REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2008, n. 1661

Provvedimenti per potenziare il sistema regionale di protezione civile. Approvazione VIII fase del programma per la realizzazione di strutture provinciali, sovracomunali e comunali (artt. 4 e 5, L.R. 1/2005). Fondo reg.le di protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di stabilire che i finanziamenti di cui alla seguente tabella, gia'
previsti dalla deliberazione 747/07, vengano stralciati dal programma
ivi rappresentato poiche' i beneficiari non hanno provveduto a inviare
alla Agenzia di Protezione civile la documentazione richiesta entro la
scadenza prevista dalla stessa deliberazione
- beneficiario: Comune Imola (BO), Comune: Imola, strutt. CS,
finanziam. Euro 30.000,00;
- beneficiario: Comune Castel del Rio (BO), Comune: Castel del Rio,
strutt. CS, finanziam. Euro 70.000,00;
- beneficiario: Comune Fontanelice (BO), Comune: Fontanelice, strutt.
CS, finanziam. Euro 100.000,00;
- beneficiario: Provincia Piacenza (PC), Comune: Rivergaro, strutt.
COM, finanziam. Euro 19.000,00;
- beneficiario: Comune Trecasali (PR), Comune: Trecasali, strutt. CS,
finanziam. Euro 35.000,00;
Totale beneficiari n. 5, finanziam. Euro 254.000,00
2) di modificare l'importo della programmazione  della VII fase del
programma approvata con le proprie deliberazioni 747/07 e 2230/07 da
3.225.000,00 Euro a 2.971.000,00 Euro previa riduzione dell'importo di
Euro 254.000,00 programmato sul Capitolo 47388;
3) di approvare, la ottava fase del programma pluriennale degli
interventi di potenziamento del sistema di protezione civile
disponendo la concessione, per il tramite dell'Agenzia regionale di
Protezione civile di un contributo complessivo di Euro 3.229.000,00 a
favore degli Enti locali, elencati nell'Allegato 2, che provvederanno
alla realizzazione delle strutture di protezione civile aventi le
caratteristiche di cui all'Allegato 1, essendo gli allegati parti
integranti e sostanziali del presente atto;
4) di procedere all'assegnazione concessione ed impegno della somma di
3.179.000,00 Euro (risultando la somma di Euro 50.000,00 gia'
impegnata con propria deliberazione 1570/08) per l'attuazione del
programma sopra illustrato, per le motivazioni descritte in premessa;
5) di impegnare la spesa complessiva  di Euro 3.179.000,00 Euro  per
consentire all'Agenzia regionale l'espletamento delle relative 
procedure, registrando  l'impegno  al n. 3901 sul Cap. 47388
"Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di Protezione
civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del
sistema regionale di protezione civile appartenenti alla Pubblica
Amministrazione per la realizzazione di strutture operative
territoriali finalizzate al potenziamento del sistema (art. 138, comma
16, Legge 23 dicembre 2000 n. 388; art. 4 L.R. 7 febbraio 2005, n. 1)
- Mezzi statali" UPB 1.4.4.3.17403 del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2008 che presenta la necessaria disponibilita';
6) di dare atto che ad esecutivita' della presente deliberazione, il
Dirigente regionale competente provvedera', con propri atti formali
alla liquidazione delle somme assegnate e concesse con il presente
provvedimento, anche in piu' soluzioni, sulla base di una stima di
fabbisogno quantificata dall'Agenzia regionale di Protezione civile;
7) di dare atto che per l'attuazione del centro sovracomunale di
Protezione civile del Comune di Faenza integrato con la sede del
distaccamento dei Vigili del fuoco di Faenza l'Agenzia provvedera' a
versare entro il 15 novembre 2008 il relativo contributo al Ministero
degli interni cosi' come previsto dalla convenzione citata in
premessa;
8) di dare atto che all'attuazione di tutti gli altri interventi cui
al punto 3 ed all'impiego delle relative risorse finanziarie l'Agenzia
provvedera' nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari dello Stato e della Regione e in conformita' a quanto
previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilita', al
verificarsi delle condizioni e secondo le tempistiche sottoindicate:
a) entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione gli Enti beneficiari presentano
all'Agenzia regionale la seguente documentazione relativa all'intera
struttura da realizzare:
- progetto definitivo o equipollente corredato del quadro economico e
relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si
configurano come lavori pubblici;
- atto di approvazione delle specifiche tecniche e del quadro
economico per tutti gli interventi che si configurano come
acquisizione di beni e servizi;
b) in esito alla verifica di conformita' di quanto sopra, il Direttore
dell'Agenzia regionale dispone la concessione ai soggetti beneficiari
dei contributi in questione; in mancanza lo stesso Direttore comunica
a questa Giunta regionale i contributi da stralciare dal programma di
assegnazione approvato con il presente atto;
c) i lavori e/o le forniture descritti dalla documentazione di cui al
precedente punto a) devono iniziare entro un anno dalla data di
adozione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al
precedente punto b); a dimostrazione di cio' i soggetti beneficiari
inviano all' Agenzia regionale di Protezione civile, entro tredici
mesi dalla concessione dei finanziamenti di cui al precedente punto
b):
- verbale di consegna dei lavori per tutti gli interventi che si
configurano come lavori pubblici;
- atto di aggiudicazione della fornitura per tutti gli interventi che
si configurano come acquisizione di beni e servizi;
d) entro tredici mesi dalla data di adozione del provvedimento di
concessione di cui al precedente punto b), gli enti beneficiari
possono richiedere all' all'Agenzia regionale la corresponsione del
40% del contributo concesso producendo, oltre alla documentazione di
cui sopra, una dichiarazione dell'ente beneficiario attestante il
proprio impegno a restituire la quota di finanziamento gia' ottenuta
ed eventualmente non spesa entro tre anni dalla data di adozione del
provvedimento di concessione;
e) in esito alla verifica di conformita' di quanto sopra il Direttore
dell'Agenzia provvede all'assunzione del relativo impegno di spesa;
f) i lavori e/o le forniture relative agli interventi di cui
all'Allegato 2 devono essere ultimati entro tre anni dal provvedimento
di concessione del finanziamento di cui al precedente punto b); a
dimostrazione di cio' i soggetti beneficiari inviano all'Agenzia
regionale di Protezione civile la rendicontazione di cui al punto
seguente nei termini ivi descritti; in mancanza il Direttore
dell'Agenzia revoca, anche parzialmente, la concessione dei contributi
di cui al precedente punto b), recupera le somme gia' ricevute e non
spese dall'ente beneficiario e comunica il fatto a questa Giunta
regionale per le determinazioni conseguenti;
g) entro tre anni dalla concessione dei contributi di cui al
precedente punto b), il soggetto beneficiario e' tenuto a presentare
la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di tutto
quanto descritto dalla documentazione di cui al precedente punto a);
h) in esito alla verifica di conformita' di quanto sopra il Direttore
dell'Agenzia provvede all'assunzione del relativo impegno di spesa ove
non vi abbia gia' provveduto come previsto al precedente punto d);
i) di stabilire che i Comuni e le Comunita' Montane beneficiari dei
finanziamenti devono assicurarsi che le caratteristiche tecniche degli
interventi di propria competenza risultino integrabili e compatibili
con quelle utilizzate dal sistema provinciale e regionale di
protezione civile;
9) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel  
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Tipologie e caratteristiche delle strutture del sistema regionale di
protezione civile
a) Centri operativi unificati provinciali di protezione civile (CUP)
I Centri operativi debbono:
- essere sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente
costituita da uffici della Provincia e del Comune o dei Comuni che
realizzano questa struttura insieme con la Provincia;
- essere centro di coordinamento delle associazioni del volontariato
provinciale e/o locale di protezione civile;
- essere base delle colonna mobile operativa provinciale e regionale;
- essere centro di gestione della protezione civile a livello
provinciale in emergenza e in tempo di pace;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- disporre di sedi e attrezzature che, in linea di massima, abbiano le
seguenti caratteristiche:
1) il luogo deve essere:
- individuato nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 "Linee guida per
l' individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture
prefabbricate di protezione civile";
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e
autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie
compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
- servito dalle reti di acqua, fogne, elettricita', telefonia fissa e
cellulare;
2) l'area deve:
- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed,
eventualmente, di macchine operatrici;
- contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo
industriale;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di
container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di
elicotteri;
3) l'edificio civile deve:
- avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici
strategici per le finalita' di protezione civile,
- comprendere spazi adatti a contenere:
• uffici protezione civile della Provincia,
• uffici protezione civile del Comune o dei Comuni che realizzano
questa struttura insieme con la Provincia,
• uffici del volontariato protezione civile,
- una segreteria attrezzata con centralino telefonico,
- una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che
coordinano le operazioni di emergenza,
- una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per
l'attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza
e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio
; la sala operativa potra' essere costituita da diversi ambienti
opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala
decisioni;
- comprendere eventualmente spazi adatti a contenere:
- l'ufficio provinciale del Corpo Forestale dello Stato,
- l'ufficio della polizia provinciale,
- l'ufficio della polizia urbana del capoluogo,
- l'ufficio delle strutture operative del comune capoluogo,
- la cucina e la mensa per gli addetti ai vari uffici e servizi,
- la foresteria per eventuali ospiti;
4) Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:
- consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici,
camion, automobili;
- consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in
fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro,
pompe, ecc.,
- consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza
quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc.
b) Aree di ammassamento (AA)
Le Aree di ammassamento debbono:
- essere adatte all'ammassamento di materiali e alla predisposizione
di campi base per le operazioni di emergenza;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- avere, in linea di massima, le caratteristiche di seguito
descritte:
- essere individuate nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 "Linee guida
per l' individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture
prefabbricate di protezione civile" e deve essere:
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e
autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricita', telefonia
fissa e cellulare.
2) L'area deve:
- avere almeno la dimensione di mq 5.000;
- essere dotata di urbanizzazione e reti impiantistiche adatte alla
installazione del campo base dei soccorritori;
- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed,
eventualmente, di macchine operatrici;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di
container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di
elicotteri.
3. Gli eventuali edifici debbono avere le caratteristiche antisismiche
che si richiedono agli edifici strategici per le finalita' di
protezione civile.
c) Strutture di prima assistenza (SPA)
(sostituisce la denominazione "Centri di Ricovero - CR" utilizzata nei
precedenti programmi)
Le Strutture di prima assistenza debbono:
- fornire un primo ricovero a persone evacuate perche' vittime di
calamita' o sottoposte a grave rischio;
- offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- avere, in linea di massima, le caratteristiche di seguito
descritte:
1) il luogo deve essere individuato nel rispetto dei criteri fissati
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio
2005 "Linee guida per l' individuazione di aree di ricovero di
emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile" e deve
essere:
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e
autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricita', telefonia
fissa e cellulare;
2) l'area di pertinenza del Centro deve:
- consentire la sosta di autobus, camion, automobili;
- contenere edifici adatti al ricovero anche temporaneo di persone e/o
consentire la realizzazione di una tendopoli, il tutto per ospitare un
numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza
ipotizzano la necessita' di evacuazione;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di
elicotteri;
3) gli eventuali edifici debbono:
- avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici
strategici per le finalita' di protezione civile;
- essere capaci di ospitare un numero di persone commisurato a quello
per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessita' di evacuazione;
in particolare si fa notare che secondo la citata direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 ". . . . nel
caso di grave evento sismico la popolazione da assistere, almeno per i
primi giorni, coincide, indipendentemente dai danni, con tutta la
popolazione residente nel centro storico del Comune . . . . ".
d) Centri operativi sovracomunali di protezione civile (CS)
I Centri operativi sovracomunali debbono:
- essere sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente di
protezione civile;
- integrare possibilmente sedi e/o attrezzature dei Vigili del Fuoco,
del Corpo Forestale dello Stato, delle associazioni del volontariato
di protezione civile e delle altre strutture operative di protezione
civile;
- corrispondere eventualmente con la sede del Centro operativo misto o
del Centro operativo comunale di cui ai punti seguenti;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- disporre di sedi e attrezzature che, in linea di massima, abbiano le
seguenti caratteristiche:
1) il luogo deve essere:
- individuato nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 "Linee guida per
l' individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture
prefabbricate di protezione civile";
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e
autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie
compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
- servito dalle reti di acqua, fogne, elettricita', telefonia fissa e
cellulare;
2) l'area deve:
- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed,
eventualmente, di macchine operatrici;
- contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo
industriale;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di
container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di
elicotteri;
3) l'edificio civile deve:
- avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici
strategici per le finalita' di protezione civile,
- comprendere spazi adatti a contenere gli uffici e i locali tecnici
del distaccamento dei Vigili del Fuoco e/o delle associazioni del
volontariato di protezione civile e/o dei servizi di protezione civile
degli enti locali,
- comprendere spazi eventualmente adatti a contenere il Centro
operativo misto o del Centro operativo comunale di cui ai punti
seguenti;
4) Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:
- consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici,
camion, automobili;
- consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in
fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro,
pompe, ecc.;
- consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza
quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc.
e) Centri operativi misti (COM)
I Centri operativi misti debbono:
- dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile di
un gruppo di Comuni;
- offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio dei
comuni di cui sopra;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- avere, di massima, le caratteristiche di seguito descritte:
1) il luogo deve essere:
- ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri piu'
periferici che verso le linee di comunicazione nazionali;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricita', telefonia
fissa e cellulare;
- prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto,
ammassamento, sosta;
2) l'edificio civile deve essere:
- dotato delle caratteristiche antisismiche che si richiedono agli
edifici strategici per le finalita' di protezione civile,
- dotato di un sistema di collegamenti telefonici e informatici
autonomo da quello dell' ente eventualmente ospitante,
- facilmente accessibile dalla viabilita' ordinaria,
- dotato di parcheggi,
- dotato di spazi almeno adatti a contenere:
• una segreteria attrezzata con centralino telefonico,
• una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che
coordinano le operazioni di emergenza,
• una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per
l'attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza
e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio;
la sala operativa potra' essere costituita da diversi ambienti
opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala
decisioni;
3) deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni
e telecomunicazioni. Tali attrezzature possono essere quelle di
seguito esemplificate:
- 2 PC desktop;
- 1 PC portatile;
- 1 stampante A3;
- 1 stampante portatile;
- 2 fax con funzionalita' di fotocopiatrice;
- 1 fotocopiatrice;
- 1 scanner;
- 2 cellulare GSM;
- 1 cellulare-modem applicabile al PC portatile;
- 1 radioRT VHF fissa;
- 2 radioRT VHF portatile;
- 1 radioRT CB fissa;
- 1 gruppo di continuita';
4) deve essere disponibile attrezzatura informatica software e
hardware che permetta la connessione Internet e la lettura e
l'elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia e
dalla Regione.
f) Centri operativi comunali (COC)
I Centri operativi comunali debbono:
- dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile
del Comune;
- offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio del
comune;
- avere, di massima, le caratteristiche di seguito descritte:
1) il luogo deve essere:
- ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri piu'
periferici che verso le linee di comunicazione nazionali;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricita', telefonia
fissa e cellulare;
- prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto,
ammassamento, sosta;
2) l'edificio civile deve essere:
- dotato delle caratteristiche antisismiche che si richiedono agli
edifici strategici per le finalita' di protezione civile,
- facilmente accessibile dalla viabilita' ordinaria,
- dotato di parcheggi,
- dotato di spazi adatti a contenere:
• una segreteria attrezzata con centralino telefonico,
• una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che
coordinano le operazioni di emergenza,
• una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per
l'attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza
e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio;
la sala operativa potra' essere costituita da diversi ambienti
opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala
decisioni.
3) Deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni
e telecomunicazioni. Tali attrezzature possono essere quelle di
seguito esemplificate:
- 2 PC desktop;
- 1 stampante A3;
- 1 fotocopiatrice;
- 1 scanner;
- 2 cellulari GSM;
- 1 radioRT VHF fissa;
- 2 radioRT VHF portatile;
- 1 radioRT CB fissa;
- 1 gruppo di continuita';
4) deve essere disponibile attrezzatura informatica software e
hardware che permetta la connessione Internet e la lettura e
l'elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia e
dalla Regione.
g) Requisito comune a tutte le strutture del sistema regionale di
protezione civile - Sistema della cartellonistica
1) Le strutture di protezione civile debbono essere segnalate in
maniera tale che la loro presenza entri a far parte della
consapevolezza dei cittadini; a questo scopo un sistema di
cartellonistica unificato per tutta la regione Emilia-Romagna e' stato
definito dalla DGR 1445/07; si raccomanda agli enti attuatori di
dotare ogni struttura degli opportuni cartelli di segnalazione.
2) E' opportuno che anche all' interno delle strutture di protezione
civile venga adottato un sistema di cartellonistica unificato che
segnali i differenti uffici e gli spazi con specifiche destinazioni;
la stessa DGR fornisce suggerimenti anche per la realizzazione di
questo sistema di cartelli.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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