REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1248

Linee guida per la gestione e il controllo sanitario dell'allevamento di suini all'aperto. Criteri di biosicurezza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza
alimentare e dei mangimi ed in  particolare:
- il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
- i Regolamenti CE n. 852/2004  e n. 853/2004 relativi alla produzione
e alla commercializzazione degli alimenti;
- i Regolamenti CE n. 854/2004  e n. 882/2004 che stabiliscono
specifiche norme per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dei controlli
ufficiali di conformita' alla normativa in materia di mangimi e
alimenti e alle norme sulla salute e benessere degli animali;
- il Regolamento CE n. 2075/2005 che definisce norme specifiche
applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine
nelle carni e stabilisce le condizioni particolari applicabili alle
aziende di allevamento dei suini e le modalita' dei controlli
ufficiali;
- il Regolamento CE n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi;
richiamata altresi' la normativa comunitaria e nazionale vigente in
materia di sanita' animale ed igiene degli allevamenti e produzioni
zootecniche ivi comprese le norme inerenti la protezione degli animali
in allevamento e in particolare:
- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio
1934, n. 1265;
- il Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 320/54  e
succ. mod., che definisce norme sanitarie generali e speciali contro
le malattie infettive e diffusive degli animali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,
recante norme di attuazione della Direttiva 92/102/CEE del Consiglio
del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla
registrazione  degli animali;
- il DLgs 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della Direttiva
74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 e
in particolare l'art. 14, comma 1, che reca norme per la registrazione
delle aziende zootecniche;
- l'ordinanza 12 aprile 2008 del Ministro della Salute recante norme
concernenti l'identificazione, le registrazione delle aziende, dei
capi suini nonche' le relative movimentazioni;
- il DLgs 4 aprile 2005, n. 191 che recepisce la Direttiva 2003/99/CE
del 17 novembre 2003 e definisce norme sanitarie per il controllo
degli agenti zoonosici ivi elencati;
- i DLgs 54/04 e  55/04 e il DPR 362/96 che definiscono misure
sanitarie di lotta contro la peste suina africana, la peste suina
classica e la malattia vescicolare dei suini;
- i DLgs 146/01 e 53/04 e che stabiliscono le norme minime per la
protezione dei suini;
richiamata infine la deliberazione dell'Assemblea legislativa 96/07
applicativa del DLgs 152/06 e del DM MiPAAF 7 aprile 2006 per gli
aspetti relativi alla utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento;
considerate le peculiarita' della tipologia di allevamento all'aperto
del suino i cui requisiti strutturali e gestionali sono oggetto di
valutazione di  conformita'  alla normativa vigente, tenuto conto 
della qualifica sanitaria del territorio e dei criteri di biosicurezza
cui ogni allevamento di suini deve attenersi;
considerata inoltre la continua evoluzione della normativa in materia
di sanita' animale, igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche
e benessere animale nell'ambito della sicurezza degli alimenti e della
conseguente necessita' di indicazioni e  chiarimenti;
ritenuto dunque di dover provvedere al riguardo  fornendo le
indicazioni inerenti le modalita' di gestione degli allevamenti e
l'attuazione dei  controlli ufficiali negli allevamenti all'aperto di
suini, con particolare riferimento ai criteri di biosicurezza che
devono essere:
- coerenti con la specifica realta' produttiva e imperniati su una
corretta gestione igienico sanitaria dell'allevamento, la cui
applicazione e' necessaria per garantire lo stato di salute, il
benessere degli animali allevati e la tutela della sicurezza
alimentare;
- tali da consentire agli operatori del settore alimentare e agli
organi di controllo ufficiale di disporre di indicazioni per la
corretta e uniforme applicazione dei principi e degli obiettivi della
legislazione comunitaria e nazionale sopra richiamata relativa alla
sicurezza alimentare a tutela della salute pubblica;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
successive modificazioni e della propria deliberazione 450/07, del
parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per quanto in premessa esposto, le "Linee guida per
la gestione e il controllo sanitario dell'allevamento di suini
all'aperto - criteri di biosicurezza", allegate, quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2) di prevedere che spetta al Servizio Veterinario e Igiene degli
alimenti, della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali ed al
Servizio Produzioni animali, della Direzione generale Agricoltura,
d'intesa e, secondo le rispettive competenze, l'adozione dei
provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per garantire
una omogenea e corretta applicazione sul territorio regionale delle
sopracitate linee guida;
3) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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