REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 4
Comma 4
1) Il testo dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 5 luglio 1999,
n. 14 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in
attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e' il seguente:
"Art. 8 - Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane
(omissis)
8. Ai fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il Comune
puo':
a) utilizzare la fiscalita' locale;
b) utilizzare la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti
urbanistici nei limiti indicati nei criteri regionali di cui all'art.
4;
c) facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o
regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici
esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico - edilizi.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 4
1) Il testo dell'art. 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21
Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale e' il seguente:
"Art. 14 - Rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,
l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto
completo di processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite
notificazioni alle autorita' di cui al precedente art. 5, secondo le
rispettive competenze.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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