REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 1897

Valutazione di impatto ambientale per concessione derivazione acque per progetto captazione acque sotterranee da campi pozzi Orogel 1 e Orogel 2 comune di Cesena provincia di Forli'-Cesena presa d'atto conclusioni Conferenza di Servizi 17/9/2007

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, e la concessione alla derivazione ed utilizzazione di
acque pubbliche ai sensi del R.R. 41/01, inerenti la richiesta di
concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee connesso al
progetto "captazione di acque sotterranee dai campi pozzi degli
stabilimenti Orogel 1 e Orogel 2" nel comune di Cesena, in provincia
di Forli'-Cesena, presentata dalla Orogel Soc. coop. agricola, con
sede in Via Dismano n. 2830 - 47020 Pievesistina di Cesena (FC),
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 17
settembre 2007, a condizione che siano rispettate le prescrizioni,
indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del rapporto conclusivo della
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, di seguito
riportate:
 1) lo stabilimento Orogel 2 deve essere confinato e separato dalla
prospiciente superstrada E-45 con una delimitazione fissa, costituita
da una recinzione formata da una rete alta 2.5 m sostenuta da un
basamento fisso;
 2) i pozzi nn. 1 e 2 dello stabilimento Orogel 2 devono essere
sostituiti con altri due analoghi punti di prelievo, collocati in una
zona dello stabilimento nella quale non provochino intralci e nel
contempo non risentano della circolazione viaria degli automezzi, come
proposto dalla. Si invita la  societa' Orogel a valutare la
possibilita' di realizzare un unico pozzo di pari potenzialita' al
fine di ridurre i rischi connessi alla perforazione del pozzo stesso.
Prima della loro attivazione e utilizzazione sara' necessario
acquisire il giudizio di qualita' dell'acqua attinta da parte
dell'U.O. Igiene degli alimenti e Nutrizione dell'AUSL di Cesena,
sulle base di adeguate indagini di laboratorio;
 3) i pozzi nn. 1 e 2, preliminarmente alla messa in esercizio del
nuovo, o dei nuovi pozzi sostitutivi, dovranno essere adeguatamente
tombati in conformita' alle prescrizioni del competente Servizio
Tecnico di Bacino;
 4) i nuovi pozzi sostitutivi dei pozzi nn. 1 e 2 devono essere di
tipo monofalda e non superare rispettivamente la profondita' di 80 e
110 metri, come proposto dalla Societa' Orogel;
 5) il prelievo massimo totale derivabile e' stabilito pari a 181 l/s
ed il volume annuo massimo prelevato non deve eccedere la quantita' di
1.097.000 mc/a per i 10 pozzi;
 6) a valle delle vasche di stoccaggio delle acque emunte devono
essere predisposti opportuni strumenti per la misurazione dei volumi
prelevati;
 7) la societa' Orogel deve prevedere nel proprio piano di
autocontrollo:
a) la ricerca analitica completa con periodicita' di tutti i parametri
previsti dall'Allegato I Parte A, B e C del DLgs 31/01 nei due punti
di raccolta delle acque dei pozzi (Orogel 1 e Orogel 2);
b) la ricerca del parametro "Clorito" dopo trattamento con biossido di
cloro;
la frequenza delle analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua
dovra' essere la seguente:
- microbiologica: 2/anno;
- chimica: 2/anno;
- il parametro: "Cloro residuo" verra' ricercato con periodicita'
quotidiana;
nella programmazione dei controlli interni chimici e microbiologici i
prelievi saranno effettuati a rotazione a valle di ciascuna linea di
trattamento e utilizzazione;
 8) la societa' Orogel, inoltre, dovra':
a) dimostrare l'adozione di procedura comprensiva di: protocollo di
verifica di potabilita', programma dei campionamenti, tipo di
accertamenti, limiti di accettabilita' e provvedimenti da attuare
quando questi non vengano rispettati;
b) identificare un responsabile per l'implementazione ed il
mantenimento della procedura;
c) conservare i rapporti  di analisi interne;
d) conservare qualsiasi documento relativo ai trattamenti eseguiti con
schede tecniche di ciascun prodotto utilizzato;
 9) le condutture delle acque di pozzo devono essere distinguibili e
non raccordarsi con quelle con acqua di rete acquedottistica
pubblica;
10) deve essere mantenuta sempre aggiornata una planimetria degli
stabilimenti con indicazione e numerazione dei punti di erogazione
delle diverse acque utilizzate;
b) di dare atto che la Provincia di Forli'-Cesena ed il Comune di
Cesena hanno espresso il proprio parere sulla compatibilita'
ambientale ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. 9/99 all'interno
del rapporto ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente
delibera;
c) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli
della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del R.R. 41/01, sulla base del
rapporto ambientale, ha rilasciato con determina dirigenziale n.
013772 del 25 ottobre 2007 la concessione alla derivazione ed
utilizzazione di acque pubbliche, che costituisce l'Allegato 2 alla
presente deliberazione;
d) di dare atto che il Servizio Tutela Risanamento risorsa acqua della
Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forli'-Cesena e l'AUSL di
Cesena hanno espresso il proprio parere sulla concessione alla
derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, ai sensi del R.R.
41/01, all'interno del rapporto ambientale che costituisce l'Allegato
1 alla presente delibera;
e) di dare atto che l'Autorita' di Bacino dei Fiumi Romagnoli e l'ARPA
Sezione provinciale di Forli'-Cesena non hanno partecipato alla seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi in data 17 settembre 2007 e non
hanno firmato il rapporto ambientale che costituisce l'allegato 1
della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto
dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Orogel Soc. Coop. agricola, con
sede in Via Dismano n. 2830 - 47020 Pievesistina di Cesena (FC);
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Servizio Tecnico di Bacino dei
Fiumi Romagnoli della Regione Emilia-Romagna, al Servizio Tutela
Risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna, alla Provincia
di Forli'-Cesena, al Comune di Cesena, all'Autorita' di Bacino dei
Fiumi Romagnoli, all'AUSL di Cesena e all'ARPA Sezione provinciale di
Forli'-Cesena;
h) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
i) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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