REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2008, n. 1405

L.R. 46/93. Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei contributi all'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 27 dicembre 1993, n. 46  "Contributi per la promozione
dei prodotti enologici regionali" quale risulta dalle modifiche
apportate con la L.R. 16 maggio 1996 "Modifica dell'art. 2 della L.R.
27 dicembre 1993, n 46 contributi per la promozione dei prodotti
enologici regionali";
preso atto dell'esito positivo dell'esame di compatibilita'
comunitaria della predetta legge effettuato dalla Commissione Europea,
comunicato con nota SG(96)D 6018 dell'1 luglio 1996, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 100 del 28 agosto
1996;
considerato che al fine di assicurare la coerenza tra i contributi
concessi nell'ambito della politica agricola comune e gli aiuti
previsti dai singoli Stati membri la Commissione ha adottato gli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);
atteso che con tali orientamenti la Commissione ha fissato i criteri
generali sia per l'istituzione di nuovi regimi di aiuto sia  per
l'adeguamento dei regimi esistenti, rinviando anche alle disposizioni
previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006 relativamente agli aiuti di Stato
a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di
prodotti agricoli;
dato atto che i citati Orientamenti prevedono al paragrafo VIII. F 
l'obbligo di adeguamento dei regimi di aiuto esistenti entro il 31
dicembre 2007;
richiamata la propria deliberazione n. 1903 del 3 dicembre 2007
concernente "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013. Adeguamento attivita'
amministrativa relativamente ai regimi di aiuto previsti dalla
normativa regionale vigente" ed in particolare il punto 2) del
dispositivo, laddove prevede che con l'approvazione di specifici
criteri si provvedera' all'adeguamento nel quadro delle previsioni di
cui all'Allegato A della medesima deliberazione 1903/07;
ritenuto, pertanto, necessario definire i criteri e le modalita'
d'intervento previste dalla Legge regionale 46/93 sopra richiamata per
renderli conformi alla normativa comunitaria, precisando la categoria
dei beneficiari, rideterminando i limiti di contribuzione e le
tipologie di spesa ammissibili ad aiuto e disciplinando il
procedimento istruttorio, come stabilito nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
ritenuta la necessita', in deroga a quanto previsto dal predetto
allegato, di prevedere che la domanda di contributo  per l'anno 2008
sia presentata entro 45 giorni dalla adozione del presente atto;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare  art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso sulla
presente deliberazione ai sensi dei citati articoli di legge e
deliberazione, dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero
Mazzotti;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare - ai fini dell'adeguamento agli "Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013" - i criteri e le modalita' di attuazione della L.R. 46/93 e
successive modifiche quali risultano dall'Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire che la domanda di accesso ai finanziamenti attivati
dalla legge sopra indicata per l'anno 2008 deve pervenire
perentoriamente alla Regione - Servizio Valorizzazione delle
produzioni della Direzione generale Agricoltura - entro 15 giorni
dall'adozione della presente deliberazione;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
L.R. 29 dicembre 1993, n. 46 e successive modifiche concernente
contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali
Criteri e modalita' di attuazione
A) Premessa
L'intervento finanziario per la promozione dei prodotti enologici
regionali previsto dalla L.R. 29 dicembre 1993, n. 46 e successive
modifiche (di seguito indicata per brevita' "legge regionale"), e'
disciplinato dai seguenti criteri.
La legge regionale individua l'Associazione "Enoteca regionale
Emilia-Romagna" con sede in Dozza (Bologna) quale soggetto idoneo a
favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini regionali di
qualita' a marchio IGT, DOC, DOCG e di quelli ottenuti con metodi di
agricoltura biologica e integrata nonche' dei prodotti derivati dalla
lavorazione dell'uva e del vino a denominazione d'origine riconosciuta
ai sensi del Reg. CE n. 510/2006.
L'art. 2  della legge regionale prevede la concessione di contributi -
per il funzionamento della mostra permanente dei vini regionali e per
l'attivita' di promozione e informazione, di comunicazione
istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo
del vino e dei prodotti vitivinicoli - sulla base di programmi
deliberati e presentati dall'Associazione "Enoteca regionale
Emilia-Romagna".
Il programma - costituito dal piano preventivo dei costi  e dalla
relazione illustrativa - individua le finalita', gli obiettivi
specifici e le spese previste per lo svolgimento delle attivita'.
Tutte le attivita' devono essere realizzate nell'anno solare di
riferimento.
Le percentuali di contributo sono definite conformemente a quanto
stabilito nell'articolo sopra richiamato e nel rispetto degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
B) Condizioni
La concessione di contributi all'Associazione "Enoteca regionale
Emilia-Romagna" e' subordinata alla condizione che l'Associazione sia
dotata di uno statuto e di un regolamento in cui siano esplicitate le
finalita' previste dalla legge regionale. L'Associazione dovra'
inoltre dimostrare che fra gli associati siano ricompresi i produttori
singoli o associati, i consorzi di tutela dei vini a denominazione
d'origine, nonche' enti di diritto pubblico ed organismi di diritto
privato.
Il Consiglio di amministrazione deve essere composto almeno per i due
terzi dai soci produttori.
Al fine di assolvere alle finalita' previste dall'art. 1 della legge
regionale l'Associazione deve svolgere direttamente le attivita'
strettamente connesse alla sua natura istituzionale, quali la gestione
della Mostra permanente, la programmazione e la progettazione delle
attivita' di promozione.
Puo' pertanto essere affidata a terzi - se ritenuto necessario - la
mera esecuzione delle attivita' di promozione, mediante la
stipulazione di appositi contratti.
Conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C
319/01), paragrafo IV.J - Aiuti destinati a promuovere la produzione e
la commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e dal
paragrafo IV.K - Prestazioni di assistenza tecnica nel settore
agricolo, le attivita' di partecipazione a manifestazioni fieristiche,
di realizzazione di convegni, di formazione generale, di ricerche di
mercato devono essere erogate a favore dei produttori primari
rientranti nella definizione di piccole e medie imprese, contenuta
nell'Allegato I del Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001
"Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese".
C) Domanda di contributo
La domanda di contributo - redatta secondo il modello allegato ai
presenti criteri - deve essere sottoscritta dal rappresentante legale
dell'Associazione nel rispetto delle norme previste dal DPR 445/00.
Pertanto alla domanda deve essere allegata fotocopia leggibile di un
valido documento di identita' del sottoscrittore.
La domanda di contributo e la documentazione allegata devono essere
presentate direttamente o inviate (fara' fede la data del timbro
postale) alla Direzione generale Agricoltura della Regione
Emilia-Romagna - Segreteria del Servizio Valorizzazione delle
produzioni, Viale Silvani n. 6, 40122 Bologna, entro e non oltre il 20
dicembre dell'anno precedente a quello in cui s'intendono realizzare
le attivita'.
Per l'anno 2008 la domanda dovra' essere presentata entro 15 giorni
dalla data di adozione della deliberazione che approva i presenti
criteri.
E' ammessa la trasmissione telematica da casella di posta elettronica
certificata alla casella di posta elettronica certificata
agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it dei documenti informatici,
singolarmente sottoscritti con firma digitale, conformemente a quanto
previsto dal DLgs 7/3/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione
digitale".
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
a) copia dello Statuto e del Regolamento, ove modificati;
b) programma delle attivita' - articolato per Mostra permanente e per
le altre attivita' - e relativi piani dei costi;
c) relazione descrittiva concernente la correlazione delle spese
previste con le finalita' del programma;
d) elenco soci, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/00;
e) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00,
attestante:
e.1) la composizione del Consiglio di amministrazione;
e.2) la conoscenza dell'obbligo che i servizi resi dall'Associazione
Enoteca devono essere prestati solo a favore dei produttori primari
rientranti nella definizione di piccole e medie imprese, definite
all'Allegato I del Reg.(CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001
"Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese";
e.3) l'entita' di eventuali contributi ottenuti da Enti pubblici per
le stesse finalita';
e.4) le eventuali ulteriori istanze per l'accesso a contributi
pubblici riguardanti le stesse finalita';
f) copia della deliberazione con la quale si approva il programma
delle attivita', il piano dei costi e la relazione descrittiva.
D) Tipologie d'intervento, percentuale di aiuto e spese ammissibili
D.1) Mostra permanente (art. 2, comma 1, lettera a) della legge
regionale
La mostra permanente si prefigge lo scopo di far conoscere i prodotti
di qualita' dell'enologia della regione attraverso l'esposizione di
vini selezionati nella sede di Dozza (Bologna).
La mostra assolve principalmente ad una funzione di tipo espositivo
del prodotto.
Il contributo annuale per la mostra permanente non puo' superare il
90% della spesa ammessa.
Nell'ambito dell'attivita' di funzionamento della mostra permanente le
tipologie di spesa ammissibili sono:
- canone di locazione: locazione della sede. Ai fini
dell'ammissibilita' della spesa deve essere presentata copia del
relativo contratto;
- utenze: gas, luce, acqua, rifiuti, telefono. Le spese per i
cellulari aziendali sono ammesse nella misura massima del 70%;
- costi di gestione: spese di trasporto del materiale necessario per
la gestione della mostra permanente (massimo 2% della spesa
complessivamente ammessa a contributo),  canoni di manutenzione,
assistenza e riparazione beni propri, pulizia;
- spese generali: postali, assicurazioni per dipendenti e struttura,
cancelleria e materiali di consumo, abbonamenti a riviste del settore
(max 1000 Euro);
- personale: spese di personale necessario alla gestione della sede,
ivi compresi i costi di formazione,  addestramento e gestione paghe.
Sono escluse le spese di rappresentanza e le spese per gli
ammortamenti relativi agli allestimenti della sede.
D.2) Attivita' di comunicazione istituzionale e attivita' di
promozione (art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale)
D.2.a) Attivita' di comunicazione istituzionale
Si definisce attivita' di comunicazione istituzionale la campagna
informativa finalizzata alla diffusione di conoscenze di carattere
generico e al consumo consapevole dei prodotti derivati dall'uva.
Pertanto per la realizzazione della campagna informativa e dei
materiali promozionali non sono ammessi il riferimento alle imprese,
ai marchi di impresa e all'origine geografica dei prodotti, tranne nel
caso di denominazioni riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 479/2008
e n. 510/2006.
Rientrano in tale attivita' la partecipazione a manifestazioni
fieristiche, interventi di educazione al consumo, convegni finalizzati
alla diffusione di conoscenze scientifiche, realizzazione di materiale
informativo a carattere generico.
Il contributo per l'attivita' di comunicazione istituzionale puo'
essere concesso fino al 90% della spesa ammessa.
Fiere
Nell'ambito delle attivita' fieristiche sono ammissibili le seguenti
voci di spesa:
- spese d'iscrizione, affitto degli stand, spese di viaggio, spese per
la realizzazione di materiale promozionale.
Sono escluse spese di vitto e alloggio.
Educazione al consumo
Le attivita' di educazione al consumo consistono in interventi
informativi a carattere generico, finalizzati ad indurre il
consumatore al consumo consapevole dei prodotti del vino e dei suoi
derivati.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
- spese necessarie per la realizzazione dell'intervento, quali spese
per interpreti, di segreteria, per la realizzazione del materiale
informativo.
Convegni - seminari - workshop
Si tratta delle attivita' di organizzazione di convegni, seminari,
workshop finalizzati alla diffusione di conoscenze scientifiche e alla
formazione dei produttori.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
- spese per l'affitto e l'allestimento del sala convegno, spese di
segreteria, compenso per i relatori o esperti del settore, spese per
la realizzazione del materiale informativo, a condizione che non siano
menzionati marchi commerciali.
D.2.b) Attivita' di promozione
L'attivita' di promozione consiste nella realizzazione di iniziative
pubblicitarie finalizzate a diffondere le conoscenze dei prodotti
DOCG, DOC, IGT, riconosciuti ai sensi delle disposizioni del
Regolamento n. 479/08 e n. 510/2006, purche' rispettino le condizioni
previste dagli Orientamenti, paragrafo VI.D Aiuti alla pubblicita' dei
prodotti agricoli.
Per pubblicita' s'intende qualsiasi operazione tesa ad indurre gli
operatori economici ed i consumatori all'acquisto di un determinato
prodotto. Essa comprende il materiale distribuito ai consumatori allo
stesso scopo nonche' le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori
nei punti vendita, quali ad esempio le degustazioni.
Per beneficiare del contributo la campagna pubblicitaria non deve
essere focalizzata sui prodotti di una o piu' imprese determinate,
deve rispettare le norme di etichettatura e puo' fare riferimento
all'origine geografica solo se la denominazione corrisponde
esattamente a quella registrata.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
- spese di agenzia pubblicitaria, spese per la progettazione e
realizzazione del materiale pubblicitario, spese per l'acquisto degli
spazi pubblicitari, spese per servizio ufficio stampa, spese per
allestimento degli spazi per le degustazioni, spese relative al
personale addetto alla degustazione;
- spese per la realizzazione di ricerche di mercato, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 14, punto 2, lettera a) del Regolamento
(CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato  agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del
Regolamento (CE) n. 70/2001.
Il contributo per tale attivita' puo' essere concesso fino al 50%
della spesa ammessa.
E) Istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi
Il Servizio competente all'effettuazione delle istruttorie - a
preventivo ed a consuntivo - e' il Servizio Valorizzazione delle
produzioni.
Il responsabile del procedimento e' individuato nel Responsabile del
predetto Servizio.
La fase istruttoria a preventivo comporta la verifica dei requisiti di
ammissibilita' della domanda di contributo, del programma
dell'attivita' e delle spese previste.
Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, il Responsabile del
Servizio approva il programma, quantificando la spesa ammessa ed il
contributo complessivamente concedibile per la realizzazione del
programma, nei limiti degli stanziamenti recati dai pertinenti
capitoli del bilancio regionale.
Con lo stesso atto si dispone contestualmente la concessione dei
contributi e l'assunzione dei relativi impegni, fermo restando il
rispetto dei vincoli previsti dall'art. 6 del DL 2 marzo 1989, n. 65,
convertito nella Legge 26 aprile 1989, n. 155.
La liquidazione dei contributi e' effettuata in due soluzioni come
segue:
- acconto, contestualmente alla concessione, nel limite degli importi
impegnati;
- saldo, previa presentazione del rendiconto con le modalita' di cui
alla successiva lettera D) e subordinatamente all'approvazione del
rendiconto delle spese sostenute per le attivita' svolte nell'anno
precedente a quello cui si riferisce il saldo da liquidare.
F) Rendicontazione e liquidazione del saldo del contributo
Il rendiconto - redatto sotto forma di dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi del DPR 445/00 dal rappresentante legale dell'Associazione
Enoteca regionale Emilia-Romagna - deve essere presentato entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e deve contenere
l'elenco analitico delle spese e dei relativi titoli giustificativi.
Esso deve essere redatto in forma comparabile con il piano dei costi
presentato in sede di domanda e deve essere corredato dalla seguente
documentazione:
a) relazione conclusiva sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Associazione nella quale siano evidenziati:
a.1) il raggiungimento delle finalita' di valorizzazione previste
dalla legge regionale;
a.2) la correlazione delle spese sostenute con le finalita' del
programma;
b) copia dei documenti fiscali i cui pagamenti siano comprovati
secondo le modalita' di cui al terzo capoverso della presente lettera
F)
c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00 dal
rappresentante legale attestante:
c.1) che tutte le spese indicate nel rendiconto sono state sostenute
per la realizzazione del programma;
c.2) che tutte le spese indicate sono supportate da titoli
giustificativi, regolarmente emessi e quietanzati. I pagamenti devono
essere provati secondo le modalita' di cui al terzo capoverso della
presente lettera F);
c.3) che tali spese sono regolarmente registrate nella contabilita' e
chiaramente identificabili per voce di costo;
c.4) che gli originali dei titoli giustificativi sono conservati e
disponibili presso la sede dell'Associazione;
c.5) che detti titoli non sono stati utilizzati per conseguire altri
contributi pubblici;
c.6) di essere a conoscenza che detti titoli non potranno essere
utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
c.7) il regime IVA applicato nonche' l'eventuale indetraibilita' degli
oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese;
c.8) il possesso da parte delle imprese beneficiarie dei servizi resi
dall'Associazione dei requisiti di piccola e media impresa come
definiti all'Allegato I del Reg.(CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001
"Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese";
c.9) che ne' i beneficiari dei servizi resi dall'Associazione ne'
l'Associazione medesima sono sottoposti a procedura concorsuale.
Presso la sede amministrativa dell'Associazione dovra' essere
conservata e resa disponibile per i controlli da effettuare ai sensi
della successiva lettera H "Controlli" la seguente documentazione,
debitamente quietanzata:
a) per le spese sostenute per consulenze esterne e per le prestazioni
di servizi da parte di terzi: fatture o note di addebito di
professionisti o societa' di consulenza, contenenti specifica
causale;
b) per le spese per acquisti di beni di consumo: fatture o ricevute
fiscali emesse dai fornitori, contenenti specifica causale.
I titoli di spesa ed i relativi pagamenti devono:
a) essere in regola con la normativa vigente sul bollo;
b) dimostrare il collegamento tra il titolo di spesa e il relativo
pagamento attraverso i seguenti elementi: fornitore, data e numero
documento, importo.
I pagamenti devono essere dimostrati secondo una delle seguenti
modalita': assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico
bancario, carte di credito o di debito e relativo estratto conto.
Il pagamento in contanti e' consentito esclusivamente per i pagamenti
effettuati all'estero e comunque per importi non superiori al 2% della
spesa ammessa per l'attivita' cui il pagamento si riferisce.
Non sono ammesse quietanze dirette o dichiarazioni liberatorie da
parte delle ditte fornitrici quale attestazione dell'avvenuto
pagamento, con la sola eccezione di cui al capoverso precedente.
La liquidazione del saldo e' disposta - nel rispetto delle norme
vigenti in materia di contabilita' regionale - con atto del
Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, previa
istruttoria del Servizio che attesti la rispondenza delle voci del
programma realizzato rispetto al programma approvato, fermo restando
quanto previsto alla successiva lettera G "Varianti".
G) Varianti
Sono ammissibili varianti al programma, fermo restando l'importo
massimo di contributo concesso distintamente per il funzionamento
della Mostra permanente e per le altre attivita'.
Sono soggette a mera comunicazione - anche in sede di presentazione
del rendiconto - le varianti al programma, consistenti in variazioni
compensative non superiori al 20% fra le singole voci di spesa. Il
Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, in sede di
liquidazione del saldo del contributo, prende atto di tali varianti.
Sono in ogni caso soggette alla preventiva autorizzazione della
Regione le seguenti varianti:
a) varianti compensative superiori al 20% fra le voci complessivamente
ammesse - in sede preventiva - per tipologie di attivita';
b) varianti consistenti nella modifica o sostituzione delle attivita'
del programma preventivamente approvate.
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, il
Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni - sulla base
dell'istruttoria tecnica effettuata dal Servizio - comunica per
iscritto l'ammissibilita' della variante e delle relative spese.
Decorso tale termine senza specifica comunicazione in merito, la
richiesta di variante si intende respinta.
L'approvazione della variante e' formalizzata all'interno dell'atto di
liquidazione del saldo del contributo con espressa indicazione degli
estremi di protocollazione della relativa comunicazione
all'Associazione.
H) Controlli
Ferma restando l'istruttoria sulla documentazione presentata in sede
di rendicontazione, la Regione effettua, preliminarmente alla
liquidazione del saldo del contributo, il controllo sulla
documentazione contabile. L'esito del controllo viene formalizzato in
un apposito verbale sottoscritto dai collaboratori incaricati del
controllo.
I) Revoche e sanzioni
L'Amministrazione regionale procede alla revoca dei contributi
concessi nei casi e con le modalita' previste dall'art. 18 della L.R.
15/97.
J) Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato nei presenti criteri si rimanda alla
normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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