REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3, commi 90,91,92,93,94,95 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 che concerne Finanziaria 2008 e' il seguente:
"90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica
amministrazione e' comunque subordinato all'espletamento di procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte
salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:
a) le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63  e 64 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura
di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di
anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
b) le Amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla
procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i
requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519
dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della
possibilita' di accesso alle forme di stabilizzazione di personale
precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella
stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge.
Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito
dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio,
richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta
nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto
quinquiennio.
92. Le Amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del
personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di
stabilizzazione.
93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi
dell'articolo 1, commi 519 e 526, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.
94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e
560 dell'articolo  1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della
data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile
2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e
2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale
non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei
presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi
90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, e che alla stessa data abbia gia' espletato attivita'
lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa
amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi
529 e 560, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. E' comunque escluso
dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il
personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche'
il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di
ricerca nelle universita' e negli enti di ricerca.
95. Anche per le finalita' indicate dal comma 94, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di
bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad
avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato
sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi
529 e 560, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.".
2) Il testo dell'articolo 3, comma 94,lettera b) della legge 24
dicembre 2007, n. 244 che concerne Finanziaria 2008 e' gia' presente
alla nota 1) del presente articolo.
3) Il testo  dell'articolo 7,  della legge regionale  4 luglio 2007 n.
9 che concerne Razionalizzazione dell'impiego del personale nella
pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per
il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro
precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del
personale regionale e' il seguente:
"Art. 7 - Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei
1. Compatibilmente con le esigenze organizzative, la Regione, in
conformita' all'articolo 1, comma 560 della Legge n. 296 del 2006,
qualora decida di bandire negli anni 2007, 2008 e 2009 procedure per
la formazione di graduatorie per assunzione di personale non
dirigenziale a tempo determinato, riserva una quota non inferiore al
60 per cento dei posti previsti ai soggetti con i quali ha stipulato
uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
esclusi gli incarichi di nomina politica, per esigenze attinenti alle
ordinarie attivita' di servizio. Ai fini di cui al presente articolo,
la durata complessiva di tali contratti deve risultare di almeno un
anno,maturata nell'ultimo quinquennio, entro il 29 settembre 2006.
4) Il testo  dell'articolo 5, comma 5,  della legge regionale  4
luglio 2007 n. 9 che concerne Razionalizzazione dell'impiego del
personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure
straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione
del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative
del personale regionale e' il seguente:
"Art. 5 - Requisiti e modalita' per gli interventi straordinari
(omissis)
5. Il personale di cui al comma 1, lettera b) puo' essere assunto a
tempo indeterminato solo al conseguimento del requisito dei tre anni
di servizio.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 23 dicembre
2004, n. 29 che concerne Norme generali sull'organizzazione ed il 
Servizio sanitario regionale  e' il seguente:
"Art. 6 - Bilancio, patrimonio ed investimenti delle Aziende
sanitarie
(omissis)
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente Commissione
consiliare esprime parere sulla proposta di finanziamento delle
Aziende sanitarie predisposta dalla Giunta regionale, sul quadro
generale degli obiettivi loro assegnati, nonche' sul bilancio
economico preventivo di ciascuna Azienda sanitaria. La Giunta
regionale approva i bilanci consuntivi delle Aziende sanitarie, previo
parere della competente Commissione consiliare, e riferisce
annualmente al Consiglio sullo stato del SSR e dei bilanci delle
Aziende sanitarie per le opportune valutazioni.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 3, commi 1, 4 e 5 della legge regionale 22
febbraio 2001, n. 5 che concerne Disciplina dei trasferimenti di
personale regionale a seguito di conferimento funzioni e' il
seguente:
"Art. 3 - Personale trasferito di qualifica non dirigenziale
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica maturata
all'atto del trasferimento, ivi compresi gli effetti dell'anzianita'
di servizio.
(omissis)
4. Ad ogni unita' di personale e' corrisposto annualmente un compenso
pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato per categoria,
erogato nell'anno precedente a titolo di compenso per la produttivita'
ai dipendenti regionali e il corrispondente importo medio, erogato nel
medesimo anno di riferimento e allo stesso titolo, ai dipendenti
dell'ente di destinazione.
5. Il compenso di cui al comma 4 si intende aggiuntivo rispetto a
quello derivante dalla partecipazione del personale, presso l'ente di
destinazione, all'applicazione degli istituti previsti all'art. 17 del
CCNL dell'1 aprile 1999.
(omissis)".
2) Il testo dell'articolo 6, legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5
che concerne Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a
seguito di conferimento funzioni e' il seguente:
"Art. 6 - Spese per il personale e finanziamento degli enti di
destinazione
1. La Regione provvede a finanziare le spese per le risorse umane
necessarie a svolgere le funzioni conferite con l'erogazione annuale
di un importo forfettario, avuto a riferimento il costo complessivo
delle unita' di personale trasferite. A tal fine vengono stipulate
specifiche intese con gli enti di destinazione.
2. In mancanza delle intese di cui al comma 1, o di altra intesa di
uguale oggetto precedente il trasferimento, l'importo del
finanziamento sara' stabilito annualmente, per un periodo iniziale di
due anni, pari al costo complessivo, nell'anno di riferimento, delle
unita' di personale trasferite. Al termine di tale periodo, e fino
alla stipulazione delle intese di cui al comma 1, l'importo restera'
fissato al costo complessivo a quella data delle unita' di personale
trasferite ancora in servizio.
3. Per "costo complessivo" di una unita' di personale, ai sensi dei
commi 1 e 2, s'intende il costo derivante dalla retribuzione media
globale di un dipendente regionale collocato nella corrispondente
posizione economica, incrementato dei costi di natura non retributiva
forfettariamente quantificati nella misura del 6%.
4. Potranno essere stipulate specifiche intese che regolino
l'evoluzione nel tempo del costo di natura retributiva come definito
al comma 3. Dette intese potranno altresi' disciplinare l'adeguamento
dei costi di natura non retributiva, tenuto conto delle specifiche
condizioni organizzative degli enti di destinazione, nonche' le
modalita' di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento
il trattamento goduto dai dipendenti regionali.
5. Il finanziamento delle spese per le risorse umane che svolgono le
funzioni conferite con la L.R. 7 novembre 1995, n. 54, e con la L.R. 4
marzo 1998, n. 7, e' disciplinato secondo le disposizioni del presente
articolo, assumendo come data iniziale, ai sensi del comma 2, il 1°
gennaio 2001 e come importo del primo biennio quello erogato nell'anno
2000.
6. Per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite con la L.R.
30 maggio 1997, n. 15, l'importo del finanziamento e' corrispondente
al costo derivante dalle dotazioni - tipo iniziali, cosi' come
definite dalle intese che hanno regolato la fase transitoria prevista
all'art. 24 della suddetta legge. E' fatta salva la stipulazione di
nuove intese ai sensi del comma 4.
7. Gli enti di destinazione presentano annualmente alla Regione una
dichiarazione attestante le spese complessivamente sostenute per le
risorse umane che svolgono le funzioni conferite, con l'indicazione
della loro ripartizione tra i diversi ambiti.".
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9, della legge regionale 26 novembre 2001 n.
43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 9 - Personale delle strutture speciali
1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e del
Consiglio e' aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni
organiche.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di
rispettiva competenza, definiscono:
a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle
delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale,
inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.
3. Alle nomine del personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti,
alla struttura di controllo strategico e alle segreterie, sulla base
delle richieste nominative formulate dagli organi interessati e
relative, di norma, a collaboratori appartenenti agli organici
regionali, provvede:
a) il Presidente della Giunta con proprio decreto per le strutture
speciali della Giunta;
b) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, per le
strutture speciali del Consiglio e le segreterie dei Gruppi
consiliari.
L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o
dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le
strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della
Giunta avviene previa verifica di compatibilita' organizzativa.
4. Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti agli
organici regionali si provvede:
a) con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello
Statuto;
b) con il comando di personale da altre pubbliche Amministrazioni.
4-bis. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono
finalizzate alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al
comma 4 e alla copertura dell'eventuale maggior costo derivante
dall'assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente
agli organici regionali.
5. Il rapporto di lavoro, che puo' essere instaurato anche in
osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice
civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei
Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e
4; i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse
aggiuntive di cui al comma 2.
6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma
4, lettera a) corrisponde a quella prevista per il personale regionale
di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle
funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio e' invece
definito ai sensi del comma 7.
7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle
strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio
previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi
indennita' connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro
straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta
regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano
congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare
dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento
economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di
lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonche' della
differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di
inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo
professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'atto di nomina
o di conferimento dell'incarico provvede anche al riconoscimento
dell'emolumento spettante.
8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle strutture
speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento
economico, alla valutazione e alla responsabilita' dirigenziale
previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti
regionali delle strutture ordinarie.
9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi
che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi
dei componenti del Gabinetto, della struttura di controllo strategico
e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei compiti
connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove
nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese
dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi
prorogati sono risolti di diritto.
10. Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dal Presidente
della Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su motivata
richiesta dei titolari degli organi indicati al comma 3.
11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo
assegnati alle strutture speciali e' mantenuto indisponibile nella
dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i
suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie
dell'uno o dell'altro organico.".
Comma 2)
2) Il testo dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26
novembre 2001 n. 43 che concerne Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e'
il seguente:
"Art. 10 - Dotazioni organiche
(omissis)
2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri
derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede con
legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti
di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59.".
Comma 3)
3) Il testo dell'articolo 22  della legge regionale 26 novembre 2001
n. 43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 22 - Mobilita' interna e con gli Enti dipendenti
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
stabiliscono congiuntamente con direttiva criteri e modalita' per
l'attuazione della mobilita' interna, ivi compresa quella tra i due
organici del Consiglio e della Giunta.
2. I criteri e le modalita' di mobilita' tra la Regione e gli Enti
dipendenti e' disciplinata con apposite intese.".
Comma 4
4) Il testo dell'articolo 28, comma 5, della legge regionale 26
novembre 2001 n. 43 che concerne Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e'
il seguente:
"Art. 28 - Cause di estinzione
(omissis)
5. Le persone gia' titolari di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con la Regione Emilia-Romagna e cessate dal servizio per
dimissioni volontarie o per licenziamento per motivi oggettivi,
possono essere riassunte su loro richiesta. La Giunta regionale e
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con
direttiva le condizioni e le modalita' per tale riassunzione. Non puo'
in ogni caso essere riassunto il dirigente che ha risolto
consensualmente il rapporto di lavoro beneficiando di agevolazioni
economiche.".
Comma 5)
5) Il testo dell'articolo 4, comma 2) della Legge 8 settembre 1997, n.
32 che concerne Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazione
della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 e' il seguente:
"Art. 4 - Personale dei gruppi
(omissis)
2. Il personale per le segreterie di cui al comma 1 puo' essere
scelto:
a) fra i dipendenti regionali, previo loro consenso;
b) fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dei quali si
promuove il comando presso il Consiglio regionale, previo loro
consenso;
c) fra persone estranee alla pubblica amministrazione, mediante
conferimento da parte dell'Ufficio di Presidenza di incarichi a tempo
determinato, secondo quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto, su
richiesta nominativa del Presidente del gruppo.
(omissis)".
6) Il testo dell'articolo 4, comma 4 della legge 8 settembre 1997, n.
32 che concerne Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazione
della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42  con abrogazione del primo
periodo e' il seguente:
"Art. 4 - Personale dei gruppi
(omissis)
4. Il personale di cui al comma 2 e' assegnato alle segreterie dei
gruppi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a norma dell'art.
10 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44. La retribuzione del personale fa
carico al bilancio del Consiglio regionale. Fanno invece carico ai
gruppi le spese per la partecipazione del personale a convegni o
congressi e i relativi oneri di missione.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 10 aprile
1995 n. 29 che concerne Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici
e culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna  e' il seguente:
"Art. 2 - Attribuzioni
1. L'Istituto promuove e svolge attivita' conoscitiva ed operativa, di
indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del
patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la
conservazione dei centri storici, nonche' per lo svolgimento di ogni
funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando
in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali.
In particolare, l'Istituto:
(omissis)".
Comma 2)
2) Il testo dell'articolo 10, comma 1 della legge regionale 10 aprile
1995, n. 29 che concerne Riordinamento dell'Istituto dei beni
artistici e culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna  e' il
seguente:
"Art. 10 - Finanziamenti
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Emilia-Romagna
e' istituito un fondo globale per il funzionamento dell'Istituto.
(omissis)".
Comma 3)
3) Il testo dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 10 aprile
1995 n. 29 che concerne Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici
e culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna  e' il seguente:
"Art. 10 - Finanziamenti
(omissis)
3. L'Istituto puo' accettare contributi e donazioni di Enti pubblici e
di soggetti privati e destina al finanziamento della propria attivita'
i proventi dei contratti di ricerca o di ogni altra natura.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 19 aprile
1995  n. 44 che concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 2 - Funzioni della Regione
(omissis)
2. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle
funzioni regionali e' istituito un Comitato tecnico composto dai
rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in
materia di sanita' ed ambiente. La Giunta regionale ne definisce
composizione, compiti, durata e ne nomina il coordinatore.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 19 aprile
1995, n. 44 che concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 6 - Vigilanza
(omissis)
3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 predispone gli atti
istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo,
vigilanza e valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al Comitato di
indirizzo di cui all'articolo 8 ed alla Giunta regionale secondo le
rispettive competenze.".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 luglio
2001, n. 21 che concerne Istituzione dell'Agenzia regionale per le
erogazioni in agricoltura "AGREA" e' il seguente:
"Art. 5 - Il Direttore
(omissis)
2. Il rapporto di lavoro del Direttore e' regolato da contratto di
diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile di
norma una sola volta, stipulato tra il soggetto interessato e la
Regione in osservanza delle norme del Titolo terzo del Libro quinto
del Codice civile e nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n.
30 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e
locale  e' il seguente:
"Art. 19 - Agenzie locali per la mobilita' e il trasporto pubblico
locale
1. Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito
territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilita' e il
trasporto pubblico locale di loro competenza.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3,
l'Agenzia e' costituita nelle forme organizzative basate sulla
convenzione fra enti locali ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.
3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni
degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di
programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti
compiti:
a)  progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di
trasporto integrati tra loro e con la mobilita' privata;
b)  gestione della mobilita' complessiva, progettazione e
organizzazione dei servizi complementari per la mobilita', con
particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri
urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
c)  gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei
servizi;
d)  controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
e)  ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione
della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari;
e bis)  gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese
esercenti attivita' di trasporto passeggeri non di linea mediante
noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della
Legge 11 agosto 2003, n. 218  (Disciplina dell'attivita' di trasporto
di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)
ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta
attivita', ove tali funzioni siano specificatamente assegnate.
4. L'agenzia puo' intervenire negli accordi di programma di cui
all'art. 12 e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche
funzioni ad essa attribuite dagli enti locali.
5. Ove non sia costituita l'agenzia locale, le Province e i Comuni,
d'intesa con la Regione, possono affidare, con onere a carico degli
enti locali, le procedure concorsuali di cui al comma 3, lett. c)
all'agenzia prevista dall'art. 18. In tal caso restano nella piena
responsabilita' degli enti locali l'atto di affidamento, la stipula
del contratto di servizio e ogni connessa funzione di controllo.
5-bis. All'Agenzia, costituita in una delle forme di cui al comma 2,
puo' essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed
economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al
trasporto pubblico regionale e locale. Inoltre alla stessa puo' essere
conferita la proprieta' di detti beni.
5-ter. Le Agenzie costituite per diversi a'mbiti territoriali
provinciali possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine
di esplicare piu' efficacemente le funzioni a ciascuna di esse
assegnate.".
2) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n.
25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 3 - Forme di cooperazione
1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale
costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una forma
di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli
Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni
amministrative spettanti ai comuni relativamente ai servizi previsti
al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:
a) convenzione di cui all'art. 30 del DLgs n. 267 del 2000;
b) consorzio di funzioni di cui all'art. 31 del DLgs n. 267 del 2000.
2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai
sensi della presente legge come "Agenzia di ambito per i servizi
pubblici" e ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i
servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme
sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi
della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'articolo 30,
comma 2 e dell'articolo 31, comma 3 del DLgs n. 267 del 2000. In ogni
caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore,
un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.
3-bis. Sussiste incompatibilita' fra le funzioni di presidente,
direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di
ambito per i Servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi
nei gestori del Servizio idrico integrato, del Servizio di gestione
dei rifiuti urbani nonche' degli altri Servizi eventualmente affidati
ai sensi dell'articolo 5.
4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della
forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione del
loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente
in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.
5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione
delle province che non puo' essere inferiore a quella derivante dal
primo criterio previsto nel comma 4.
6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali e'
richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali partecipanti
alla forma di cooperazione fra cui rientra necessariamente, l'elezione
del Presidente dell'Agenzia.
7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalita' per il
concreto passaggio, dai comuni alla forma di cooperazione, delle
funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della
presente legge, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali
profili successori.".
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10,  della legge regionale 26 novembre 2001
n. 43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 10  - Dotazioni organiche
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
determinano, ciascuno per le rispettive dotazioni organiche:
a) il tetto massimo di spesa secondo i limiti ed i criteri stabiliti
dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) la dotazione organica complessiva;
c) la ripartizione del tetto di spesa tra le direzioni generali ed
eventuali altre articolazioni organizzative.
2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri
derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede con
legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti
di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della
Legge 15 marzo 1997, n. 59.".
Comma 2
2. Il testo  dell'articolo 9,comma  2 della legge regionale 4 luglio
2007 n. 9 che concerne Razionalizzazione dell'impiego del personale
nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure
straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione
del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative
del personale regionale e' il seguente:
"Art. 9- Disposizioni finali e transitorie
(omissis)
2. Le assunzioni disposte in attuazione del presente Capo sono
effettuate nei limiti del tetto di spesa della dotazione organica
determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della Legge 30
dicembre 2004, n. 311  (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) e del
relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio
2006, per la copertura di posti istituiti entro il 31 dicembre 2007 e
di quelli che si renderanno vacanti nel triennio 2007-2008-2009.
(omissis)".
Comma 3)
3) Il testo  dell'articolo 9, comma 6,  della legge regionale 4 luglio
2007 n. 9 che concerne Razionalizzazione dell'impiego del personale
nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure
straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione
del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative
del personale regionale e' il seguente:
"Art. 9- Disposizioni finali e transitorie
(omissis)
6. In applicazione dei principi fissati dall'articolo 1, comma 519,
della Legge n. 296 del 2006, la Regione continua ad avvalersi,
nell'ambito del permanere del fabbisogno, del personale di cui
all'articolo 5, previa istanza degli interessati, mediante proroghe
dei relativi contratti di lavoro o assunzione diretta per coloro che
non risultino piu' in servizio, fino ad avvenuto completamento delle
procedure previste dal medesimo articolo 5, commi 3 e 4.".
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000. n.
1 che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia e' seguente:
"Art. 1 - Finalita' e modalita' attuative
1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di
diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perche' essi
siano rispettati come persone.
2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la
gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per
la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del
pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei
genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli
essenziali stabiliti con legge dello Stato.
3. Il Consiglio regionale, con una o piu' direttive, definisce i
requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base
all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le
modalita' per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui
alla presente legge, nonche' le procedure per l'autorizzazione al
funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui
all'articolo 18.
3-bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce
norme specifiche per i servizi sperimentali.".
Comma 4)
2 Il testo dell'articolo 31, comma 2, lettera d)  della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4  e' il seguente:
"Art. 31  - Variazioni di bilancio
(omissis)
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
(omissis)
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di
finanziamento specificatamente individuate;
(omissis)".
NOTA ALL'ART.
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 31, della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
1. Ogni variazione al bilancio regionale deve essere disposta o
autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli
25, 26 e 27 e dal comma 4 del presente articolo.
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
a) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa appartenenti alla medesima classificazione economica e
strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo;
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di
finanziamento specificatamente individuate;
c) variazioni compensative anche fra unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica e
finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse autorizzate per i
programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione, entro i
limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di
finanziamento per ciascun esercizio;
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore,
apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'a'mbito
dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;
f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento
delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle
contabilita' speciali.
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti
dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base. I
provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di
detto comma possono disporre altresi' l'istituzione di nuovi capitoli
o di nuove unita' previsionali di base.
4. La Giunta regionale puo' provvedere con proprio atto ad apportare
le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di
cassa:
a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove
unita' previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti
da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione
Europea e di altri soggetti, nonche' l'iscrizione delle relative spese
quando le stesse siano tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore;
b) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di
spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito, per quelle direttamente regolate con legge e per quelle
derivanti da assegnazioni specifiche stabilite dallo Stato,
dall'Unione Europea e da altri soggetti.
5. I provvedimenti di variazione di cui alla lettera a) del comma 4
dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei
capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base ovvero
l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unita' previsionali di
base.
6. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui alla lettera a)
del comma 4, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a
cui il bilancio stesso si riferisce.
7. Prima dell'adozione degli atti amministrativi di cui al presente
articolo, gli stessi sono trasmessi alla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, per la verifica.
8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge,
sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto nel
Bollettino Ufficiale.".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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