REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 1622

Modificazioni alla delibera n. 10/2005 di approvazione della Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 19/2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 29 luglio 2004 n. 19 "Disciplina in materia funeraria e
di polizia mortuaria" ed in particolare l'art. 2, comma 1 lettera a)
laddove prevede che la Regione, nell'esercizio delle funzioni di
indirizzo, coordinamento e alta vigilanza sulle materie disciplinate
dalla legge stessa, possa emanare apposite direttive agli Enti locali
e alle Aziende sanitarie al fine di garantire comportamenti omogenei
in ambito regionale a garanzia di diritti essenziali della
popolazione;
richiamata la propria deliberazione 10/05 con la quale, allo scopo di
fornire indicazioni e chiarimenti sulla applicazione dell'art. 11
della citata legge riguardo la cremazione, l'affidamento delle ceneri
e loro dispersione, e' stata approvata apposita direttiva;
rilevato che molti Comuni, rappresentanze di operatori e cittadini
hanno evidenziato difficolta' di natura applicativa in ordine a quanto
previsto dall'art. 11 della legge regionale e ulteriormente
specificato dalla Direttiva approvata con la deliberazione 10/05, con
particolare riferimento alle modalita' e alle forme di espressione
della volonta' di affidamento personale e/o di dispersione delle
ceneri e segnatamente ai soggetti che, in assenza delle forme
individuate dalla legge che consentono di far emergere esplicitamente
e direttamente la volonta' del defunto, possono dichiarare la volonta'
del defunto;
atteso infatti che, sia nel caso di dispersione delle ceneri che nel
caso di affidamento personale delle stesse, la direttiva in parola
richiede la dimostrazione della volonta' espressa in tal senso dal
defunto e che tale volonta' possa essere provata mediante
dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti
di primo grado;
considerato pertanto che tale previsione limita il regime della prova
escludendo che possano costituire prova ai fini dell'affidamento e
della dispersione delle ceneri le dichiarazioni rese a familiari
diversi dal coniuge e dai parenti di primo grado e che cio' rileva nei
casi, tutt'altro che infrequenti, di assenza del coniuge e dei parenti
di primo grado;
ritenuto dunque opportuno intervenire nuovamente nella materia ai
sensi del richiamato comma 1, lettera a), dell'art. 2 della Legge
19/04, modificando la Direttiva in merito alla applicazione dell'art.
11 della L.R. 19/04 "Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria" approvata con la deliberazione richiamata 10/05, nella
parte in cui si prevede che soltanto il coniuge e i parenti di primo
grado possano rendere la prova della volonta' del defunto in ordine
alla dispersione e all'affidamento delle ceneri, consentendo in tema
di autorizzazione alle pratiche sopracitate agli Enti locali di
operare in un quadro di maggiore chiarezza e certezza giuridica a
tutela della dignita' delle persone defunte e dei diritti dei loro
congiunti;
ritenuto pertanto di procedere, ai sensi del comma 1, lettera a)
dell'art. 2 della summenzionata legge regionale, alla approvazione
della seguente modificazione alla Direttiva piu' volte richiamata che
consenta di evitare disparita' di trattamento tra coloro che hanno il
coniuge o parenti di primo grado e coloro che non li hanno:
- il capoverso 8 della lett. b) e' sostituito dal seguente:
"Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle
specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volonta', dovra'
altresi' ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella
disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte
dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la
volonta' di dispersione delle proprie ceneri; la volonta' del defunto
puo' essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa
dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonche' dal
parente piu' prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del
Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo
grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia
appositamente autenticata.";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida
Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e successive
modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica
alla lett. b) capoverso 8 della Direttiva in merito all'applicazione
dell'art. 11 della L.R. 19/04 "Disciplina in materia funeraria e di
polizia mortuaria", approvata con deliberazione 10/05 che qui si
intende integralmente riportata;
2) stabilire che detta modifica sostituisce integralmente il capoverso
8 della lett. b) della piu' volte richiamata Direttiva;
3) di confermare detta Direttiva in ogni altra sua parte;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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