REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2008, n. 108

Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Agrea per la gestione integrata dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza finalizzati all'adempimento di obblighi comunitari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Reg. CE 1782/03 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- il Reg. CE 796/04 recante modalita' di applicazione della
condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione
e di controllo di cui al Reg. CE 782/03;
- il Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni
bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- il Reg. CE 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare;
- il Reg. CE 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Reg. CE 183/05 che stabilisce requisiti per l'igiene dei
mangimi;
premesso che, in attuazione della normativa comunitaria
soprarichiamata:
- la Regione, cui tra l'altro compete istituzionalmente il
coordinamento dei controlli svolti dalle Aziende sanitarie sul
territorio regionale in ordine al rispetto degli adempimenti previsti
nelle materie di cui trattasi, deve costituire e gestire la banca dati
dei produttori primari di mangimi e di prodotti del settore
alimentare, secondo quanto in particolare stabilito dai Reg. 852/04 e
183/05;
- AGREA, quale organismo pagatore sul territorio regionale di aiuti,
contributi e premi comunitari a favore delle imprese agricole, deve
effettuare la verifica del rispetto degli obblighi imposti a livello
comunitario, con particolare riferimento agli obblighi di
condizionalita' introdotti dalla recente riforma della Politica
Agricola Comune;
rilevato che:
- AGREA, al fine di adempiere a quanto previsto in relazione al
vincolo di condizionalita' deve creare un'estesa rete di controlli e
acquisire, ove possibile, gli esiti dei controlli che, in materia,
altri organismi svolgono istituzionalmente;
- la Regione, in attuazione della normativa comunitaria in materia di
sicurezza alimentare, deve costituire la banca dati dei produttori
primari di mangimi e di prodotti del settore alimentare procedendo
alla identificazione di detti produttori, peraltro gia' identificati,
in quanto imprese agricole, da AGREA nell'ambito delle basi dati per
mezzo dell'identificativo aziendale e come produzione agricola ad essi
associata;
ritenuto dunque necessario, alla luce delle innovazioni introdotte dal
sistema europeo, realizzare dette attivita' attraverso un proficuo
scambio tra organizzazioni con compiti complementari, cosi' favorendo
la semplificazione degli adempimenti imposti dalla normativa
comunitaria e nazionale in un'ottica realmente integrata;
considerato pertanto il comune interesse di Regione e di AGREA alla
instaurazione di un rapporto di collaborazione volto a facilitare, nel
rispetto delle proprie specifiche competenze e funzioni, il rapporto
tra pubbliche Amministrazioni, imprese e cittadini, coniugando
efficacia, efficienza e semplicita' di procedure e strumenti;
ritenuto che tale rapporto di collaborazione, avente ad oggetto la 
gestione integrata e sinergica dei procedimenti amministrativi di
rispettiva competenza, possa svilupparsi attraverso la stipula di un
protocollo di intesa che ne definisca i termini e le modalita';
dato atto che la Regione Emilia-Romagna e AGREA hanno provveduto a
formulare detto protocollo secondo lo schema allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolando le
azioni congiunte da realizzare per l'ottimale adempimento degli
obblighi comunitari;
ritenuto, tutto cio' premesso, di approvare lo schema di protocollo
nella formulazione allegata al presente provvedimento, prevedendo
altresi' che alla sua sottoscrizione provvedera' il Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali;
viste:
- la L.R. 43/01 e successive modifiche "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- le proprie deliberazioni 1057/06, 1150/06 e 450/07;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida
Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e successive
modifiche e della propria deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, nella formulazione allegata alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, il protocollo
d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e AGREA;
2) di dare atto che il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali
provvedera' alla sua sottoscrizione, ai sensi della propria
deliberazione 450/07;
3) di stabilire che il protocollo d'intesa avra' la durata di tre
anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo e
potra' essere rinnovato;
4) di non prevedere impegni finanziari derivanti dalla sua
sottoscrizione da parte della Regione;
5) di stabilire che alla individuazione dei componenti i gruppi di
lavoro ivi previsti provveda il Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali;
6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna - Direzione generale
Sanita' e Politiche sociali e l'Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura (AGREA) per sviluppare forme di collaborazione per la
gestione dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza
Richiamati:
- il Reg. CE 1782/03 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- il Reg. CE 796/04 recante modalita' di applicazione della
condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione
e di controllo di cui al Reg. CE 1782/03;
- il Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni
bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- il Reg. CE 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare;
- il Reg. CE 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Reg. CE 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei
mangimi;
- la L.R. 21/01 recante l'istituzione dell'Agenzia regionale per le
erogazioni in agricoltura (AGREA);
premesso che:
- AGREA, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di
Organismo Pagatore, sul territorio della regione Emilia-Romagna, di
aiuti, contributi e premi comunitari a favore degli agricoltori deve
effettuare numerosi controlli, prescritti dalla normativa dell'Unione
Europea, prima di procedere all'erogazione dei benefici;
- la recente riforma della PAC (Politica Agricola Comune), fra le
altre disposizioni, ha introdotto il criterio della condizionalita',
con l'effetto di vincolare il pagamento unico per azienda al rispetto,
da parte dell'agricoltore, di specifiche norme (i Criteri di gestione
obbligatori) in materia di salvaguardia ambientale, sanita' pubblica,
salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e
dell'obbligo di mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche ed
ambientali;
- la conseguente necessita' della verifica sull'effettivo rispetto del
vincolo di condizionalita' richiede, da parte di AGREA, sia la
creazione di un'estesa rete di controlli sia, ove possibile,
l'acquisizione degli esiti dei controlli che, in materia, altri
organismi svolgono istituzionalmente;
- AGREA ha pertanto manifestato interesse sia ad accedere in modo
sistematico alle risultanze dei controlli svolti dai Servizi
Veterinari delle Aziende USL sia di coordinare il proprio
campionamento delle Aziende da controllare con il campionamento dei
controlli effettuato dai Servizi Veterinari;
- nel corso dei contatti allo scopo intercorsi tra il Servizio Tecnico
e di autorizzazione di AGREA ed il competente Servizio Veterinario e
Igiene degli alimenti della Direzione generale Sanita' e Politiche
sociali della Regione Emilia-Romagna e' emersa la necessita', da parte
del Servizio regionale, di costituire e gestire la banca dati dei
produttori primari di mangimi e di prodotti del settore alimentare
secondo le disposizioni rispettivamente del Reg. CE 183/05 e del Reg.
CE 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- i produttori primari di mangimi e di prodotti del settore
alimentare, essendo imprese agricole, sono interlocutori privilegiati
ed utenti di AGREA e sono pertanto gia' identificati nell'ambito delle
basi dati per mezzo dell'identificativo aziendale e come produzione
agricola ad essi associata;
- le diverse necessita' rappresentate dalle due strutture, l'una di
AGREA, l'altra della Regione Emilia-Romagna, hanno comunque sottesa
l'esigenza di una loro realizzazione nel rispetto dei concomitanti
principi della razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti
burocratici per la categoria degli imprenditori agricoli;
- tale esigenza puo' essere soddisfatta da parte della PA lavorando in
una logica comune ed integrata, fornendo ogni struttura coinvolta, per
la parte di propria competenza, costruttivi apporti di conoscenza ed
esperienza all'attivita' amministrativa da svolgere ed al servizio da
fornire alle parti interessate;
- AGREA e' un Ente strutturato in modo da assicurare l'assolvimento
dei propri compiti mediante adeguate strutture informatiche ed agisce
nella logica dello "sportello telematico" che vede istituzionalmente e
stabilmente coinvolti nella filiera procedimentale anche i Centri
Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) che in tal modo forniscono un
servizio sia alla PA che all'utenza;
- la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali ha, fra i compiti
delle proprie strutture, il coordinamento dei controlli svolti dai
Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali sul
territorio della regione Emilia-Romagna;
- i rispettivi apporti, nelle materie sopra evidenziate vedono:
• da parte di AGREA la possibilita' di mettere a disposizione il
proprio know-how e di fornire applicativi gia' sviluppati e adeguati
alla gestione di un numero rilevante di procedimenti a partire dalla
raccolta dei dati necessari attraverso i CAA fino all'implementazione
delle basi dati gia' esistenti;
• da parte della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali la
possibilita' di instaurare un fattivo raccordo tra i controlli svolti
istituzionalmente dai Servizi Veterinari e gli analoghi controlli che
la vigente normativa comunitaria e nazionale pone in capo ad AGREA in
relazione al vincolo di condizionalita';
tutto cio' premesso:
la Regione Emilia-Romagna, (codice fiscale 80062590379) con sede in
Bologna, viale Aldo Moro n. 52, rappresentata dal Direttore generale
alla Sanita' e Politiche sociali, dr. Leonida Grisendi, domiciliato
per il presente atto presso la sede dell'Ente
l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna, (codice fiscale 91215060376) con sede in Bologna,
Largo Caduti del Lavoro n. 6, rappresentata dal Direttore dr. Gianni
Mantovani domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente
sottoscrivono e convengono quanto segue:
Articolo 1
Oggetto del Protocollo d'intesa
1. Con il presente atto le parti intendono attivare un rapporto di
collaborazione finalizzato alla razionalizzazione ed al miglioramento
della gestione di procedimenti amministrativi di rispettiva
competenza.
2. In particolare:
a) AGREA, al fine di adempiere agli obblighi posti dalla vigente
normativa in tema di vincolo di condizionalita', e' interessata ad
acquisire gli esiti dei relativi controlli svolti dai Servizi
Veterinari in tempi e secondo campionamenti compatibili con il
rispetto dei termini di pagamento dei benefici agli agricoltori;
b) il Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti, al fine di
costituire e gestire la banca dati dei produttori primari di mangimi e
di prodotti del settore alimentare secondo le disposizioni del Reg. CE
183/05 e del Reg. CE 852/04, e' interessato ad utilizzare applicativi
gia' sviluppati da AGREA per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di Organismo Pagatore fruendo contestualmente delle
connesse modalita' di gestione e raccolta dei dati necessari.
Articolo 2
Efficacia delle premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Intesa.
Articolo 3
Percorso di attuazione
1. Le parti concordano sull'opportunita' di sviluppare iniziative
congiunte al fine di garantire l'attuazione di quanto previsto
all'art. 1, comma 2, lettere a) e b).
2. Le parti convengono pertanto di costituire, entro due mesi dalla
sottoscrizione della presente Intesa, gruppi di lavoro composti da
dirigenti e funzionari appartenenti alle rispettive strutture.
3. I dirigenti competenti dei due Enti adotteranno separate e conformi
determinazioni per formalizzare il risultato del lavoro dei gruppi di
cui al comma 2.
Articolo 4
Protezione dei dati personali
1. Le parti convengono e si obbligano ad adottare, nell'attuazione
della presente Intesa, tutte le misure per garantire il rispetto delle
disposizioni di cui al DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione
dei dati personali" cosi' come anche attuato, con apposite
disposizioni applicative, nei rispettivi ordinamenti.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, le parti convengono,
in particolare, sulla necessita' di procedere alla reciproca
designazione quali responsabili esterni dei trattamenti di dati
personali, oggetto del Protocollo d'intesa, di cui sono rispettivi
titolari.
3. Nell'ambito di tale designazione, attuata e dettagliata con gli
artt. 5 e 6, le parti si impegnano ad osservare ed applicare, nei
reciproci rapporti, con gli opportuni adattamenti per quanto riguarda
la designazione operata da AGREA:
a) il Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di
accesso dell'interessato ai propri dati personali approvato con
determinazione del Direttore generale all'Organizzazione, Personale,
Sistemi informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna,
2650/07;
b) il Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi
informativi nella Giunta della Regione Emilia-Romagna approvato con
determinazione del Direttore generale all'Organizzazione, Personale,
Sistemi informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna,
2653/07.
Articolo 5
Designazione di AGREA quale responsabile esterno del trattamento di
dati personali
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29
del DLgs 196/03, e con le modalita' definite dalla deliberazione di
Giunta regionale 960/05, designa AGREA responsabile esterno dei
trattamenti dei dati personali, di cui la Regione Emilia-Romagna e'
titolare, che di seguito sono specificati:
- registrazione dei produttori primari di mangimi ai sensi del Reg. CE
183/05;
- registrazione dei produttori primari di prodotti del settore
alimentare ai sensi del Reg. CE 852/04;
e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di
questo stesso incarico per iscritto.
2. I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono
indicati nel DLgs 196/03, nella deliberazione di Giunta regionale
960/05, Paragrafi 4 e 4.1. I compiti sono di seguito riportati:
a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive
misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito
dal DLgs 196/03, dall'Allegato B del DLgs 196/03, dalla DGR 1264/05;
b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati
personali, ed ove non avesse gia' provveduto il responsabile del
trattamento, l'informativa di cui all'art. 13 del DLgs 196/03 e
verificare che siano adottate le modalita' operative necessarie
perche' la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli
interessati;
c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri
incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1
e 2 dell'art. 7 del DLgs 196/03;
d) trasmettere, con la massima tempestivita', le istanze
dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss.
del DLgs 196/03 che necessitino di riscontro scritto al responsabile
del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della DGR
960/05, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato
nei termini stabiliti dal DLgs 196/03; trasmettere tali istanze per
conoscenza anche al coordinatore del diritto di accesso
dell'interessato ai propri dati personali;
e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3
dell'Appendice 5 della DGR 960/05 la massima assistenza, necessaria
per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e
fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati,
sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al
Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della DGR 960/05 e quindi, in
particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso
richiamo alla DGR 1264/05;
g) consentire al titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche
periodiche, tramite i responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo
3 dell'Appendice 5 della DGR 960/05 o il responsabile della sicurezza
di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della DGR 960/05;
h) inviare al titolare specifici report a cadenza semestrale e/o a
richiesta recanti:
- data ed estremi di adozione del Documento programmatico sulla
sicurezza;
- data ed estremi di adozione dell'atto di individuazione degli
incaricati dei trattamenti oggetto del presente protocollo;
- testo dell'informativa eventualmente predisposta e specificazione
delle modalita' con cui e' stata portata a conoscenza degli
interessati.
Articolo 6
Designazione della Regione Emilia-Romagna quale
responsabile esterno del trattamento di dati personali
1. AGREA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del DLgs 196/03 e
con le modalita' definite dalla propria determinazione 19145/05,
designa la Giunta della Regione Emilia-Romagna responsabile esterno
dei trattamenti dei dati personali, di cui AGREA e' titolare, che di
seguito sono specificati:
- controlli sul vincolo di condizionalita' di cui al Reg. CE 1782/03;
e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di
questo stesso incarico per iscritto.
2. I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono
indicati nel DLgs 196/03, e sono di seguito riportati:
a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive
misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito
dal DLgs 196/03 e dall'Allegato B del medesimo decreto;
b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati
personali, ed ove non avesse gia' provveduto il titolare,
l'informativa di cui all'art. 13 del DLgs 196/03 e verificare che
siano adottate le modalita' operative necessarie perche' la stessa sia
effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri
incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1
e 2 dell'art. 7 del DLgs 196/03;
d) trasmettere, con la massima tempestivita', le istanze
dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss.
del DLgs 196/03 che necessitino di riscontro scritto, al titolare, per
consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini
stabiliti dal DLgs 196/03;
e) fornire al titolare la massima assistenza, necessaria per
soddisfare tali richieste;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e
fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati,
sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
tali istruzioni debbono quanto meno contenere l'espresso richiamo alle
linee guida regionali in materia di protezione dei dati personali;
g) consentire al titolare, dandogli piena collaborazione, di
effettuare, con un preavviso di almeno 15 giorni, verifiche in loco
tramite il Responsabile della Sicurezza informatica di AGREA ovvero
tramite personale appositamente designato;
h) inviare ad AGREA specifici report a cadenza semestrale e/o a
richiesta recanti:
- data ed estremi di adozione del Documento programmatico sulla
sicurezza;
- data ed estremi di adozione dell'atto di individuazione degli
incaricati dei trattamenti oggetto del presente protocollo;
- testo dell'informativa eventualmente predisposta e specificazione
delle modalita' con cui e' stata portata a conoscenza degli
interessati.
Articolo 7
Oneri finanziari
L'attuazione della presente Intesa non comporta nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio della Regione Emilia-Romagna e di AGREA.
Articolo 8
Durata
Il presente atto ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data della
sottoscrizione e si rinnova tacitamente per analogo periodo qualora
non giunga disdetta, da una delle parti, almeno 90 giorni prima della
scadenza.
Di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa, le cui
attivita' avranno inizio a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso
da parte di tutti i firmatari, provvedera' il Direttore generale alla
Sanita' e Politiche sociali, in rappresentanza della Regione, dando
ulteriore atto che in fase di sottoscrizione lo stesso e' autorizzato
ad apportare modifiche e precisazioni a carattere non sostanziale, in
rapporto alla normativa vigente.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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