REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2008, n. 1676

Attuazione del DLgs 24/1/2004, n. 42 e succ. mod. e integr. - Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1/8/1978, n. 26

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 1 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare:
- l'art. 10, con il quale la Regione Emilia-Romagna ha delegato ai
Comuni, fra l'altro, le funzioni amministrative relative al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica;
- l'art. 11, il quale stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni
delegate, l'Assemblea regionale e la Giunta regionale impartiscono
direttive agli Enti delegati, disponendo che le direttive impartite
dalla Giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano
conformi al parere espresso dalla competente Commissione assembleare;
visti:
- il Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.), approvato con
la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993,
in attuazione dell'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, quale
piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici;
- il DLgs 24 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali
e del paesaggio (da qui in avanti Codice), cosi' come modificato da
parte del DLgs 24 marzo 2006, n. 157, dal DLgs 26 marzo 2008, n. 63 e
dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129;
- l'art. 3 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, con il quale si prevede
che i Comuni istituiscano la Commissione per la qualita'
architettonica e il paesaggio, cui sono attribuiti i compiti
individuati dallo stesso art. 3;
- l'articolo 148 del citato DLgs n. 42 del 2004, e successive
modifiche ed integrazioni che attribuisce alle Regioni il compito di
promuovere l'istituzione e disciplinare il funzionamento di organi
consultivi denominati Commissioni locali per il paesaggio;
considerato che:
- l'art. 3 della L. R. 31/02, stabilisce che la Commissione per la
qualita' architettonica e il paesaggio e' organo consultivo cui spetta
l'emanazione di pareri obbligatori ai fini del rilascio di
provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, i cui
componenti, di norma esterni alla Amministrazione comunale, presentano
una elevata competenza e specializzazione;
- il suddetto art. 3 della L.R. 31/02 conferisce alle Commissioni
cosi' istituite un ruolo fondamentale all'interno del procedimento
autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere
espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle
trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista
tecnico-scientifico, oltre ad avere natura ed effetti diversi e
separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle
trasformazioni medesime;
preso atto che:
- successivamente all'emanazione della L.R. n. 31 del 2002, il Codice
con l'art. 148 ha previsto l'istituzione di Commissioni locali per il
paesaggio, con il compito di esprimere pareri nell'ambito dei
procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 147 e 159 del
Codice stesso, i cui componenti devono essere soggetti con esperienza
particolare, pluriennale e qualificata nella tutela del paesaggio;
- con il DLgs 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed
integrazioni al Codice, e in particolare, per quanto qui interessa,
l'art. 146, comma 6, del Codice a seguito della modifica intervenuta,
stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra
attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice e' stato ulteriormente
modificato dall'art. 4-quinquies della Legge n. 129 del 2008, e
pertanto, a seguito della modifica intervenuta:
- chiarisce e definisce il procedimento amministrativo per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica da applicare fino al 31 dicembre
2008;
- stabilisce che le Regioni provvedano, entro il 31 dicembre 2008, a
verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti all'art.
146, comma 6, dello stesso Codice, apportando, in conseguenza di tale
verifica, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della
funzione delegata;
- lo stesso articolo prevede, inoltre, che la mancanza di tale
adempimento da parte delle Regioni, determina la decadenza delle
deleghe paesaggistiche in essere alla stessa data del 31 dicembre
2008, con conseguente illegittimita' da parte degli Enti interessati a
esercitare la funzione di rilascio delle autorizzazioni;
dato atto, quindi, della necessita' da parte della Regione
Emilia-Romagna di dare attuazione alle disposizioni di cui agli
articoli 146 e 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
considerati:
- il ruolo di grande rilievo tecnico-scientifico ricoperto dalle
Commissioni per la qualita' architettonica e il paesaggio istituite ai
sensi dell'art. 3 della L. R. n. 31 del 2002 all'interno del
procedimento di rilascio dell'autorizzazione, in quanto organo cui
spetta la valutazione della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento proposto;
- l'evidente difficolta' per molti Comuni emiliano-romagnoli di
disporre di strutture tecniche che si occupino di autonomi
procedimenti tesi all'emanazione dell'autorizzazione paesaggistica e
dei titoli abilitativi edilizi, stante la dimensione territoriale,
l'organizzazione tecnico-amministrativa, la dotazione organica di
personale, tenendo anche conto dei vincoli di natura programmatica e
finanziaria;
valutato che, in attuazione della normativa statale, sulla base delle
considerazioni sopra espresse e al fine di consentire agli Enti locali
di continuare nell'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro
attribuite, sia necessario assicurare la netta distinzione tra
l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico e
lo Sportello unico per l'Edilizia che gestisce l'attivita' accertativa
di conformita' alle normative e alla pianificazione che presiede al
rilascio dei titoli abilitativi;
ritenuto che la Commissione per la qualita' architettonica e il
paesaggio, istituita e nominata ai sensi all'art. 3 della L.R. 25
novembre 2002, n. 31, sia la struttura avente adeguato livello di
competenza tecnico-scientifica idonea a garantire la valutazione
separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;
ritenuto, pertanto, di disporre, in attuazione del DLgs n. 42 del
2004, e successive modifiche e integrazioni, le presenti direttive, di
cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, con l'obiettivo di:
- fissare criteri finalizzati alla nomina dei componenti delle
Commissioni per la qualita' architettonica e il paesaggio, cosi' da
garantire la preparazione tecnico-scientifica dei componenti stessi;
- fornire direttive ai Comuni, cui questi dovranno uniformarsi al fine
di proseguire nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di paesaggio dopo il 31 dicembre 2008, a seguito della verifica
regionale di cui agli articoli 146, comma 6, e 159, comma 1, del DLgs
n. 42 del 2004, cosi' come sostituiti dal DLgs n. 63 del 2008 e dalla
Legge n. 129 del 2008;
ritenuto, inoltre, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultima parte,
della L. R. 1 agosto 1978, n. 26, le presenti direttive cosi'
impartite hanno il carattere di norme vincolanti per gli Enti
delegati;
acquisito in merito il parere espresso dalla Conferenza
Regione-Autonomie locali, ai sensi dell'art. 30, comma 2 della L.R. 21
aprile 1999, n. 3, richiesto in quanto la materia trattata riguarda lo
svolgimento di funzioni di indirizzo e coordinamento;
dato atto del parere della Commissione assembleare competente,
espresso nella seduta del 25 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11,
comma 1 della L.R. 26/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese.
Relazioni europee e internazionali, dott. Enrico Cocchi, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione
450/07 e successive modificazioni;
tutto cio' premesso e considerato;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie,
Organizzazione;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 1 agosto 1978, n.
26, e s.m.i., in attuazione del DLgs 24 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni e integrazioni, le direttive vincolanti di
cui all'allegato, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, con l'obiettivo di:
- fissare criteri finalizzati alla nomina dei componenti delle
Commissioni per la qualita' architettonica e il paesaggio, cosi' da
garantire la preparazione tecnico-scientifica dei componenti stessi;
- fornire direttive ai Comuni, cui questi dovranno uniformarsi al fine
di proseguire nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di paesaggio dopo il 31 dicembre 2008, a seguito della verifica
regionale di cui agli articoli 146, comma 6, e 159, comma 1, del DLgs
n. 42 del 2004, cosi' come sostituiti dal DLgs n. 63 del 2008 e dalla
Legge n. 129 del 2008;
2) di stabilire che la Commissione per la qualita' architettonica e il
paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25 novembre 2002,
n. 31 e sulla base dei criteri fissati dall'allegato, sia la struttura
in grado di assicurare adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra
attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia, cosi' come richiesto
dall'art. 146, comma 6, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, sostituito
dall'art. 2, comma 1, lett. s), del DLgs 26 marzo 2008, n. 63;
3) di stabilire pertanto che gli Enti locali titolari delle funzioni
amministrative paesaggistiche relative al rilascio della
autorizzazione paesaggistica, loro attribuite dall'art. 10, della L.R.
1 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, al fine
di esercitare tali funzioni successivamente al 31 dicembre 2008,
istituiscano, integrino, ovvero certifichino che la Commissione per la
qualita' architettonica e il paesaggio sia aderente ai criteri fissati
dal presente atto;
4) di stabilire, a tal fine, che i Comuni trasmettano, entro il 30
novembre 2008, alla Giunta regionale la documentazione indicata
nell'allegato alla presente deliberazione, necessaria a consentire la
verifica di cui all'art. 159, comma 1, del DLgs n. 42 del 2004, e
successive modificazioni e integrazioni;
5) di stabilire che, a seguito dell'esame della documentazione
trasmessa, con specifico provvedimento del Direttore generale alla
Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e
internazionali, da assumersi entro il 31 dicembre 2008, si provvedera'
alla verifica di cui all'articolo 159, comma 1, del DLgs 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni;
6) di stabilire, inoltre, che la Regione, a seguito della verifica, si
riserva di apportare le eventuali necessarie modificazioni all'assetto
della funzione delegata;
7) di stabilire che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultima parte,
della L. R. 1 agosto 1978, n. 26, e successive integrazioni e
modificazioni le direttive cosi' impartite hanno il carattere di norme
vincolanti per gli Enti delegati, in quanto conformi al parere
espresso dalla competente Commissione assembleare;
8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.
11, comma 1, ultima parte, della L. R. 1 agosto 1978, n. 26, e
successive integrazioni e modificazioni.
ALLEGATO
Attuazione del DLgs 24 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
e integrazioni - Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di
competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio
della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26
Premessa
La Regione Emilia-Romagna ha delegato ai Comuni la funzione
amministrativa relativa al rilascio dell'autorizzazione in materia
paesaggistica gia' con la L.R. 1 agosto 1978, n. 26, e successive
modificazioni e integrazioni.
L'art. 3 della L. R. 25 novembre 2002, n. 31, ha previsto che i Comuni
istituiscano la Commissione per la qualita' architettonica e il
paesaggio, che ha assunto un ruolo importante e fondamentale
all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di paesaggio.
Infatti, in base alla norma regionale, tali Commissioni hanno il
compito di fornire il proprio parere ai fini del rilascio dei
provvedimenti comunali in materia, tra l'altro, di beni paesaggistici.
La disposizione regionale richiede che i componenti delle Commissioni,
che di norma sono esterni all'Amministrazione comunale, devono
possedere una elevata competenza e specializzazione nelle materie
sulle quali esprimono il parere.
Successivamente alla citata L.R. n. 26 del 1978, anche l'art. 148 del
DLgs 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (da
qui in avanti Codice) ha previsto l'istituzione presso gli Enti
delegati di Commissioni locali per il paesaggio, sottolineando la
necessita' che i componenti debbano essere soggetti con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
Successivamente, il DLgs 26 marzo 2008, n. 63, e l'art. 4-quinquies
della Legge 2 agosto 2008, n. 129, hanno apportato modifiche e
integrazioni al Codice. In particolare, dal combinato disposto di
nuovi articoli 159 e 146, comma 6, si deduce che la funzione attinente
al rilascio dell'autorizzazione viene ordinariamente assegnata alla
Regione, che puo' delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori
(Province, forme associative e di cooperazione fra Enti locali, ovvero
Comuni) a condizione che venga verificata, entro la data del 31
dicembre 2008, la sussistenza negli Enti destinatari della delega di
alcune condizioni, e in particolare che dispongano di strutture in
grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra
attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia.
Pertanto, si rende necessario procedere, entro i termini fissati dal
Codice, alla verifica richiesta al fine di dare attuazione alle
disposizioni del Codice. A tal fine, con le presenti direttive vengono
fissati i criteri cui i Comuni devono adempiere per l'attuazione delle
condizioni richieste dal Codice e le modalita' di svolgimento del
necessario monitoraggio da parte della Regione.
Alla luce della normativa regionale e delle esperienze acquisite da
parte dei Comuni, ai fini dell'attuazione delle condizioni poste dal
Codice, si ritiene che la Commissione per la qualita' architettonica e
il paesaggio, istituita e disciplinata ai sensi dell'art. 3  della
L.R. 25 novembre 2002, n. 31, sia la struttura adeguata alla
competenza tecnico-scientifica in materia richiesta dal Codice e che,
al contempo, garantisca la separatezza tra la valutazione degli
aspetti paesaggistici dall'esercizio di funzioni amministrative
relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio, in quanto organo
esterno e autonomo rispetto alla struttura del Comune.
Pertanto, si e' ritenuto opportuno con le presenti direttive,
specificare i requisiti formali e di esperienza che devono essere
richiesti e garantiti da parte dei membri della Commissione stessa al
momento della nomina.
Si conferma, quindi, l'obbligatorieta' della istituzione della
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio ai sensi
dell'art. 3  della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, ai fini del legittimo
esercizio delle funzioni paesaggistiche. Pertanto, i Comuni che non
avessero ancora proceduto all'istituzione della Commissione nelle
forme richieste dalla legge regionale, non potranno esercitare dopo il
31 dicembre 2008 le funzioni amministrative in materia paesaggistica
loro delegate, in quanto non adempienti delle condizioni e dei
requisiti fissati dall'art. 146, comma 6, del DLgs 42/08, cosi' come
modificato. Ove, al contrario, le Commissioni siano state regolarmente
istituite, ma non corrispondano ai criteri di competenza
tecnico-scientifica necessari, i Comuni dovranno integrarne la
composizione individuando ulteriori componenti dotati di elevata
competenza e specializzazione nel campo del governo del territorio e
della tutela paesaggistica ed ambientale, secondo quanto disposto
dallo stesso art. 3 della L.R. n. 31 del 2002, e dall'art. 148 del
Codice, cosi' da garantire alla struttura tecnica comunale il
necessario supporto tecnico-scientifico.
Le presenti direttive sono emanate ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1
agosto 1978, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, in base
al quale, per l'esercizio delle funzioni delegate, l'Assemblea
regionale e la Giunta regionale impartiscono direttive agli Enti
delegati. In particolare, la norma regionale dispone che le direttive
impartite dalla Giunta regionale possono contenere norme vincolanti
ove siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione
assembleare.
1. Criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice
A. Attribuzione dell'esercizio della funzione amministrativa a
strutture con adeguato livello di competenza tecnico-scientifica
In primo luogo, il Codice richiede che venga affidata la funzione di
istruttoria delle istanze di autorizzazione in materia paesaggistica a
strutture che siano competenti dal punto di vista tecnico-scientifico.
Si ritiene che i Comuni debbano, pertanto, garantire la preparazione
tecnica degli uffici che svolgono tale attivita' istruttoria. Per
quanto sopra specificato, la struttura comunale deve avvalersi della
competenza tecnico-scientifica delle Commissioni per la qualita'
architettonica e il paesaggio, istituite in attuazione dell'art. 3
della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e adeguate ai criteri di seguito
stabiliti.
B. Differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio
di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia
La seconda condizione richiesta dal Codice per poter delegare i Comuni
alla funzione di rilascio dell'autorizzazione, e' che questi
garantiscano tale differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e
urbanistico-edilizio. La richiesta nasce dalla necessita' di non
confondere i due procedimenti di cui uno, quello paesaggistico, e'
autonomo e presupposto giuridico rispetto al procedimento di rilascio
del titolo abilitativo edilizio, il quale deve essere rilasciato solo
a seguito della positiva conclusione del procedimento relativo
all'autorizzazione paesaggistica (v. art. 146, comma 4 del Codice).
Come sopra gia' chiarito, si ritiene che tale condizione sia gia'
soddisfatta dalla istituzione della Commissione comunale per la
qualita' architettonica e il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 3
della L.R. n. 31 del 2002, in quanto organo i cui componenti,
esclusivamente tecnici di elevata competenza e specializzazione,
devono essere di norma esterni alle strutture amministrative comunali,
non consentendo la nomina di soggetti che ricoprono cariche
politico-istituzionali. In questo senso, e' opportuno non inserire
all'interno della Commissione quali membri i tecnici comunali che
seguono l'istruttoria delle autorizzazioni, i quali dovranno
esclusivamente avere il compito di presentare le istanze alla
Commissione stessa.
Peraltro, si chiede ai Comuni di individuare e nominare differenti
responsabili per i due distinti procedimenti, ai sensi dell'art. 5
della Legge 7 agosto 2000, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, cosi' da permettere una efficace e maggiore
differenziazione delle attivita' amministrative.
2. Requisiti dei componenti della Commissione per la qualita'
architettonica e il paesaggio
In base all'art. 3 della L.R. n. 31 del 2002, la composizione della
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio e' regolata
dal Consiglio comunale attraverso il Regolamento urbanistico ed
edilizio (RUE). Tuttavia, i criteri di seguito indicati devono
ritenersi i requisiti minimi obbligatori, anche ai fini di
omogeneizzare a livello regionale la competenza tecnico-scientifica
dei componenti delle Commissioni.
I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni
all'Amministrazione e in ogni caso non facenti parte della Sportello
unico per l'Edilizia, che siano in possesso di diploma
universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore
attinenti a materie quali l'uso, la pianificazione e la gestione del
territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica,
la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche,
naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.
I componenti devono, altresi', aver maturato una qualificata
esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se
diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualita' di
pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza professionale
analoga, in una delle materie sopra indicate.
Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno
risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura
presentata.
Tale curriculum potra', altresi', dar conto di eventuali ulteriori
esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione
relativi alla tutela del paesaggio e dell'esperienza maturata nella
partecipazione alle Commissioni per la qualita' architettonica e il
paesaggio.
3. Istituzione e nomina della Commissione per la qualita'
architettonica e il paesaggio
I Comuni istituiscono e disciplinano, con specifico provvedimento, la
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio ai sensi
dell'art. 3 della L.R. n. 31 del 2002 e dell'articolo 148 del Codice,
in conformita' ai presenti criteri.
I Comuni possono, in alternativa, costituire Commissioni intercomunali
nell'ambito delle forme associative previste dalle leggi regionali e
nazionali, con particolare riguardo alle Unioni di Comuni e funzioni
di cui alla L.R. 30 giugno 2008, n. 10. Si ritiene che possa essere
istituita la Commissione tra Comuni contermini sulla base dei sistemi
ovvero delle unita' di paesaggio individuate dal P.T.P.R., dal
P.T.C.P. e dai Parchi, cosi' da garantire una valutazione complessiva
dal punto di vista territoriale e paesaggistica.
Infine, si segnala la possibilita', in base alle disposizioni
dell'art. 30 del DLgs 267/00, di stipulare convenzioni tra Comuni
contermini: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti
tra i diversi Enti anche relativamente alla composizione, nomina,
durata, validita' delle sedute della Commissione stessa.
Le candidature vengono raccolte a seguito di espletamento di una
procedura ad evidenza pubblica ovvero della richiesta di designazione
di terne di candidati agli ordini e collegi professionali, agli
organismi scientifici e alle universita'.
I membri della Commissione per la qualita' architettonica e il
paesaggio sono nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o
con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso
dei requisiti indicati al punto precedente ed a seguito di
comparazione dei curricula.
Va precisato infine che i Comuni che abbiano gia' istituito una
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio, ai sensi
dell'art. 3 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, non debbono provvedere
ad una nuova istituzione qualora quella esistente risulti adeguata e
conforme ai presenti criteri. Questa condizione deve essere oggetto di
una esplicita certificazione dell'Ente da inviare alla Regione con le
modalita' indicate piu' avanti.
4. Struttura tecnica del Comune
I Comuni, al fine di garantire una adeguata istruttoria
tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione
paesaggistica, individuano la struttura tecnica cui attribuire la
responsabilita' di verificare la documentazione allegata alla
richiesta di autorizzazione, acquisire il parere della Commissione per
la qualita' architettonica e il paesaggio e trasmettere alla
Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente
alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 147, comma 7,
del Codice.
I Comuni, ove ne fossero carenti e lo ritenessero opportuno, possono
prevedere forme consorziate o convenzionate per la costituzione di
tale struttura ovvero per l'attribuzione di tali compiti a una
struttura esistente anche presso un altro Comune, nell'ambito delle
forme associative previste dalle leggi regionali e nazionali, con
particolare riguardo alle Unioni di Comuni e funzioni di cui alla L.R.
30 giugno 2008, n. 10, o sulla base dei sistemi ovvero delle unita' di
paesaggio individuate dal P.T.P.R., dal P.T.C.P. e dai Parchi.
Al fine di rafforzare la differenziazione tra i procedimenti
paesaggistico e urbanistico-edilizio richiesta dal Codice, gia'
assicurata dalla partecipazione al procedimento della Commissione per
la qualita' architettonica e il paesaggio, in quanto organo esterno
all'Amministrazione comunale, i Comuni, inoltre, individuano e
nominano due distinti responsabili per i due distinti procedimenti.
5. Modalita' di svolgimento della verifica di sussistenza dei
requisiti
I Comuni devono assumere le misure amministrative e organizzative di
cui sopra e trasmettono alla Regione entro il 30 novembre 2008 la
documentazione relativa alla istituzione, disciplina e nomina della
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio.
Ai fini della verifica di cui al punto precedente ogni Comune
trasmette:
- qualora si tratti di nuova istituzione di Commissioni per la
qualita' architettonica e il paesaggio:
- atto o provvedimento del Comune di istituzione e di nomina della
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio in
conformita' ai presenti criteri;
- qualora si tratti di Commissioni per la qualita' architettonica e il
paesaggio gia' esistenti:
- atto o provvedimento del Comune di integrazione dei membri della
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio in
conformita' ai presenti criteri;
ovvero:
- certificazione del Comune dalla quale risulti che la Commissione per
la qualita' architettonica e il paesaggio esistente, ancorche'
istituita precedentemente ai presenti criteri, risulti conforme ad
essi, alla luce dei titoli e dell'esperienza posseduta dai membri e
avvalorati dai curricula sulla base dei quali e' stata effettuata la
nomina.
Inoltre, dovra' essere anche trasmessa alla Regione la dichiarazione
del Comune dalla quale risulti che per lo svolgimento delle attivita'
di istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle istanze di
autorizzazione sia stata costituita una struttura tecnica specifica,
ovvero sia assegnata a struttura gia' in tal senso esistente.
La documentazione completa dovra' essere inviata al seguente
indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Programmazione
territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e internazionali -
Servizio Valorizzazione e Tutela del paesaggio e degli insediamenti
storici - Via dei Mille n. 21 - 40122 Bologna.
In attuazione dell'art. 159, comma 1, del Codice, la Regione provvede
entro il 31 dicembre 2008 alla valutazione della documentazione
trasmessa al fine di verificarne la rispondenza ai presenti criteri
soddisfacendo, in tal modo, i requisiti stabiliti dall'articolo 146,
comma 6, del Codice.
L'attivita' di monitoraggio sull'attuazione finalizzata alla verifica
regionale, potra' prevedere la richiesta di integrazioni e chiarimenti
della documentazione e potra' comportare controlli a campione
relativamente alle modalita' utilizzate dal Comune per l'istituzione e
la nomina della Commissione per la qualita' architettonica e il
paesaggio.
A seguito degli esiti del monitoraggio, la Regione potra' apportare le
necessarie modificazioni all'assetto istituzionale delle funzioni
delegate, ai sensi dell'art. 159 del Codice, e, pertanto, anche
procedere alla revoca della funzione delegata per il Comune
inadempiente.

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