REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1255

Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli Enti locali per uniformare i procedimenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'";
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia";
- il DLgs 8 febbraio 2007, n. 20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore
utile nel mercato interno dell'energia";
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2008)";
- il DLgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia  ambientale" come
modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4;
- il DLgs 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento  e  modernizzazione 
del  settore  agricolo,  a  norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo
2001, n. 57";
- il DLgs 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e
attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l),
ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38";
- la L.R. 23/12/2004, n. 26 "Disciplina della programmazione
energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
considerato:
- che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DLgs 387/03, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, sono soggetti ad un'autorizzazione
unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale
delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b)  della L.R. 26/04, le
autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di
produzione di energia previste dalla legislazione vigente sono in capo
alla Provincia;
- che ai sensi dell'art. 12, comma 5, DLgs 387/03, all'installazione
degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2 - comma 1,
lettere b) e c) - per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui al medesimo art.
12;
- che ai sensi del piu' volte citato art. 12 del DLgs 387/03 come
modificato dalla Legge 239/04, per la costruzione e l'esercizio degli
impianti di piccola cogenerazione ossia di potenzialita' inferiore ad
un MegaWatt elettrici (MWe) e di microcogenerazione ovvero di
potenzialita' inferiore a 50 KiloWatt elettrici(KWe), occorre 
definire procedure autorizzative semplificate;
- che il comma 161 dell'art. 2 dalla Legge 244/07 (Legge finanziaria
2008), ad integrazione dell'art. 12 del DLgs 387/03, introduce potenze
"soglia" per le diverse forme di energia rinnovabile, interpretate
come valori massimi al di sotto dei quali non e' necessaria alcuna
autorizzazione alla costruzione e gestione dell'impianto, e che per il
biogas il limite indicato e' pari a 250 KWe;
- che il comma 158 del citato art. 2 dalla Legge 244/07 indica
espressamente che a tali impianti si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo
unico in materia di edilizia (DPR 380/01);
rilevato che le disposizioni sopra richiamate sanciscono, da un lato,
la necessita' di prevedere percorsi autorizzativi semplificati per gli
impianti di potenza inferiore ad 1MWe, e dall'altro (DLgs 387/03)
dispongono che l'autorizzazione unica deve essere ottenuta da tutti
gli impianti che necessitano di autorizzazioni per la loro
installazione e che producono energia elettrica da fonti rinnovabili,
siano esse rifiuti, colture vegetali energetiche, sottoprodotti,
effluenti zootecnici, fanghi di depurazione, ecc.;
ritenuto che per garantire la corretta applicazione del disposto di
cui all'art. 12, comma 5 del DLgs 387/03 e del DLgs 8 febbraio 2007,
n. 20 occorra individuare in maniera univoca le casistiche per le
quali la costruzione e l'esercizio degli impianti, pur impiegando
fonti rinnovabili, non e' soggetta ad autorizzazione unica ai sensi
del DLgs 387/03 e che al riguardo i criteri da utilizzare debbano
essere i seguenti:
a) impianti non assoggettati alla procedura di  autorizzazione
integrata ambientale (AIA) ai sensi del DLgs 59/05 e non soggetti alla
Parte IV del DLgs 152/06 in quanto alimentati da biogas ottenuto da
processi di digestione anaerobica che utilizzano biomasse non 
classificate rifiuti;
b) impianti non inseriti in AIA che pur assoggettati alle disposizioni
di cui alla Parte V del DLgs 152/06 non devono richiedere
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, se ed in quanto di
potenza termica complessiva inferiore o uguale a 3 MW, alimentati da
biogas prodotto da biomasse non classificate "rifiuti" (art. 269,
comma 14, lettera e));
c) impianti di cui alle precedenti lettere a) e b) nei quali i residui
liquidi del processo di digestione anaerobica (digestato) siano
destinati all'utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni
previste dal decreto del Ministero delle Politiche agricole e
forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina
regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento" e della deliberazione dell'Assemblea legislativa  16
gennaio 2007, n. 96 "Attuazione del decreto 7 aprile 2006 - Programma
d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola";
dato atto che, in forza delle disposizioni vigenti, occorre prevedere,
da un lato, un procedimento semplificato per gli impianti di
potenzialita' compresa tra 250 KWe e 1 MWe, e, dall'altro, un
procedimento autorizzativo ordinario ai sensi del DLgs 387/03 per i
restanti casi, delineando criteri oggettivi e coerenti con le
finalita' delle norme citate per differenziare i rispettivi
procedimenti amministrativi;
dato atto inoltre:
- che nei processi di digestione anaerobica (DA) finalizzata alla
produzione di biogas per alimentare impianti di produzione di energia,
sono di norma utilizzate biomasse di origine agricola aventi le
caratteristiche di seguito indicate:
a) "Effluenti d'allevamento palabili/non palabili", cosi' come
definiti nel DM 7 aprile 2006.
Ai sensi del comma 1) lett. b) punto 5 dell'art. 185 del DLgs 152/06,
tali biomasse, denominate "materie fecali", sono da considerare
rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione della
Parte IV del citato DLgs 152/06, purche' siano utilizzate
nell'attivita' agricola e non siano pericolose;
b) "Residui delle coltivazioni, come paglie, stocchi, colletti di
barbabietola, ecc. e residui delle imprese agricole di cui al punto 7a
dell'art. 101 del DLgs 152/06 che trasformano o valorizzano le proprie
produzioni vegetali".
Ai sensi del comma 1, lett. b), punto 5 dell'art. 185, DLgs 152/06,
tali biomasse sono rifiuti agricoli denominati "Sostanze naturali e
non pericolose" che non rientrano nel campo di applicazione della
Parte IV del citato decreto legislativo, purche' siano utilizzate
nell'attivita' agricola;
c) "Residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni
vegetali effettuate dall'industria agroalimentare".
Ai sensi del comma 2 dell'art. 185, DLgs 152/06, tali biomasse possono
essere "sottoprodotti" se utilizzati in impianti aziendali o
interaziendali per produrre biogas e se rispettano le condizioni di
cui alla lettera p), comma 1 dell'art. 183 dello stesso decreto
legislativo;
d) "Sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano di
categoria 3 ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002, derivanti dalle
operazioni di trasformazione o valorizzazione effettuate
dall'industria agroalimentare, o dalle imprese agricole di cui al
punto 7b dell'art. 101 del DLgs 152/06 che trasformano o valorizzano
le proprie produzioni animali".
Tali sottoprodotti non rientrano nel campo d'applicazione della
normativa "rifiuti", perche' sostanze naturali e non pericolose
regolate, per quanto riguarda il trasporto e il processo di DA, dal
Reg. CE n. 1774/2002, le cui disposizioni normative assicurano tutela
ambientale e sanitaria, come richiesto dal comma 1, lett. b) dell'art.
185 del DLgs 152/06;
e) "Prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati,
siloerba, ecc. prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un
impianto di DA per ricavarne energia in forma di biogas".
Tali prodotti sono soggetti alla normale disciplina del trasporto
merci (bolla di accompagnamento);
- che la DA per ricavare energia da tali biomasse e' attivita'
agricola ai sensi del DLgs 228/01 e del DLgs 99/04;
- che la qualifica di Imprenditore agricolo resta univocamente
definita dall'art. 2135 del Codice civile;
ritenuto necessario emanare alcuni primi indirizzi alle Province ed ai
Comuni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di digestione
anaerobica finalizzati alla produzione di energia, al fine di
garantire omogeneita' di comportamento nel territorio regionale ed
univocita' nei procedimenti amministrativi e un esercizio coordinato,
da parte degli Enti coinvolti, delle funzioni loro conferite ai sensi
dell'art. 3 della L.R.  26/04;
dato atto della proposta tecnica elaborata dai competenti Servizi
regionali, con il supporto tecnico del Centro Ricerche Produzioni
animali di Reggio Emilia e che gli stessi rispondono, nelle finalita'
e nei  contenuti, alle esigenze fin qui richiamate, consentendo per
gli aspetti trattati di orientare i procedimenti amministrativi da
attivarsi da parte delle Province  e dei Comuni per la realizzazione
degli impianti in argomento;
rilevato:
- che tale proposta comprende i criteri per l'applicazione delle
procedure semplificate previste dal DLgs 387/03 e successive modifiche
ed integrazioni, comprensive delle situazioni nelle quali il processo
di DA prevede l'utilizzo di biomasse di origine agricola ed il
soggetto titolare dell'impianto stesso e'  da ricondursi ad un
imprenditore agricolo o societa' agricola o altro imprenditore;
- che essa e' finalizzata anche a disciplinare in modo corretto l'uso
agronomico del digestato, perseguendo il giusto rapporto tra azoto e
terreno agrario e monitorando eventuali flussi di biomasse provenienti
dai territori diversi rispetto a quelli in cui e' insediato
l'impianto;
dato atto, altresi', che le indicazione contenute nella proposta
esplicitano le procedure e le rispettive motivazioni relativamente ai
seguenti aspetti:
1) Le situazioni per le quali non deve essere  avviata la procedura
autorizzativa ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03
Fatto salvo quanto previsto per le attivita' soggette ad AIA,
rientrano in questo ambito i casi in cui il soggetto titolare
dell'impianto di digestione anaerobica e' un imprenditore agricolo
ovvero altro imprenditore e l'impianto risulti di potenza termica
nominale pari o inferiore a 3 MW o di potenza elettrica nominale pari
o inferiore a 1 MWe, alimentato da biogas ottenuto da materiali non
soggetti alle disposizioni in materia di rifiuti. In tal caso la
realizzazione dell'impianto e' da ricondursi ad un progetto edilizio
da sottoporre ad "Autorizzazione edilizia/Permesso a costruire". Le
procedure di approvazione sono demandate allo Sportello Unico delle
Attivita' produttive (SUAP). L'autorizzazione unica finale da
rilasciarsi da parte del Comune e' "comprensiva" degli atti assunti
dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
2) Le situazioni per le quali deve essere avviata la procedura
autorizzativa ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03
Fatte salve le disposizioni in materia di AIA, rientrano in questo
ambito le seguenti casistiche:
- il soggetto titolare dell'impianto di digestione anaerobica e'
imprenditore agricolo o altro imprenditore e l'impianto che si intende
realizzare ha una potenza termica nominale superiore a 3 MW o potenza
elettrica nominale superiore a 1 MWe, indipendentemente dalla natura
dei materiali organici utilizzati nel processo di digestione (sia
rifiuti che materiali che non si configurino come tali);
- il soggetto titolare dell'impianto di digestione anaerobica e'
imprenditore agricolo o altro imprenditore e l'impianto che si intende
realizzare ha una potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o
potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe, ma sottopone a
digestione materiali organici classificati come "rifiuti" ai sensi del
DLgs 152/06 e successive modiche e integrazioni;
- l'ubicazione degli impianti da realizzare ricadano nei territori
degli agglomerati classificati a rischio dei Piani provinciali di
risanamento dell'atmosfera.
In forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R.
26/04, sono in capo alla Provincia le autorizzazioni all'installazione
e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, comprese le
autorizzazioni uniche di cui all'art. 12 del DLgs 387/03.
Resta inteso che il meccanismo della procedura autorizzativa unificata
con il ricorso alla Conferenza dei servizi non esonera dal rispetto
dei requisiti previsti dalle norme specifiche di tutela ambientale, a
cui occorre comunque adeguarsi per i singoli ambiti (emissioni,
gestioni rifiuti, scarichi liquidi, ecc.). Attraverso la procedura
unificata si persegue la finalita' di rimandare ad una unica "sede"
(la Conferenza dei servizi) l'approfondimento di tutti gli aspetti da
parte dell'insieme dei soggetti coinvolti, in modo da garantire, tra
l'altro, il rilascio dell'autorizzazione unica entro tempi certi (180
giorni).
3) Le situazioni per le quali non deve essere  avviata la procedura
autorizzativa unica di cui al DLgs 387/03 in quanto oggetto di esonero
al di sotto di predefinite "potenze soglia", per alcune forme di
energia rinnovabile
Per impianti alimentati a biogas tale soglia e' pari a 250 KW. Ne
consegue che per potenze inferiori al medesimo valore non e'
necessaria alcuna autorizzazione alla costruzione e gestione
dell'impianto. Come previsto dal comma 158, lettera g dell'art. 2)
della Legge 224/07, in questi casi trova applicazione la disciplina
della denuncia di inizio attivita' (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del
testo unico in materia di edilizia (DPR 380/2001), nel rispetto delle
disposizioni urbanistiche locali.
4) Le condizioni/valutazioni che qualificano il digestato in funzione
delle diverse biomasse in ingresso al processo di digestione
anaerobica e ne giustificano l'utilizzo in agricoltura
Ai sensi del comma 1 lett. b), punto 5 dell'art. 185, DLgs 152/06,
tutte le biomasse dalla lettera "a" alla lettera "e" indicate in
precedenza sono classificabili come "materie fecali" e "sostanze
naturali e non pericolose" provenienti da un'attivita' agricola.
Il digestato risultante da processo di digestione anaerobica,
mantenendo inalterato il contenuto in azoto rispetto alle biomasse in
ingresso si qualifica a tutti gli effetti come un fertilizzante
organico. Come tale, pertanto, puo' trovare applicazione ai terreni
agricoli nel rispetto delle disposizioni del decreto 7 aprile 2006 e,
in particolare, dell'art. 10 per le applicazioni nelle Zone non
vulnerabili da nitrati, e dell'art. 28 per le applicazioni nelle Zone
vulnerabili;
ritenuto, pertanto, di approvare gli indirizzi contenuti nella
suddetta proposta nella formulazione di cui agli Allegati I e II,
parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;
richiamate:
- la L.R. 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive
modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione 450/07, recante "Adempimenti conseguenti
alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati
con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, e del
Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa dott.
Giuseppe Bortone, ai sensi dei citati articolo di legge e
deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile e
dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa l'Allegato I
"Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti  di
biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli Enti
locali per uniformare i procedimenti" e l'Allegato II "Schema per
stabilire se un materiale e' da ritenersi rifiuto o sottoprodotto",
che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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