REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la  realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 20 - Consulta regionale per il servizio civile
1. E' istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo
consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente
legge.
2. Alla Consulta compete:
a) formulare proposte in ordine al documento di programmazione
triennale regionale del servizio civile;
b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro
presentazione alla struttura statale competente in materia di servizio
civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, in
ordine al miglioramento del servizio civile nel territorio regionale,
tenuto conto degli esiti delle verifiche previste all'articolo 15,
comma 2 della presente legge
c) presentare all'Assessore regionale competente la proposta di
programma ed il documento preparatorio della Conferenza regionale sul
servizio civile;
d) formulare proposte in ordine al previsto parere regionale sulla
programmazione annuale del servizio civile di cui all'articolo 8,
comma 2, lettera a) della Legge n. 230 del 1998 ed all'articolo 4 del
decreto legislativo n. 77 del 2002;
e) formulare proposte alla Regione in ordine all'adeguamento ed alla
applicazione del piano annuale attuativo regionale.
3. La Consulta e' nominata con atto del Presidente della Giunta
regionale ed e' composta da:
a) l'Assessore competente, che la presiede;
b) tre rappresentanti degli Enti di servizio civile;
c) due rappresentanti degli Enti locali;
d) un rappresentante delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
e) un rappresentante delle Aziende unita' sanitarie locali e delle
Aziende ospedaliere;
f) un rappresentate delle associazioni degli obiettori e dei volontari
in servizio civile;
g) un rappresentante della Conferenza regionale del Terzo settore, di
cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999;
h) un rappresentante degli enti dell'associazionismo giovanile;
i) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello  regionale;
j) un rappresentante delle Universita' degli studi;
k) un rappresentante delle Associazioni delle famiglie operanti a
livello regionale;
l) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per
l'Emilia-Romagna;
m) nove rappresentanti dei Coordinamenti provinciali degli Enti di
servizio civile.
4. Ai lavori della Consulta partecipa un rappresentante della sede
periferica per l'Emilia-Romagna dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del
1999.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la durata,
comunque non superiore a tre anni, le modalita' di designazione dei
componenti ed il funzionamento della Consulta".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 29 della  Legge regionale 12 marzo 2003 , n.
2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la  realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 29 - Piani di zona
1. Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'art. 9
della L.R. n. 19 del 1994, ha durata triennale ed e' predisposto sulla
base delle indicazioni del Piano regionale. Il Piano di zona:
a) definisce, tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede
di Conferenza Regione-Autonomie locali, il sistema locale dei servizi
sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni
sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e puo'
integrare, nel rispetto della compatibilita' delle risorse, i livelli
essenziali delle prestazioni sociali indicati dal Piano regionale;
b) definisce le modalita' organizzative per l'accesso dei cittadini al
sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di cui
all'articolo 7;
c) individua le modalita' per il coordinamento delle attivita' con gli
organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare
riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della
giustizia;
d) indica gli obiettivi e le priorita' di intervento, inclusi gli
interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla
loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie
disponibili, comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario
regionale, nonche' la ripartizione della spesa a carico di ciascun
soggetto firmatario dell'accordo;
e) indica gli interventi sociali da attuarsi nell'ambito dei programmi
di riqualificazione urbana previsti all'articolo 30;
f) indica, sulla base del Piano regionale, le forme e le modalita' di
partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della
qualita' dei servizi;
g) individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori
da segnalare alla Provincia, ai fini della programmazione della
relativa offerta formativa;
h) indica, in ordine di priorita', gli interventi di costruzione e
ristrutturazione finanziabili ai sensi dell'articolo 48, inerente al
fondo sociale regionale per le spese d'investimento.
2. Il Piano di zona e' volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su
servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche
attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarieta' e di
auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella verifica dei
servizi, al fine di una loro migliore programmazione;
b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche,
attraverso le forme di concertazione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e).
3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del Comune a
cio' designato dai Comuni compresi nel territorio del distretto, e'
approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000, tra i sindaci
dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte
dai Comuni, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, compresi
nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi
compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti
anche dal Programma delle attivita' territoriali di cui all'articolo
3-quater, comma 2 del DLgs n. 502 del 1992, l'accordo e' sottoscritto
d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria
locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.
4. Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di
zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche
avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali. Le
Province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.
5. Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalita'
indicate dal Piano regionale, i soggetti indicati all'articolo 2,
comma 4, lettera c).
6. I soggetti del Terzo settore, gli altri soggetti senza fini di
lucro indicati all'articolo 20, nonche' le Aziende di cui all'articolo
25 concorrono alla definizione del Piano di zona, con le modalita'
stabilite tramite accordo tra i Comuni, e partecipano all'accordo di
programma attraverso protocolli di adesione".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 comma 283 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato - legge finanziaria 2008 e' il seguente:
"283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e
successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli
istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle
comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito
dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione
vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le
funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso
alle comunita' terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento,
la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96,
commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e
per il collocamento nelle medesime comunita' dei minorenni e dei
giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria;
b) le modalita' e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in
materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio
sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base
della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di
funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni
organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle
unita' di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario
nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo
riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni
di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in
167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a
147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato
di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di
euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione
del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni
strumentali di proprieta' del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia afferenti alle attivita' sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come
individuate alla lettera c), destinate alla sanita' penitenziaria".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 4
1) Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera p) della Legge regionale 24
marzo 2004, n. 5 che concerne Norme per la integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla leggi regionali 21
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2 e' il seguente:
"Art. 1 - Principi generali e finalita'
(omissis)
p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione
di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri
finalizzata a garantire pari opportunita' di tutela giuridica e
reinserimento sociale;
(omissis)"
NOTA ALL'ART. 5
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 20 della Legge regionale 12 marzo 2003 , n.
2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la  realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' gia' citato alla nota 1 dell'articolo 1.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 2003 , n.
2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la  realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' gia' citato alla nota 1 dell'articolo 1 e nella nota
precedente.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 40 della  Legge regionale 12 marzo 2003 , n.
2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la  realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 40
1. La Regione e gli Enti locali promuovono l'apprendimento delle
persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne
l'adattabilita' alle trasformazioni dei saperi nella societa' della
conoscenza, nonche' per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i
rischi di emarginazione sociale.
2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi
dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e
nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse
sul territorio, nonche' con il ricorso alla formazione a distanza ed
alle tecnologie innovative".
2) Il testo dell'articolo 8 della Legge 21 febbraio 2005, n. 12 che
concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove
norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 -
legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993,
n. 26) e' il seguente:
"Art. 8 - Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di
cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata
ai sensi di quanto previsto all'articolo 44 della L.R. 30 giugno 2003,
n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche
in integrazione tra loro) erogata da organismi di formazione
professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge
medesima.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la
formazione dei volontari aderenti".
NOTE ALL'ART. 8
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 1 agosto 2005 n. 17
che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita',
sicurezza e regolarita' del lavoro e' il seguente:
"Art. 9 - Strumenti
1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale dalle
Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei
casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso strumenti quali:
a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per
l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze
professionali, ai sensi del Capo III, Sezione IV della legge regionale
n. 12 del 2003;
b) gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale
n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non
occupate, possono prevedere anche indennita' di frequenza;
c) attivita' di orientamento, secondo quanto previsto all'articolo
23;
d) tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;
e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui
all'articolo 32, comma 3, lettera d);
f) incentivi, secondo le priorita' di cui all'articolo 11;
g) gli assegni di servizio di cui all'articolo 10".
2) Il testo dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che
concerne Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta' e' il seguente:
"21 - Lavoro all'esterno
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro
all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva
degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti
indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro
esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo
della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei
condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono
avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia
ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi
al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorita'
giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto
il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o
l'internato e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal fine del
personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione
al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del
magistrato di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di
cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si
applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare
corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti
penitenziari".
3) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 1 agosto 2005 n. 17
che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita',
sicurezza e regolarita' del lavoro e' il seguente:
"Art. 10 - Incentivi ed assegni di servizio
1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed ai
datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 8, secondo le priorita' dell'articolo 11.
2. La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione,
introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di
valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento
agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura di cui
all'articolo 14, all'acquisizione da parte dei lavoratori di una
condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non
subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo mantenimento, nonche'
agli sviluppi di carriera.
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca
degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento
ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove
imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il
perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 8, comma 1,
lettere b), f) e g), secondo le priorita' di cui all'articolo 11.
5. Al fine di assicurare efficaci modalita' di gestione degli
interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa
intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di
raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con
gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono
essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti
bilaterali, prevedono modalita' operative distinte, da parte degli
stessi, per la gestione degli interventi.
6. Il rispetto da parte dei beneficiari degli interventi delle
disposizioni normative in materia di lavoro, con particolare
attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi
relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' delle condizioni
previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni di cui al comma
5, costituisce requisito essenziale per agevolazioni ed incentivi. Il
mancato rispetto di tali condizioni ne determina la non ammissibilita'
ovvero la revoca.
7. Le Amministrazioni concedenti revocano gli incentivi concessi, con
obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano stati
realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano stati
realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di legge
o di contratto collettivo".
4) Il testo dell'articolo 11 della Legge regionale 4 febbraio 1994, n.
7 Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale,
attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 e' il seguente:
"Art. 11
1. A norma dell'art. 38 - quarto comma della L.R. 6 luglio 1977, n. ,
la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto le
variazioni ai Capitoli di spesa delle partite di giro nn. 91050,
91055, 91060, 91070 91090, 91120, 91150, 91160, 91289, 91306, 91312,
91316, 91322, 91400, 91410 in corrispondenza con gli accertamenti sui
corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i
limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37 della Legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972,
n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.
(omissis)"

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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