REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2007, n. 274

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 49. Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- l'art. 47 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, che ha introdotto nella
L.R. 6 settembre 1999, n. 25, l'art. 25ter "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli
Enti locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e del
Servizio di Gestione dei Rifiuti solidi urbani" prevedendo in
particolare che con decreto del Presidente della Giunta regionale e'
stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al servizio
idrico integrato;
- il Decreto Ministeriale 1 agosto 1996 "Metodo normalizzato per
definire le componenti di costo e determinare la tariffa di
riferimento";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n.
49, con il quale e' stato approvato il metodo tariffario per la
regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico
integrato in Emilia-Romagna;
- l'art. 23, comma 2, ed il punto 3 del dispositivo del sopracitato
DPGR 49/06 che prevedevano l'istituzione di un apposito gruppo di
lavoro da parte della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e
della costa finalizzato a definire e sviluppare gli elementi relativi
al tasso di remunerazione del capitale investito ed una metodologia
per la definizione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e
lo svolgimento di un'attivita' di analisi e simulazione della parte di
tariffa relativa ai reflui delle attivita' produttive;
- l'art. 5 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4, che ha modificato la
disciplina in materia di reti fognarie separate ed acque di prima
pioggia;
- l'art. 110 del DLgs 152/06 che riprende i contenuti dell'art. 36 del
DLgs 152/99;
dato atto peraltro che la definizione delle componenti di costo per la
definizione della tariffa da parte del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 154 del DLgs 3
aprile 2006, n. 152, non ha avuto luogo;
dato altresi' atto:
- che con determinazione n. 8848 del 22 giugno 2006 e' stato
costituito un Gruppo di lavoro regionale interistituzionale costituito
da funzionari della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie d'Ambito, da
tecnici indicati da Confservizi, da Confindustria e dal Tavolo
dell'imprenditoria, cui e' stata affidata la simulazione dell'art. 20
del Metodo, la determinazione del margine m di cui al comma 5, art. 8
del Metodo e la sperimentazione e messa a punto dei modelli e
metodologie proposte dalla Giunta regionale di cui al comma 4, art. 3
del Metodo;
- che con la deliberazione di Giunta regionale del 24 luglio 2006, n.
1047, sono stati definiti i criteri e indirizzi per la sperimentazione
preliminare del fattore di performance complessiva di cui all'art. 4
del Metodo tariffario regionale approvato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 49, ed inoltre e' stato
costituito un gruppo di consultazione permanente sulla sperimentazione
e prima applicazione del Metodo tariffario regionale per la
regolazione e determinazione della tariffa del Servizio Idrico
integrato;
- che con determinazione n. 12985 del 20 settembre 2006 sono stati
nominati i componenti, appartenenti alla Direzione generale Ambiente e
Difesa del suolo e della costa, all'Autorita' regionale di vigilanza
sui servizi idrici e rifiuti urbani, alle principali OOSS del
territorio ed ai Comitati Consultivi Utenti, ed e' stato attivato il
gruppo di consultazione permanente di cui alla citata deliberazione di
Giunta regionale 1047/06;
- che la Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa
ha anche attivato un gruppo di lavoro informale, formato da
collaboratori della Regione Emilia-Romagna, dell'Autorita' regionale
di vigilanza, delle Agenzie d'Ambito e dei principali gestori del
servizio, finalizzato alla sperimentazione quantitativa dell'art. 4
del metodo tariffario che ha suggerito e sviluppato alcune
integrazioni e precisazioni all'Allegato tecnico relativo
all'applicazione del citato art. 4 che sono state condivise con il
gruppo di consultazione permanente;
- che il gruppo di lavoro interistituzionale, anche avvalendosi del
supporto scientifico della societa' Ref, incaricata dalla Regione e da
Unioncamere di svolgere alcune analisi ed approfondimenti, e dei dati
nazionali di settore di Unioncamere Italiana nell'ambito della
convenzione di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Unioncamere
Italiana ed Unioncamere Emilia-Romagna, ha concluso la propria
attivita' suggerendo con nota protocollo generale 2007.2252 alcuni
correttivi, conseguenti alle esperienze applicative derivate dalla
sperimentazione, all'art. 20 del metodo tariffario regionale,
trasmettendo con nota protocollo generale 2007.14721 una metodologia
per la determinazione degli obiettivi di miglioramento d'efficienza e
definendo con nota protocollo generale 2007.256252 il rendimento del
capitale investito ed alcune precisazioni sulla tempistica applicativa
e il livello minimo di informazioni per l'applicazione dell'art. 4 del
metodo tariffario;
- che il gruppo di consultazione permanente ha valutato la
documentazione suddetta del gruppo di lavoro interistituzionale;
- che all'art. 20 del DPGR n. 49 del 2006, per mero errore materiale,
vi e' un'erronea numerazione dei commi 18 e 19, la cui esatta
numerazione e' rispettivamente 17 e 18;
- che all'art. 4 comma 2 del DPGR n. 49 del 2006, per mero errore
materiale, vi e' un riferimento all'art. 2 anziche' all'art.3;
- che all'art. 21 comma 2 del DPGR n. 49 del 2006, per mero errore
materiale, vi e' un riferimento alla "direttiva di cui all'art. 4
comma 4" anziche' al "decreto di cui all'art. 3 comma 4";
ritenuto opportuno:
- introdurre una metodologia per la definizione degli obiettivi di
efficienza basata sulla determinazione di una frontiera dei costi di
gestione e sulla definizione di un obiettivo fisso minimo annuale per
le aziende di gestione con costi inferiori alla frontiera, e di
obiettivi di avvicinamento basati sulla distanza dalla frontiera
stessa per le aziende di gestione con costi superiori alla frontiera;
- correggere le modalita' di applicazione della tariffa relativa ai
reflui delle attivita' produttive in modo da consentire la
determinazione anche di tariffe per singola gestione oltre che per
singolo ambito territoriale ottimale;
- rendere piu' chiare le definizioni dei parametri di qualita' e le
modalita' di applicazione del fattore di performance complessiva PCn
sulla base delle esperienze sviluppate nel corso della sperimentazione
precisando anche la tempistica di applicazione e le condizioni minime
in termini di livello di informazioni disponibili per consentirne una
corretta applicazione;
- utilizzare, per la determinazione del margine m di cui al comma 5
dell'art. 8 del metodo tariffario regionale, la metodologia del costo
medio ponderato del capitale (weighted average cost of capital - WACC)
secondo le piu' diffuse prassi di regolazione internazionali e, nel
settore energia, nazionali, calcolata con riferimento al primo
trimestre 2007 fissandone i parametri ai valori suggeriti dalla
"Relazione sintetica sulla determinazione del margine m da applicare
all'IRS a 15 anni (art. 8 DPGR 49/2006)" protocollo generale
2007.256252 con l'eccezione del parametro "rendimento privo di
rischio" (risk free) e del parametro "rapporto di indebitamento"
(Debt/Equity obiettivo) che vengono fissati a valori diversi, ma entro
i valori massimi applicabili suggeriti dal rapporto di ricerca Ref,
Allegato 1 della suddetta "Relazione sintetica sulla determinazione
del margine m da applicare all'IRS a 15 anni (art. 8 DPGR 49/2006)" in
modo da incorporare le piu' recenti aspettative del mercato alla data
di riferimento utilizzata e da assegnare alle imprese del settore un
obiettivo di indebitamento piu' spinto anche in ragione della
necessita', nei prossimi anni, di sviluppare un importante volume di
nuovi investimenti;
- definire un termine preciso, inequivoco e noto in anticipo per la
fissazione del valore di riferimento del tasso IRS di cui al comma 5,
art. 8 del metodo tariffario regionale legando tale fissazione alla
data di conclusione del periodo di regolazione tariffaria precedente e
calcolandone il valore su un periodo di 30 giorni al fine di ridurre
gli effetti di eventuali turbolenze isolate sui mercati finanziari;
- aggiungere, tra le attivita' da svolgere in sede di revisione
tariffaria periodica, quella relativa all'aggiornamento del valore di
riferimento dell'Interest Swap Rate (IRS) di cui al comma 5, art. 8
del metodo tariffario regionale;
ritenuto di condividere le ragioni alla base delle proposte sopra
richiamate, in considerazione delle quali:
- si approva la metodologia per la determinazione degli obiettivi di
miglioramento di efficienza sviluppata dal gruppo di lavoro
interistituzionale;
- si adottano le modificazioni suggerite dal gruppo di lavoro
interistituzionale, sulla base dei risultati sperimentali, all'art. 20
del metodo tariffario;
- si modifica l'allegato tecnico relativo all'applicazione dell'art. 4
del metodo tariffario regionale tenendo conto delle indicazioni
scaturite dalla citata sperimentazione;
- si meglio precisa la tempistica e le modalita' minime di
applicazione dell'art. 4 come suggerito dalla citata relazione
protocollo generale 2007.256252 del gruppo di lavoro
interistituzionale;
- si fissano i seguenti parametri principali del modello di costo
medio ponderato di capitale:
- tax rate: 40%;
- scudo fiscale: 33%;
- rendimento risk free: 4,25%;
- tasso inflazione attesa: 1,8%;
- MRP: 3,6%;
- DRP: 0,8%;
- b unlevered: 0,42;
- Debt/Equity obiettivo: 72%;
- IRS 15Y: 4,34%;
che danno luogo ad un margine m pari a 2,39;
considerato inoltre necessario:
- abrogare l'art. 13 del DPGR 49/06 in quanto superato dalle nuove
disposizioni del citato art. 5 L.R. 4/07 ed anche il comma 2 dell'art
23 in quanto esauriti i compiti in esso previsti;
- aggiornare i riferimenti all'art. 36 del DLgs 152/99 oggi trasposto
nell'art. 110 del DLgs 152/06;
- correggere i citati errori materiali presenti agli artt. 4, 20 e 21
del DPGR 49/06;
considerato:
- che con nota protocollo 2007.283252 e' stata avviata la
consultazione formale ai sensi del comma 1, art. 25 ter L.R. 25/99
sulle proposte di emendamento al metodo tariffario regionale relativo
al Servizio idrico integrato derivanti dalle attivita' disposte con il
DPGR 49/06;
- che in data 6 dicembre 2007 con prot. n. 22929, e' stato acquisito
il parere favorevole della Commissione competente dell'Assemblea
legislativa ai sensi dell'art. 47 della L.R. 7/04;
dato atto, inoltre, del parere di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dell'art. 37 comma 4 della L.R. 43/01
e della deliberazione di Giunta 450/07;
decreta:
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate:
1) di approvare le modifiche all'articolato del DPGR n. 49 del 2006
recante "Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione
della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna"
contenute nell'Allegato A del presente decreto;
2) di approvare l'Allegato tecnico 01 "Metodologie per la definizione
degli obiettivi di miglioramento di efficienza" al DPGR n. 49 del
2006, che costituisce parte integrante e sostanziale del DPGR n. 49
del 2006;
3) di approvare il nuovo Allegato tecnico 1 "Applicazione del fattore
di performance complessiva PCn" che sostituisce interamente il
precedente e costituisce parte integrante e sostanziale del DPGR n. 49
del 2006;
4) di adottare il testo coordinato dell'articolato del decreto del
Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006 "Metodo tariffario per
la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico
integrato in Emilia-Romagna" allegato al presente atto di cui e' parte
integrante;
5) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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