REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2008, n. 342

L.R. 24/2000. Modalita' operative per elaborazione e presentazione elenchi soci O.P. e disposizioni in ordine ad adeguamento tabelle settore/prodotti di iscrizione in Elenco regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle
Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali
per i prodotti agroalimentari", modificata con L.R. n. 14 del 9 maggio
2001;
visti, altresi':
- il DLgs 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati
agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della
Legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il decreto ministeriale 85/TRAV del 12 febbraio 2007, attuativo del
predetto decreto legislativo;
richiamate le seguenti deliberazioni regionali:
- n. 1978 del 6 ottobre 2004 recante "Nuovi criteri applicativi della
L.R. 7/4/2000, n. 24 e successive modificazioni 'Disciplina delle
Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali
per prodotti agro-alimentari'. Organizzazioni di produttori";
- n. 1071 del 16 luglio 2007 recante "L.R. 24/00 e successive
modificazioni 'Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle
Organizzazioni interprofessionali per prodotti agro-alimentari'. Nuove
disposizioni applicative concernenti le Organizzazioni di produttori e
determinazioni in ordine a delibera 1978/04";
- n. 2111 del 20 dicembre 2007 recante "L.R. 24/00 e successive
modificazioni 'Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle
Organizzazioni interprofessionali per prodotti agro-alimentari'.
Disposizioni applicative concernenti le Organizzazioni di
produttori";
preso atto che al punto 5.a "Programma informatico per la gestione
dell'Elenco e archivio soci" dell'allegato alla predetta deliberazione
2111/07 e' stata prevista la predisposizione di un programma
informatico, accessibile via internet e con interfaccia web, in grado
di gestire l'Elenco regionale delle Organizzazioni dei Produttori e
l'archivio dei relativi soci, in funzione sia della presentazione 
della domanda di iscrizione all'Elenco medesimo che dei controlli del
mantenimento dei requisiti di iscrizione da parte della Regione e,
piu' in generale, di tutti i procedimenti afferenti la L.R. 24/00 in
cui i dati relativi ai soci assumono rilevanza a fini istruttori;
atteso, per quanto attiene ai profili normativi e di merito, che tale
previsione si e' fondata sulle seguenti considerazioni:
- con Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 e' stata prevista
e disciplinata l'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna,
costituita da un archivio informatizzato, integrato nel Sistema
informativo agricolo regionale (SIAR), contenente informazioni e dati
anagrafici relativi ai soggetti svolgenti attivita' agricola e che
intrattengono rapporti con le pubbliche Amministrazioni nel settore
dell'agricoltura;
- la Regione e le Amministrazioni di cui all'art. 3 della L.R. 15/97,
nella gestione di qualsiasi procedimento concernente le aziende
agricole, devono avvalersi delle informazioni e dei dati registrati
nell'Anagrafe;
- l'art. 17, comma 4, del Regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2
prevede che tali dati, di cui e' titolare la Regione Emilia-Romagna,
possano essere comunicati alle Organizzazioni di produttori
disciplinate dalla L.R. 24/00, limitatamente alle aziende agricole
associate a ciascuna di esse;
- ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione
all'Elenco regionale di cui all'art. 2 della predetta L.R. 24/00, le
Organizzazioni di produttori devono presentare, fra l'altro, gli
elenchi dei soci aderenti;
- tali elenchi sono necessari anche alla verifica del mantenimento
annuale dei requisiti previsti e dell'inesistenza di doppie adesioni
ad O.P. per lo stesso settore/prodotto, cosi' come prevede la legge e
le deliberazioni sopra richiamate;
- le informazioni anagrafiche (C.U.A.A. - Codice unico delle aziende
agricole - ditta o ragione sociale, sede legale e operativa) contenute
in tali elenchi sono relative a oltre ventimila soci;
- le procedure di controllo attuate dal competente Servizio
Valorizzazione delle produzioni ai fini della predetta verifica -
consistenti nel raffronto degli elenchi dei soci aderenti trasmessi
dall'O.P. con i dati desumibili dall'anagrafe ovvero dal Registro
delle imprese, qualora l'azienda non risulti iscritta in anagrafe -
risultano attualmente particolarmente laboriose;
- ai sensi della citata deliberazione 1071/07, i contributi previsti
dalla L.R. 24/00 per il secondo ciclo di ampliamento significativo
delle attivita' svolte nell'anno 2007 sono calcolati - al fine di
consentire la graduazione dell'entita' dei contributi concessi
all'effettiva attivita' realizzata dalle O.P. - in maniera
proporzionale anche al numero di soci aderenti all'O.P.;
- la predisposizione di un software dedicato di proprieta' regionale,
accessibile tramite browser web attraverso apposite procedure di
accreditamento, che consenta all'O.P. l'elaborazione degli elenchi
suddetti - estrapolando dall'Anagrafe regionale delle aziende
agricole, attraverso il C.U.U.A. fornito direttamente all'O.P. dal
singolo socio, esclusivamente le informazioni anagrafiche dei propri
soci - e' pertanto funzionale all'esigenza della Regione che tutti gli
elenchi prodotti dalle O.P. siano correttamente formulati, in
un'ottica di riduzione dei tempi istruttori e di alleggerimento delle
relative attivita';
preso atto che, secondo le previsioni del citato punto 5.a
dell'allegato alla deliberazione 2111/07, le procedure applicative del
suddetto programma informatico avrebbero dovuto essere definite con
atto dirigenziale;
considerato:
- che l'avvio di tale nuova procedura potrebbe non consentire, per
ragioni tecniche, il rispetto dei termini fissati al Capitolo 8
dell'allegato alla piu' volte citata deliberazione 2111/07 per la
presentazione, nell'anno 2008, della documentazione riferita agli
elenchi dei soci produttori (diretti ed indiretti) dell'anno 2007, di
cui alle lettere f) e g) del medesimo Capitolo 8;
- che e' pertanto opportuno integrare le disposizioni recate dal
citato Capitolo 8 prevedendo in capo al Responsabile del Servizio
Valorizzazione delle produzioni la facolta' di disporre, con proprio
atto formale, la proroga di tale termine, esclusivamente per la
presentazione dei predetti elenchi;
- che, inoltre, tenuto conto che gli elenchi dei soci aderenti devono
essere presentati anche dalle societa' che chiedono l'iscrizione
all'Elenco regionale, e' necessario prevedere che sia reso
temporaneamente disponibile anche a tali societa' l'accesso al
programma al fine di implementare correttamente gli elenchi dei propri
soci;
ritenuto pertanto, ai fini dell'economicita' dell'azione
amministrativa, provvedere con il presente atto anche all'approvazione
delle procedure applicative per l'utilizzo del nuovo programma
informatico, nella formulazione di cui all'Allegato A alla presente
deliberazione, della quale e' parte integrante e sostanziale;
rilevato, infine:
- che con le deliberazioni 1071/07 e 2111/07 citate in premessa sono
stati fra l'altro adeguati i criteri applicativi della L.R. 24/00 alla
normativa nazionale (DLgs 27/5/2005, n. 102 e decreto ministeriale n.
85/TRAV) ed ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C-319/01);
- che, in particolare, e' stata adeguata la tabella dei
settori/prodotti dell'Elenco regionale relativa al riconoscimento
delle O.P.;
ritenuto necessario - per garantire continuita' e omogeneita' nel
riconoscimento delle O.P.:
- che i riconoscimenti, avvenuti in base alle tabelle settori/prodotti
allegate alle deliberazioni precedenti alla 2111/07, siano adeguati
secondo i settori/prodotti individuati nella tabella allegata a
quest'ultima deliberazione;
- che conseguentemente sia aggiornato d'ufficio l'Elenco regionale
secondo la nuova tabella allegata alla medesima deliberazione 2111/07,
restando confermata la validita' degli atti di iscrizione all'Elenco
gia' assunti;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007, recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso sul
presente atto dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero
Mazzotti, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
predetta deliberazione 450/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare nella formulazione di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, le procedure applicative
per l'utilizzo del programma informatico da utilizzare da parte delle
Organizzazioni dei Produttori per l'elaborazione e la presentazione
degli elenchi soci in funzione dell'attuazione della L.R. 24/00;
3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle
produzioni, nel caso di eventuali difficolta' tecniche legate
all'avvio della nuova procedura informatica, a prorogare, con proprio
atto formale, relativamente agli adempimenti da porre in essere nel
2008 riferiti al mantenimento requisiti per l'anno 2007, il termine
per la presentazione degli elenchi dei soci produttori (diretti ed
indiretti), di cui alle lettere f) e g) del Capitolo 8 dell'allegato
alla deliberazione della Giunta regionale 2111/07;
4) di stabilire che i riconoscimenti delle O.P., avvenuti in base alle
tabelle settori/prodotti allegate alle deliberazioni precedenti alla
2111/07, siano adeguati secondo i settori/prodotti individuati nella
tabella allegata a quest'ultima deliberazione;
5) di prevedere che sia conseguentemente aggiornato d'ufficio l'Elenco
regionale secondo la nuova tabella allegata alla medesima
deliberazione 2111/07;
6) di dare atto che - relativamente alle O.P. di cui al precedente
punto 4) - resta confermata la validita' degli atti di iscrizione
all'Elenco assunti con riferimento alle tabelle precedenti.
ALLEGATO A
Procedure applicative per l'utilizzo del programma informatico per
l'elaborazione e la presentazione degli elenchi soci delle
Organizzazioni dei Produttori ai sensi della L.R. 24/00 e successivi
provvedimenti attuativi
Premessa
Il programma informatico predisposto dalla Regione consente ai
soggetti autorizzati di generare l'elenco soci da presentare alla
Regione per l'iscrizione e il mantenimento nell'Elenco regionale delle
Organizzazioni dei Produttori di cui alla L.R. 24/00 e successive
modifiche.
In particolare i soggetti autorizzati, partendo dal proprio libro soci
con l'utilizzazione del C.U.A.A., generano l'elenco attraverso
l'importazione dei dati relativi al socio dall'Anagrafe regionale
delle aziende agricole e/o dalle fonti certificate previste.
Alla data dell'1 marzo di ogni anno la Regione procede al
consolidamento dei dati relativi ai soci per l'anno precedente.
Conseguentemente non e' piu' possibile modificare l'elenco soci per
l'anno precedente.
Esclusivamente per i dati relativi all'anno 2007, nel caso in cui
l'avvio della nuova procedura informatica possa comportare ritardi, il
Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, stabilira'
con proprio atto formale proroghe ai termini stabiliti sia per il
consolidamento dei dati relativi ai soci produttori, sia per la
presentazione degli elenchi dei soci stessi.
Modalita' di utilizzazione del programma
Il legale rappresentante dell'O.P. o delle societa' che hanno
presentato domanda di iscrizione deve vigilare sull'operato delle
persone autorizzate ai fini del corretto utilizzo del programma.
I soggetti autorizzati compilano gli elenchi soci utilizzando tutti i
campi obbligatori e facoltativi previsti da ciascuna maschera del
programma.
Procedure di autorizzazione
Il legale rappresentante dell'O.P. gia' iscritta all'Elenco regionale,
ovvero della societa' che ha presentato domanda di iscrizione
all'Elenco, chiede al Servizio Valorizzazione delle produzioni della
Direzione generale Agricoltura l'autorizzazione per l'utilizzazione
del programma informatico.
La domanda di autorizzazione deve individuare i soggetti incaricati
per i quali e' richiesto il rilascio delle credenziali di
autenticazione, indicando i relativi dati anagrafici ed il codice
fiscale.
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni autorizza
i richiedenti attraverso la comunicazione personale delle credenziali
di autenticazione, composte dal codice per l'identificazione
dell'utente associato a una parola chiave, riservata e conosciuta
solamente dal medesimo.
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni consegna
le credenziali di autenticazione esclusivamente al personale dell'O.P.
gia' individuato quale responsabile o incaricato del trattamento.
L'O.P. e' tenuta a comunicare qualsiasi variazione relativa alle
persone autorizzate e deve vigilare sulla corretta utilizzazione delle
credenziali di autenticazione.
Per le societa' non ancora iscritte all'Elenco, l'autorizzazione ha
una durata temporanea, comunque non superiore a 30 giorni, determinata
di volta in volta dal Responsabile del Servizio Valorizzazione delle
produzioni tenuto conto del numero dei soci.
Autenticazione, gestione delle credenziali, password
L'accesso al programma avviene esclusivamente previa autenticazione,
ossia tramite una procedura di verifica dell'identita' di chi vi
accede.
La gestione delle credenziali di accesso realizzata dal Servizio
Valorizzazione delle produzioni segue le indicazioni di legge (DLgs
196/03).
Ogni credenziale di autenticazione e' strettamente personale. Non e'
pertanto consentito l'utilizzo della stessa credenziale da parte di
piu' utenti.
Le credenziali personali devono essere attentamente custodite per
evitare che soggetti non autorizzati possano venirne in possesso,
accedendo illegittimamente a dati o informazioni.
Oltre a conservare con diligenza i dispositivi in uso esclusivo,
occorrera' adottare le necessarie cautele per mantenerne segreta la
componente riservata (es.: Pin o password).
In caso di furto o smarrimento delle credenziali, occorre attivare
immediatamente le procedure previste per il singolo caso (es.: nel
caso di furto o smarrimento della propria smart card, occorrera'
chiedere al Certificatore la sospensione immediata del certificato
digitale, sporgere denuncia, chiedere all'Amministrazione la revoca
del certificato digitale allegando copia della denuncia).
L'attivazione di credenziali di accesso ai sistemi informativi deve
essere richiesta tramite comunicazione formale del legale
rappresentante dell'O.P.
Le password sono strettamente personali e, come tali, devono essere
mantenute segrete. Ogni utente e' pertanto responsabile della
sicurezza della propria password, non deve comunicarla ai colleghi,
ne' appuntarla su foglietti o post-it lasciati accanto al computer.
La password deve essere composta da almeno 8 caratteri - di cui almeno
un numero e un carattere speciale - (o avere comunque la lunghezza
massima consentita dal sistema in uso).
La password deve essere modificata quando si effettua l'accesso la
prima volta e successivamente modificata almeno ogni 90 giorni. La
password deve essere modificata anche qualora si sospetti che altri ne
siano venuti a conoscenza, dandone comunicazione ai referenti
incaricati della sicurezza informatica.
E' opportuno evitare password facili da scoprire o riferite
strettamente alla persona dell'utente (data di nascita, nome dei
figli, la targa dell'auto, ecc.). Occorre evitare di scegliere come
password termini comuni: molti programmi fraudolenti creati per la
forzatura di password si basano infatti sull'utilizzo delle parole
contenute in un file di dizionario.
E' consigliabile pertanto scegliere una password che contenga
combinazioni di lettere maiuscole e minuscole, numeri, caratteri
speciali (per es. !, *, /, ?, #). Il grado di complessita'
della propria password deve essere deciso in funzione del valore dei
dati e delle risorse da proteggere.
Modalita' di presentazione degli elenchi
Il combinato disposto dell'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del
DLgs 82/05 stabilisce l'equivalenza  delle dichiarazioni - inviate o
compilate attraverso un sistema informatico che consente
l'identificazione dell'autore - alle dichiarazioni sottoscritte con
firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al
procedimento.
In virtu' di tale disposizione gli elenchi consolidati sono utilizzati
per l'istruttoria ai fini dell'iscrizione o mantenimento nell'Elenco
regionale, conformemente a quanto indicato al punto 5.a e 7 della
deliberazione 2111/07.
Dopo il consolidamento gli elenchi non possono piu' essere modificati,
se non per l'elaborazione dell'elenco dell'anno successivo.
Nel caso in cui si presenti la necessita' di regolarizzare gli elenchi
consolidati, l'O.P. deve comunicare tale necessita', indicando le
motivazioni, al Servizio Valorizzazione delle produzioni.
In tal caso ai fini istruttori sono utilizzati gli elenchi consolidati
come rettificati dal Servizio Valorizzazione delle produzioni in base
alla richiesta.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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