REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 1621

Posticipazione dei termini di emanazione degli atti per l'accreditamento definitivo relativamente alle strutture ospedaliere

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la propria deliberazione n. 534 del 21 aprile 2008:
"Definizione dei criteri quantitativi di riferimento per la
valutazione di funzionalita' alla copertura del fabbisogno di
prestazioni di ricovero ai fini dell'accreditamento istituzionale
delle strutture pubbliche e private";
considerato, altresi', che la citata deliberazione 534/08 determina le
modalita' per l'individuazione del numero dei posti letto
accreditabili per singola struttura;
atteso che il numero di posti letto per struttura, risultante dalla
applicazione dei criteri della suddetta deliberazione 534/08, e'
funzionale al Sistema Sanitario regionale, nonche' quello che deve
essere riportato nelle determinazioni per l'accreditamento definitivo
delle strutture ospedaliere pubbliche e private, ai sensi della L.R.
34/98 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 4, comma 1, lett. a) dell'intesa del 23 marzo 2005;
considerato che:
- l'applicazione della citata deliberazione 534/08 alla attivita' di
ricovero definisce uno standard di posti letto di 4,5 per 1000
abitanti, pari al limite massimo di posti letto previsto dall'art. 4,
comma 1, lett. a) dell'intesa del 23 marzo 2005;
- con determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali n. 6952 del 30 maggio 2007, in applicazione dell'art. 1 comma
796, lett. s) e t), Legge 296/06, e' stato stabilito come prioritario
l'accreditamento delle strutture sanitarie private transitoriamente
accreditate;
verificato che l'applicazione dei criteri stabiliti nella citata
deliberazione 534/08 determina, per le strutture ospedaliere private,
una accreditabilita' di 640 posti letto in meno rispetto a quelli
autorizzati e attualmente transitoriamente accreditati, come risulta
dalla tabella allegata parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
atteso che con la propria deliberazione 1654/07: "Approvazione
dell'accordo generale per il triennio 2007-2009 tra la Regione
Emilia-Romagna e la associazione della spedalita' privata AIOP in
materia di prestazioni ospedaliere erogate dalla rete ospedaliera
privata", vengono definiti i budget di spesa per gli anni 2007, 2008 e
2009 coerenti con le risorse economiche del Fondo sanitario regionale
e con i fabbisogni di prestazioni ospedaliere per i cittadini della
regione Emilia-Romagna da erogarsi da parte  delle strutture private
accreditate;
dato atto che la diminuzione dei posti letto sui quali svolgere
attivita' in regime di accreditamento non ha alcuna conseguenza
sull'ammontare dei budget assegnati e accettati formalmente dalle
singole strutture con la sottoscrizione dell'accordo di cui al punto
precedente;
dato atto altresi' che e' successivamente intervenuto l'art. 79 del DL
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla Legge 6
agosto 2008, n. 133, il quale:
- al comma 1-bis prevede che "l'accesso al finanziamento integrativo a
carico dello Stato . . . e' subordinato alla stipula di una specifica
intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, . . . da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, . . .
contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente
contenimento della dinamica dei costi . . . a) una riduzione dello
standard di posti letto, diretto a promuovere il passaggio dal
ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero
diurno all'assistenza in regime ambulatoriale";
- al comma 1-ter stabilisce che qualora l'intesa di cui al comma 1-bis
non fosse raggiunta entro il termine del 31 ottobre 2008, la riduzione
dello standard di dotazione dei posti letto sia fissato mediante la
procedura stabilita all'art. 1, comma 169 della Legge 30 dicembre
2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
considerato:
- che pertanto la normativa successiva e sopra richiamata portera'
all'obbligo di una ulteriore "riduzione dello standard dei posti
letto" o in via concordata fra Stato e Regioni o, in mancanza, in via
di sostituzione statale;
- che quindi gli standard previsti dalla citata deliberazione 534/08
sono soggetti ad ulteriore verifica, in applicazione di una legge gia'
vigente ed in corso di attuazione;
dato atto quindi che questa Regione nell'applicazione della
deliberazione 534/08 deve adottare le necessarie cautele atte ad
impedire che si verifichi un effetto in contrasto con la legge
successivamente emanata, gia' vigente ed in corso di attuazione;
dato conseguentemente atto che, per quanto riguarda il privato,
l'attuazione della deliberazione 534/08 porterebbe al riconoscimento
di un numero di posti letti accreditati in via definitiva per i
prossimi 4 anni ai sensi della L.R. 34/98 e s.m.i., in contrasto a
quanto previsto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e risulterebbe
pertanto oggi illegittimamente incauto;
ritenuto, pertanto, doveroso attendere l'emanazione del provvedimento
ai sensi dell'art. 1-bis o dell'1-ter del sopra citato D.L. 112/08,
prima di procedere all'accreditamento definitivo che per quattro anni
dovra' dare certezza all'amministrazione concedente ed al privato del
numero dei posti letto concessi;
dato atto, del parere di regolarita' amministrativa, espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi
ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e successive
modifiche e della propria delibera 450/07;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di comunicare a ciascuna struttura privata accreditata il risultato
cui porta l'applicazione della propria deliberazione 534/08, come da
elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2) di posticipare l'accreditamento definitivo, valevole per i
successivi quattro anni, all'emanazione dei provvedimenti
rispettivamente stabiliti al comma 1-bis o 1-ter dell'art. 79 del D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla Legge 6
agosto 2008, n. 133;
3) di stabilire che la Regione Emilia-Romagna provvedera' a quanto di
propria competenza per l'accreditamento definitivo entro due mesi
dalla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 79 del D.L. 112/08
sopra richiamato;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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