REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2007, n. 2164

Attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 6/2007 in materia di orari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 16 bis della Legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme
per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs
31 marzo 1998, n. 114), che reca: "1. La Giunta regionale individua i
giorni di festivita' civile o religiosa durante i quali gli esercizi
commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti citta'
d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso
osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'art.
11, comma 4, del DLgs n. 114 del 1998. 2. La Giunta regionale, sentite
le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali
e dei consumatori, individua altresi' le modalita' e i criteri con cui
i Comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono
prevedere deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1";
ritenuto pertanto di individuare i giorni di festivita' civile o
religiosa di cui al primo comma dell'art. 16 bis della L.R. n. 14 del
1999 facendo riferimento alle principali ricorrenze civili e religiose
tradizionalmente celebrate nella regione, ossia alle giornate dell'1
gennaio, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15
agosto (Assunzione), 1 novembre (Ognissanti), 25 e 26 dicembre;
ritenuto inoltre, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 bis della
L.R. n. 14 del 1999, affinche' la deroga all'obbligo di chiusura nelle
giornate indicate nel paragrafo precedente sia circoscritta alle
giornate e alle zone comunali effettivamente coinvolte, durante quelle
particolari ricorrenze, da un rilevante flusso turistico, di stabilire
che i Comuni potranno definire, con modalita' concertative con le
organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e
dei consumatori, le giornate e le zone del territorio interessate da
effettivi e consistenti flussi turistici in cui e' possibile derogare
all'obbligo di chiusura;
considerato che la modulazione delle giornate di apertura puo'
costituire un efficace strumento di impulso ai progetti di
valorizzazione commerciale delle aree urbane, di cui all'art. 8 della
L.R. n. 14 del 1999, e ai programmi di intervento locali per la
promozione e l'attivazione dei centri commerciali naturali, di cui
all'art. 10 bis della L.R. n. 41 del 1997;
sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi,
sindacali e dei consumatori;
avvenuta la consultazione dei rappresentanti degli Enti locali
nell'incontro del 5 dicembre 2007 e nell'incontro in sede di
Conferenza Regione - Autonomie locali del 10 dicembre 2007;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo,
dott.ssa Morena Diazzi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di individuare, ai sensi del primo comma dell'art. 16 bis della L.R.
n. 14 del 1999, come giorni di festivita' civili e religiose durante i
quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni
riconosciuti citta' d'arte o ad economia prevalentemente turistica,
devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o
festiva di cui all'art. 11, comma 4, del DLgs n. 114 del 1998, i
giorni dell'1 gennaio, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, 15 agosto (Assunzione), 1 novembre (Ognissanti), 25 e 26
dicembre;
- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 bis della L.R.
n. 14 del 1999, che i Comuni potranno definire con modalita'
concertative con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei
servizi, sindacali e dei consumatori le giornate e le zone del
territorio interessate da effettivi e consistenti flussi turistici in
cui e' possibile derogare all'obbligo di chiusura;
- di stabilire che le deroghe di cui al precedente comma potranno
essere definite, con le modalita' sopra indicate, anche per le aree
individuate ai fini dei Progetti di valorizzazione commerciale di cui
all'art. 8 della L.R. n. 14 del 1999 e dei Programmi di intervento
locali per la promozione e l'attivazione dei centri commerciali
naturali di cui all'art. 10 bis della L.R. n. 41 del 1997;
- di dare atto che gli effetti della presente disposizione si
producono a decorrere dal sessantesimo giorno della sua
pubblicazione;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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