REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1161

L.R. n. 2/1998. Deliberazione n. 279/2004. Modifiche alle aree di pre-uso ed ulteriori disposizioni inerenti la coltivazione per la produzione di seme della specie barbabietola

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 19 gennaio 1998, n. 2 "Norme per la produzione di
sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 30" che disciplina la coltivazione delle piante delle
principali specie allogame e non allogame individuate dalla Giunta
regionale;
preso atto che l'art. 3 della predetta legge, al comma 3, prevede che
la Giunta regionale possa stabilire la creazione di aree di pre-uso e
definire le priorita' nel caso in cui la presenza contemporanea di
diverse specie, sottospecie, varieta' e gruppi di varieta' possa
causare danni alla produzione sementiera locale;
richiamate:
- la propria deliberazione n. 1281 del 27 luglio 1998, con la quale si
e' provveduto ad individuare le specie di piante allogame e non
allogame, secondo quanto previsto al comma 1 del citato art. 3,
nonche' la successiva integrazione contenuta nella deliberazione n.
3074 del 28 dicembre 2001;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 210 in data
21 gennaio 1999, ed in particolare il punto 4, paragrafi 1 e 2,
dell'allegato parte integrante che:
- definisce quali aree di pre-uso, le aree nelle quali e' stabilita
priorita' di coltivazione a favore di gruppi di varieta';
- stabilisce le distanze minime che devono essere mantenute nelle aree
in cui sia attribuito un diritto di pre-uso fra le varieta' aventi
tale diritto e le altre colture;
- la propria deliberazione del 16 febbraio 2004, n. 279, con la quale
si e' provveduto, a seguito di richiesta presentata dall'Associazione
Italiana Sementi - in nome e per conto delle aziende sementiere
interessate - alla modifica delle aree di pre-uso per la coltivazione
della specie barbabietola da zucchero da seme, precedentemente
individuate con deliberazione n. 2555 del 29 dicembre 2000;
atteso:
- che l'Emilia-Romagna si colloca come prima regione in Italia per la
moltiplicazione delle colture da seme ed in particolare della bietola
da zucchero;
- che, nonostante la drastica riduzione della coltivazione della
barbabietola da zucchero determinata dalla riforma dell'Organizzazione
Comune di Mercato del settore, la richiesta di moltiplicare il seme
della suddetta specie ha avuto un incremento in particolare per le
caratteristiche pedoclimatiche del territorio regionale, per la
professionalita' delle imprese sementiere che vi operano e degli
agricoltori, nonche' per le garanzie offerte dalla vigente
legislazione regionale;
considerato:
- che  negli ultimi anni tuttavia in piu' occasioni, ed in particolare
nel 2007, si e' presentato il problema di inquinamento del seme di
barbabietola da zucchero, causato in gran parte dalla presenza di
campi portaseme di bietola da orto e da costa, anche se le distanze
mantenute fra gli impianti erano pari o superiori a quelle attualmente
previste dalle disposizioni di cui alla citata deliberazione 279/04;
- che diversi fattori, tra i quali l'evoluzione tecnica nella
moltiplicazione della barbabietola da zucchero, quale ad esempio la
maggiore sensibilita' dei nuovi materiali genetici all'inquinamento da
polline, unita ad una aumentata frequenza ed intensita' di eventi
meteo climatici anomali e/o particolarmente intensi, hanno reso
insufficienti le prescrizioni fissate con le predette disposizioni
regionali;
- che i dati medi degli ultimi anni confermano che la coltura
sementiera di barbabietola da zucchero interessata dal potenziale
inquinamento rappresenta, rispetto a quella di barbabietola da orto e
da costa, la coltura a maggiore valore sia in termini assoluti
(superficie dedicata e Plv) sia in termini relativi (Plv/ettaro);
ritenuta la necessita' di prevenire i danni derivanti dal mancato
isolamento spaziale alle suddette coltivazioni ridefinendo le attuali
disposizioni inerenti le colture sementiere di bietole da orto e da
costa a favore delle bietole da zucchero con riferimento:
a) alle distanze da tenersi nelle aree limitrofe ai confini delle aree
di pre-uso;
b) alle distanze da tenersi fra varieta' di gruppi diversi a quello
avente diritto di pre-uso;
c) alle zone nelle quali e' possibile effettuare le coltivazioni
sementiere di barbabietole da orto e da costa, anche ridelimitando
l'estensione della attuale zona di pre-uso della barbabietola da
zucchero al fine di disporre di un ulteriore territorio potenzialmente
utilizzabile per la produzione di sementi di barbabietole da orto e da
costa in alternativa al territorio nel quale viene esclusa tale
possibilita';
preso atto:
- che gli aspetti tecnici della tematica in questione e le ipotetiche
soluzioni sono stati discussi lungamente dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della L.R. 2/98, in piu' sedute
del Comitato stesso;
- che il Comitato non e' tuttavia addivenuto ad una possibile
soluzione unanimamente condivisa sulla questione;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso sulla
presente deliberazione dal Direttore generale Agricoltura, dott.
Valtiero Mazzotti, ai sensi dei citati articolo di legge e
deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate, le aree di pre-uso approvate con
deliberazione n. 279 del 16 febbraio 2004 come segue:
a) il confine ovest della zona A di pre-uso e' individuato nel
percorso dell'autostrada A13 da Bologna al fiume Po;
b) di istituire una zona di rispetto a sud della Via Emilia, entro la
quale non possono essere poste in essere ne' coltivazioni portaseme di
barbabietola da zucchero ne' di barbabietole da orto e da costa. Tale
zona insiste nel tratto compreso tra Bologna e Cesena, su di un
territorio della profondita' di circa m 5.000 dalla Via Emilia stessa,
ed e' delimitata come segue:
Confine Ovest: Provinciale n° 65 Bologna-Pianoro, Loiano. Da Case
Grandi Via Bruno Buozzi e Via Montecalvo. Da Monte Calvo linea retta
fino a Cavaliera, poi a sud fino a intersezione con Via Bianchina,
incrocio Via Piastrino, incrocio Via Tolara di sopra fino a
Settefonti. Da Settefonti  linea retta fino a Liano. Da Liano Via
Liano, poi Via del Partigiano, Via Viara fino a incrocio Via Fiagnano,
incrocio Via S. Martino San Martino in Pedriolo, Via San Martino
incrocio Via Fiagnano, incrocio Via Mercati, incrocio Via Valsellustra
e prosecuzione Via Vallette, incrocio Via Pieve S. Andrea fino
incrocio Via Ponticelli Pieve, incrocio Via Montanara a Nord fino
incrocio Via Sbago, intersezione fiume Santerno Via Arselle, da
incrocio con Via Sabbioni, linea retta fino a Mazzolano Via Mazzolano
incrocio con Via Lotta, Via Lotta incrocio con Via Veruletta, Via
Veruletta incrocio Via Cornacchia, Via Cornacchia incrocio Via
Campolasso, Via Campolasso incrocio Via Ossano, Via Ossano incrocio
Via Bologna, Cuffiano, Via Fantaguzzi, attraversamento fiume Senio,
Via Tebano fino incrocio con Via Pideura, Pideura, Via Pideura fino a
incrocio con Via Castel Raniero, Via Castel Raniero fino incrocio con
Via Errano Errano Via Chiusa di Errano, Via Sarna Via Tuliero
Pettinara Via Tuliero fino a incrocio Via Modigliana verso Rivalta
fino incrocio Via Canovetta, Via Canovetta fino incrocio Via Santa
Lucia, Via Balzetta, Via San Biagio Antico verso Via Salita di Oriolo
Ponticello Via del Passo, Via Castel Leone Castiglione Via Ca Talenta,
Via dei Sabbioni fino incrocio Via Campagna di Roma, Via Campagna di
Roma fino a Via del Braldo Rovere attraversamento fiume Montone
altezza Via Braga, fino a Via del Tesoro, Via Tomba, Via Bovarina, Via
Veclezio, Via Pontirola, attraversamento fiume Rabbi, Via Appennino
fino incrocio con Via Malaguaia, Via Malaguaia fino a Via Monda, Via
Monda fino incrocio Via Bidente, Para Via Para fino incrocio Via
Molino Selbagnone, Via Tro Meldola fino incrocio Via Gatti, Via Gatti
e prosecuzione Via Pasticciano linea retta fino a Viale Resistenza
Bertinoro prosecuzione Via Gamberone, Via Cerbiano Bracciano Via
Lizzano Lizzano, Via Settecrociari fino incrocio Via Cupa, fino
incrocio Via del Priolo, Via Chiesa di Tipano, attraversamento Savio,
fino intersezione Via Riversano e retta per Rio Eremo, Via Sorrisoli
Saiano Via Sorrisoli e prosecuzione Via Madonna dell'Ulivo Carpineta
Via Castellofino incrocio Via Calisese, Via Calisese Calisese  Via
Malanotte, Via Cesena Badia, Via Cesena incrocio torrente Rigossa,
lato nord torrente Rigossa fino all'intersezione con la Via Emilia;
2) di stabilire che, all'interno delle aree di pre-uso esistenti,
varieta' di gruppi diversi da quello che gode del diritto di pre-uso
non possano essere coltivate se non a distanze dalle colture aventi
diritto di pre-uso superiori a m. 5.000;
3) di stabilire altresi' che, qualora le distanze richiamate al
sopracitato punto 2) o le prescrizioni di cui al punto 1b) risultino
non rispettate, le colture non aventi diritto debbano essere
eliminate, in conformita' alle norme indicate all'art. 6 della L.R.
2/98;
4) di confermare, fatte salve le modifiche di cui sopra, quanto a suo
tempo disposto con delibera 279/04;
5) di trasmettere la presente deliberazione agli Enti territorialmente
competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui
all'art. 6 della L.R. 2/98;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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