REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 1813

L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06. Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Adozione programma regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14
aprile 1995, n. 37";
- la L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 "Modifica della Legge regionale 12
dicembre 1997, n. 43 'Interventi a favore di forme collettive di
garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995,
n. 37'";
viste, altresi':
- la deliberazione n. 964 del 25 giugno 2007, recante "Attuazione del
comma 881 dell'art. 1 Legge 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007) nel
contesto dei rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il sistema
regionale dei consorzi fidi dei settori industria, artigianato,
cooperazione, turismo e commercio ed agricoltura";
- la deliberazione n. 1709 del 12 novembre 2007, con la quale, alla
luce dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013, sono stati approvati i criteri
attuativi della citata L.R. 43/97;
- la deliberazione n. 421 del 31 marzo 2008 con la quale, fra l'altro,
sono state apportate modifiche ed  integrazioni ai criteri attuativi
approvati con la citata deliberazione 1709/07, al fine del loro
adeguamento al P.S.R. 2007-2013;
considerato che i criteri attuativi della L.R. 43/97, approvati quale
testo integrale nell'Allegato B della deliberazione 421/08, prevedono,
tra l'altro, che la Giunta regionale adotti il Programma regionale di
attuazione degli interventi e, contestualmente, definisca i criteri
per la concessione dei contributi per la formazione e l'integrazione
dei fondi rischi e le modalita' per la concessione del concorso nel
pagamento degli interessi sui finanziamenti previsti, rispettivamente,
delle lett. a) e b) del comma 2, dell'art. 1, della L.R. 43/97 come
modificata dalla L.R. 17/06;
ravvisata pertanto la neccessita':
- di adottare il Programma regionale nella formulazione di cui
all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di determinare come indicato nel Programma medesimo le modalita' di
concessione e liquidazione degli aiuti in questione;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 e successive
modifiche;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi del
sopracitato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 450/07 e successive modifiche;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa
che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare il Programma regionale di attuazione degli interventi
previsti dalla L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06,
concernente interventi a favore di forme collettive di garanzia nel
settore agricolo, nella formulazione di cui all'Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 7 della
L.R. 43/97 come modificata dalla L.R. 17/06.
ALLEGATO A
Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo (L.R. 43/97 e 17/06) - Programma per l'utilizzazione delle
risorse recate dal Bilancio regionale 2008
1. Promozione delle forme collettive di garanzia
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 43/97,
come modificata dalla L.R. 17/06, la Regione interviene:
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle
imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concedendo contributi agli organismi di garanzia da utilizzare per
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
concessi alle imprese agricole socie ed assistiti dalle garanzie
prestate dai medesimi organismi.
In particolare, per superare l'eccessiva frammentazione esistente,
l'intervento regionale vuole prioritariamente favorire ed incentivare,
attraverso specifici meccanismi di riparto dei fondi, operazioni di
aggregazione e di fusione fra gli organismi di garanzia.
1.1. Soggetti beneficiari
Cooperative di garanzia e consorzi fidi composti da imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione,
quali sostenitori, di Enti pubblici e organismi privati - costituitisi
al fine di:
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema 
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle summenzionate garanzie;
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
Le cooperative e i consorzi fidi - che possono avere base provinciale,
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado -
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;
b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui
all'art. 2135 del c.c., cosi' come stabilito nei criteri attuativi
della L.R. 43/97 approvati nell'Allegato B della delibera 421/08;
c) essere regolati da uno statuto che preveda:
- la finalita' di mutualita' tra gli aderenti;
- la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni
indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun
socio;
- la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi
dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.
Le cooperative ed i consorzi fidi devono inoltre:
a) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
b) assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni,
comprese le esclusioni, stabilite nel presente Programma e nei criteri
attuativi approvati quale testo integrale nell'Allegato B della
delibera 421/08.
1.2. Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo dovranno pervenire alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro le ore 12 del
settimo giorno successivo alla data di notifica della deliberazione di
approvazione del presente Programma alle cooperative ed ai consorzi
fidi.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare il
possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti
documenti:
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla cooperativa di
garanzia o dal consorzio fidi in attuazione della L.R. 43/97;
b) copia autentica dello statuto in vigore, qualora modificato
rispetto a quello gia' agli atti della Regione Emilia-Romagna;
c) copia conforme del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso,
regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
normativa vigente dal legale rappresentante che, avvalendosi del
fac-simile Allegato 1 al presente Programma, attesti con riferimento
al bilancio consuntivo di cui alla precedente lettera c):
- l'entita' del capitale sociale o del fondo consortile nonche' degli
altri fondi sottoscritti dai soci e dai privati sostenitori (fondi
rischi, di riserva o garanzia);
- le fidejussioni prestate dai soci a favore dell'organismo di
garanzia;
- i contributi versati dalla Regione per la formazione o
l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia - al
netto di quelli trasferiti al capitale sociale o al fondo consortile
ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 964/07 - in
applicazione del comma 881 della Legge 296/06;
- i contributi eventualmente concessi per le finalita' di cui al
precedente alinea da altri Enti pubblici, riportando gli Enti stessi
ed i relativi importi assegnati, tenendo conto di quanto precisato al
precedente alinea per i contributi trasferiti a patrimonio;
- il valore globale delle garanzie prestate dalle cooperative e dai
consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere
alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della
domanda;
- l'importo complessivo dei prestiti concessi  effettivamente erogati
dalle banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c.,
assistiti dalle garanzie prestate ed ancora in essere alla chiusura
dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
- il numero dei soci;
- l'eventuale conferma della validita' dello statuto gia' agli atti
della Regione Emilia-Romagna.
1.3. Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative
di garanzia e ai consorzi fidi
A valere sugli stanziamenti definitivi iscritti nel Bilancio regionale
per l'esercizio finanziario 2008 per l'attuazione delle specifiche
forme di aiuto previste dalla L.R. 43/97, sono destinate
all'attuazione del presente Programma le seguenti somme:
- Capitolo 18352 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di
consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (DLgs 4 giugno 1997, n. 143
e art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi
statali", compreso nell'UPB 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle
aziende agricole" - Risorse statali - Euro 1.964.000,00;
- Capitolo 18354 "Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai
consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole
socie (DLgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12
dicembre 1997, n. 43)". Mezzi statali, compreso nell'UPB 1.3.1.3.6471
"Interventi a sostegno delle aziende agricole" - Risorse statali" -
Euro 1.450.000,00;
In relazione alle finalita' perseguite dall'art. 1, comma 1, della
L.R. 43/97, con riferimento al sostegno prioritario ai processi di
aggregazione e fusione, si ritiene di riservare su ciascuno dei
predetti importi la somma di Euro 250.000,00. Le relative modalita' di
assegnazione saranno definite con successiva deliberazione della
Giunta regionale, in presenza di specifici atti deliberativi, assunti
dai competenti organi statutari degli organismi di garanzia entro il
30 maggio 2009, nei quali sia prevista l'attivazione dei nuovi
organismi non oltre il 31 gennaio 2010.
Dette assegnazioni mantengono comunque le medesime finalizzazioni
previste dalle lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 43/97
e sue modifiche (rispettivamente "fondo rischi e patrimonio di
garanzia" e "concorso sugli interessi") e dovranno essere utilizzate
per le operazioni previste nei criteri attuativi e nel presente
Programma.
I restanti importi destinati all'attuazione del presente Programma -
rispettivamente pari ad Euro 1.714.000,00 e ad Euro 1.200.000,00 -
verranno ripartiti fra le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi
con atto dirigenziale sulla base dei criteri sottoindicati:
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)
della L.R. 43/97:
- per Euro 685.600,00, pari al 40% della disponibilita' di Euro
1.714.000,00 sul capitolo 18352, in misura proporzionale all'entita'
del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri fondi
esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di
presentazione della domanda di contributo;
- per Euro 1.028.400,00, pari al 60% della predetta disponibilita', in
misura proporzionale al valore globale delle garanzie prestate dalle
cooperative e dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate
ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di
presentazione della domanda.
Il contributo concedibile, attraverso l'applicazione dei due parametri
sopra indicati, sommato al contributo gia' concesso dalla Regione ed a
quello eventualmente concesso per le medesime finalita' da altri Enti
pubblici, non potra' comunque superare la quota disposta dagli
organismi con risorse proprie (ivi comprese le fidejussioni prestate
dai soci a favore degli organismi stessi) e di privati sostenitori. A
tal fine, non sono ricomprese tra il contributo pubblico le somme
trasferite al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi del
comma 881 della Legge 296/06;
b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/97:
- disponibilita' di Euro 1.200.000,00 sul Capitolo 18354, ripartita in
misura proporzionale all'importo complessivo dei prestiti concessi
dagli organismi di garanzia, effettivamente erogati dalle banche agli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., assistiti dalle
garanzie prestate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio
precedente la data di presentazione della domanda.
L'atto dirigenziale disporra', contestualmente al riparto fra gli
organismi di garanzia, la concessione, l'impegno e - ove ne ricorrano
le condizioni - anche la liquidazione degli importi a ciascuno
spettanti.
1.4. Concessione del contributo in conto interessi alle imprese
associate
Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi utilizzano i
finanziamenti regionali assentiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
b), della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a
finanziamenti a medio-lungo termine contratti dalle aziende medesime
con istituti di credito.
L'abbattimento del tasso di interesse e' fissato nella misura massima
di tre punti. L'aiuto concedibile e', in ogni caso, contenuto nei
limiti massimi stabiliti nei criteri attuativi approvati quale testo
integrale nell'Allegato B della  deliberazione di G.R. 421/08.
Il contributo in conto interessi attualizzato sul finanziamento e'
calcolato attraverso la capitalizzazione del concorso regionale ed
applicando il tasso di attualizzazione (tasso di riferimento al netto
della commissione omnicomprensiva) vigente al momento dell'erogazione
dei contributi stessi.
L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di
cinque anni sul medio-lungo termine anche in presenza di finanziamenti
con durata superiore ai cinque anni.
Relativamente ai finanziamenti coerenti con gli orientamenti
comunitari nel settore agricolo e forestale (punto 4.1 dei criteri
attuativi), sulla base del principio comunitario della non
retroattivita' degli aiuti, non possono essere concessi aiuti per
lavori gia' iniziati o attivita' gia' intraprese (o spese effettuate)
prima che la domanda di aiuto sia stata accettata con effetti
vincolanti mediante l'assunzione del provvedimento formale di
concessione dell'aiuto da parte dell'organismo di garanzia. Come
stabilito al punto 16 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, l'accettazione della
domanda vincola l'organismo a concedere l'aiuto, con l'indicazione
precisa dell'importo dell'aiuto da concedere oppure delle modalita' di
calcolo di tale importo. Le domande possono essere accettate solo in
presenza di specifiche risorse finanziarie da impegnare.
Per i finanziamenti coerenti con il regime di aiuto previsto nella
Misura 121 del P.S.R. (punto 4.1 bis dei criteri attuativi) valgono i
criteri e le procedure stabilite nel Programma operativo della Misura
stessa e nei bandi territoriali.
Le tipologie dei finanziamenti ammessi al contributo attualizzato sono
quelle definite al punto 4 dei criteri attuativi approvati con le
sopracitate deliberazioni.
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'organismo di garanzia con
provvedimento del proprio organo deliberante, e' concesso a favore
degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., in possesso
dei requisiti previsti e che ricorrono ai finanziamenti a medio-lungo
termine assistiti dalle garanzie prestate dall'organismo stesso.
Gli interventi degli organismi di garanzia sono rivolti esclusivamente
alle imprese socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio
regionale.
Gli organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in
attuazione del presente Programma per il pagamento, in forma
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a domande
presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente
Programma nel Bollettino Ufficiale della Regione ed accettate con
effetti vincolanti (provvedimento formale di concessione dell'aiuto) a
valere sulle assegnazioni effettuate con il Programma stesso.
1.5. Misura dell'intervento degli organismi di garanzia sulle
operazioni a medio-lungo termine
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, della L.R.
43/97, la garanzia prestata dalle cooperative di garanzia e dai
consorzi fidi ai propri soci sui finanziamenti a medio-lungo termine,
deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita'
applicabili a ciascuna categoria di aiuto.
1.6. Rendicontazione
Gli organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 15
settembre 2009 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in
attuazione del presente Programma attraverso la presentazione:
- delle informazioni gia' indicate nei criteri attuativi approvati
quale testo integrale nell'Allegato B della deliberazione di G.R.
421/08, ai seguenti punti:
- 3.4 per le garanzie;
- 4.1.2.1 per i finanziamenti compensativi;
- dell'elenco dei beneficiari delle garanzie e dei contributi in conto
interessi attualizzati concessi per gli investimenti previsti
rispettivamente ai punti 4.1.1 e 4.1 bis dei criteri attuativi
approvati quale testo integrale nell'Allegato B della deliberazione di
G.R. 421/08, con l'indicazione:
- dell'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUAA (codice
unico dell'azienda agricola);
- delle tipologie di aiuto finanziate, riportate utilizzando le
specifiche descrizioni indicate nei criteri attuativi della L.R.
43/97;
- della data della domanda di aiuto dell'impresa socia;
- della data del provvedimento formale di concessione dell'aiuto;
- dell'ammontare del prestito erogato dalla banca;
- della sua durata;
- della garanzia prestata (importo garantito e percentuale
garantita);
- del contributo concesso dall'organismo di garanzia (percentuale
abbattimento tasso e contributo liquidato);
- dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche
convenzionate;
- della documentazione bancaria, in originale o copia autenticata,
relativa alle operazioni rendicontate (piani di ammortamento dei
finanziamenti concessi contenenti, tra l'altro, il nominativo del
beneficiario, l'importo, la durata, il tasso di interesse, la data di
erogazione, nonche' le contabili o gli assegni di accredito del
contributo alle aziende beneficiarie);
- del piano di ammortamento integrativo predisposto dall'organismo di
garanzia contenente, tra l'altro, l'indicazione della percentuale di
abbattimento del tasso del finanziamento, il tasso di attualizzazione
vigente al momento dell'erogazione del contributo, il calcolo del
concorso interesse rateale ed il calcolo del concorso interesse 
attualizzato, nonche' il valore complessivo dell'aiuto compresa la
garanzia;
- della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
normativa vigente dal legale rappresentante, con la quale si attesta
che, con riferimento alla rendicontazione, le garanzie sono state
prestate ed il concorso sugli interessi e' stato concesso nel pieno
rispetto delle azioni ammissibili, della loro durata e dell'intensita'
del tasso massimo dell'aiuto stabiliti nei criteri attuativi della
L.R. 43/97 e nel presente Programma.
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della
cooperativa o del consorzio, e' presentata alla Regione Emilia-Romagna
- Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese.
Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante ovvero la data di arrivo del protocollo regionale.
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale
recupero delle somme non utilizzate entro il termine di
rendicontazione ovvero la compensazione con le somme eventualmente
attribuite dalla Regione sul Programma successivo.
2. Controlli e sanzioni
Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvedera', con
proprio atto alla definizione delle procedure inerenti i controlli, al
fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate
ai sensi della Legge 43/97 e delle disposizioni comunitarie.
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle disposizioni
recate dai criteri attuativi nonche' dal presente Programma comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui
alla L.R. 43/97.
(segue allegato fotografato)

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina