REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2008, n. 1389

L.R. 44/1995, art. 5: assegnazione finanziamento ad ARPA per attivita' di supporto tecnico operativo in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Approvazione schema di convenzione. Assunzione impegno di spesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
1) per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, di avvalersi, sussistendo i presupposti di
cui all'art. 5 della L.R. 44/95, della collaborazione dell'Agenzia
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente della Regione Emilia-Romagna
(ARPA) - Sezione provinciale di Bologna con sede in Bologna, Via
Triachini n. 17, per le attivita' di supporto tecnico operativo in
materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nella prima
fase di attuazione della normativa regionale. Tale supporto si
sostanziera' in azioni relative:
- alla redazione dei Piani di emergenza esterni (P.E.E.) di competenza
delle Province, d'intesa con il Prefetto ed i Comuni, per gli
stabilimenti di cui all'art. 6, DLgs 334/99 e s.m.i.
- allo svolgimento delle attivita' di inserimento nel Catasto RIR di
dati delle aziende riferite alla Provincia di Ravenna;
come regolato dettagliatamente dallo schema di convenzione allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base
della specifica tecnico-economica depositata agli atti presso il
Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico;
2) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale la cui validita'  decorre dalla
data della sua sottoscrizione e terminera' entro 12 mesi;
3) di dare atto che il Direttore generale all'Ambiente e Difesa del
suolo e della costa provvedera', in applicazione della normativa
regionale vigente, alla sottoscrizione della convenzione, redatta in
conformita' dello schema approvato;
4) di dare atto altresi' che:
- lo svolgimento delle attivita' oggetto del presente provvedimento
comporta l'assunzione da parte della Regione di un onere finanziario
di Euro 50.350,00 quale finanziamento a copertura delle spese che
verranno sostenute;
- le attivita' in discorso sono attivita' istituzionali e pertanto
rese fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza dei
presupposti di imponibilita' ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del DPR
633/73;
5) di stabilire che la struttura di coordinamento della Giunta
regionale per le attivita' previste nella convenzione di cui al
precedente punto 2) e' il Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e che spettera' quindi al Responsabile dello stesso
verificare il concreto svolgimento delle attivita' concordate;
6) di impegnare la spesa di Euro 50.350,00, registrata al n. 2966 di
impegno, sul Capitolo 37062 "Interventi per l'attuazione del piano
d'azione ambientale per un futuro sostenibile: attivita' di ricerca e
sperimentazione nei campi delle diverse matrici ambientali (artt. 70,
74, 81 e 84, DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99, L.R. 21 aprile
1999, n. 3) - Mezzi statali"  UPB 1.4.2.2.13235 del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2008, che e' dotato della necessaria
disponibilita';
7) di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e
della propria deliberazione 450/07 e s.m., alla liquidazione della
spesa prevista con il presente provvedimento provvedera' il
Responsabile del Servizio competente per materia, con propri atti
formali, secondo le modalita' previste dall'art. 5 della convenzione;
8) dare atto infine che qualora, per cause non imputabili ad ARPA e
debitamente riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, si dovessero
verificare ritardi nell'effettuazione delle attivita' di cui al punto
1) tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga del
termine di ultimazione, per un periodo massimo di 6 mesi, concessa
mediante lettera del Dirigente competente per materia;
9) di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna ed ARPA regolante i
rapporti per la realizzazione di attivita' di supporto tecnico
operativo in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
L'anno . . . . . , il giorno . . . . . . del mese . . . . . . . . . .
. .
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52
(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione
della presente convenzione dal Direttore  generale Ambiente e Difesa
del suolo e della costa . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ai sensi
della delibera di Giunta regionale n. . . . . . . del. . . . . . .,
che elegge domicilio legale, ai fini del presente atto, presso la
Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna, Sezione provinciale di Bologna con sede in
Bologna, Via Triachini n. 17, di seguito denominata ARPA (partita IVA
e codice fiscale 04290860370), rappresentata per la sottoscrizione del
presente contratto dal Direttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. che elegge domicilio legale, ai fini del presente atto, presso la
sede medesima.
Premesso che:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" all'art. 5 individua funzioni,
attivita' e compiti assegnati istituzionalmente all'ARPA tra cui la
realizzazione e la gestione del sistema informativo regionale
sull'ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici,
sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione, garantendo il
flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al sistema
informativo nazionale ambientale (lett. e);
- il comma 2 del medesimo art. 5, consente ad ARPA di definire accordi
o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per l'adempimento delle
proprie funzioni;
- con la L.R. 17 dicembre 2003, n. 26 "Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose", ai sensi dell'art. 14 viene istituito presso l'ARPA,
nell'ambito del Sistema informativo regionale, il Catasto regionale
degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (di seguito
"Catasto RIR");
- per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla L.R. 26/03, la
Regione ha affidato ad ARPA la realizzazione di azioni relative:
- a interventi evolutivi al sistema di Catasto regionale, finalizzati
sia alla rappresentazione cartografica delle aziende e dei rischi
associati sia alla gestione delle verifiche ispettive;
- allo svolgimento delle attivita' di inserimento nel Catasto RIR di
dati delle Aziende riferite alle Province di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena e Rimini;
considerato quindi che alla data odierna risultano inseriti nel
Catasto i dati degli stabilimenti RIR ubicati nel territorio di tutte
le province della regione ad esclusione della Provincia di Ravenna;
considerato inoltre che la Regione Emilia Romagna con propria delibera
n. 1144 del 21/7/2008 ha emanato le Linee guida regionali per la
redazione dei Piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante soggetti agli artt. 6 e 7 del DLgs
334/99, e che le stesse Amministrazioni provinciali, nell'ambito dei
lavori del Gruppo di coordinamento in materia (istituito con DDGA n.
12709/2004) hanno manifestato l'esigenza, condivisa dalla Regione
Emilia-Romagna, di essere supportate in questa prima fase di
applicazione delle Linee guida
tutto cio' premesso e considerato
convengono quanto segue:
Articolo 1
Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna si avvale dell'Agenzia regionale per la
Prevenzione e l'Ambiente della Regione Emilia-Romagna (ARPA) - Sezione
provinciale di Bologna, che accetta, sulla base della specifica
tecnico-economica prot. PGBO/2008/0008101 del 30 maggio 2008,
acquisita al protocollo regionale PG/2008/0141905 del 9 giugno 2008 e
conservata agli atti del Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico, per l'esecuzione delle attivita' di supporto tecnico
operativo in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
nella prima fase di attuazione della normativa regionale. Tale
supporto si sostanziera' in azioni relative:
1) alla redazione dei Piani di emergenza esterni (P.E.E.) di
competenza delle Province, d'intesa con il Prefetto ed i Comuni, per
gli stabilimenti di cui all'art. 6, DLgs 334/99 e s.m.i.;
2) allo svolgimento delle attivita' di inserimento nel Catasto RIR di
dati delle aziende riferite alla Provincia di Ravenna.
Articolo 2
Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione delle azioni previste dalla presente convenzione
decorrono dalla data della sua sottoscrizione e dovranno terminare
entro 12 mesi.
Qualora si dovessero verificare ritardi nella effettuazione delle
attivita' da parte dell'Agenzia, per cause non imputabili ad ARPA e
debitamente riconosciute dalla Regione, tali ritardi, ove
giustificati, daranno luogo ad una proroga del termine di ultimazione,
per un periodo massimo di 6 mesi, concessa mediante lettera del
Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico.
Articolo 3
Controllo delle attivita' della convenzione
Le azioni della presente convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Risanamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico che, avvalendosi del
personale del Servizio, verifichera' l'operato dell'ARPA ed il
rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione del programma di
lavoro in conformita' alla presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il
Responsabile ed ARPA.
Articolo 4
Elaborati e documenti
Le prestazioni tecniche fornite da ARPA ed oggetto della presente
convenzione dovranno tradursi in elaborati cartografici, documenti e
database popolati.
In relazione al punto 1) - ARPA realizzera', per ogni singolo
stabilimento appartenente al campione di 22 stabilimenti soggetti
all'art. 6:
- una relazione tecnica sugli scenari incidentali;
- una carta delle Zone di pianificazione con relativi shapefiles
georeferenziati.
In relazione al punto 2) - ARPA produrra' un documento attestante
l'avvenuto popolamento del database "Catasto RIR" con gli stabilimenti
interessati ubicati sul territorio della provincia di Ravenna.
Articolo 5
Modalita' di pagamento
Le parti convengono che i costi per la realizzazione delle attivita'
oggetto della presente convenzione ammontano a complessivi Euro
50.350,00 cosi' ripartiti:
- per il supporto alla redazione dei Piani di emergenza esterni
(P.E.E.) Euro 35.350,00;
- per le attivita' di inserimento dei dati Euro 15.000,00.
Le attivita' che ARPA svolgera' sono attivita' istituzionali e
pertanto rese fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza dei
presupposti di imponibilita' ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del DPR
633/73.
La Regione Emilia-Romagna eroghera' ad ARPA il finanziamento a
copertura delle spese che verranno sostenute con le seguenti
modalita':
- 40% dell'importo ad avvenuta comunicazione di avvio delle
attivita';
- 60% dell'importo dietro consegna di una relazione conclusiva
relativa a ciascuna attivita' e previa verifica della completezza e
correttezza delle stesse ai sensi del precedente art. 3.
Articolo 6
Obblighi dell'ARPA
L'ARPA s'impegna, altresi', in adempimento della presente convenzione
a:
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle
attivita';
- mantenere a disposizione del Servizio Risanamento atmosferico,
acustico, elettromagnetico, nonche' esibirla a richiesta dello stesso,
la documentazione relativa allo svolgimento delle attivita' nonche'
predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative
dell'attivita' stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate
dalla Regione.
Articolo 7
Collaborazioni esterne
L'ARPA potra' avvalersi, rispettando la normativa c.d. "Antimafia", di
soggetti esterni.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Articolo 8
Riservatezza
I firmatari della convenzione sono tenuti a riservatezza nei confronti
di qualsiasi soggetto, per quanto riguarda criteri e dati
implementativi del progetto informatico.
La riservatezza dei dati viene disciplinata dalla normativa prevista
dal DLgs 196/03.
Per quanto concerne i dati relativi allo svolgimento delle attivita'
istituzionali si applicano le norme vigenti in materia di diritto di
accesso alle informazioni ambientali come disciplinato dal DLgs
195/05.
Articolo 9
Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che a
qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione
della presente convenzione.
Articolo 10
Controversie
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Contratto si
applicano le norme del Codice Civile. Per la risoluzione giudiziale di
ogni eventuale controversia si conviene di eleggere esclusivamente il
Foro di Bologna.
Articolo 11
Registrazione e spese contrattuali
Sono a carico dell'Agenzia tutte le spese inerenti la stipula della
convenzione.
Ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86, il presente atto, esteso in
duplice formato originale per gli atti delle amministrazioni, sara'
sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. E' inoltre soggetto
all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modificazioni.
In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono
come segue.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	per ARPA
IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . .

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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