REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2008, n. 50

Esito procedura verifica (screening) realizzazione di un invaso ad uso zootecnico in localita' Teodorano-Podere Colomberio in comune di Meldola (FC) presentato dalla Societa' agricola "Bevano" Srl

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione
di un invaso ad uso zootecnico in localita' Teodorano-Podere
Colomberio nel comune di Meldola in provincia di Forli'-Cesena dalla
ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) una attenta progettazione esecutiva della fase di cantierizzazione,
per quanto riguarda le interferenze con l'ambiente, le conseguenti
mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per quanto riguarda
l'area di cantiere;
2) la messa in opera nella scarpata interna di due scalette di
risalita di soccorso a tutela della sicurezza e per poter ispezionare
l'invaso e verificarne l'efficienza dell'impermeabilizzazione;
3) prevedere nel progetto esecutivo le modalita' per consentire
l'eventuale svuotamento rapido dell'invaso mediante utilizzo di pompe
in modo tale che occorra poco piu' di un giorno per pervenire allo
svuotamento totale dell'acqua contenuta nel bacino;
4) per quanto riguarda le operazioni di ripristino e di mitigazione
dell'impatto visivo dell'opera si dovranno utilizzare specie autoctone
e/o naturalizzate che garantiscono un maggior successo di impianto
(facilita' di attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa
nello sviluppo) e in modo tale che creino un miglior inserimento
paesaggistico con la zona circostante;
5) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come invadenti
(Robinia, Ailanto, etc.);
6) dovranno, inoltre, essere previsti interventi di inerbimento delle
scarpate esterne dell'argine con le relative azioni di manutenzione
periodica;
7) devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza tra lo strato
impermeabile di argilla e il substrato sottostante;
8) si prescrive il rispetto della fascia di 10 metri per tutto il
perimetro del bacino dal piede dell'argine del manufatto a quello del
Fosso Val di Brighi, nella quale ai sensi dell'art. 96 del regio
decreto del 25 luglio 1904, n. 523 e' vietato eseguire scavi o
movimenti del terreno;
9) dovra' essere richiesto al competente Servizio Tecnico di Bacino la
concessione di derivazione dell'acqua dal Fosso Val di Brighi;
b) resta fermo che la realizzazione del progetto in esame e'
subordinata al rilascio da parte delle autorita' competenti di tutte
le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
c) di trasmettere la presente delibera al proponente sig. Donini
Pasquale, allo Studio di Geologia Tecnica dr. P.L. Amadori, al
Servizio provinciale per la Difesa del suolo Risorse idriche e
forestali di Forli'-Cesena, all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, al Comune di Meldola, allo Sportello Unico del Comune
di Meldola, all'ARPA Sezione provinciale di Forli'-Cesena;
d) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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