REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1279

Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione. Disposizioni regionali di attuazione del DM 23 luglio 2008 concernente il regime di estirpazione dei vigneti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno
2001, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n.
1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei
prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante
modifica del Regolamento (CE) n. 1623/2000;
- il DM 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalita'  per la
dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6
che definisce la superficie vitata;
- il DM 8 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del
 18 ottobre 2004, concernente le modalita' per l'attuazione del
Regolamento (CE) n. 1282/2001;
preso atto che con il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del
29 aprile 2008 e' stata modificata la predetta normativa comunitaria
in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
visto il Titolo V, Capo III, del citato Regolamento (CE) 479/2008, che
istituisce un regime di estirpazione a premio applicabile fino al
termine della campagna viticola 2010/2011 ed in particolare:
- gli articoli 100 e 101, che stabiliscono rispettivamente le
condizioni di ammissibilita' al premio di estirpazione delle superfici
e l'importo del premio;
- la lettera d) del predetto articolo 100, che prevede che la
superficie minima ammissibile al premio non sia inferiore a 0,1 ha,
consentendo tuttavia agli Stati membri di fissare - per talune regioni
amministrative in cui la superficie vitata media delle aziende
viticole sia superiore ad un ettaro - in 0,3 ha la superficie minima
vitata ammissibile al premio;
- l'articolo 104, il quale prevede:
- ai paragrafi 4 e 5, che gli Stati membri possano dichiarare
inammissibili al regime di estirpazione rispettivamente i vigneti
situati in zone di montagna e in forte pendenza e le superfici in cui
l'applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione
dell'ambiente;
- al paragrafo 9, che i produttori delle zone dichiarate inammissibili
abbiano priorita' nell'accesso ai benefici delle altre misure previste
dal programma nazionale di sostegno, in particolare delle misure di
ristrutturazione e riconversione, e delle misure di sviluppo rurale;
visto, altresi', il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del
28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  Regolamento CE
n. 479/2008, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo ed in particolare:
- il Titolo IV, capo III, relativo al regime di estirpazione, che
stabilisce, tra l'altro, le modalita' per il calcolo dell'importo del
premio;
- l'articolo 75, paragrafo 1, che definisce la superficie vitata ai
fini dell'applicazione del regime di estirpazione con premio;
- l'Allegato XV che fissa i livelli del premio ad ettaro del regime di
estirpazione;
- l'articolo 62, lettera e), che prevede che le superfici che
beneficiano di un premio di estirpazione non danno origine a diritti
di reimpianto;
visto, infine, il decreto del Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali del 23 luglio 2008, in corso di pubblicazione,
recante le disposizioni nazionali di attuazione dei citati Regolamenti
(CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;
considerato che il DM sopra citato prevede che le Regioni e le
Province autonome:
- possano stabilire, entro il 25 luglio, la dimensione minima della
superficie vitata ammissibile al premio in 0,3 ettari, dandone
comunicazione ad AGEA Coordinamento ed al MIPAAF entro il 31 luglio;
- possano, entro il 25 giugno di ogni anno e per la campagna 2008/2009
entro il 25 luglio 2008, dichiarare inammissibili al regime di
estirpazione le superfici vitate e contestualmente pubblicarne
l'elenco, dandone ugualmente comunicazione ad AGEA Coordinamento ed al
MIPAAF rispettivamente entro il 28 giugno e - per l'anno 2008 - entro
il 28 luglio, anche se negativa;
ed inoltre:
- che le domande di estirpazione con premio siano presentate dai
viticoltori all'Organismo pagatore competente, secondo le modalita'
stabilite da AGEA Coordinamento, entro il 15 settembre di ciascuna
campagna e - per le campagne 2009/2010 e 2010/2011 - a decorrere
dall'1 luglio;
- che gli Organismi pagatori comunichino ai viticoltori, entro l'1
febbraio di ciascun anno, l'accoglimento della domanda, con
l'indicazione delle relative superfici e dell'importo del premio,
ovvero il rigetto della stessa;
- che i viticoltori estirpino entro il 31 maggio i vigneti per i quali
hanno ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda;
rilevato che il medesimo DM disciplina:
- le modalita' per il calcolo della resa media aziendale e i casi di
applicazione delle deroghe;
- le modalita' per la predisposizione della graduatoria nazionale
delle domande e la definizione dei criteri di priorita' ed i loro
pesi, nell'ipotesi in cui l'insieme delle domande presentate superi la
disponibilita' finanziaria e la Commissione UE abbia adottato una
percentuale unica di accettazione dei fabbisogni complessivamente
comunicati dagli Stati membri;
- le modalita' per l'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo
104 paragrafi 1, 2, 3, del Regolamento (CE) 479/2008;
considerato:
- che su tutto il territorio regionale sono presenti viticoltori,
anche con ridotte superfici vitate, che hanno l'esigenza di
riconvertire la loro produzione in quanto non sufficiente a garantire
un'adeguata remunerazione del prodotto e che il regime di estirpazione
puo' offrire loro l'opportunita' di esercitare attivita' alternative;
- che escludere alcune zone del territorio regionale dal regime di
estirpazione potrebbe essere discriminatorio nei confronti dei
viticoltori che non potrebbero conseguentemente accedere al regime di
premio e riconvertire il vigneto ad altre colture, o mantenere il
terreno in buone condizioni agronomiche assumendo gli impegni previsti
dalle norme sulla condizionalita';
ritenuto pertanto:
- di dare attuazione alle disposizioni nazionali previste dal Decreto
ministeriale 23 luglio 2008;
- di disporre, ai fini dell'applicazione del  regime di premio, che
sul territorio regionale possano essere presentate domande di
estirpazione per una superficie minima non inferiore a 0,1 ha;
- di non avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 104,
paragrafi 4 e 5, del Regolamento (CE) n. 479/2008;
- di rinviare al termine del primo anno di applicazione del regime la
verifica circa l'impatto del regime stesso sulla viticoltura
regionale;
vista la L.R. 23 luglio 2001, n 21, che ha istituito l'Agenzia
regionale per le Erogazioni in agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna, riconosciuta quale Organismo pagatore regionale
anche per l'Organizzazione Comune di Mercato del settore
vitivinicolo;
viste, infine:
- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi
della citata L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate:
1) di dare attuazione alle disposizioni nazionali previste dal Decreto
del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 23
luglio 2008;
2) di disporre, ai fini dell'applicazione del  regime di premio di cui
al Regolamento (CE) n. 479/2008, che sul territorio regionale possano
essere presentate domande di estirpazione per una superficie minima
non inferiore a 0,1 ha;
3) di non avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 104,
paragrafi 4 e 5, del Regolamento (CE) n. 479/2008;
4) di rinviare al termine del primo anno di applicazione del regime la
verifica circa l'impatto del regime medesimo sulla viticoltura
regionale, ai fini di una eventuale modifica di quanto disposto nel
presente atto deliberativo;
5) di dare atto che sono demandati ad AGREA gli adempimenti e le
modalita' concernenti la presentazione della domanda, l'istruttoria,
le comunicazioni con i beneficiari ed i pagamenti, nonche' le
modalita' per effettuare le verifiche ed i controlli previsti dalla
normativa comunitaria;
6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, ad AGEA Coordinamento, ad
AGREA ed alle organizzazioni professionali regionali;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e di diffonderla sul sito Internet della
Regione all'indirizzo: http://www.ermesagricoltura.it/.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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