REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2008, n. 1804

Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
premesso che:
- l'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999 ha conferito ai Comuni
l'esercizio delle funzioni in materia sismica, in ragione
dell'interesse locale delle stesse funzioni e della stretta attinenza
con i procedimenti abilitativi edilizi di competenza comunale;
- la recente L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del
rischio sismico", nel confermare la delega ai Comuni, singoli o
associati, richiede per l'esercizio delle funzioni in materia sismica
l'osservanza di standard minimi e la costituzione di una apposita
struttura tecnica di elevata professionalita', secondo criteri di
adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa;
- la stessa legge regionale prevede, in particolare:
- che la Giunta definisca gli standard minimi per l'esercizio delle
funzioni in materia sismica, riferiti alla dimensione demografica del
Comune o della forma associativa, nonche' alle caratteristiche della
struttura tecnica competente, in ordine alla dotazione di personale
avente adeguate competenze professionali;
- che le Amministrazioni comunali che intendano esercitare le funzioni
in materia sismica, singolarmente o in forma associata, debbano
comunicare tale volonta' entro il termine di 90 giorni dall'entrata in
vigore della medesima legge;
- che i Comuni che intendono esercitare autonomamente le funzioni in
materia sismica sono tenuti al rispetto degli standard minimi definiti
dalla Giunta regionale e si devono impegnare ad assumere, entro un
anno dall'entrata in vigore della medesima legge regionale, i
necessari provvedimenti di riordino territoriale e adeguate misure
organizzative e funzionali;
- che nelle ipotesi in cui i Comuni non esprimano tale scelta, e'
previsto che essi si avvalgano stabilmente di strutture tecniche
regionali, da costituirsi presso i Servizi Tecnici di Bacino;
ritenuto opportuno definire gli standard minimi che i Comuni devono
rispettare per l'esercizio in forma singola o associata delle funzioni
in materia sismica, anche valutando l'esperienza pregressa dei Servizi
Tecnici di Bacino, con l'obiettivo di assicurare l'efficienza e
l'operativita' delle strutture tecniche e la semplificazione delle
procedure amministrative;
ritenuto pertanto di formulare le seguenti considerazioni:
1) l'attivita' di autorizzazione e di controllo dei progetti richiede
personale di elevata professionalita' e specializzazione, quali
ingegneri civili o figure professionali equipollenti e personale
tecnico-amministrativo, per svolgere compiti di carattere preparatorio
e di supporto;
2) la soglia dimensionale di 100.000 abitanti assicura un esercizio
non frammentato delle funzioni sismiche, una omogenea copertura del
territorio regionale ed un numero complessivo di strutture tecniche,
tale da consentire un efficace coordinamento e monitoraggio da parte
della Regione delle attivita' svolte;
3) un numero di 300 pratiche annue costituisce un carico di lavoro
adeguato per un team di lavoro composto da 2 unita', ossia un
ingegnere civile o figura equipollente e una figura tecnico
amministrativa, per assicurare la tempestivita' e un elevato  livello
qualitativo della prestazione, indipendentemente dai possibili
miglioramenti organizzativi e tecnologici che potranno essere attivati
dopo una adeguata fase di operativita' delle strutture;
atteso che gli standard minimi, relativi alle caratteristiche della
struttura tecnica e in ordine alla dotazione di personale, debbano
trovare applicazione anche per i Servizi Tecnici di Bacino, nel caso
in cui i Comuni esercitino le funzioni sismiche mediante l'avvalimento
degli stessi;
ritenuto opportuno fornire con il presente provvedimento indicazioni
in merito alle modalita' e ai contenuti delle comunicazioni che i
Comuni devono trasmettere ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 7, della
L.R. n. 19 del 2008;
rilevato che l'art. 20 della stessa L.R. n. 19 del 2008 prevede la
corresponsione, da parte dei soggetti che richiedono il rilascio
dell'autorizzazione sismica o che depositano il progetto strutturale,
di un rimborso forfettario delle spese sostenute dalla struttura
competente per lo svolgimento delle attivita' istruttorie, demandando
alla Giunta regionale la definizione dell'importo del rimborso
forfettario e delle modalita' di versamento dello stesso;
ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto anche alla
regolamentazione del rimborso forfettario per le spese istruttorie,
considerando appropriato, in ordine alla sua quantificazione:
- differenziare l'entita' del rimborso, in relazione alla tipologia
degli interventi edilizi/strutturali progettati, in relazione al tipo
di procedimento previsto dalla legge regionale (autorizzazione o
deposito) nonche' in relazione al numero delle varianti sostanziali,
in considerazione del diverso grado di complessita' dell'istruttoria
che le strutture tecniche devono svolgere;
- prevedere un aumento del 30% dell'entita' del rimborso, dovuto per
la singola pratica, per i progetti che richiedono un elevato impegno
istruttorio;
- provvedere al monitoraggio dell'adeguatezza e congruita' degli
importi riportati nell'Allegato, anche al fine di assicurare che gli
stessi concorrano in modo significativo alla copertura delle spese per
il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il
funzionamento delle strutture tecniche competenti;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso
congiuntamente dal Direttore generale "Ambiente, Difesa del suolo e
della costa", Giuseppe Bortone e dal Direttore generale
"Programmazione territoriale e negoziata, Intese, Relazioni europee e
Relazioni internazionali", Enrico Cocchi, ai sensi dell'art. 37, comma
4, della L.R. n. 43 del 2001 e ai sensi della propria deliberazione n.
450 del 2007;
su proposta congiunta dell'Assessore "Sicurezza territoriale, Difesa
del suolo e della costa, Protezione civile", Marioluigi Bruschini e
dell'Assessore "Programmazione e Sviluppo territoriale, Cooperazione
col sistema delle Autonomie, Organizzazione", Luigi Gilli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 30 ottobre
2008, n. 19, gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in
materia sismica, relativi alla dimensione demografica del Comune o
della forma associativa, nonche' alle caratteristiche della struttura
tecnica, di cui all'Allegato 1, facente parte integrante del presente
atto;
2) di fornire indicazioni in merito ai contenuti e alle modalita'
delle comunicazioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 7, della L.R. n.
19 del 2008, secondo quanto specificato nell'Allegato 2, facente parte
integrante del presente atto;
3) di stabilire, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. n. 19 del
2008, l'importo del rimborso forfettario delle spese per lo
svolgimento delle attivita' istruttorie, di cui e' dovuta la
corresponsione per la richiesta dell'autorizzazione sismica di cui
all'art. 11 della L.R. n. 19 del 2008 e per il deposito dei progetti
ai sensi dell'art. 13 della medesima legge regionale, nonche' le
relative modalita' di versamento, secondo quanto specificato
nell'Allegato 3, facente parte integrante del presente atto;
4) di dare mandato alla Direzione generale all'Ambiente e Difesa del
suolo e della costa di svolgere un'attivita' di monitoraggio della
conformita' e dell'adeguatezza degli importi di cui all'Allegato 3, ai
fini di un tempestivo aggiornamento degli importi;
5) di pubblicare il presente atto deliberativo con i relativi allegati
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO 1
Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica
La dimensione demografica minima per l'esercizio da parte dei Comuni
delle funzioni in materia sismica, singolarmente o nelle forme
associative previste dalla legislazione vigente, e' di 100.000
residenti.
Per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica e'
necessaria l'istituzione di una apposita  struttura tecnica  di
elevata competenza e professionalita', per la verifica della
rispondenza del progetto alle norme tecniche per le costruzioni e alle
condizioni di pericolosita' locale.
In ogni struttura e' necessaria la presenza di almeno un team di
lavoro, cui affidare l'esercizio dell'attivita' di rilascio delle
autorizzazioni e di controllo dei progetti e delle opere, composto
da:
a) una figura professionale con laurea magistrale in ingegneria civile
o equipollente;
b) una figura tecnico-amministrativa, per lo svolgimento di compiti di
supporto, quali la  verifica della completezza e regolarita' degli
elaborati progettuali, l'istruttoria preliminare dei progetti,
l'attivita' di informatizzazione delle pratiche, l'effettuazione dei
sopralluoghi nei cantieri, ecc.
E' necessario costituire un team di lavoro, con le caratteristiche
appena descritte, per ogni 300 pratiche annue di controllo sismico,
intendendosi con tale espressione, e per le finalita' del presente
atto, le autorizzazioni preventive e i progetti depositati
assoggettati a controllo a campione.
Per le quote eccedenti le 300 pratiche e i relativi multipli,
l'Amministrazione locale potra' valutare se ricorrere o meno ad un
ulteriore team di lavoro, tenendo comunque conto che attraverso gli
atti di indirizzo di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 19 del
2008, saranno individuate le opere, prive di rilevanza ai fini della
pubblica incolumita' ed i casi in cui le varianti in corso d'opera,
riguardanti parti strutturali, non rivestano carattere sostanziale.
Pertanto, per effetto di tali provvedimenti regionali, il numero delle
pratiche di controllo sismico sara' ridotto.
Per la quantificazione del numero dei controlli delle pratiche
sismiche da istruire, si propone la seguente modalita' di calcolo
semplificata, ferma restando la possibilita' per le Amministrazioni
locali di provvedere con metodologie di maggior dettaglio analitico:
- per i Comuni di vecchia classificazione sismica (in zona 2) sara'
possibile utilizzare la media del numero delle pratiche sismiche
registrate negli ultimi 5 anni, comprensivo dunque sia dei depositi
del progetto strutturale sia delle autorizzazioni sistematiche
(previsti dalla L.R. n. 35 del 1984, come modificata), in quanto per
effetto delle previsioni del titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 tutte
queste tipologie di pratiche nelle zone 2 saranno sottoposte ad
autorizzazione sistematica e quindi ai relativi controlli;
- per i 16 Comuni di nuova classificazione in zona 2 ai sensi
dell'OPCM 3274/2003, il riferimento e' alle pratiche sismiche degli
anni 2006-2007-2008, tenendo conto del fatto che tali dati possono
risultare approssimati per difetto, vista la iniziale  incertezza
applicativa degli effetti della nuova classificazione sismica;
- per i Comuni di nuova classificazione in zona 3 e 4, e' possibile
calcolare il numero delle pratiche di controllo sismico, avendo a
riferimento la media del numero delle pratiche edilizie degli ultimi 5
anni (costituito dal numero delle domande di rilascio del permesso di
costruire, dalle denunce di inizio attivita' presentate e dai titoli
abilitativi che hanno autorizzato varianti ex art. 18 della L.R. n. 31
del 2002), ed applicando a tale dato le quote dei controlli a campione
previste dagli artt. 11 e 17 della L.R. n. 31 del 2002 (20% dei
permessi di costruire e 30% delle denunce di inizio attivita').
ALLEGATO 2
Indicazioni sul contenuto e sulle modalita' delle comunicazioni di cui
all'art. 3, commi 2, 3 e 7, della L.R. n. 19 del 2008
Al fine di fornire indicazioni sulle modalita' di attuazione di quanto
disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, L.R. n. 19 del 2008, si precisa che
la determinazione delle Amministrazioni comunali di esercitare
autonomamente le funzioni in materia sismica deve essere comunicata,
unitamente agli atti deliberativi adottati, entro il termine
perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale,
dalle seguenti amministrazioni:
- dal singolo Comune;
- dalla forma associativa esistente che assumera' o manterra'
l'esercizio delle funzioni sismiche, ivi compreso il Nuovo Circondario
Imolese;
- in caso di prevista costituzione di una nuova forma associativa, da
una Amministrazione per conto di tutti i Comuni interessati.
La comunicazione deve contenere l'indicazione:
- della dimensione demografica del Comune singolo o dei Comuni
associati;
- della forma associativa che sara' costituita per l'esercizio delle
funzioni in materia sismica;
- delle caratteristiche della struttura tecnica che verra' costituita
per l'esercizio delle funzioni in materia sismica;
- dei tempi e delle modalita' con cui verranno adottati i
provvedimenti di riordino territoriale e le  misure organizzative e
funzionali necessarie per la costituzione delle strutture tecniche
competenti e per il reperimento del relativo personale.
La comunicazione va trasmessa a: Direzione generale "Ambiente e Difesa
del suolo e della costa" - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna.
I medesimi soggetti provvedono a trasmettere alla Regione
comunicazione dei provvedimenti attuativi appena ricordati all'atto
della loro assunzione, al fine di consentire alla Giunta regionale lo
svolgimento dei compiti di monitoraggio previsti dall'art. 3,  comma
7, della L.R. n. 19 del 2008.
ALLEGATO 3
Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie e modalita'
di versamento delle stesse
L'ammontare delle somme dovute, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19
del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo
svolgimento delle attivita' istruttorie e' individuato nella seguente
Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e
distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e
di deposito dei progetti:
Autorizzazioni (art. 11)
Tipo di intervento	Importo in Euro
Nuova costruzione e ristrutturazione
completa dell'edificio	480
Altri interventi di adeguamento e miglioramento	360
Varianti sostanziali a progetti autorizzati	180
Depositi (art. 13)
Tipo di intervento	Importo in Euro
Nuova costruzione e ristrutturazione
completa dell'edificio	150
Altri interventi di adeguamento e miglioramento	100
Varianti sostanziali a progetti depositati	50
Gli importi relativi alle varianti sostanziali sono raddoppiati dalla
terza variante presentata al progetto originario.
Gli importi indicati nella tabella sono maggiorati del 30% per le
pratiche che richiedono una attivita' istruttoria di maggiore impegno
per la struttura tecnica, a causa della significativa complessita'
strutturale dell'intervento, delle particolari tipologie costruttive
prescelte, delle notevoli dimensioni dell'opera.
Tale maggior impegno istruttorio e' motivato sinteticamente dal
responsabile del procedimento, in calce al provvedimento finale.
Le modalita' di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:
1) la richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto
strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell'avvenuto versamento
del rimborso forfettario;
2) l'avvenuto versamento del rimborso forfettario e' accertato
nell'ambito della verifica di completezza e regolarita' della
documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3,
della L.R.  n. 19 del 2008;
3) ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica
la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del
rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta,
richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del
pagamento;
4) nei casi in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle
strutture tecniche regionali, il versamento del rimborso e' effettuato
sul conto corrente postale n. 367409 intestato a Regione
Emilia-Romagna - Presidente Giunta regionale e deve riportare la
causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria
della progettazione strutturale".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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