REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 1903

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Adeguamento attivita' amministrativa relativamente ai regimi di aiuto previsti dalla normativa regionale vigente

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la Commissione Europea, nell'ambito delle proprie politiche di
sostegno nei diversi settori di competenza ed in attuazione del
Trattato comunitario, si propone di assicurare "la libera concorrenza,
un'efficiente assegnazione delle risorse e l'unita' del mercato
comunitario, nel rispetto degli impegni assunti sul piano
internazionale";
- che, nei confronti degli Stati membri, vengono poste in essere
specifiche misure di controllo degli interventi che configurano aiuti
di Stato, al fine di verificare la compatibilita' dei regimi istituiti
con le linee di azione comunitaria;
- che per quanto concerne piu' strettamente il settore primario, nei
prossimi anni l'agricoltura dovra' adeguarsi a nuove realta' e ad
ulteriori cambiamenti relativi all'evoluzione del mercato e delle
norme commerciali, alle esigenze e preferenze del consumatore e
all'allargamento della Comunita' Europea;
- che tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli,
ma anche in generale l'economia locale delle zone rurali, sulle quali
si concentra la politica dello sviluppo rurale 2007-2013, per
accrescere e rafforzare la competitivita' di tali zone;
- che - nell'ambito della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli - le piccole e medie imprese
del settore svolgono un ruolo fondamentale quale fattore di stabilita'
sociale e dinamismo economico e pertanto la Comunita' ritiene di
incentivare le politiche di intervento finalizzate a superare gli
ostacoli che tali imprese incontrano sul mercato, semplificando le
norme relative agli aiuti nazionali rivolti a questa tipologia di
imprese;
considerato:
- che la Commissione Europea, per assicurare completa coerenza tra i
contributi concessi nell'ambito della politica agricola comune e della
politica di sviluppo rurale rispetto agli aiuti previsti dai singoli
Stati membri nei propri provvedimenti a favore del settore primario -
per il periodo di programmazione in corso 2007-2013 - ha adottato il
documento "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale" (GUCE 2006/C 319/01);
- che, in detto documento, la Commissione ha definito i criteri
generali per l'istituzione di nuovi regimi di aiuto e per
l'adeguamento dei regimi esistenti, in stretta connessione con le
misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE)
1698/05 e con le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 1857/06
relativamente agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;
considerato altresi':
- che gli Stati membri entro il termine del 31 dicembre 2007, fatte
salve le deroghe previste per il settore della trasformazione e
commercializzazione nonche' per gli investimenti relativi all'acquisto
di terreni nelle aziende agricole, hanno l'obbligo di adeguare i
regimi di aiuto esistenti, uniformandoli alle disposizioni stabilite
nel documento predetto;
- che per quanto concerne espressamente il settore degli aiuti a
favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dell'agricoltura il
capitolo VI.B. rimanda alle previsioni stabilite dalla "Disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo
ed innovazione" (GUUE 2006/C 323/01);
- che dalla comparazione della normativa regionale vigente per il
settore agricolo con il testo degli "Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale", risultano rilevanti,
ai fini della verifica degli interventi configurabili come aiuti di
Stato, le seguenti tipologie:
- aiuti agli investimenti nelle aziende agricole;
- aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli;
- aiuti a favore delle organizzazioni di produttori;
- aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione
dei prodotti agricoli di qualita';
- prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo;
- aiuti al settore zootecnico;
- aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o
ai mezzi della produzione agricola;
- aiuti a favore della ricerca, sviluppo ed innovazione nel settore
agricolo;
- aiuti alla pubblicita' dei prodotti agricoli;
- aiuti sotto forma di prestiti agevolati;
- aiuti per la tutela dell'ambiente;
rilevato:
- che nella normativa regionale relativa agli aiuti previsti nei
settori di intervento sopra-indicati non sono presenti norme in totale
contrasto con il documento comunitario, ferma restando la necessita'
in alcuni casi - specie per i settori degli aiuti alle associazioni di
produttori, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, dell'assistenza tecnica e dei prestiti agevolati - di
limitare l'applicazione delle norme ad alcune categorie di
beneficiari, ovvero di rideterminare i limiti di contribuzione
previsti o le tipologie di spesa ammissibili ad aiuto;
- che, pertanto, risulta necessario intervenire in sede di attuazione
della legislazione regionale conformemente ai criteri innovativi
dettati dalla Commissione;
ritenuto opportuno provvedere in merito definendo la tipologia di
beneficiari, gli interventi ammissibili e l'intensita' degli aiuti
relativi ai settori sopracitati, al fine di adeguare l'attivita'
amministrativa regionale al nuovo quadro comunitario;
dato atto infine:
- che restano confermati i limiti attualmente stabiliti dalla vigente
legislazione regionale ove inferiori al limite massimo stabilito dalla
Commissione Europea nei documenti sopra richiamati;
- che nelle ipotesi in cui le norme regionali prevedano l'approvazione
di specifici criteri o programmi di intervento per l'accesso alle
diverse tipologie di aiuto, con successivi atti si provvedera'
all'adeguamento per ciascuna materia, nel quadro delle previsioni di
cui al presente atto;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso sulla
presente deliberazione ai sensi dei citati articolo di legge e
deliberazione, dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero
Mazzotti;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adeguare agli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo e forestale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea serie C 319 del 27 dicembre 2006,
l'attivita' amministrativa relativamente ai regimi di aiuto previsti
dalla normativa regionale vigente, secondo i criteri indicati
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire che, ove le leggi regionali attualmente vigenti
prevedano l'approvazione di specifici criteri di attuazione o
programmi di intervento, con successivi atti si provvedera'
all'adeguamento per ciascuna materia, nel quadro delle previsioni di
cui all'Allegato A della presente deliberazione;
3) di dare atto che restano confermati i limiti inferiori
eventualmente stabiliti nei testi della normativa regionale vigente,
istitutiva dei regimi di aiuto;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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