REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2008, n. 143

Attuazione dell'art. 19, comma 9 bis, L.R. 26 novembre 2001, n. 43

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che l'art. 19, comma 9 bis della L.R. 26 novembre 2001, n. 43
"Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna" ha introdotto nell'ordinamento regionale
il collocamento in aspettativa senza assegni dei dirigenti a tempo
indeterminato per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e
organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale;
dato atto che la predetta disposizione:
- affida ad apposita deliberazione della Giunta regionale e
dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'individuazione
dei settori di intervento dei soggetti e degli organismi di
destinazione, la durata massima del collocamento in aspettativa,
nonche' le modalita' e i limiti di attuazione della norma;
- prevede che la stessa deliberazione costituisca atto di indirizzo
per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione
Emilia-Romagna;
richiamato l'art. 1, comma 2 della L.R. 43/01 che rinvia, per quanto
non disciplinato nella stessa legge, alle disposizioni del DLgs 30
marzo 2001, n.165, il cui art. 23 bis regola analoga fattispecie di
collocamento in aspettativa, disponendo in ordine al trattamento
previdenziale e contributivo;
considerato che l'aspettativa in argomento e' finalizzata a consentire
al personale regionale di qualifica dirigenziale anche lo svolgimento
di forme flessibili e innovative di prestazione lavorativa e di
aggiornamento professionale, con conseguente maggiore qualificazione
dell'azione amministrativa mediante la successiva valorizzazione
presso la Regione delle esperienze maturate;
dato atto dell'acquisizione dell'intesa, in ordine alla presente
deliberazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
Legislativa nella seduta del 6/2/2008;
ritenuto pertanto di approvare, in attuazione dell'art. 19, comma 9
bis della L.R. 43/01, l'allegato documento che contiene la disciplina
della materia;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale della Direzione generale centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e Telematica, dott. Gaudenzio Garavini
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore Programmazione e Sviluppo territoriale,
Cooperazione col sistema delle autonomie, Organizzazione;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, l'Allegato
A, quale parte integrante del dispositivo della presente
deliberazione, contenente la disciplina del collocamento in
aspettativa senza assegni dei dirigenti a tempo indeterminato per lo
svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o
privati, anche operanti in sede internazionale, in attuazione
dell'art. 19, comma 9 bis della L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
B) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi
dell'art. 19, comma 9 bis della L.R. 43/01, atto di indirizzo per gli
Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna,
ai fini di quanto previsto dall'art. 58, comma 1 della medesima
legge;
C) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna unitamente al testo allegato.
ALLEGATO A
Disciplina del collocamento in aspettativa senza assegni dei dirigenti
regionali a tempo indeterminato per lo svolgimento di attivita' presso
soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, in attuazione dell'art. 19, comma 9 bis della L.R. 26
novembre 2001, n. 43
Art. 1 - Finalita' e ambito di applicazione
1. Le seguenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'art. 19,
comma 9 bis della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, il collocamento in
aspettativa senza assegni dei dirigenti regionali, assunti a tempo
indeterminato, per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e
organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale,
individuando altresi' i settori di intervento degli enti di
destinazione.
2. Laddove le seguenti disposizioni facciano riferimento al Direttore
generale competente in materia di personale, tale riferimento deve
intendersi effettuato, per  il collocamento in aspettativa dei
dirigenti appartenenti al ruolo organico dell'Assemblea legislativa,
al Direttore generale della stessa.
3. Le seguenti disposizioni costituiscono altresi' atto di indirizzo
per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.
Art. 2 - Settori di intervento dei soggetti e organismi di
destinazione, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale
Il collocamento in aspettativa senza assegni e' attuato, con le
modalita' indicate nelle disposizioni della presente disciplina:
a) presso soggetti e organismi pubblici, compresi enti pubblici
economici, enti od organismi internazionali e comunitari, nonche'
presso Stati dell'Unione Europea e esteri, o loro enti territoriali
interni, che abbiano sottoscritto con la Regione accordi o intese;
b) presso soggetti e organismi privati, aventi sede in Italia,
nell'Unione Europea o all'estero, operanti in settori di intervento
rientranti nell'ambito delle funzioni costituzionali e delle finalita'
statutarie della Regione, comprese quelle di rilevanza sociale o
solidaristica.
L'aspettativa e' autorizzata anche in funzione del fatto che
l'esperienza presso i soggetti di cui ai punti a) e b) presenta per il
dirigente l'opportunita' di acquisizione, sviluppo ed aggiornamento di
competenze professionali, specialistiche o manageriali, che possono
essere successivamente impiegate dalla Regione per i suoi obiettivi di
innovazione o miglioramento tecnico, gestionale e organizzativo.
Art. 3 - Collocamento in aspettativa senza assegni
1. La domanda di collocamento in aspettativa senza assegni e'
presentata al Direttore generale competente in materia di personale
dai dirigenti interessati con l'indicazione dell'attivita' da
svolgere, del luogo e della durata dell'attivita' stessa. All'istanza
e' allegata la proposta proveniente dai soggetti e dagli organismi di
destinazione.
2. L'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 4 e subordinatamente all'esito della valutazione
dell'impatto organizzativo derivante dal collocamento in aspettativa,
provvede all'accoglimento o al diniego della richiesta con atto del
Direttore generale competente in materia di personale, acquisito il
parere del Direttore generale di assegnazione. Il parere contiene
anche la verifica in ordine all'assenza delle situazioni previste
dall'art. 4, comma 1, lett. a).
3. Il collocamento in aspettativa e' disposto per un periodo di tempo
determinato che puo' essere rinnovato alla scadenza, fino ad un
massimo di un anno. L'atto di cui al comma 2 puo' disporre il
collocamento in aspettativa per un periodo di tempo inferiore a quello
richiesto, qualora permanga l'interesse del destinatario.
4. Il cumulo delle aspettative resta disciplinato dall'art. 22 del
CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali - Area dirigenza del 23
dicembre 1999.
Art. 4 - Limiti e condizioni del collocamento in aspettativa senza
assegni
1. Il collocamento in aspettativa non puo' essere disposto nei
seguenti casi:
a) quando l'interessato, nei due anni precedenti, e' stato addetto a
funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di
tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti
o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende svolgere sia
presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le
predette attivita' istituzionali abbiano interessato imprese che,
anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
b) quando l'interessato intende svolgere attivita' in organismi e
imprese private che, per la loro natura o la loro attivita', in
relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa ledere
l'immagine dell'Amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
2. In particolare, con riferimento alle ipotesi di cui alla lett. b)
del comma precedente, il collocamento in aspettativa non puo' comunque
essere disposto:
- se l'interessato intende svolgere attivita' presso soggetti privati
il cui rappresentante legale o i componenti degli organi
rappresentativi siano stati condannati negli ultimi cinque anni con
sentenza definitiva alla reclusione non inferiore a sei mesi per
delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti
all'ufficio;
- se l'interessato intende svolgere attivita' presso imprese soggette
a procedure concorsuali, di amministrazione straordinaria o di
liquidazione coatta amministrativa.
3. Il Dirigente, una volta terminato il periodo di aspettativa, non
puo', nei successivi due anni, ricoprire incarichi presso la Regione,
che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a)
del comma 1, nei confronti dei soggetti presso i quali ha svolto
l'attivita' per cui era stato collocato in aspettativa.
4. L'Amministrazione regionale acquisisce, a seguito della domanda, la
documentazione attestante il rispetto dei limiti e delle condizioni
del collocamento in aspettativa, anche mediante richiesta di
informazioni agli Enti pubblici competenti.
5. L'aspettativa puo' essere revocata in qualsiasi momento, qualora
l'Amministrazione regionale accerti il mancato rispetto dei limiti e
delle condizioni di cui al precedente comma.
Art. 5 - Trattamento previdenziale e contributivo
1. Il trattamento previdenziale e contributivo del personale
dirigenziale collocato in aspettativa ai sensi delle precedenti
disposizioni e' disciplinato dalla normativa vigente in materia.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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