferrara (609, 610, 612-621, 634-646, 649-652, 656-661, 719-721,
903-1003, 1043-1045, 1051, 1059, 1065-1068, 1081, 1163, 1165,
1319-1329, 1370-1406, 1497-1507, 1551-1570, 1633-1642, 1651);
Formignana;
Ostellato (17, 21, 23, 27-30, 35, 37, 39, 49, 52, 72-74, 78-86,
88-112);
Portomaggiore (8, 9, 46, 48, 50, 52, 61, 63, 68, 71, 72, 74, 75,
77-88, 91);
Ro Ferrarese (12, 21, 28, 31);
Tresigallo.
Provincia di Ravenna
Ravenna (612, 615, 616, 619-632, 668-684, 689-692, 695, 705, 721-723,
730, 735, 746, 747, 750, 759-762, 769-782, 786-797, 799-809, 893, 903,
904, 935, 936, 940-942, 944-1016, 1085-1094, 1144-1147, 1150, 1172,
1173, 1203-1242, 1249-1327, 1334, 1335, 1343, 1346, 1349, 1350,
1354-1356, 1360, 1368, 1369, 1373, 1375, 1377, 1397, 1460-1465, 1467,
1520-1536, 1565, 1566, 1573, 1614, 1685, 1784, 1785, 1965, 1978, 2309,
2409, 2428-2432, 2441, 2442, 2452-2456).
Nelle aree (sezioni di censimento o, ove non specificate, nell'intero
comune) elencate di seguito, la maggiorazione dell'intensita' degli
aiuti di Stato alla formazione puo' essere erogato sia a favore delle
PMI che delle GRANDI IMPRESE, ma solo fino al 31/12/2008.
Provincia di Ferrara
Migliarino;
Migliaro;
Ostellato (2-13, 42-46, 87).
Provincia di Ravenna
Ravenna (633-637, 894, 895, 898-902, 937-939, 1174-1178, 1186-1190,
1193, 1196-1198, 1200-1202, 1328-1333, 1336-1342, 1344, 1345, 1347,
1348, 1351-1353, 1357-1359, 1365-1367, 1376, 1378, 1380, 1382,
1384-1386, 2253-2263, 2269, 2270, 2272, 2310-2312, 2314- 2317,
2319-2325).

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