COMUNE DI CATTOLICA (Rimini)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 maggio 2008, n. 49

Sdemanializzazione e alienazione di relitto stradale in Via Pantano - Alienazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)	delibera:
- di sdemanializzare ad ogni effetto di legge, per i motivi indicati
in narrativa alla quale espressamente si rinvia, il frustolo di
terreno facente parte della Via Pantano, ubicato di fronte alla casa
di civile abitazione del sig. B. D., censito al Catasto terreni di
Cattolica al foglio 4, mappale n. 5109 di mq. 27, giusta frazionamento
n. 2007/RN0168292 del 15/10/2007;
- di dare atto e dichiarare, a norma dell'art. 2, ultimo periodo,
della L.R. 19 agosto 1994 n. 35 e s.m., che il frustolo di cui
trattasi ha, gia' da tempo, perso l'originaria funzione
"pubblica-demaniale" di strada e non riveste nessun interesse
funzionale a qualsiasi finalita' pubblica con relativa acquisizione al
patrimonio disponibile del Comune;
- di procedere quindi a tutti gli adempimenti di "pubblicita'-notizia"
di competenza del Comune ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. 35/94,
con possibilita' per gli interessati di presentare opposizione avverso
il presente provvedimento nei 30 giorni successivi alla scadenza
dell'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio del Comune dell'atto in
parola;
- di cedere, a procedura di sdemanializzazione ultimata, il frustolo
di cui trattasi al soggetto richiedente, mediante procedura a
trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c),
del vigente "Regolamento comunale per le alienazioni dei beni
immobili" in quanto, detto frustolo, oltre ad una modesta entita'
superficiaria (mq. 27) non ha alcuna specifica utilizzazione di
rilievo per l'Amministrazione, con un interesse circoscritto e
limitato al suddetto soggetto privato che, quale frontista, lo
utilizza di fatto per accedere alla propria abitazione;
- di ribadire che il frustolo in questione seppur inserito,
dall'approvato  Piano strutturale comunale  (P.S.C.),  in ambito AC,
all'interno del perimetro degli edifici e complessi ES di valore
culturale/testimoniale, non ha alcuna potenzialita' edificatoria come
attestato, a tal proposito, dal Dirigente dell'Urbanistica con nota a
prot. n. 2727/08 del 2/2/2008, in atti depositata;
- di ribadire altresi' che, per tale alienazione, non essendo stata
prevista nel "Piano delle alienazioni" approvato da questo Consiglio
comunale con atto n. 92 del 29 novembre 2007, si procede ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del sopracitato "Regolamento comunale" che
consente l'alienazione di beni non inclusi nel suddetto programma di
dismissione immobiliare qualora, come nella fattispecie, si tratti di
dar seguito agli obiettivi generali dell'Amministrazione tesi a
ricavare le maggiori entrate economiche al fine di impiegare il
ricavato nel finanziamento degli investimenti vagliati ed approvati
nell'ambito del "Programma triennale 2008/2010 delle OO.PP.";
- di conferire all'Ufficiale rogante che redigera' l'atto, mandato di
inserire nel rogito le precisazioni ed integrazioni che si rendessero
necessarie e/o utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio
stesso, con facolta', quindi, di provvedere, in via esemplificativa,
ad un'eventuale e piu' completa ed esatta descrizione dell'immobile,
nonche' alla individuazione dei confini e all'inclusione di clausole
d'uso e/o di rito;
- di demandare alla sottoscrizione dell'atto, quale responsabile del
procedimento, il Dirigente del Settore "Patrimonio" avente facolta' di
stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del
settore, ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello Statuto del Comune di
Cattolica e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. 18/8/2000, n.
267;
- di autorizzare il suddetto Dirigente, quale soggetto autorizzato ad
agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune, a
dichiarare, in sede di rogito, la rinuncia a qualsiasi diritto di
ipoteca legale, esonerando il Direttore dell'Agenzia del Territorio di
Rimini, da ogni responsabilita' e ingerenza in ordine al reimpiego
della somma ricavata dalla presente vendita;
- di dare atto che tutte le spese inerenti il perfezionamento della
suddetta vendita saranno poste a carico dell'acquirente ai sensi
dell'art. 16 del sopracitato Regolamento per le alienazioni.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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