REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 16 dicembre 2008, n. 207

Modifica della delibera consiliare n. 416/2002, cosi' come modificata dalla delibera n. 32/2005, recante la definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole, ai sensi della L.R. 27/00. (Proposta della Giunta regionale in data 17 novembre 2008, n. 1868)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1868 del
17 novembre 2008, recante in oggetto "Proposta all'Assemblea
legislativa di modifica della delibera consiliare 416/2002, cosi' come
modificata dalla delibera 32/2005, recante la definizione della misura
e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli
allevatori e alle aziende agricole ai sensi della L.R. 27/00";
visto il parere favorevole espresso dalla commissione referente
Politiche per la salute e Politiche sociali con nota prot. n. 29428 in
data 16 dicembre 2008;
richiamati:
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo";
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il
controllo della popolazione canina e felina" ed in particolare l'art.
26 laddove prevede la concessione di contributi alle imprese agricole
per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri
animali predatori, demandando al Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, la determinazione della misura e delle modalita' di
erogazione di detti contributi;
- la delibera consiliare 416/02 che, in attuazione di quanto previsto
dal sopra richiamato art. 26 della L.R. 27/00, ha provveduto a
definire la misura e i criteri di erogazione dei contributi da
destinare agli imprenditori agricoli che hanno subito perdite di capi
di bestiame causate da animali predatori, individuando i bovini, i
suini, gli ovicaprini e gli equini quali specie oggetto di
indennizzo;
- la delibera assembleare 32/05 che, modificando la delibera 416/02,
provvede a semplificare la procedura finalizzata alla erogazione dei
suddetti contributi;
- il Regolamento CE 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del
3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano;
- il DLgs 146/01 recante "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa
alla protezione degli animali negli allevamenti";
- la L.R. 8/94 e successive modificazioni recante "Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria e successive modifiche" ed in particolare l'art. 42 che
prevede l'obbligo di autorizzazione da parte delle Amministrazioni
provinciali per le aziende che detengono a scopo di allevamento
animali selvatici;
rammentati gli obblighi di registrazione prescritti dal Regolamento CE
852/2004/CE sull'igiene dei prodotti alimentari e dal DLgs 158/06
recante "Attuazione della Direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto
di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali";
rammentato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dal DLgs 146/01, i
proprietari degli allevamenti hanno in ogni caso l'obbligo di
custodire gli animali in modo tale da poter garantire, in funzione
delle necessita' e delle possibilita', un adeguato riparo dai
predatori;
rilevato che nel corso dell'anno 2008 sono pervenute all'Assessorato
alle Politiche per la salute e all'Assessorato all'Agricoltura
segnalazioni da parte di imprenditori agricoli relative ad uccisioni
da parte di cani inselvatichiti o di altri predatori di animali
allevati non facenti parte dell'elenco di cui alla deliberazione
consiliare n. 416/02 e segnatamente di cervi e di asini;
ritenuto di agevolare i proprietari di animali uccisi da predatori
contenendo i costi delle operazioni di raccolta, trasporto e
smaltimento delle carcasse attraverso la concessione di un ulteriore
contributo a parziale copertura delle spese sostenute per tali
operazioni che dovranno essere rendicontate;
ritenuto altresi' che tale agevolazione possa essere concessa o
attraverso l'erogazione diretta del contributo ai proprietari di
animali uccisi da predatori su rendicontazione delle spese sostenute o
consentendo a detti soggetti di utilizzare le procedure operative
eventualmente adottate dalle Province, di concerto con le Aziende
sanitarie, per il recupero e la distruzione di animali selvatici
rinvenuti morti sul territorio e in tal caso il contributo spetta alle
Province;
ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di dover
procedere alla modificazione della disciplina approvata con le
deliberazioni assembleari n. 416/02 e 32/05, includendo tra le specie
oggetto di indennizzo anche gli animali appartenenti a specie
domestiche o selvatiche di cervidi ed equidi oggetto di allevamento da
parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice
civile ed alla integrazione della medesima disciplina - attraverso le
modalita' sopra evidenziate - al fine di contribuire al contenimento
dei costi sostenuti per il recupero, lo smaltimento e la  distruzione
delle spoglie;
valutata congrua, ad esito di una indagine di mercato effettuata
presso gli operatori del settore, la somma di 100,00 Euro ad attacco,
quale ulteriore contributo diretto ad agevolare gli imprenditori
agricoli per il recupero, lo smaltimento e la distruzione delle
carcasse;
ritenuto infine di poter ritenere acquisibili o acquisite ai fini
della concessione del contributo di cui alla L.R. 27/00 anche le
richieste - inoltrate secondo la procedura prevista dalle
deliberazioni 416/02 e 32/05 - che riguardino casi di uccisione di
esemplari appartenenti alla specie domestiche o selvatiche di cervidi
ed equidi intervenuti nel corso dell'anno precedente all'adozione
della presente deliberazione;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 27/00, per le
motivazioni espresse in premessa, l'allegato, parte integrante della
presente deliberazione, recante "Definizione della misura e dei
criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e
alle aziende agricole ai sensi della L.R. 27/00", ad integrale
sostituzione della disciplina prevista dalla deliberazione consiliare
416/02 come integrata dalla deliberazione 32/05;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da
destinare agli allevatori e alle aziende agricole ai sensi della L.R.
27/00
L'accertamento dei fatti in caso di animali uccisi da cani randagi o
inselvatichiti o da altri animali predatori, e' eseguito, dietro
immediata segnalazione dell'interessato all'Azienda Unita' sanitaria
locale competente per territorio, da un veterinario dell'Azienda
Unita' sanitaria locale, eventualmente coadiuvato da personale tecnico
(dipendente dalla medesima Azienda Unita' sanitaria locale o dal
Comune o dalla Provincia o altri Enti territorialmente competenti). In
tale sede viene redatto apposito verbale, secondo il modello di
seguito allegato (Allegato A), contenente tutte le indicazioni atte ad
individuare e classificare gli animali uccisi, le modalita' di
accertamento della morte, nonche' la dichiarazione di invio delle
carcasse degli animali deceduti alla distruzione, secondo le norme
quanto previsto dalle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento
CE 1774/02 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del
3/10/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano" di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2004, n. 2544. Tale
verbale, da redigersi in quattro esemplari, di cui uno da rilasciarsi
al proprietario degli animali uccisi, due da trasmettere a cura
dell'Azienda Unita' sanitaria locale al Comune e alla Provincia per
gli adempimenti di rispettiva competenza in materia di controllo del
randagismo, e uno da conservare agli atti, deve essere  sottoscritto
anche dal proprietario degli animali o da chi ne fa le veci al momento
dell'accertamento.
Il contributo viene concesso ai proprietari di animali appartenenti a
specie domestiche o selvatiche di bovidi, ovicaprini, cervidi, suidi
ed equidi; a tale contributo possono accedere esclusivamente gli
imprenditori agricoli che esercitano l'attivita' di allevamento di
animali, cosi' come sopra specificati, regolarmente registrati presso
l'Azienda U.S.L. competente e, in caso di allevamento di animali
selvatici, autorizzati dalla Provincia, secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente in materia.
La misura del contributo e' pari al 90% del valore medio di mercato
desunto dall'ultimo - rispetto all'accertamento dei fatti - bollettino
dei prezzi pubblicato dalla Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato della provincia di appartenenza della
Regione Emilia-Romagna, riferito ad animali della stessa specie, razza
e categoria eventualmente maggiorato della quota dell'80% per i capi
muniti di certificato di iscrizione ai Libri Genealogici. Qualora non
fosse possibile desumere dal bollettino dei prezzi di una delle Camere
di Commercio, per la determinazione del 90% del valore medio di
mercato, si potra' far ricorso ai criteri fissati con il D.M. n. 298
del 20/7/1989, di cui al punto 4, art. 2 della Legge 2/6/1988, n. 218.
Al valore medio di mercato dell'animale ucciso va sommato il
contributo per gli oneri sostenuti per lo smaltimento e distruzione
delle spoglie, valutato in Euro 100,00 ad attacco, qualora siano
documentati i costi sostenuti a tal fine dal proprietario degli
animali. Qualora le Amministrazioni provinciali abbiano adottato, di
concerto con le Aziende Unita' Sanitarie Locali procedure operative
per la raccolta e lo smaltimento degli animali selvatici rivenuti
morti sul territorio, esse possono essere utilizzate anche per il
trasporto e la distruzione dei resti degli animali uccisi dai
predatori al fine di  favorire il contenimento dei relativi costi.
Alla erogazione dei contributi provvedono le Amministrazioni
provinciali competenti per territorio alle quali i proprietari degli
animali uccisi dovranno inoltrare domanda corredata da:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o autocertificazione da
cui risulti la effettiva proprieta' degli animali allevati e che
l'uccisione degli stessi sia da attribuirsi realmente o verosimilmente
all'azione di cani inselvatichiti o di altri animali predatori;
b) copia del verbale rilasciata dal veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale che ha accertato i fatti da cui risulti il numero
degli animali uccisi, la specie, la razza, la categoria e quant'altro
necessario ai fini della quantificazione in denaro del danno subito;
c) se presente, documentazione rilasciata dalla ditta autorizzata al
trasporto/smaltimento carcasse ai sensi del Regolamento CE 1774/02
sopra citato.
L'Amministrazione provinciale competente per territorio, sulla base
della predetta documentazione provvedera' con proprio atto
deliberativo, entro sessanta giorni dalla effettiva disponibilita'
finanziaria, alla liquidazione e al relativo pagamento del contributo
spettante direttamente al proprietario degli animali uccisi.
L'Amministrazione provinciale competente per territorio avra' cura di
trasmettere al competente Servizio regionale, entro il 20 ottobre di
ogni anno, l'elenco delle domande perfezionate in tale data ed
approvate con atto monocratico, secondo il modello di cui all'Allegato
B.
Sono ammissibili anche le richieste di indennizzo che riguardino casi
di uccisione di esemplari appartenenti a specie domestiche o
selvatiche di bovidi, cervidi, suidi ed equidi, intervenuti nel corso
dell'anno precedente all'adozione della presente deliberazione.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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