REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 1920

Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/1/2007

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate la propria deliberazione 1121/06, con la quale si e'
provveduto alla determinazione delle tariffe di assistenza ospedaliera
in strutture pubbliche e private accreditate della Regione
Emilia-Romagna per l'anno 2006;
tenuto presente che ai sensi dell'art. 8 sexies del DLgs n. 502 del
30/12/1992 e successive modificazioni di riordino della disciplina in
materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23/10/1992, n. 421:
a) la remunerazione delle attivita' assistenziali, limitatamente agli
episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di
degenza ordinaria e di day-hospital, e' determinata in base a tariffe
predefinite (comma 4);
b) i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali
e per la determinazione della loro remunerazione massima sono
stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanita', sentita
l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari
predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato,
del volume dell'attivita' svolta (comma 3);
c) il Ministero della Sanita', sentita l'Agenzia per i Servizi
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente, con
apposito decreto individua i sistemi di classificazione che
definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare,
determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture
accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote
standard di costi generali calcolati su un campione rappresentativo di
strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di
efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza, e stabilisce i
criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il proprio
sistema tariffario articolando tali tariffe per classi di strutture
secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita',
verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse (comma
5);
d) con la stessa procedura di cui alla lettera precedente sono
effettuati periodicamente le revisione del sistema di classificazione
delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo
conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di
assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione
tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei
principali fattori produttivi (comma 6);
e) il Ministero della Sanita', d'intesa con la Conferenza Permanente
per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
sentita l'Agenzia per i Servizi Sanitari regionali, con apposito
Decreto definisce i criteri generali per la compensazione
dell'assistenza prestata ai cittadini in regioni diverse da quelle di
residenza (comma 8);
richiamati:
- il Decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2006
"Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni sanitarie" che stabilisce all'art. 2,
comma 5 che gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti
regionali superiori a quanto determinato dal Decreto medesimo restano
a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe
definite dal Decreto Ministeriale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre
2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", in
particolare l'allegato 2C che individua un elenco di DRG ad alto
rischio di inappropriatezza organizzativa se erogati in degenza
ordinaria, demandando alle regioni la definizione di soglie di
ammissibilita';
- la delibera di Giunta regionale 2126/05 che con l'allegato 6
integrava l'elenco di DRG di cui al punto precedente;
considerato:
- che la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali delle Regione
Emilia-Romagna ha avviato un programma di analisi dei costi di
produzione ospedalieri per i ricoveri acuti in regime ordinario
attraverso l'utilizzo del software 3M "Cost Allocation Manegment
System" (CAMS), come da determinazione n. 018407 del 29/12/2006, che
e' il medesimo strumento utilizzato per la definizione delle tariffe
ospedaliere, elaborando dati di costo e di attivita' aggiornati
all'anno 2005;
- che il programma di cui sopra e' stato portato a conclusione per
l'analisi dei dati dell'anno 2005 per quel che riguarda le Aziende
Ospedaliero-Universitarie, l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia e
l'Istituto Ortopedico Rizzoli, ed e' in corso di avanzata elaborazione
per quanto riguarda un consistente campione di ospedali a gestione
diretta, fornendo concreti elementi di valutazione e possibilita' di
analisi comparative, facendo emergere aree di particolare criticita'
dal punto di vista della copertura tariffaria rispetto ai costi di
produzione evidenziati;
- che per il terzo anno consecutivo e' stato sviluppato il progetto
"Atlante della appropriatezza organizzativa" (Dossier dell'ASR n.
132/2006), da parte della Agenzia Sanitaria regionale, che individua,
per i 62 DRG di cui all'allegato 6 della delibera di Giunta regionale
2126/05 sopra richiamata "potenzialmente inappropriati", tre gruppi di
ricoveri: inappropriati, appropriati tempestivi, appropriati tardivi,
attraverso il sistema del Disease Staging, applicando i criteri di
appropriatezza sviluppati dal Jefferson Medical College e validati da
un panel di clinici della nostra Regione;
- che la promozione di un appropriato utilizzo dell'assistenza
ospedaliera rappresenta un tratto caratteristico della politica
sanitaria della Regione Emilia-Romagna e che fin dal 1999 la politica
tariffaria regionale ha avuto, fra gli altri, l'obiettivo non
secondario di disincentivare il ricorso al ricovero ordinario per
attivita' e problemi clinici che possono essere trattati con pari
efficacia e sicurezza in regimi assistenziali meno onerosi;
dato atto:
- che i dati di attivita' rilevano un decremento dei ricoveri ad alto
rischio di inappropriatezza in regime ordinario pari al 19,4%, e che
la casistica trattata in regime di ricovero ordinario, secondo la
classificazione definita dall'"Atlante della appropriatezza
organizzativa" sopra citato e' considerata in gran parte
"appropriata";
- che i dati scaturiti dal progetto CAMS evidenziano un fortissimo
disallineamento fra i costi di produzione di alcuni di questi DRG e le
tariffe in vigore in Regione, anche per effetto delle politiche
tariffarie attuate al fine di incentivare regimi assistenziali piu'
appropriati dal punto di vista organizzativo;
considerato, altresi', che le suddette tariffe risultano largamente
inferiori a quelle previste dal Decreto del Ministero della salute del
12 settembre 2006 "Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe
massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie";
tenuto conto del fatto che il trattamento in regime ordinario, qualora
definito appropriato, di tale casistica prospetta un assorbimento di
risorse particolarmente oneroso in quanto trattasi di casi
appartenenti ad uno stadio piu' severo della patologia;
atteso che una sottovalutazione tariffaria potrebbe creare problemi di
congruita' assistenziale;
ritenuto pertanto, che l'incremento che si va ad attuare per alcuni
DRG che dall'analisi dei costi risultano particolarmente critici in
termine di differenziale costi e tariffe non porta a tariffe superiori
a quelle definite dal gia' citato decreto ministeriale e che i DRG
dell'area parto, non rientrano fra quelli di cui all'allegato 6 della
DGR 2126/05;
dato atto che per il DRG 483 - Tracheostomia eccetto per disturbi
orali, laringei o faringei, la suddetta analisi dei costi evidenzia
una sopravvalutazione tariffaria, anche in considerazione della
particolarita' di tale DRG, si ritiene opportuno ridurne la tariffa
rapportandola ai costi delle Aziende;
considerato altresi' che, per quanto riguarda la lungodegenza,
nonostante la tariffa regionale sia superiore a quella definita dal DM
sopra citato, si ritiene opportuno incrementarne la tariffa
giornaliera del 4% per i soli casi di invio diretto da struttura per
acuti e che all'interno del medesimo episodio di cura non ricevano
anche la remunerazione della parte acuta del ricovero (casi entrati ed
usciti da cod. 60, inviati da strutture pubbliche per acuti); tale
incremento si inquadra sia nella positiva valutazione della evoluzione
della lungodegenza generica verso una attivita' di post acuzie sia nel
riconoscimento del ruolo fondamentale che tale funzione riveste nel
rendere piu' efficiente l'utilizzo delle strutture per acuti;
dato atto che la produzione dell'anno 2006 per i 62 DRG di cui
all'allegato 6 della citata delibera di Giunta regionale 2126/05 viene
considerata quale limite massimo per l'applicazione delle tariffe
definite e che la produzione in eccesso, al fine di prevenire
eventuali comportamenti opportunistici, vedra' un abbattimento pari al
20%;
ritenuto altresi' che il livello di compatibilita' economica fra gli
incrementi tariffari e le risorse regionali assegnate al livello
"assistenza ospedaliera" debba attestarsi al 2% medio regionale;
considerato che l'impatto dell'incremento del costo del lavoro dovuto
ai rinnovi contrattuali non si distribuisce in maniera uniforme in
quanto' vi sono attivita' con assorbimento di manodopera maggiore e
ritenuto pertanto importante tenere in considerazione tale fattore di
costo nel definire la tipologia di prestazioni a cui attribuire
incrementi tariffari superiori alla media regionale sopra stabilita;
dato atto che il DH medico e' sempre piu' sostituito dal Day Service,
quale livello di erogazione delle prestazioni maggiormente
appropriato, e pertanto non ritenendo opportuno procedere a variazioni
tariffarie riguardanti DRG erogate in regime di day hospital medico
fino a 3 accessi;
reputato opportuno aggiornare l'elenco delle strutture che possono
usufruire dell'integrazione tariffaria per le protesi cocleari di cui
all'allegato n. 5 in coerenza con l'attivita' svolta e con la
programmazione territoriale e considerato altresi' opportuno inserire
fra le protesi da valorizzare aggiuntivamente il neuro stimolatore
vagale gia' presente nel testo unico per la compensazione del 2006;
ritenuto necessario addivenire all'aggiornamento del valore soglia del
numero di giornate di degenza oltre il quale si usufruisce di una
integrazione tariffaria pro die aggiuntiva alla tariffa DRG, con i
dati di attivita' dell'anno 2006;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
successive modifiche e della propria deliberazione 450/07, del parere
di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi;
acquisito il parere della Commissione assembleare "Politiche per la
salute e Politiche sociali" espresso nella seduta del 5 dicembre
2007;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare, per le motivazioni definite in premessa, le tariffe di
cui agli Allegati n. 2, 3.1, 3.2 e 4;
2) di stabilire che tali tariffe siano integrate con quanto definito
nell'Allegato n. 5;
3) di stabilire la decorrenza delle tariffe definite nel presente atto
a far data dall'1/1/2007;
4) di stabilire che le funzioni di controllo vengano esercitate sulla
base dei criteri definiti dall'Allegato 7 della delibera di Giunta
regionale 2126/05, rinviando ad uno specifico atto successivo la
ridefinizione e l'aggiornamento delle indicazioni per la
valorizzazione delle funzioni di controllo aziendali e regionali;
5) di dare atto che gli Allegati 1, 2, 3.1, 3.2, 4 e 5 al presente
provvedimento deliberativo ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
6) di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli
allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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