REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n.
15 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34
e' il seguente:
"Art. 22 - Sistema informativo agricolo regionale
1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il
supporto su base informatizzata dell'attivita' tecnico-amministrativa
necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura.
2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri
sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento
unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle
Comunita' montane.
3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle
imprese. La banca dati contiene l'inventario:
a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte
della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;
b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse
all'esercizio di attivita' agricole;
c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in
materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.
4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si
applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale
(S.I.R.).".
2) Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n.
15 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34
e' il seguente:
"Art. 23 - Avviamento e gestione della banca dati
1. La banca dati e' costituita presso la Regione e può essere
consultata da parte degli Enti locali.
2. La formazione della base dati e' fondata sullo scambio di
informazioni tra Regione, Province e Comunita' montane mediante
procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.
3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati
richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicita' che verra'
stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato,
derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure
informatizzate predisposte dalla Regione.
4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia
i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.
5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo
polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di
collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.".
3) Il testo dell'articolo 32  della legge regionale 30 maggio 1997, n.
15 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34
e' il seguente:
"Art. 32 - Spese per il Sistema informativo agricolo regionale
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono
istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente
ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente
"Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo
regionale" e "Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale",
che saranno dotati della necessaria disponibilita' rispettivamente in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art.
11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della
legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31
del 1977.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 14 bis  della legge regionale 26 aprile
2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 14-bis - Esercizio associato intercomunale delle funzioni
catastali
1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in
merito alle modalita' con cui esercitare, dall'1 novembre 2007, le
funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e
dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio
associato di tali funzioni da parte delle forme associative della
presente legge e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre,
in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di
studi di fattibilita' imperniati sulle forme associative mediante la
concessione di un finanziamento "una tantum".
1-bis. La Regione per incentivare la fase di concreto ed effettivo
avvio dell'esercizio diretto decentrato in forma associata di tali
funzioni concede altresi' un contributo straordinario una tantum alle
forme associative della presente legge ed al Nuovo Circondario
Imolese, nonche' ad eventuali altri Comuni, non aderenti ad alcune
delle forme associative della presente legge, che abbiano costituito
ed avviino in forma associata un polo catastale.
2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e
1-bis, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalita' per la
concessione del finanziamento stesso.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' disposta per
l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00
(Cap. 03201 - Nuova istituzione - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino
territoriale).".
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n.
2 che concerne Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale
- Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura
- Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco. Pubblicata
nel B.U. Emilia-Romagna 25 gennaio 1977, n. 1 e' il seguente:
"Art. 3
1. Con la presente legge viene altresi' istituito un "fondo regionale
per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:
a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una
migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso
iniziative specifiche di educazione naturalistica;
b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una
migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli
equilibri ambientali di particolare pregio e significato;
c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione,
l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla
presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua
attuazione.
2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, ad eccezione
degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere
del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui
all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina
dei parchi regionali e delle riserve naturali).
3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi e le
ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera b).".
2) Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale
24 gennaio 1977, n. 2 che concerne Provvedimenti per la salvaguardia
della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la
conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti
del sottobosco. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 gennaio 1977, n.
1 e'  contenuto alla nota 1) del presente articolo.
3) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n.
2 che concerne Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale
- Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura
- Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco. Pubblicata
nel B.U. Emilia-Romagna 25 gennaio 1977, n. 1 e' il seguente:
"Art. 6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta
dei comuni, delle Comunita' montane, delle Amministrazioni
provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di
comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati,
delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero,
dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda
regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela
esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di
notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio
regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per
l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto e' emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei
individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta
dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovra'
contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma successivo.
Il decreto dovra' indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con
riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove
insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalita' di segnalazione
degli stessi in loco;
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonche'
i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
d) il tipo e le modalita' degli interventi necessari ad assicurare la
buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale e' atto definitivo e deve essere notificato ai
soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela
entro sessanta giorni dalla data di esecutivita'.
Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione,
l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvedera' ad
erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi
eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di
salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3, comma 2,   della legge regionale 15
novembre 1976,  n. 47 che concerne Disciplina transitoria degli
interventi per il finanziamento di opere  idroigieniche  nel
territorio regionale e' il seguente:
"Art. 3
(omissis)
I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo
preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a
copertura totale di detto costo.
(omissis)
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4  della legge regionale 22 novembre 1991,
n. 30 che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
societa' "Centro di ricerche marine" e' il seguente:
"Art. 4 - Quota di partecipazione
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a sottoscrivere una quota
di capitale sociale della costituenda Societa' per un valore
complessivo di Lire 400.000.000.".
2) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2008, n.
10 che concerne Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni e' il
seguente:
"Art. 37 - Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e condizioni
di adesione
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 64
dello Statuto, alla partecipazione alla "Fondazione Centro Ricerche
Marine", con decorrenza dalla data di trasformazione della Societa'
"Centro di Ricerche Marine - Societa' Consortile per Azioni" in
Fondazione ai sensi dell'articolo 2500 septies del Codice civile.
2. La trasformazione di cui al comma 1 e' autorizzata con la presente
legge.
3. La partecipazione della Regione e' subordinata al riconoscimento
della personalita' giuridica ed alla condizione che lo statuto
preveda, come scopo principale della Fondazione, lo svolgimento di
attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli
concernenti i problemi connessi all'ambiente marino e costiero,
nonche' lo svolgimento di attivita' formativo-didattiche nei settori
relativi.
4. La partecipazione della Regione e' altresi' subordinata alla
condizione che lo statuto conferisca alla Regione la facolta' di
nominare propri rappresentanti negli organi della Fondazione.".
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 che concerne  Riforma del sistema regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 114 - Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle
acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientale dei corpi idrici, nonche' degli obiettivi di
qualita' funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico
o tratto di esso. Il piano e' elaborato nel rispetto degli indirizzi e
criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della Legge
18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la
Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento
delle acque.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici
regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorita' di
bacino nazionale e interregionale;
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni
d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche
fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilita' di risorse
idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in
relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di
risparmio della risorsa;
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i
trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualita' delle
acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di
prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle
province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale
di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 e' adottato e approvato secondo le
procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi
con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di
pianificazione in materia di acque.".
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988 n. 27
che concerne Istituzione del Parco regionale del Delta del Po e' il
seguente:
"Art. 13 - Norme finanziarie
1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi
contributi nonche' al riparto dei finanziamenti regionali si applicano
rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2
aprile 1988, n. 11.
1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta
del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla
salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di
Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle
difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale
per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il
mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La
concessione dei finanziamenti e' subordinata all'approvazione, da
parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le
opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di
riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le
modalita' di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di
revoca dei finanziamenti.
1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per
la liquidazione della Sivalco S.p.A. e per l'avvio dell'attivita' del
Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") e' abrogato.".
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n.
17 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione e'
il seguente:
"Art. 29 - Interventi ed opere di difesa della costa
1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata
della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e
realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa
aventi le seguenti finalita':
a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai
fenomeni di ingressione ed erosione marina;
b) contenimento dei processi erosivi del litorale;
c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di
naturalita' e ricostruzione delle dune litorali;
d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali
e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle
disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n.
4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche attraverso i
Comuni quali soggetti attuatori.
3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere
di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico sul
progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia sul
territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali
interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei
criteri e con le modalita' che saranno stabiliti dalla Giunta
regionale e nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
4. Per l'esercizio 2004 e' autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00
per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap.
39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di
difesa della costa.".
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006  n.
13 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale
2006-2008 e' il seguente:
"Art. 29 - Sviluppo del sistema aeroportuale regionale.
Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle societa' di
gestione aeroportuale
1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale
e migliorare l'accessibilita' del proprio territorio e' autorizzata a
partecipare, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto della
Regione Emilia-Romagna, a tutte le societa' che gestiscono aeroporti
commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a
SAB "Aeroporto G. Marconi di Bologna", di cui la Regione
Emilia-Romagna e' gia' azionista, anche alle seguenti ulteriori
societa':
a) alla Societa' per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con
sede in Rimini, costituita come societa' a responsabilita' limitata
con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre
1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. societa' 3737; trasformata in
societa' per azioni in data 7 giugno 1999;
b) alla Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in
Forli', costituita con atto del notaio Raffaele Gafa' di Forli' in
data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forli',
n. societa' 3519;
c) alla Societa' per azioni SO.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi"
con sede in Parma, gia' denominata "Aeroporto di Parma - Consorzio per
la Gestione - S.p.A.", costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari
di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio,
registrato a Parma; trasformata in societa' per azioni in data 27
novembre 1986.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna e'
autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti societa' e
nell'ambito degli importi sottoindicati:
a) Societa' per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con sede
in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;
b) Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forli'
per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;
c) Societa' per azioni So.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi" con
sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.
3. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le
partecipazioni di cui al comma 2.
4. I diritti conseguenti alla qualita' di socio della Regione
Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un
suo delegato allo scopo.
5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli
statuti delle societa', che potranno intervenire successivamente alla
partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati
alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.
6. L'autorizzazione alla partecipazione alle societa' indicate al
comma 2 e' subordinata alla condizione che sia prevista, anche in
appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della
Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime societa'.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle
azioni delle societa' di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali:
a) Cap. 45712
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;
b) Cap. 45714
Esercizio 2006: Euro 775.500,00;
c) Cap. 45716
Esercizio 2006: Euro 224.500,00.".
NOTE ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006  n.
13 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale
2006-2008 e' gia' citato alla nota 1) dell'articolo precedente.
NOTE ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 146 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 che concerne Regolamento di
attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 146 - Lavori d'urgenza
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata
dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un
verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le
cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o da
tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia
estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e
l'autorizzazione dei lavori.".
2) Il testo dell'articolo 147 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 che concerne Regolamento di
attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 147 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio,
il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si
reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione
del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in
forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del
procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente
con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il
metodo previsto all'articolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila
entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di
somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura
della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza
non riporti l'approvazione del competente organo della stazione
appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla
parte dell'opera o dei lavori realizzati.".
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge
regionale  n. 40 del 2001 che concerne Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4  e' il  seguente:
"Art. 31
(omissis)
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore,
apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'a'mbito
dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo  dell'articolo 1, comma  173, lettera f)  della legge 30
dicembre 2004, n. 311 che concerne Disposizioni per la formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005.
"Art. 173
(omissis)
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede
di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi
sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio
economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che
di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della
coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorieta'
dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della
gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonche'
l'ipotesi di decadenza del direttore generale.".
2) Il testo  dell'articolo 1, comma  174,  della legge 30 dicembre
2004, n. 311 che concerne Disposizioni per la formazione  del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2005 e' il
seguente:
"Art. 174
Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la
regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una
situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora
dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i
predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la
procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a
provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta
giorni il presidente della regione, in qualita' di commissario ad
acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio
sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e
adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi
gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in
funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati
nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora
i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di
gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di
imposta 2006 e successivi, si applicano comunque nella misura massima
prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad
oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette
imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta
dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.".
NOTE ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 27 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007 e' il seguente:
"Art. 51 - Fondo regionale per la non autosufficienza
1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non
autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi
socio-sanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui
all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai
soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della regione in
condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di
non autosufficienza e' svolta secondo i criteri e le modalita'
stabilite dal Piano sociale e sanitario.
2. La Regione garantisce uniformita' dei benefici a parita' di
bisogno, accessibilita' e qualita' delle prestazioni e dei servizi
finanziati dal fondo, nonche' equita' nella eventuale
compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi
omogenei definiti dalla Regione.
3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse
del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali
finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla
fiscalita' generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di
altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2
concorrono altresi' risorse proprie appositamente destinate dai Comuni
nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.
4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono
annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri
stabiliti dal Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri
tengono conto delle caratteristiche socio-economiche, geografiche,
demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche
al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto
al fabbisogno.
5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4
ha contabilita' separata e destinazione vincolata nell'ambito del
bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai
Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo
distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attivita' previste
dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non
autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano
regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito
congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora
annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano
delle attivita' per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il
comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di
piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al
comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del
fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono
periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 27 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007 e' gia' citato alla nota 1) del presente
articolo.
NOTA ALL'ART. 31
Comma 1
1)  Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 che concerne Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e' il
seguente:
"Art. 2 - Competenze regionali
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei
principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi
sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata alla tutela
della salute e dei criteri di finanziamento delle unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di indirizzo tecnico,
promozione e supporto nei confronti delle predette unita' sanitarie
locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla
valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo
rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno,
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in
cui l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi
in cui l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale sia
rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo
locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e
dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i
criteri e le modalita' anche operative per il coordinamento delle
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del
Piano attuativo locale e le modalita' della partecipazione ad esse
degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma
2-quater, ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita' sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto
previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre
strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita'
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e
a bassa densita' di popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una
quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della
popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati
all'articolo 1, comma 34 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della regione
medesima, sulle unita' sanitarie locali, nonche' di valutazione dei
risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e
modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui
all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la
possibilita' per le unita' sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un
dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i
trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di
durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di
investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare
complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a
esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai
livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della Legge 30 novembre 1998, n.
419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono
l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di
cui all'articolo 1, comma 18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non
adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il
Ministro della sanita', sentite la regione interessata e l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere;
decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere
della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri
l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti organi
regionali abbiano provveduto.".
NOTA ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 26  della legge regionale  7 aprile 2000 n.
27 che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina  e' il seguente:
"Art. 26 - Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio
regionale.".
NOTE ALL'ART. 38
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 26 aprile
2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme
associative
1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la
corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione
associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa,
delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, del
grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del
raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza.
2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali
alle Unioni ed alle Nuove Comunita' montane e di contributi
straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in
particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti
Comunita' montane, nonche' per l'istituzione di Nuove Comunita'
montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunita' montane.
Non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in
tutto o in parte, in una Comunita' montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, e' prevista in
ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunita' montane,
secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, lettera a), punto
2) del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono
preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che
comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il
personale dei Comuni aderenti, incentivando prioritariamente il
trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma
associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo
riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata
dalla totalita' dei Comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova
Comunita' Montana.
5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni
integralmente conferite all'Unione o alla Nuova Comunita' montana
escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai
singoli Comuni.
6. Il programma può prevedere che per talune funzioni e servizi
l'entita' dei contributi venga commisurata al raggiungimento di
determinati obiettivi di efficacia ed efficienza incentivando le forme
associative che raggiungano un livello minimo di prestazioni definito
dalla Giunta nell'ambito del programma di riordino territoriale
medesimo.
7. Il programma può altresi' prevedere che la quantificazione dei
contributi tenga conto della entita' del bilancio della forma
associativa e del volume di risorse effettivamente gestite, o della
dimensione demografica e territoriale complessiva della forma
associativa.
8. I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono
decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove,
sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata
l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei
risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni
dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono
rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di
riordino territoriale.
9. Il programma di riordino territoriale può prevedere, altresi',
l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni di
Comuni e delle Nuove Comunita' montane per spese di investimento
finalizzate ad una piu' efficace gestione associata di funzioni e
servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina,
regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le
discipline settoriali.
10. La concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello
stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi,
erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse
finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei
richiedenti e' ridotto in proporzione.".
2) Il testo dell'articolo 13, comma 6 della legge regionale 30 giugno
2008, n. 10 che concerne Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni e' il seguente:
"Art. 13 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 in materia di
programma di riordino territoriale e di incentivi alle forme
associative
(omissis)
6. L'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, e' cosi'
sostituito:
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme
associative
1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la
corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione
associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa,
delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, del
grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del
raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza.
2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali
alle Unioni ed alle Nuove Comunita' montane e di contributi
straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in
particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti
Comunita' montane, nonche' per l'istituzione di Nuove Comunita'
montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunita' montane.
Non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in
tutto o in parte, in una Comunita' Montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, e' prevista in
ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunita' montane,
secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, lettera a), punto
2) del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono
preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che
comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il
personale dei Comuni aderenti, incentivando prioritariamente il
trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma
associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo
riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata
dalla totalita' dei Comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova
Comunita' Montana.
5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni
integralmente conferite all'Unione o alla Nuova Comunita' Montana
escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai
singoli Comuni.
6. Il programma può prevedere che per talune funzioni e servizi
l'entita' dei contributi venga commisurata al raggiungimento di
determinati obiettivi di efficacia ed efficienza incentivando le forme
associative che raggiungano un livello minimo di prestazioni definito
dalla Giunta nell'ambito del programma di riordino territoriale
medesimo.
7. Il programma può altresi' prevedere che la quantificazione dei
contributi tenga conto della entita' del bilancio della forma
associativa e del volume di risorse effettivamente gestite, o della
dimensione demografica e territoriale complessiva della forma
associativa.
8. I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono
decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove,
sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata
l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei
risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni
dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono
rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di
riordino territoriale.
9. Il programma di riordino territoriale può prevedere, altresi',
l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni di
Comuni e delle Nuove Comunita' montane per spese di investimento
finalizzate ad una piu' efficace gestione associata di funzioni e
servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina,
regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le
discipline settoriali.
10. La concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello
stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi,
erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse
finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei
richiedenti e' ridotto in proporzione.
(omissis)".
Comma 2
3) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 giugno
2008, n. 10 che concerne Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni) e' il seguente:
"Art. 6 - Scioglimento di Comunita' montane per trasformazione in
Unioni di Comuni e per incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti
1. Qualora i Comuni gia' facenti parte di una Comunita' montana
deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di
costituire una o piu' Unioni di Comuni, o di aderire ad una Unione o
al Nuovo Circondario imolese, la Regione provvede, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunita'
montana regolamentando i relativi rapporti successori anche attraverso
la nomina di un commissario. Il decreto produce effetto
contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e
dell'atto costitutivo dell'Unione.
(omissis)".
Comma 3
4) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 30 giugno 2008, n.
10 che concerne  Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni e' il
seguente:
"Art. 20 - Previsione di un testo unico regionale delle norme sugli
enti locali associativi
1. La Giunta regionale e' incaricata, a norma dell'articolo 54, comma
2 dello Statuto regionale di predisporre, entro diciotto mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, il progetto di un testo unico
in materia di enti locali, con riguardo alla presente legge ed alle
leggi di seguito indicate:
a) legge regionale n. 24 del 1996;
b) legge regionale n. 3 del 1999, Parte seconda, Titoli III e IV;
c) legge regionale n. 11 del 2001;
d) legge regionale n. 2 del 2004;
e) legge regionale n. 6 del 2004, Titolo II.
2. Il testo unico proposto dalla Giunta viene approvato dall'Assemblea
legislativa con procedura redigente.
3. Ai sensi dell'articolo 54, comma 4 dello Statuto, nel tempo fissato
per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di
modifica dei provvedimenti legislativi oggetto del coordinamento o del
riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione
del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera
di cui al comma 2.".
Comma 4
5) Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 30 giugno 2008, n.
10 che concerne Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni e' il
seguente:
"Art. 21 - Contributi alle forme associative gia' esistenti
1. Fino al 31 dicembre 2009, per le Unioni gia' istituite alla data di
entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una
Comunita' montana e con essa non coincidenti, non opera l'esclusione
dai contributi prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge
regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall'articolo 13 della
presente legge, e ad esse non si applica l'articolo 9, comma 1 della
presente legge.".
Comma 5
6) Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 30 giugno 2008, n.
10 che concerne Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni e' gia'
citato alla nota precedente.
7) Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2008, n.
10 che concerne Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni e' il
seguente:
"Art. 22 - Entrata in vigore
1. La nuova disciplina degli incentivi alle forme associative
disciplinati dal programma di riordino territoriale contenuta, in
particolare, negli articoli 13 e 14 della presente legge si applica a
decorrere dall'1 gennaio 2009.".
NOTA ALL'ART. 39
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 44, comma 3 della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 44 - Norme transitorie per il trasporto ferroviario
(omissis)
3. La Regione procede alla costituzione della societa' e
all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle
concessioni novennali in essere. Fino a tale momento la Regione
stabilisce le forme di coordinamento e integrazione della gestione
della rete di sua competenza. Nel rispetto di specifiche direttive
emanate dalla Regione e' attribuita agli attuali concessionari fino
alla scadenza della concessione in atto, la titolarita' della gestione
dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi
particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della L.R. 25 febbraio
2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10
aprile 1989, n. 11).
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 40
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 2007, n.
23 che concerne Costituzione e funzionamento della Consulta di
garanzia statutaria e' il seguente:
"Art. 16 - Rinnovo delle nomine
1. Nei casi di decadenza o rinnovo delle nomine di cui all'articolo 3,
tutti i componenti restano in carica fino al rinnovo della Consulta
che, secondo quanto previsto dall'articolo 69, comma 3, dello Statuto,
dovra' avvenire nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi
e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea
legislativa.".

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